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Vecchio 04-06-2007, 14.54.46   #11
Guido
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Ciao Cavallo Bianco!
Ogni uomo anche se mi è ostile fa parte di me....perchè sono un uomo!
Il senso della giustizia lo si percepisce nelle piccole cose. Mi sembra si stesse parlando di scomunica e pedofilia. E quì, se c'è onestà almeno intellettuale, non si deve "girare la frittata" e mettere tutto nel calderone e fare un bollito misto!. Se non sai rispondere su quello che hai esposto meglio lasciar perdere.. Per il resto non difendo nulla se non la verità da qualunque parte provenga!

Il mio motto è: O per il Cristo! O per il Vaticano![/quote]

Non possiedo un motto così drastico. Mi ricorda molto "Per la patria e per l'onore" e poi si è visto che è successo...

Preferisco cercare e seguire solo colui che ha parole di vita eterna e coloro che mi aiutano a cercare (anche nel dubbio qualche volta) questo!
Detto questo chiudo e...ascolto e penso.
Guido is offline  
Vecchio 04-06-2007, 17.39.37   #12
Il Cavallo Bianco
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Guido scrive:"Peccato che in realtà la scomunica venga emessa nei confronti di chi, a conoscenza del fatto non li denuncia! "

Caro guido forse non hai ascoltato bene il documentario o forse non hai letto bene perchè non è nei termini che tu hai riportato le cose, ma è l'esatto contrario e non sono io ha fare e girare le frittate, dato che di frittate amare ne fanno ,e come se ne fanno.
Se ritieni poi che in questo thread non è appropiato parlare anche di crimini sanguinari fatti dalla chiesa, allora ne possiamo apire un'altro per avere un quadro generale della situazione dal titolo: DAI LORO FRUTTI LI RICONOSCERETE.

Buone cose
Il Cavallo Bianco is offline  
Vecchio 04-06-2007, 21.27.39   #13
Guido
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Tanto per chiarezza qui sono riportati i paragrafi in discussione ( se non ci credete consultateli!)….a buon intenditor poche parole!

Quante “gaffe” in quel documentario
(Andrea Galli)
………………………….
- Lascia intendere che l'istruzione Crimen Sollicitationis (1962) avesse come oggetto la pedoillia, mentre trattava degli abusi collegati al sacramento della confessione, allorquando il sacerdote confessore approfitta della propria situazione per intessere relazioni sessuali con le o i penitenti. Un solo paragrafo cita il caso della pedofilia.
- Attribuisce alla stessa istruzione l'obiettivo di coprire gli abusi di sacerdoti su minori, imponendo su questi abusi una rivoltante coltre di segretezza, tale per cui chi rompe il segreto avrebbe comminata !a pena della scomunica immediata. E vero invece l'opposto: il paragrafo 16 impone alla vittima degli abusi di «denunciarli entro un mese»; il paragrafo 17 estende l'obbligo di denuncia a qualunque fedele cattolico che abbia «notizia certa» degli abusi; il paragrafo 18 precisa che chi non ottempera all’obbligo di denuncia «incorre nella scomunica», da cui non può essere assolto fino a quando non abbia rivelato quello che sa o abbia seriamente promesso di farlo. Dunque non è scomunicato chi denuncia gli abusi ma, al contrario, chi non li denuncia.
L’istruzione disponeva che i relativi processi si svolgessero a porte chiuse, a tutela della riservatezza delle vittime. (cosa che del resto si fa in tutti i tribunali civili).
- Presenta come un documento segreto la lettera De delictis gravioribus, firmata dall'allora cardinale Joseph Ratzinger in qualità di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 18 maggio 2001, quando la lettera fu subito pubblicata negli ActaApostolicae Sedis e figura da allora sul sito Internet del Vaticano …………….
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Vecchio 04-06-2007, 22.03.11   #14
Il Cavallo Bianco
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Il "Crimen Sollicitationis" del 1962, ecco testo in inglese:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/h...en_english.pdf
e in latino :
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/crimenlatinfull.pdf


La Chiesa sostiene che quel documento non ha più valore da quando nel 1983 sono entrati in vigore le riforme del Codice di Diritto Canonico.
Eppure un po di anni fa Joseph Ratzinger,allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, nell’epistola De Delictis Gravioribus datata 18 Maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi del pianeta, raccomandava di non testimoniare in tribunali civili (pena la loro scomunica) per reati di abusi sessuali che avessero coinvolto religiosi.
Nel documento, Ratzinger scrisse che:

«Nei Tribunali costituiti presso gli ordinari o i membri delle gerarchie cattoliche solamente i sacerdoti possono validamente svolgere le funzioni di giudice, promotore di giustizia, notaio e difensore» ribadendo che «le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio» e che si sarebbero dovuti attendere 10 anni, da quando le vittime avessero compiuto la maggiore età, per rivelare le accuse (ottenendo in questo modo la prescrizione dei reati, a quel punto non più perseguibili). Tale documento quindi, appariva essere un aggiornamento del discusso Crimen Sollicitationis datato 1962.
( http://it.answers.yahoo.com/question...93738AADFCG m )
E' sull base di queata lettera che l'avvocato americano Daniel J. Shea aveva aperto un procedimento legale nel gennaio del 2005, contro Ratzinger, un’accusa «individuale, non legata alla funzione di Prefetto della Congregazione ricoperta da Ratzinger» secondo Shea.
In un primo tempo Ratzinger non aveva risposto alle accuse, ma quando il processo ha preso il via, gli avvocati del Cardinale - a quel punto divenuto Papa, il 19 aprile scorso - avevano richiesto al Governo degli Stati Uniti l’immunità riservata ai capi di Stato.
Richesta che pare avere ottime possibilità di essere accolta.
Il vice ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Peter Keisler, ha infatti bloccato la procedura giudiziaria ricorrendo alla cosiddetta "suggestion of immunity", una misura legale che stando a quanto stabilito dalla Corte Suprema dev’essere obbligatoriamente recepita dai tribunali di grado inferiore.Keisler ha ufficialmente informato il tribunale che Benedetto XVI gode di immunità come Capo di Stato, sottolineando dunque che avviare il procedimento sarebbe «incompatibile con gli interessi della politica estera degli Stati Uniti», che dal 1984 hanno allacciato rapporti diplomatici con la Santa Sede. La stessa Ambasciata del Vaticano a Washington aveva chiesto all’Amministrazione di intervenire con la "immunity suggestion" e chiudere il caso. ( http://www.corriere.it/Primo_Piano/E.../20/papa.shtml )
Il Cavallo Bianco is offline  
Vecchio 05-06-2007, 09.32.54   #15
Guido
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Caspita siamo tutti latinisti! E pensare che davano il latino per spacciato! Ma traduttori...?. Non sono uno sprovveduto traduttore e ho pure ottimi consulenti! Il documento che allego è un documento ufficiale! Per chi è in buona fede cosiglio una precisa lettura, per gli altri ...la fantasia si sà non ha limiti. Senza rancore!

Circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede 18 maggio 2001
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera Ad exequendam. Inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, circa i delitti più gravi riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001: AAS 93(2001), 785-788.

La Lettera apostolica in forma di motu proprio di Giovanni Paolo II Sacramentorum sanctitatis tutela del 30.4.2001 (cf. nn. 575-580) rispondeva al preciso scopo di "definire più dettagliatamente sia ‘i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti’, per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali ‘per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche’". Le Norme sono contenute in questa successiva Lettera. Riguardo alla definizione dei "delitti più gravi", la principale novità riguarda la pedofilia, ovvero "il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età" (prima erano 16). Riguardo invece alle novità procedurali, i vescovi svolgeranno indagini preliminari e segnaleranno i casi alla Congregazione, la quale deciderà se lasciare la causa agli stessi ordinari o avocarla a sé: i procedimenti di questo genere, inoltre, sono soggetti al segreto pontificio.
***
Circa i delitti più gravi
riservati alla Congregazione per la dottrina della fede
18 maggio 2001
Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio", era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l'esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica (2).
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, (3) doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l'hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell'infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
- I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè:
1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate: (4)
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simul

2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima; (5)
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale; (6)
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; (7)
- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; (8)
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; (9)
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale; (10)
- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l'ordinario o il gerarca avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all'ordinario o al gerarca, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i gerarchi, possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e gerarchi interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei gerarchi ci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
+ Joseph card. Ratzinger, prefetto
+ Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario

Note
1) IOANNES PAULUS II, Const. apost. Pastor bonus de romana curia, 28.6.1988, art. 52: AAS 80(1988), 874: EV 11/884.
2) CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Agendi ratio in doctrinarum examine [regolamento per l'esame delle dottrine]. 29.6.1997: AAS 89(1997), 830-835: EV 16/616-644.
3) SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. Crimen sollicitationis ad omnes patriarchas, archiepiscopos, episcopos aliosque locorm ordinarios " etiam ritus orientalis ": De modo procedendi in causis sollicitationis [a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche del Rito orientale"; "Procedimento nelle cause di sollecitazione"], 16.3.1962. Tipografia poliglotta vaticana 1962.
4) Cf. Codex Iuris Canonici [Codice di diritto canonico] (CIC), can. 1367: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium [Codice dei canoni delle Chiese orientali] (CCEO), can. 1442. Cf. et pontificium consilium de legum textibus interpretandis. Responsum ad propositum dubium [anche Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Risposta al dubbio] Utrum in can. 1367 CIC. 4.6.1999 [3.7.1999]: AAS 91(1999). 918: EV 18/1259-1266.
5) Cf. CIC cann. 1378 § 2 n. 1 e 1379: CCEO can. 1443.
6) Cf. CIC cann. 908 e 1365; CCEO cann. 702 e 1440.
7) Cf. CIC can. 927.
8) Cf. CIC can. 1378 § 1: CCEO can. 1458
9) Cf. CIC can. 1387: CCEO can. 1458.
10) Cf. CIC can. 1362 § 1 N.1: CCEO can. 1152 § 2 n.1.
11) Cf. CIC can. 1388 § 1: CCEO can. 1456 § 1
12) Cf. CIC can. 1362 § 2: CCEO can. 1152 § 3
Guido is offline  
Vecchio 05-06-2007, 10.23.33   #16
La_viandante
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Dunque da quello che emerge dal crimen sollicitationis e lo si può leggere in parte qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis
E da quello che emerge dalla lettera con firma di Ratzinger
http://www.vatican.va/roman_curia/co...icta_lt.ht ml
Non riscontro, né quello che dice Cavallo bianco, cioè che occorre denunciare solo dopo 10 anni quando è avvenuta la prescrizione, né quello che dice Guido e cioè che i termini della scadenza sono allungati.
Cerchiamo di essere meno faziosi un po’ tutti e più obiettivi e evitiamo di fidarci di tutto quello che la stampa delle varie fazioni vuole farci credere.
Quello che leggo io è che la denuncia va fatta si ma solo all’interno dell’ambito ecclesiastico nel quale è imposto un silenzio, pena scomunica a tutti quelli che ne sono a conoscenza dalla vittima al carnefice, fino alla fine del procedimento
Nessun obbligo a denunciare alle autorità non ecclesiastistiche da come si evince dalle parole di Tonini
Giornalista: Eppure si può pensare che tutto ciò che viene detto al di fuori della confessione non rientri nel "segreto professionale" di un sacerdote...
Bertone: È ovvio che si tratta di due livelli differenti. Ma la questione è stata ben spiegata dal cardinale Ersilio Tonini durante una trasmissione televisiva: se un fedele, un uomo o una donna, non ha più nemmeno la possibilità di confidarsi liberamente, al di fuori della confessione, con un sacerdote per avere dei consigli perché ha paura che questo sacerdote lo possa denunciare; se un sacerdote non può fare lo stesso con il suo vescovo perché ha paura anche lui di essere denunciato... allora vuol dire che non c'è più libertà di coscienza.»

Questo se mi permettete è un modo scandaloso di proteggere dalla legge dello stato chi commette crimini contro la persona.
In uno stato laico non può essere ammesso

p.s. mi accorgo ora che il link dell'epistola è stato cambiato fino a ieri era in italiano. ora è qui, in latino
http://www.vatican.va/roman_curia/co...icta_lt.ht ml
La_viandante is offline  
Vecchio 05-06-2007, 11.59.27   #17
Guido
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

[quote=La_viandante]
Non riscontro, né quello che dice Cavallo bianco, cioè che occorre denunciare solo dopo 10 anni quando è avvenuta la prescrizione, né quello che dice Guido e cioè che i termini della scadenza sono allungati.
Cerchiamo di essere meno faziosi un po’ tutti e più obiettivi e evitiamo di fidarci di tutto quello che la stampa delle varie fazioni vuole farci credere.


Se ben si legge (stralcio dal documento ufficiale)
Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
In italia (e pure in altri stati) la decorrenza è 10 anni dopo il delitto, quì si estende a 10 anni dopo che chi ha subito il delitto ha compiuto i 18 anni! 18+10=28!
Guido is offline  
Vecchio 05-06-2007, 12.16.25   #18
La_viandante
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Ah mi correggo il link con la traduzione in italiano c’è ancora ed è sotto quello del sito vaticano
Ad ogni modo la lettera non prevede revisioni di questo giusto?
L'ultimo titolo del documento stabilisce che le stesse norme e la stessa procedura è da seguire anche nel caso del crimen pessimum (il «crimine peggiore»), ossia i «fatti esterni osceni gravemente peccaminosi commessi o anche solo pianificati da un chierico in qualunque maniera con una persona del proprio sesso» (n. 71). Si equiparano al crimen pessimum anche gli atti dello stesso tipo compiuti con bambini (di entrambi i sessi) o animali (n. 73). Si stabilisce anche cosa fare nel caso dei "religiosi esenti".

Omosessualità pedofilia, zoofilia, tutte uguali per la ccr eh?
[quote=Guido]
Citazione:
Originalmente inviato da La_viandante
Non riscontro, né quello che dice Cavallo bianco, cioè che occorre denunciare solo dopo 10 anni quando è avvenuta la prescrizione, né quello che dice Guido e cioè che i termini della scadenza sono allungati.
Cerchiamo di essere meno faziosi un po’ tutti e più obiettivi e evitiamo di fidarci di tutto quello che la stampa delle varie fazioni vuole farci credere.


Se ben si legge (stralcio dal documento ufficiale)
Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni (11). La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune (12): ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
In italia (e pure in altri stati) la decorrenza è 10 anni dopo il delitto, quì si estende a 10 anni dopo che chi ha subito il delitto ha compiuto i 18 anni! 18+10=28!
e hai ragione anche tu, avevo letto male, al posto dell'aumento del'età della vitima il tempo totale.
La_viandante is offline  
Vecchio 05-06-2007, 12.29.25   #19
Guido
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Nell'ultimo post mi sono accorto di aver scritto qualcosa di non chiaro.

10+18=28 riferito all'età della vittima.

Nell'ordinamento civile la decorrenza è dopo l'avvenuto crimine. Semplificando se un bimbo di 8 anni ha subito tale odioso crimine a 18 anni il colpevole non è più perseguibile, per la chiesa fino ai 28 anni è perseguibile!

Personalmente credo che si gravi crimini non debbano avere nessuna decorrenza; sia per lo stato che per la chiesa...ma io in fatto di giurisprudenza non ha alcuna competenza!
Guido is offline  
Vecchio 05-06-2007, 22.01.12   #20
Il Cavallo Bianco
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Riferimento: La chiesa e la pedofilia -video

Caro Guido ,ma un prete è un cittadino come un'altro, oppure no?
Una singola associazione può avere le sue regole interne più o meno limpide,ma una tale associazione dovrebbe rispettare le regole generali dello stato come ogni singolo cittadino è sottoposto a tale legge.
Cosa può interessare a una persone le varie regole di una associazione se poi tali regole cercano soltanto di crearsi solo una facciata, ma che in sostanza crimini come la pedofilia vengono nascosti davanti alla legge e ai giudici ? Cosa è per te l'ipocrisia?

Credi veramente che tutto ciò che è stato riportato nel documentario è falso? , Credi veramente che la chiesa sia vittima di una persecuzione? Credi veramente che nella chiesa non ci siano pedofili ? Credi veramente che il dolore di quella donna brasiliana che soffre per il suo nipotino che vuole morire sia un falso?
Credi veramente che sia un falso quando si denuncia che preti pedoflli ricercati dalla giustizia nel mondo siano protetti dalla chiesa di Roma?


Caro amico tali cose sono gravi e sarebbe giusto portare giustizia alle vittime di questi abusi, i bambini.

Vedi ,come cristiano dico che non è buono difendere tali cose a tutti i costi , non è giusto difendere degli uomini che hanno commessi dei crimini, ciò che è giusto invece è capire cosa direbbe o farebbe il Cristo in queste situazioni.

Quando dico o il Cristo o il vaticano significa che ogni buon cristiano dovrebbe distanziarsi da tutti coloro che abusano del nome di Cristo ,solo così credo sia il modo migliore di riabilitare il Suo nome agli occhi dei popoli della terra dato che per secoli il Cristo è stato infangato e continua a essere infangato dalla chiesa di Roma e se sei una persona giusta non puoi non riconoscere che ciò che scrivo è la verità.

Cristo è l'essenziale!!! E Cristo caro amico gira le spalle a una tale organizzazzione ne puoi stare certo! Io so che è così ! E la mia domanda ora per te: a chi tieni di più al Cristo e alla Sua Giutizia o al vaticano?.

Buone cose.
Il Cavallo Bianco is offline  

 



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