Il 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha emanato un apposito D.M., il quale prevede che, nella pubblica amministrazione, il lavoro agile debba costituire una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-10-2020/dm-19-ottobre-2020 (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-10-2020/dm-19-ottobre-2020)
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Nel Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, a pag.39 di 85 TNR 26, la lettera l), in ordine alle "attività professionali", e, cioè, quelle che non hanno "natura imprenditoriale", "raccomanda" che esse siano attuate anche mediante modalità di "lavoro agile" (smart-working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
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Sempre nello stesso Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, a pag.48 di 85 TNR 26, ad ulteriore chiarimento del 19 ottobre 2020, viene stabilito che, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la "percentuale" di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nell'all'articolo 263, comma 1, a dire il vero, io non vedo indicata nessuna percentuale, bensì solo ulteriori rinvii.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg)
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Sempre nello stesso Dpcm 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, a pag.49 di 85 TNR 26, è infine "fortemente raccomandato" l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte di tutti i "datori di lavoro privati", siano essi professionisti o imprenditori, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al decreto che qui commento.
In particolare, il citato art.90, stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a determinate condizioni, hanno il "DIRITTO" di svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg)
Per altri dettagli, occorre leggere per esteso la norma, nonchè gli allegati 12 e 13 del DPCM che è entrato in vigore oggi.
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf)
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In conclusione, volendo sintetizzare al massimo quanto sopra:
a)
Nella Pubblica Amministrazione, ammesso che si riesca ad individuarne la "percentuale" precisa, il "lavoro agile" (smart-working) è sostanzialmente reso istituzionale; in quanto, ovviamente, il datore di lavoro è lo stesso Stato.
b)
In ambito professionale, è "raccomandato", a discrezione degli interessati.
c)
In ambito sia professionale che imprenditoriale, invece, è "fortemente raccomandato" a tutti i "datori di lavoro privati", secondo il D.L. ed i protocolli indicati sopra.
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NOTA: Il numero delle pagine è calcolato con riferimento a un documento docx in formato Times New Roman punto 26.
Ciao Eutidemo, ti ringrazio. Differenza tra "raccomandato" e "fortemente raccomandato", dal punto di vista giuridico? A presto.
Ciao Sapa :)
A livello del diritto internazionale le "raccomandazioni" sono, tra gli atti tipici e non vincolanti previsti dall'articolo 288 del Trattato dell'Unione Europea; anche esse possono essere "semplici" o "forti", ma, in entrambi i casi, si limitano ad esprimere un invito, ovvero un'esortazione, a porre in essere un dato comportamento e non già un "obbligo" da osservare necessariamente.
Al riguardo, i giudici dell'Unione sono stati sempre piuttosto fermi nel mettere in evidenza che, sulla base del combinato disposto tra gli articoli 288 e 263 TFUE, le raccomandazioni sono comunque escluse espressamente dal controllo di legittimità azionabile innanzi alla Corte.
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A livello del diritto interno italiano, invece, almeno a quanto mi risulta, lo stesso concetto di "raccomandazione" non esiste; nè, tantomeno, esiste una differenza tra "raccomandato" e "fortemente raccomandato".
Al riguardo, secondo il Morbidelli, a livello concettuale, la "raccomandazione" può essere definita una sorta "soft law", la quale:
a) consiste in regole di condotta prive di coercibilità in senso tradizionale;
b) non è ascrivibile tra le fonti del diritto;
Un saluto! :)
La raccomandazione è ascrivibile alle fonti del diritto mafioso, che sa essere molto coercitivo e generalmente più foriero di malefici del diritto positivo. Esemplari di questo tipo di diritto non solo le raccomandazioni europee che hanno portato al golpe Monti-Napolitano e le canoniche, puntuali, raccomandazioni delle agenzie di rating.