Citazione di: Eutidemo il 20 Marzo 2017, 08:39:42 AM
Ecco, infatti, il testo base della legge contro l'omofobia e la transfobia:
" In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima."
Il richiamato art.3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, invero, così recita recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima"
Il tema del rifiuto della discriminazione mi sembra molto più complesso e difficile, addirittura paradossale. Peccato che si sia insinuato dentro i pannoloni.
Il problema è che la stessa legge antidiscriminazione è discriminatoria: discrimina i fatti proprio sulla base delle differenze che rifiuta. Il problema di fondo mi sembra sempre l'autoreferenzialità: l'antidiscriminazione nega la differenza che la giustifica, rende uguale ciò che è diverso. Per esempio un'associazione religiosa discrimina i propri associati proprio sulla base religiosa, come l'innamorato discrimina proprio sulla base sessuale.
In breve le differenze biologiche, etniche, religiose, sessuali esistono e producono effetti in campo politico e sociale.
Probabilmente una parziale soluzione dal punto di vista giuridico è proprio la distinzione dei casi in cui le differenze sono rilevanti da quelle in cui sono irrilevanti.
Personalmente ritengo il principio della libertà di pensiero e di espressione superiore al principio di non discriminazione per cui non condivido la prima parte e non mi convince affatto la formulazione della seconda parte della lettera a).