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Il "Redditometro"

Aperto da Eutidemo, 23 Maggio 2024, 12:21:53 PM

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Eutidemo

Visto che il decreto ministeriale sul redditometro "aveva creato polemiche" all'interno delle stesse forze di governo, Giorgia Meloni, "salomonicamente", lo ha sospeso "in attesa di approfondimenti"; ovviamente non certo suoi, perchè, con tutto il rispetto, la nostra esimia Presidente del Consiglio di materia fiscale se ne intende quanto di fisica nucleare.
Bisogna tuttavia riconoscere che, a parte lei, la maggior parte degli Italiani, giornalisti e politici compresi, riguardo al cosiddetto "Redditometro":
- o non ha la più vaga idea di che cosa effettivamente si tratti;
- oppure ne ha un'idea molto precisa, ma completamente sbagliata.
Per cui, a quanto ho avuto modo di vedere, in tutti i dibattiti televisivi e radiofonici se ne parla assolutamente "A VANVERA"!
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Al riguardo, ammesso e non concesso che si voglia "veramente" capire di cosa si tratta, occorre partire dalla lettura della legge che lo disciplina; e, quindi, dal quarto comma e seguenti dell'art.38 del D.P.R.600 73 (e successivi aggiornamenti), i quali recitano quanto segue:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale (N.d.A: denominato "REDDITOMETRO"), sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti (. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."
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Occorre cioè comprendere bene che l'"ACCERTAMENTO SINTETICO" del "reddito complessivo" del contribuente (IV comma) , basato sulle "spese di qualsiasi genere da lui sostenute nel corso del periodo d'imposta", può essere eseguito anche a prescindere dall'uso del "REDDITOMETRO" (V comma); il quale è solo un eventuale ulteriore strumento per eseguire l'"ACCERTAMENTO SINTETICO" nei suoi confronti!
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Per spiegare meglio il concetto, spero che mi scuserete se farò ricorso ad un esempio un po' "scatologico"; il quale, però, almeno secondo me, rende bene l'idea.
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Poniamo che Tizio proclami, per un qualsiasi motivo, di voler fare lo "sciopero della fame"; e che, quindi, a parte l'acqua e gli alimenti minimi indispensabili per poter sopravvivere, si asterrà da qualsiasi altro cibo.
Ora, a parte il fatto che, entro qualche tempo, se veramente facesse lo "sciopero della fame",  dovrebbe cominciare a diminuire di peso, per controllare "da subito", giorno per giorno, la veridicità del suo "sciopero", esistono due metodi:
1)
Pedinarlo passo passo, per vedere se, di nascosto, si ciba più o meno abbondantemente ("accertamento analitico"); metodo, però, non molto facile da eseguire, perchè non si può certo seguire una persona ovunque vada e qualunque cosa faccia!
2)
Richiedere che evacui ogni mattina le sue feci su una bilancia a forma di vaso da notte ("accertamento sintetico"); e, poichè è fisicamente impossibile evacuare un Kg. di feci al giorno se si è a digiuno, è evidente che il soggetto in questione, ad onta delle sue affermazioni, si nutre ogni giorno in abbondanza.
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Tradotto il mio "scatologico" esempio in ambito "fiscale", il citato disposto normativo può essere sintetizzato nella semplice ed ovvia affermazione che (salvo le debite eccezioni di cui parlerò in seguito): "è impossibile spendere ciò che prima non si è guadagnato!"
Vale a dire che:
- se un trentenne acquista "cash", cioè senza contrarre alcun mutuo, un immobile del prezzo di 500.000 euro;
- se il suo reddito medio annuale "dichiarato" è di circa 20.000 euro;
è senz'altro lecito presumere, ma solo "fino a prova contraria", che possa trattarsi di un evasore fiscale .
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Eutidemo

#1
Però ATTENZIONE!
Un funzionario del Fisco che procedesse ad emanare un avviso di accertamento senza prima aver verificato l'esistenza di un'eventuale "prova contraria" che giustifichi tale circostanza,  secondo me dovrebbe essere licenziato in tronco;
- per violazione della legge (che richiede "sempre" tale previa verifica);
- per violazione del più elementare buon senso.
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Ed infatti, per stare al mio esempio, nel caso di un un trentenne che acquisti "cash", cioè senza contrarre alcun mutuo, un immobile del prezzo di 500.000 euro, l'ipotesi più probabile è che sia stato il padre che gli abbia fornito i soldi, con i suoi "risparmi di una vita" e/o con la sua "buona uscita".
E lo stesso dicasi per i suo "tenore di vita", desunto o meno che sia con il "Redditometro".
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Ed invero, i "Soloni" televisivi che deprecano l'"accertamento sintetico", ed il connesso "Redditometro" (di cui parlerò più avanti), considerandoli una forma di "persecuzione" nei confronti dei contribuenti, ignorano il chiaro e cogente disposto di cui al surriportato VII comma del citato art.38 del DPR 600/73, il quale sancisce categoricamente che "l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'OBBLIGO di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti", al fine di fornire idonee giustificazioni della discrepanza tra il reddito dichiarato e le manifestazioni di ricchezza da lui palesate.
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Ed infatti, così come precisato dal surriportato IV comma del citato art.38 del DPR 600/73, l'ufficio:
- può, sì,  determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta;
- salva, però, la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
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Per cui, nel caso di una ricca eredità, di una vincita al totocalcio, di donazioni paterne ecc.ecc., nessuno verrà mai assoggettato ad accertamento sintetico.
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Ne consegue, quindi, che coloro che deprecano l'"accertamento sintetico", ed il connesso "Redditometro" (di cui parlerò tra poco), considerandoli una forma di "persecuzione" nei confronti dei contribuenti, in realtà cercano soltanto di difendere gli "evasori fiscali", di cui detengono la rappresentanza politica; ed infatti sono soltanto  questi ultimi che non possono addurre nessuna giustificazione alla discrepanza tra l'esiguo reddito dichiarato, e le ingenti spese da loro sostenute.
I contribuenti onesti, invece, sì!

Eutidemo

#2
Venendo ora a parlare del "REDDITOMETRO", il quale costituisce soltanto "uno" dei mezzi, aggiornabile ogni due anni, per il tramite dei quali si può procedere ad "ACCERTAMENTO SINTETICO", occorre distinguere tra:
- una critica "in generale" al "mezzo" in quanto tale, che, secondo me, è pretestuosa e infondata;
- una eventuale critica "in particolare" ad uno  "specifico D.M., o ai calcoli di uno specifico D.M.", la quale critica, invece, può benissimo essere fondata per l'incongruità di determinati calcoli o estrapolazioni statitistiche (ed infatti di D.M. contenenti il "Redditometro" ce ne sono stati tanti, a partire dal secolo scorso).
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Si tratta di due discorsi completamente diversi!
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Ed infatti il V comma del citato art.38 del D.P.R.60o/73 prevede che, oltrechè in base alla discrezionalità del funzionario accertatore (previo obbligatorio confronto con il contribuente), la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul cosiddetto "REDDITOMETRO"; e, cioè, sul "contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale , sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti." (sempre fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma".
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Ora, se, per un determinato biennio i tecnici:
- del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dell'ISTAT;
- delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;
predispongono un "Redditometro" con dei parametri in tutto o in parte "sballati", è colpa loro, e non dello strumento in quanto tale.
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Ed infatti, in taluni casi, in passato, io stesso ho criticato il modo con cui venivano valutati alcuni elementi indicativi di capacità contributiva in determinati D.M.; cosa che ritengo assolutamente lecita!
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Se poi, invece, si vuole criticare lo "strumento induttivo" in quanto tale, ricordo che la legge ammette  le "presunzioni"; purchè, però, siano gravi, precise e concordanti (cfr.art.2729 c.c., e 39 D.P.R. 600/73).
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Inoltre, si tenga ben presente che il VI comma dell'art.38 in commento,  tiene conto del "margine di incertezza" che comporta sempre un calcolo presuntivo del reddito (sia esso del singolo funzionario che del "Redditometro"), sancendo che: "La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno UN QUINTO quello dichiarato."
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Considerando tale consistente "margine di tolleranza", ed in assenza di valide giustificazioni da parte del contribuente, secondo me l'"ACCERTAMENTO SINTETICO" è uno dei più efficaci sistemi di accertamento del reddito evaso; ed è per questo che gli evasori fiscali, ed il loro difensori politici (che possono contare su una vastissima area di consenso), ne hanno tanta "paura"!
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Per concludere, tanto per tenere in considerazione anche i cosiddetti "furbetti del quartierino", che ricorrono alle "intestazioni fittizie" dei loro beni alla cameriera e alla nonna (e soprattutto a società di comodo), ricordo che, in base all'art.37 III comma del D.P.R.600 III comma: "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona."
Non a caso perfino il "Cid Campeador degli evasori" è stato condannato penalmente per "frode fiscale"; sebbene soltanto ai servizi sociali, vista la sua "vituperanda canizie" (sebbene anch'essa sotto "fittizia tintura")!
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Pio

Non ho di questi problemi , essendo un ritenuto alla fonte. Faccio però un esempio: mettiamo che una famiglia decida di acquistare un immobile per 200.000 euro. Il padre dichiara un reddito di 20.000 , la moglie 20.000, il figlio 20.000, la figlia altri 20.000. il nucleo ha quindi un reddito ai fini ISEE di 80.000 complessivi. L'immobile viene però intestato al solo padre. Costui riceverebbe un avviso di accertamento?
Non ci abitueremo mai ai metodi ruvidi di Dio, Joseph (cit. da Hostiles film)

iano

Grazie Eutidemo.
Da come tu l'hai esposta la questione sembra abbastanza chiara.
Ma anche quando il decreto venisse approvato quale efficacia potrebbe avere visiti i troppi attori e metodi alternativi coinvolti nella sua applicazione?
Ci vorrebbe quantomeno un coordinatore super partes.
Un'intelligenza artificiale?
Quando nuovi concetti appariranno, come fossero stati sempre lì, allora sapremo che la struttura del nostro cervello è cambiata sotto la spinta della realtà, allo stesso modo che oggi ci appaiono essere stati sempre lì concetti come verità, località, essere.

Eutidemo

Ciao Pio. :)
Occorre distinguere le due cose, in quanto:
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A)
La "dichiarazione dei redditi", e l'eventuale avviso di rettifica fiscale che la riguarda,  si riferisce al "singolo cittadino", e non alla sua famiglia; ciò in quanto la qualifica di "contribuenti" riguarda esclusivamente i singoli cittadini, e non le loro famiglie.
Ed infatti, con la sentenza n°179/76 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del "cumulo dei redditi" familiari (vedi nota 1).
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B)
La "dichiarazione ISEE", invece, la quale non  ha niente a che vedere con la "dichiarazione dei redditi", riguarda "la situazione economica della famiglia nel suo complesso", e non i redditi fiscali dei suoi singoli componenti.
***
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Ciò premesso, nel caso da te prospettato, in primo luogo occorre chiarire che, se si stipula un atto notarile di acquisto di un immobile:
- se i compratori sono più di uno (ad es. tutti i familiari da te citati), l'immobile viene nominativamente intestato a tutti quanti costoro;
- se, invece, il compratore è soltanto il padre, l'immobile viene intestato soltanto a costui.
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Tuttavia, in questo secondo caso, qualora gli altri familiari dichiarino formalmente di aver contribuito all'acquisto dell'immobile fornendo gratuitamente i soldi necessari al capo famiglia che lo ha personalmente acquistato, sia con i redditi dell'anno in corso sia con i loro risparmi degli anni precedenti, fatti i debiti calcoli e le dovute verifiche, il padre non verrà sottoposto a rettifica fiscale dei propri redditi; ed infatti ha potuto dimostrare che la sua disponibilità finanziaria per l'acquisto del cespite, era dovuta anche alle donazioni pecuniarie ricevute dai suoi familiari.
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Un cordiale saluto! :)
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NOTA 1
In dettaglio, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale:
1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui é applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare;
2) degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non é soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;
c) che la dichiarazione delle persone fisiche é unica, oltreché per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, é tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.

Eutidemo

Ciao Iano. :)
Il "coordinatore" (sebbene non certo "super partes"), è il Ministro dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal V comma dell'art.38 da me citato; d'altronde si tratta di una "procedura d'accertamento" per cui, costituzionalmente, la competenza non può che essere del "potere esecutivo" (già è molto che si debba sentire il parere dell'ISTAT e delle associazioni dei consumatori).
Quando saremo governati dai computer, probabilmente sarà l'I.A. ad occuparsi della cosa!
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In ogni caso, essendo stati una volta entrambi relatori ad uno stesso convegno, ho avuto modo di conoscere personalmente Maurizio Leo, che si sta occupando della faccenda per conto del Ministro; e, sebbene noi due si sia sempre stati di idee politiche decisamente antitetiche, posso però garantire che il soggetto in questione ha una competenza tecnica in materia fiscale davvero eccellente (e, a mio avviso, sicuramente superiore a quella del Ministro).
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Un cordiale saluto! :)
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