La Corte Costituzionale con Sentenza n. 187/2010 dichiarò l'illegittimita' costituzionale dell' art. 80, comma 19, legge n.388/2000, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano dell'assegno di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118; a tale riguardo, la Corte precisò che "laddove si versi in tema di provvidenze destinate a far fronte al «SOSTENTAMENTO» della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri REGOLARMENTE SOGGIORNANTI nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", (norma "costituzionalizzata" dall'art.10 della COSTITUZIONE ITALIANA, in base al quale l'ordinamento giuridico italiano si deve conformare alle norme del diritto internazionale, per cui la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.) Tale affermazione appare conferente con la previdenza oggi considerata, la quale e' per l'appunto destinata a far fronte alle ESIGENZE DI SOSTENTAMENTO DI CHI POSSIEDE UN REDDITO PARTICOLARMENTE BASSO."
Altre numerose sentenze in senso conforme
Ciò premesso, è mia opinione che, nel testo definitivo della legge sul REDDITO DI CITTADINANZA, che, al momento, credo sia ancora "in itinere", si debba tenere nel debito conto quanto sopra (cosa che, credo, il Presidente della Repubblica non mancherà di fare). ;)