Il
19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha emanato un apposito
D.M., il quale prevede che,
nella pubblica amministrazione, il lavoro agile debba costituire una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-10-2020/dm-19-ottobre-2020***Nel
Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi,
a pag.39 di 85 TNR 26, la lettera l), in ordine alle "
attività professionali", e, cioè, quelle che non hanno
"natura imprenditoriale", "
raccomanda" che esse siano attuate
anche mediante modalità di "
lavoro agile" (smart-working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
*** Sempre nello stesso
Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, a
pag.48 di 85 TNR 26, ad ulteriore chiarimento del 19 ottobre 2020, viene stabilito che, nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la "
percentuale" di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nell'all'articolo 263, comma 1, a dire il vero, io non vedo indicata nessuna percentuale, bensì solo ulteriori rinvii.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg***Sempre nello stesso
Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, a
pag.49 di 85 TNR 26, è infine "
fortemente raccomandato" l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte di tutti i
"datori di lavoro privati", siano essi
professionisti o
imprenditori, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al decreto che qui commento.
In particolare, il citato art.90, stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a determinate condizioni, hanno il "
DIRITTO" di svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sgPer altri dettagli, occorre leggere per esteso la norma, nonchè gli allegati 12 e 13 del DPCM che è entrato in vigore oggi.
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf***
In conclusione, volendo sintetizzare al massimo quanto sopra:
a)Nella
Pubblica Amministrazione, ammesso che si riesca ad individuarne la "
percentuale" precisa, il
"lavoro agile" (smart-working) è sostanzialmente reso istituzionale; in quanto, ovviamente, il datore di lavoro è lo stesso Stato.
b)In
ambito professionale, è "
raccomandato", a discrezione degli interessati.
c)In ambito sia
professionale che
imprenditoriale, invece, è
"fortemente raccomandato" a tutti i
"datori di lavoro privati", secondo il D.L. ed i protocolli indicati sopra.
***NOTA: Il numero delle pagine è calcolato con riferimento a un documento docx in formato Times New Roman punto 26.
Ciao Eutidemo, ti ringrazio. Differenza tra "raccomandato" e "fortemente raccomandato", dal punto di vista giuridico? A presto.