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Messaggi - Eutidemo

#1711
Varie / Re: L'enigma dello spago e della plastilina
01 Maggio 2023, 07:16:01 AM
                SOLUZIONE DA ME REALIZZATA "MATERIALMENTE"
La soluzione da me "materialmente" realizzata, credo che sia meglio comprensibile attraverso i seguenti "fotogrammi" topici, tratti dal "videoclip" da me effettuato al riguardo (troppo lungo da caricare, e troppo confuso da capire).
.
1)
Innanzittutto si plasma un'unica piccola "massa di plastilina" in una forma simile a degli "occhiali"; cioè occorre creare due cerchi collegati da un gambo più o meno lungo (questo non ha particolare importanza).
Quindi si prende uno "spago", e lo si fa passare attraverso i due "fori" (A e B); poi si legano i due capi dello spago, imprigionando così  gli "occhiali" attraverso i due "fori".
.
2)
Si accorcia sempre di più il "gambo", comprimendolo, ed avvicinando e accostando così sempre di più i due "fori" (o "cerchi", se preferite).
.
3)
Alla fine il "gambo" si schiaccia completamente tra i due fori, separandone le due circonferenze sotto la forma di una  sorta di una sorta di "placca" stratificata tra i due "fori" (o "cerchi", se preferite).
.
4)
Si "ribalta" B da fuori A a dentro A, per il tramite di una "torsione".
.
5)
Si deformano i due fori, rendendo B sempre più grande di A.
.
6)
Ad un certo punto, sarà possibile ribaltare A fuori dello spago legato.
.
7)
Infine, si plasma di nuovo la "massa di plastilina" in una forma simile a degli "occhiali", ricreando un "gambo" più o meno lungo tra i due "fori; però adesso uno dei due "fori" (o "cerchi", se preferite) è stato "svincolato" dallo spago legato, e portato fuori, libero.
***
.
          SOLUZIONE DEL PARADOSSO TOROIDALE DI TAYLOR
Su INTERNET avevo trovato il seguente analogo enigma: come pervenire, attraverso una apposita "manipolazione", dalla "situazione iniziale" dei due corpi " illimitatamente elastici" A e B, distinti ma incatenati tra loro per due anelli, alla "situazione finale" dei due corpi " illimitatamente elastici" A e B, distinti ma incatenati tra loro per un solo anello.
ATTENZIONE: si tenga presente che la denominazione dei due corpi " illimitatamente " elastici A e B, è  una attribuzione "alfabetica" diversa dalla mia, perchè:
- la mia si riferisce ai "due fori" nella plastilina;
- quella del sito INTERNET, invece, si riferisce ai due corpi, "anello" e "manette", fatti dello stesso indefinito materiale " illimitatamente elastico".
***
Il problema viene posto nei seguenti termini.
a) I corpi tridimensionali e  A e B sono realizzati con un "materiale illimitatamente elastico".
b) La "situazione finale" può essere realizzata solo mediante "deformazioni elastiche"; cioè senza "tagli", "fori" o "incollature".
***
Il problema, secondo il suo formulatore, può essere risolto con uno dei due metodi alternativi, così come illustrati nella seguente immagine esplicativa.
***
Tali soluzioni esposte su INTERNET (una delle quali praticamente uguale alla mia) vengono desunte dal "paradosso toroidale di Herbert Taylor", nonchè dalle "gare matematiche" del Prof. "Federigo Enriques", Dip. Mat. Uni. Milano, 16 gennaio 1997).
***
Però, a mio avviso:
1)
Visto il riferimento a corpi "illimitatamente elastici", poichè questi non estistono in natura, presumo che si tratti di soluzioni soltanto "teoriche" e "matematiche", e non realizzabili materialmente.
2)
In ogni caso, secondo me, anche livello teorico le loro soluzioni non mi convincono molto; ciò in quanto, a mio parere, bisogna far riferimento a "corpi malleabili", e non a "corpi elastici" ( illimitatamente o meno).
***
Ed infatti:
a)
La "malleabilità" è la proprietà che permette ad un corpo di deformarsi sotto l'azione di una forza esterna, e poi di mantenere tale modifica di forma anche al venir meno della causa sollecitante.
b)
L'"elasticità", invece, è la proprietà che permette ad un corpo di deformarsi sotto l'azione di una forza esterna, ma poi di riacquisire la sua forma originale al venir meno della causa sollecitante.
***
Quindi le soluzioni prospettate su INTERNET (una delle quali pressochè uguale alla mia in plastilina) a me sembrano entrambe corrette; ma solo se si utilizzano materiali "malleabili", e non se si utilizzano materiali "elastici" (anche se " illimitatamente elastici")
***
.
***
Voi cosa ne pensate?
***
#1712
Ciao Claudia K. :)
Mi fa molto piacere che tu condivida la mia ipotesi circa il "movente" dell'omicidio.
Ed infatti, secondo me, molti sono "caduti in equivoco", a seguito della sentenza della Cassazione che il 16 gennaio 2014 assolse Alberto Stasi dall'accusa di "detenzione di materiale pedopornografico proveniente dallo sfruttamento di minori" ex art. 600 quater C.P., ritenendo che tale sentenza facesse venir meno il "movente" dell'omicidio.
***
Ma non è affatto così, in quanto il (probabile) "movente" dell'omicidio :
- non era affatto costituito dalla circostanza che Chiara aveva scoperto che Alberto deteneva del "materiale pedopornografico illegale", avendo così commesso un reato (da cui, poi, è stato assolto);
- era costituito invece dalla circostanza che Chiara aveva probabilmente scoperto che Alberto deteneva del "materiale parapedopornografico legale", non avendo così commesso nessun reato, ma confermandole, in tal modo, le sue tendenze "pedofile".
***
Cosa sarebbe accaduto se Chiara l'avesse mollato, andando a raccontare in giro a tutti che lui era un "pedofilo" (anche se nei limiti della legalità), ed era per questo che non "gli si drizzava" più con lei!
***
Secondo me questo avrebbe potuto benissimo costituire un movente per l'omicidio! (mentre nessun altro conoscente di Chiara ne aveva di così forti).
***
Un saluto! :)
***
#1713
Ciao Anthonyi :)
Forse non mi sono spiegato bene, in quanto:
1)
Considerato che il materiale "pedopornografico illegale" non era visionabile sul notebook di Alberto, è pressochè impossibile che Chiara si sia accorta che c'era; a meno che non fosse un'esperta informatica.
2)
Quello che invece è estremamente probabile, è che Chiara si sia imbattuta nella cartella "VIRGINS", la quale le era perfettamente accessibile; però, contenendo questa materiale "parapedopornografico legale" ("teen agers" maggiorenni con connotati ancora infantili, travestite da bambine), ha avuto comunque conferma del fatto che il fidanzato non riuscisse ad avere più rapporti fisici con lei, in quanto impeditone dalle sue tendenze "pedofile", evidenziate da detto materiale (sebbene perfettamente legale).
***
Ed infatti, già da qualche mese sospettava che il fidanzato fosse un "pedofilo" (come risulta dalle sue ricerche su INTERNET); per ragioni a noi sconosciute, ma facilmente intuibili.
***
La probabilissima circostanza che Alberto si sia accorto della "effrazione" della sua privacy consultando la "cronologia" del suo "notebook" (o altri programmi di controllo), costituiva un fatto particolarmente "compromettente" perchè dava ragione della sua "impotentia coeundi" con una fidanzata "ormai matura", a causa della sua "pedofilia".
***
Cosa sarebbe accaduto se Chiara l'avesse mollato, andando a raccontare in giro a tutti che lui era un "pedofilo" (anche se nei limiti della legalità), ed era per questo che non "gli si drizzava" più con lei!
***
Secondo me questo poteva benissimo costituire un movente per l'omicidio! (mentre nessun altro conoscente di Chiara ne aveva di così forti).
***
Un saluto! :)
***
#1714
Ciao Socrate78 :)
Se non ce lo rivela lui, non credo che sapremo mai quando Stasi si è accorto della violazione del suo computer!
D'altronde non si può escludere che lui l'abbia fatto apposta a lasciare il suo PC incustodito nelle mani di Chiara; per vedere se lei avrebbe approfittato della sua assenza per andare a curiosarci dentro!
Chi lo sa!
Un saluto :)


#1715
In questo "thread" non intendo esaminare tutti i numerosi e complessi aspetti della vicenda, ma soltanto quello relativo al "possibile" movente dell'omicidio di Chiara Poggi, il quale sembra che consistesse nel fatto che lei si era "accorta" che il fidanzato era un "pedofilo"; e Albero Stasi l'avrebbe uccisa perchè, a sua volta, "si era accorto che lei se ne era accorta", e non voleva rischiare che lei andasse a raccontarlo il giro.
***
Ed infatti:
.
1)
Nella primavera del 2007, Chiara aveva scaricato alcuni articoli di quotidiani e settimanali "online", relativi al "profilo psicologico dei pedofili"; tale suo singolare interesse per l'argomento, lascia legittimamente presumere che lei, in effetti, sospettasse che Alberto fosse un "pedofilo".
Per quali ragioni lo sospettasse, non lo sapremo mai (forse il modo in cui guardava le bambine o certi suoi comportamenti); ma il singolare interesse per l'argomento "pedofilia" da parte di Chiara, non trova altre plausibili spiegazioni.
.
2)
Tra le 21,59 e le 22,10 del 12 agosto, la sera prima di essere uccisa, esattamente nell'orario in cui Alberto si era assentato per andare a chiudere il suo cane, la ragazza introdusse "clandestinamente" ed a sua "insaputa" una chiavetta USB nel "notebook" del fidanzato.
Al riguardo, almeno stando a quanto credo di aver desunto dalle notizie circolanti su INTERNET:
a)
Secondo i periti della difesa, lo fece soltanto per scaricare le foto e i filmati del loro viaggio a Londra.
b)
Secondo i periti dell'accusa, però, visto che le foto e le riprese (anche intime) del loro viaggio a Londra si trovavano nella stessa "cartella" dove Alberto teneva il suo archivio "pornografico", non si può certo escludere che Chiara abbia visionato -più o meno volontariamente- anche il contenuto di quest'ultimo.
D'altronde, il fatto stesso che le riprese fatte nella loro "intimità" a Londra si trovassero nella stessa cartella che conteneva i filmati e le immagini "pornografiche" che Alberto aveva scaricato da INTERNET, potrebbe aver "innescato" delle forti "criticità" nel loro rapporto coppia.
.
3)
Tuttavia, occorre considerare che il 16 gennaio 2014 la Cassazione assolse Alberto Stasi dall'accusa di "detenzione di materiale pedopornografico proveniente dallo sfruttamento di minori" ex art. 600 quater C.P.;  ed infatti, tale materiale, pur trovandosi indubbiamente sul suo "notebook", non era accessibile se non facendo uso di un apposito "software".
E, dalle perizie del RIS, risultò che tale "software"  era assente sul computer di Stasi, per cui la Cassazione ritenne che l'imputato non potesse accedere al detto materiale "pedopornografico" illegale; sebbene, almeno secondo me, niente esclude che lui potesse benissimo averlo conservato su una USB a parte (distrutta prima o subito dopo aver commesso il delitto). 
In ogni caso, quello che è certo, è che Chiara, la sera prima di essere uccisa, pur essendo "entrata clandestinamente" nel "notebook" del fidanzato:
- può aver senz'altro visionato il materiale "pornografico" (legale) del fidanzato, perchè si trovava nella stessa cartella dei filmati di Londra che lei intendeva prelevare;
- però, sicuramente, non può aver  visionato il materiale "pedopornografico" (illegale) del fidanzato, perchè questo non era assolutamente accessibile per lei.
***
.
***
In base a quanto sopra, secondo la "difesa" (e gli "innocentisti"), in conseguenza della sentenza di assoluzione di Stasi dall'accusa di "detenzione di materiale pedopornografico proveniente dallo sfruttamento di minori" ex art. 600 quater C.P., cadrebbe automaticamente anche il movente dell'omicidio di Chiara; ed infatti, questa era una delle motivazioni dell'istanza di revisione del processo penale per omicidio, rigettata dalla Corte d'appello di Brescia.
***
.
***
Ma, secondo me, non le cose non stanno affatto così!
***
.
***
Ed infatti, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione, la Corte d'Appello rileva che: _"E' infatti pacifico che nella cartella "Virgins" (perfettamente accessibile) l'imputato avesse catalogato materiale pornografico attinente a ragazze molto giovani (c.d. Teenagers) che la sentenza definisce correttamente come "ragazzine" ed a nulla vale pertanto l'insistenza con la quale i ricorrenti invocano l'avvenuta assoluzione dello Stasi dal reato di detenzione di materiale pedopornografico."_
***
Tale passo mi aveva lasciato alquanto perplesso, perchè, pur avendo navigato qualche volta sui siti pornografici, tuttavia non è un settore in cui io sia particolarmente "esperto".
***
Allora, per verificare meglio, sono appositamente entrato in alcuni "siti pornografici" a caso, e, sotto la categoria "VIRGINS":
- non solo ho trovato ragazze molto giovani, dall'aspetto spiccatamente "infantile" (che, nei titoli, però venivano legalmente garantite come diciottenni);
- ma che, per giunta, erano travestite e camuffate da bambine, con treccine col fiocco, calzettoni, grembiulini ecc.
***
I titoli erano del seguente genere:
- "The teacher and the kinky schoolgirl" ("L'insegnante e la scolaretta birichina")
"The daddy and the disobedient daughter" ("Il babbo  e la figlia disobbediente").
-  "College girls in heat" ("Collegiali in calore").
e simili!
***
Quindi, il computer di Stasi, oltre a contenere dei "file pedopornografici illegali" (perchè contenevano scene con minorenni autentici), i quali erano accessibili solo usando un apposito programma, conteneva pure numerosi "file pornografici" di tal genere, accessibili tranquillamente da chiunque, in quanto perfettamente legali; ed infatti la sentenza di assoluzione per detenzione di "materiale pedopornografico illegale" non ne parla affatto, se non incidentalmente.
Quindi, quei "file", Chiara può averli visti benissimo; ed essi non potevano che confermare i suoi sospetti che Alberto avesse evidenti "tendenze pedofile".
Altrimenti mi sembra ovvio che non avrebbe conservato sul suo "notebook" foto e filmati di "ragazze maggiorenni" travestite da "bambine" delle elementari.
***
.
***
La sentenza della Cassazione, infatti:
- non sancisce affatto che Stasi non è un "pedofilo" (cosa che, in sè, non costituisce affatto un reato);
- sancisce soltanto che, pur potendo benissimo essere un "pedofilo", non ha però coinvolto nessun "vero" minorenne, nè direttamente nè indirettamente, nella sua deprecabile perversione sessuale.
***
La Cassazione, cioè, ai sensi del dispositivo dell'art. 600 quater Codice Penale, ha soltanto assolto Stasi dal reato di "detenzione" di materiale "pedopornografico" realizzato utilizzando <<veri>> minori degli anni diciotto (non maggiorenni travestiti), perchè quello, sì, costituisce reato; ed infatti, sul suo PC, non si è trovato nessun programma che consentisse l'accesso a tale materiale pedopornografico, nè si è trovata una USB in cui detto  programma era probabilmente nascosto.
Non costituiva, invece alcun reato perseguibile per legge quello di  "essere" un "pedofilo", nè il fruire di materiale "parapedopornografico"; come, appunto, quello contenuto nella sotto-cartella "VIRGINS".
***
.
***
Orbene!
Ciò premesso, secondo me, non c'è alcun nesso tra la sentenza di assoluzione della Cassazione ai sensi dell'art. 600 quater Codice Penale (che riguarda soltantro la detenzione di materiale "pedopornografico"), ed il fatto che Chiara:
a)
Da qualche mese sospettasse che il fidanzato fosse un pedofilo (come risulta dalle sue ricerche su INTERNET); per ragioni a noi sconosciute, ma facilmente intuibili.
b)
Che il giorno prima di morire, poche ore prima di essere aggredita, avesse violato il PC del fidanzato, visionando, plausibilmente, qualche file, di natura chiaramente "pedofila", dalla cartella "legale" VIRGINS; la quale le era perfettamente accessibile.
***
A questo punto, mi sembra parimenti plausibile:
- che Chiara abbia avuto la definitiva conferma visiva dei suoi sospetti, il che non l'ha certo resa entusiasta di avere un "fidanzato pedofilo" (e, forse, per questo impotente a congiungersi con lei da parecchio tempo, come risulta agli atti);
- che Alberto si sia accorto della "effrazione" della sua privacy consultando la "cronologia" del suo "notebook" (o altri programmi di controllo), il che era particolarmente "compromettente" perchè dava ragione della sua "impotentia coeundi" con una fidanzata "ormai matura", a causa della sua "pedofilia".
***
Cosa sarebbe accaduto se Chiara l'avesse mollato, andando a raccontare in giro a tutti che lui era un "pedofilo" (anche se nei limiti della legalità), ed era per questo che non "gli si drizzava" più con lei!
***
Secondo me questo avrebbe potuto benissimo costituire un movente per l'omicidio! (mentre nessun altro conoscente di Chiara ne aveva di così forti).
***
.
***
NOTA
A titolo di cortesia, in questo "thread", vi chiedo di attenervi strettamente al tema del possibile "movente" dell'omicidio, senza "estendere" il tema agli altri numerosi ed avvincenti aspetti dell'intricata vicenda; i quali, eventualmente, potrebbero costituire l'oggetto di altri interessantissimi autonomi "thread".
Grazie!
***
#1716
Attualità / Chiuso definitivamente il caso Tizzani
26 Aprile 2023, 07:13:58 AM
Antonio Tizzani, l'ex ferroviere 68enne di Seriate accusato dell'omicidio della moglie Gianna del Gaudio, avvenuto nelle loro villetta la notte tra il 26 ed il 27 agosto 2016, qualche settimana fa è stato assolto in via definitiva; ed infatti la Procura ha deciso di non fare ricorso in Cassazione, e, quindi il verdetto di non colpevolezza emanato in Appello l'ottobre scorso, diventa così definitivo.
***
Per cui, come dicevano gli antichi giuristi: "Res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat" ("La cosa giudicata cambia il bianco in nero, crea un punto di partenza, eguaglia le cose quadrate a quelle rotonde, trasforma i vincoli di sangue naturali e il falso in vero").
Ovvero, come dicono i "croupier" : "Les jeux sont faits, rien ne va plus" (ormai i giochi sono fatti, nulla va più).
Almeno per quanto riguarda l'imputato assolto!
***
Ciononostante, io nutro ancora qualche dubbio circa la "ricostruzione dei fatti" da parte di Antonio Tizzani.
Anche considerando:
- alcuni passi della sua deposizione;
- alcune testimonianze dei vicini;
- alcuni elementi oggettivi della scena del crimine.
.
RICOSTRUZIONE DEI FATTI SECONDO TIZZANI
La deposizione di  Tizzani testualmente fu la seguente: "Dopo che ci hanno salutato Mario e Alessandra (uno dei suoi figli e la nuora che erano rimasti a cena), io sono uscito per innaffiare il giardino che dà sulla piazza, che non è raggiunto dall'impianto di irrigazione, mentre lei è rimasta a lavare i piatti. Dopo 20/25 minuti sono rientrato e ho chiesto a Gianna: "A che punto sei?", ma ho visto un uomo incappucciato chinato sulla borsa di mia moglie, stava frugando all'interno. Ho urlato: "Chi sei?". Quello è scappato dalla porta sul retro, io l'ho inseguito e ho visto una chiazza di sangue sul pavimento. "Gianna, che è successo?", ho gridato. Lei era là, a terra. Ho cominciato a imprecare, poi ho chiamato il 118. Non ho sentito urla o voci."
Successivamente a tale sua deposizione, tra le varie ulteriori domande a cui fu sottoposto Tizzani, ci fu anche questa: "Come mai non è riuscito a vedere in faccia l'intruso che rovistava nella borsa di sua moglie?"
E lui testualmente rispose: "Non sono riuscito a vederlo in faccia, perché era di spalle".
***
Al riguardo, osservo quanto segue:
.
1)
Studiando con la S.A. ("Statement Analysis") la statistica dei contenuti verbali degli interrogatori è risultato che, mediamente, se l'interrogato è sincero:
- il 25% delle parole pronunciate da lui pronunciate sono dedicate all'introduzione dell'evento ("pre-evento");
-  il 75% alla descrizione dell'evento;
La risposta di Tizzani, invece, è di circa 110 parole:
- più dell'80% delle quali gli sono servite per introdurre l'evento (il "pre-evento"):
- il 4,5% per descrivere l'evento ("Lei era a terra");
- il 15% per raccontare quello che fece in seguito.
Tali percentuali si discostano fortemente da quelle che caratterizzano le risposte di chi racconta la verità; ed infatti, statisticamente, l'85% dei soggetti che non dicono il vero si dilungano nell'introduzione, proprio come ha fatto Tizzani.
.
2)
"Dopo che ci hanno salutato Mario e Alessandra, io sono uscito per innaffiare il giardino che dà sulla piazza, che non è raggiunto dall'impianto di irrigazione"
Con tali superflue precisazioni, Tizzani, senza che la PM glielo abbia chiesto, spiega la ragione per la quale uscì ad annaffiare il giardino che dà sulla piazza; cioè, "divaga". 
Il fatto che un soggetto fornisca spontaneamente dei "perché" superflui, secondo la "Statement Analysis"  rappresenta una "criticità" nel suo racconto; ed infatti ci rivela che chi parla desidera condurre il proprio interlocutore in una precisa direzione, deviare dall'argomento principale, dilungarsi, e uscire dal seminato.
.
3)
"Dopo 20/25 minuti sono rientrato e ho chiesto a Gianna: "A che punto sei?""
Se il soggetto è sincero, e parla spontaneamente, senza le remore e le cautele di chi sta raccontando fandonie, in genere dirà "dopo 20 minuti circa"; ma difficilmente dirà "dopo 20/25 minuti", cercando di apparire più "circostanziato" e "puntuale" del necessario!
.
4)
"Ma ho visto un uomo incappucciato chinato sulla borsa di mia moglie, che stava frugando all'interno."
Il che è molto poco plausibile; ed infatti un ladro (che per giunta ha ucciso la vittima), non si ferma certo a frugare dentro la sua borsa, ma se la prende così com'è e se la porta via di corsa.
Inoltre, le telecamere, in un raggio di 300 metri nella zona della villetta teatro del delitto, non hanno ripreso nessun uomo in fuga con un cappuccio sulla testa.
.
5)
"Ho urlato: "Chi sei?"
Altra strana esclamazione!
Ed infatti, in una situazione del genere:
- o salti direttamente addosso al ladro, che è di spalle e, quindi, ancora non ti ha visto;
- oppure, se sei trattenuto dalla paura, gli gridi "Che fai?", non certo "Chi sei?".
Ed infatti, in quel momento, ti interessa quello che sta facendo, e non certo la sua identità.
.
6)
"Quello è scappato dalla porta sul retro, io l'ho inseguito e ho visto una chiazza di sangue sul pavimento. "Gianna, che è successo?", ho gridato. Lei era là, a terra. Ho cominciato a imprecare, poi ho chiamato il 118."
Il che non è molto verosimile, in quanto, una volta vista la moglie stesa in terra, la prima cosa che uno fa è chinarsi su di lei e cercare di soccorrerla, e non certo mettersi ad imprecare.
Solo dopo aver constatato la gravità del suo stato, si telefona al 118.
.
7)
"Non ho sentito urla o voci!"
Di chi, visto che la mogliere era morta il ladro fuggito?
Evidentemente Tizzani si riferisce ai momenti precedenti l'omicidio, prima che lui entrasse in casa; però questa sua "posticipazione dichiaratoria" è molto sospetta.
.
8 )
"Non sono riuscito a vederlo in faccia, perché era di spalle".
Tale dichiarazione potrebbe sembrare in contrasto con quella di cui al punto 4), dove Tizzani aveva detto di aver visto un "uomo incappucciato" chinato sulla borsa di sua moglie.
Ma, forse, intendeva dire che aveva il cappuccio solo sulla testa, col volto scoperto; anche se non poteva saperlo, perchè il volto dice di non averlo visto  perché era di spalle.
.
***
Nessuna delle considerazioni di cui sopra, prese singolarmente, costituiscono la "prova" che Tizzani mentisse; però, prese tutte insieme, secondo me, lo lasciano fortemente "sospettare".
Soprattutto la numero 4), perchè un ladro (che per giunta ha ucciso la vittima), non si ferma certo a frugare dentro la sua borsetta, ma se la prende così com'è e se la porta via di corsa;
***
.
RICOSTRUZIONI TESTIMONIALI
Al riguardo, risulta che:
.
1)
Il figlio Mario e la sua compagna, che erano stati a cena a casa di Antonio e Gianna, avevano lasciato la loro abitazione all'incirca verso le ore 0,00 (mezzanotte); così come risulta da una telecamera che ha ripreso il loro passaggio in una strada poco lontano intorno alle 00:13 .
.
2)
I vicini hanno riferito di aver udito delle urla provenienti da casa Tizzani e riferibili ad un "litigio" tra i coniugi poco dopo le ore  00:10.
.
3)
I vicini hanno poi riferito che, dopo l'omicidio (chiunque lo abbia commesso), Tizzani imprecò, ma non chiese aiuto.
Ecco due stralci testuali delle testimonianze dei vicini:
- "Ho sentito delle urla maschili dopo le 00.30, ma (Tizzani) non chiedeva aiuto, imprecava solamente";
- "Era sicuramente la voce di Antonio perché poi siamo usciti e l'abbiamo visto."
.
3)
Tizzani chiamò il 118 alle 00.43; quindi un po' in ritardo circa il momento in cui dice di aver trovato la moglie stesa in terra in una pozza di sangue.
.
ELEMENTI OGGETTIVI
In orari imprecisati dopo il delitto:
.
1)
L'autore dell'omicidio si lavò le mani nel lavandino del bagno, ove i RIS hanno "repertato" il sangue della vittima (che era stata uccisa in cucina);
.
2)
L'autore dell'omicidio, o chi voleva coprirlo, mise l'arma del delitto nel sacchetto delle mozzarelle e lo nascose in una siepe poco distante dalla scena del crimine.
Riguardo a tali due elementi oggettivi, ritengo molto poco probabile che un ladro, divenuto assassino occasionale, perda tempo a lavarsi le mani nella casa della vittima, col marito che sta innaffiando fuori in giardino; e trovo ancora meno probabile che abbia messo l'arma del delitto nel sacchetto delle mozzarelle, per poi nasconderlo in una siepe poco distante dalla scena del crimine.
Non ha senso!
***
.
***
Allora possiamo ipotizzare che l'assassino era Tizzani?
Non necessariamente!
***
.
***
Ed infatti un vicino ha pure dichiarato quanto segue: "Ho sentito delle urla maschili dopo le 00.30, ma non chiedeva aiuto, imprecava solamente." Il che è un po' "atipico" per un assassino!
E poi, più vicini concordemente: "Era sicuramente la voce di Antonio, perché poi siamo usciti e l'abbiamo visto. Continuava a imprecare e poi chiamava: "Paolo Paolo" (che è il nome dell'altro suo figlio), ma non ha mai chiesto aiuto, diceva: "Dio! Dio! Dio!". Ma una frase che mi è rimasta impressa, diceva: "Ti ho visto, ti ho visto!""
***
.
***
Quindi, forse Tizzani ha visto e riconosciuto l'assassino, ma si è inventato tutta la sua poco plausibile storia per proteggerlo?
Probabilmente non lo sapremo mai!
L'unica cosa che "mi sembra"" di poter escludere, è quella del ladro assassino occasionale.
***
.
P.S.
Purtroppo non ho potuto leggere le sentenze, e, su INTERNET, ho trovato vari e diversi resoconti dell'evento; i quali non sono tutti perfettamente collimanti tra di loro e con quanto da me riportato in base ad uno di essi (che mi è sembrato il più affidabile).
Inoltre vengono riportate numerose ulteriori notizie ed informazioni, che io non ho riferito per non complicare troppo la vicenda.
Per cui, quanto ho scritto, va preso con cautissimo beneficio d'inventario.
#1717
Attualità / Re: Il caso Giletti
23 Aprile 2023, 16:18:18 PM
Citazione di: daniele22 il 22 Aprile 2023, 18:23:38 PM
Grazie Eutidemo per l'intervento. Mi sembra strano comunque che un professionista come Giletti, l'unico tra l'altro che ha indebolito seriamente le varie dichiarazioni della signora che riprese Renzi nella piazzola dell'Autogrill, sia così sprovveduto da non sapere cosa potrebbe o no mandare in onda. Anche perché, quando ha fatto sapere che sarebbe meglio rimandare l'incontro con Mentana, disse che certe cose sarebbe meglio regolarle in azienda prima che renderle pubbliche in un circuito televisivo. Pertanto, se si trattasse di cose coperte dal segreto istruttorio non se ne potrebbe parlare per certo negli uffici di LaSette. Un saluto

Infatti avevo scritto  "Sembra che lo "stop" sia dovuto al fatto che Massimo Giletti aveva in programma di mandare in onda alcuni audio di pentiti"; ma può darsi che il reale motivo fosse un altro.
In realtà, non lo so :)
#1718
Attualità / Re: Il caso Giletti
22 Aprile 2023, 16:57:12 PM
Ciao Daniele22 :)
Sembra che lo "stop" sia dovuto al fatto che Massimo Giletti aveva in programma di mandare in onda alcuni audio delle deposizioni del mafioso Giuseppe Graviano; nonchè alcuni audio di pentiti che parlavano del possibile rapimento del figlio di Silvio Berlusconi, impedito da Antonio Papalia, storico capobastone della cosca Papalia della 'ndrangheta calabrese, e referente della 'ndrangheta Milanese.
Ma forse si trattava di audioclip coperti dal segreto istruttorio!
Un saluto! :)
#1719
Ciao ClaudiaK. :)
Condivido tutto quello che hai scritto!
***
Ed infatti:
- anche se è vero che certi "mitomani", pur essendo innocenti, si appassionano talmente al loro ruolo di "assassini" da recitare tale parte come se fossero degli attori professionisti;
- nel caso dei coniugi di Erba non solo si sarebbe trattato di una recitazione da premio Oscar, ma, per giunta, avrebbero dovuto essere anche due "mitomani chiaroveggenti", per poter descrivere con tanta precisa minuzia alcuni dettagli del delitto che nessuno aveva comunicato loro (oltre a non contraddirsi).
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Quanto all'eventuale debolezza di alcune prove a loro carico (vedi, ad es., la testimonianza di Frigerio), tale ipotetica fragilità di una delle prove a carico, non incide assolutamente sul complessivo impianto accusatorio; a cominciare, appunto, dalla loro "appassionata" e "convinta" confessione.
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Un saluto! :)
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#1720
Ciao ClaudiaK e Daniele22 :)
Mi dispiace se ho confuso i vostri nomi; chiedo venia per il "qui pro quo" (o meglio, per il "qua pro quo")
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@Daniele22
Per quanto concerne la lett.b) dell'art.630 CPP, poichè nel caso di specie non esiste nessuna "sentenza del giudice civile o amministrativo", successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479, mi è sembrato decisamente superfluo ed  inutile "appesantire" il testo riportando il contenuto di tali norme di riferimento.
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Quanto al caso in cui il signor Tarfusser fu coinvolto, ed al link da te riportato riguardante la polemica nata intorno alla faccenda del mostro di Merano, non sono stato in grado di leggerlo perchè non sono abbonato alla "Repubblica" online.
Però, credendo di aver capito lo stesso di cosa si trattatava, ho riportato alcuni passi del "Resoconto stenografico dell'Assemblea Parlamentare, nella Seduta n. 869 del 28/2/2001", nella quale sono intervenuti vari soggetti (tra i quali c'era anche Liguori), che riguardava una denuncia per diffamazione della Maiolo.
Però quella vicenda io non l'ho seguita affatto; per cui, al riguardo, non avevo e non ho altro da dire.
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Mi scuso ancora per la confusione dei vostri due nomi (non dei vostri due sessi), ed un saluto ad entrambi. :)
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#1721
Presentazione nuovi iscritti / Re: Ciao
21 Aprile 2023, 06:44:26 AM
Ben tornato  egodistopico :)
#1722
Varie / L'enigma dello spago e della plastilina
20 Aprile 2023, 12:48:22 PM
L'enigma che vi propongo, trae ispirazione da due enigmi formulati, sebbene in modo non esattamente uguale, da due illustri matematici, uno inglese e l'altro spagnolo (almeno a giudicare dai loro nomi); il mio enigma è simile a quelli loro, ma, come si vedrà nel mio prossimo intervento, è alquanto diverso sia nella forma che nella sostanza.
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In parole povere si tratta di plasmare un'unica piccola "massa di plastilina" in una forma simile a degli "occhiali"; cioè occorre creare due cerchi collegati da un gambo più o meno lungo (questo non ha particolare importanza).
Quindi si prende uno "spago", e lo si fa passare attraverso i due "fori" (A e B); poi si legano i due capi dello spago, imprigionando così  gli "occhiali" attraverso i due "fori".
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Ciò fatto, da tale "situazione iniziale", attraverso vari passaggi, "manipolando" e "maneggiando" la plastilina, occorre realizzare una "situazione finale" nella quale uno dei due "fori" (o "cerchi", se preferite) viene "svincolato" dallo spago legato, e portato fuori, libero.
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Trattandosi di "plastilina" (che quando io ero bambino si chiamava "pongo"), sarebbe semplicissimo "tagliare" uno dei due cerchi, e poi "riappiccicare" gli estremi tagliati all'esterno dello spago.
Ma questo, ovviamente, è "proibito" farlo; altrimenti che razza di "enigma" sarebbe! ;D
Nè è lecito "tagliare" o "bucare" in altri punti la "plastilina", creando altri fori oltre A e B; ovvero "distaccare" o "aggiungere" nulla al materiale a disposizione (solo "manipolando" quello).
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Per cui occorre pervenire alla "situazione finale" nella quale uno dei due "fori" viene "svincolato" dallo spago legato, soltanto "manipolando" e "maneggiando" come si si desidera, con la massima libertà, il "malloppo" di plastilina a forma originaria di occhiali; cioè, usando le sole dita, e senza distacchi di sorta, è lecito "modificare" la "forma", le "dimensioni", lo "spessore", le "proporzioni" e le "posizioni" dei due "fori", anche attraverso eventuali "torsioni" dell'uno dentro l'altro o dell'altro dentro l'uno.
E già così vi ho dato un notevole aiuto!
Ovviamente è superfluo specificare che lo spago deve restare sempre legato; altrimenti non si tratterebbe di un vero "enigma", ma soltanto di uno "scherzo"! ;D
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Meglio di così, non mi riesce di spiegarlo; per cui non escludo che, quando ne rivelerò la mia personale soluzione (tratta dai "fotogrammi" topici del mio "autovideo"), qualcuno potrà eccepire che non avevo posto nel modo giusto i termini del problema.
E può anche darsi che ciò sia vero; ma, al momento, non riesco proprio a trovare un modo migliore di esprimermi!
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Comunque, secondo me, la cosa migliore, ammesso che abbiate a disposizione un po' di "plastilina" e uno "spago", è di provare personalmente ad arrivare dalla "situazione iniziale" alla "situazione finale" raffigurate nelle mie due immagini; ma senza "tagliare" e "cucire", nè, tantomeno, "bucare", "distaccare" o "aggiungere" nulla al materiale a disposizione (solo "manipolando" quello).
Vediamo se la vostra soluzione corrisponde alla mia.
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Se cercherete su INTERNET, forse troverete gli enigmi dei due illustri matematici; e troverete anche che una delle varie soluzioni da loro formulate a "livello teorico", sembra che corrisponda a quella  da me trovata a "livello pratico".
Però, almeno per quanto ho capito, la loro è esclusivamente una soluzione di carattere "astratto" e "matematico", che parte da presupposti diversi dai miei; ed infatti io faccio riferimento ad un "materiale reale malleabile" (come la "plastilina"), mentre loro ad un "materiale infinitamente elastico" (che non esiste in natura).
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Ed invero:
a)
La "malleabilità" è la proprietà che permette ad un corpo di deformarsi sotto l'azione di una forza esterna, e poi di mantenere tale modifica di forma anche al venir meno della causa sollecitante.
b)
L'"elasticità", invece, è la proprietà che permette ad un corpo di deformarsi sotto l'azione di una forza esterna, ma poi di riacquisire a sua forma originale al venir meno della causa sollecitante.
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Inoltre, l'avverbio "infinitamente" usato dai due matematici, mi lascia appunto pensare che le loro soluzioni siano valide solo a livello matematico e teorico; mentre la mia è materialmente realizzabile su un tavolo di cucina (o, almeno, così mi pare).
La cosa strana è che una delle loro soluzioni, almeno stando ai disegni, è praticamente identica alla mia!
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Vediamo cosa riuscite a fare voi, con lo "spago" e il "pongo", e poi ne riparliamo! ;)
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P.S.
Ovviamente, sempre che abbiate tempo da perdere! :)
#1723
Ciao Claudia K. :)
Per quanto riguarda il tuo secondo intervento, effettivamente io mi ero dimenticato di soffermarmi sul "movente" del delitto; che è il primo dei tre elementi da considerare riguardo ad ogni crimine:
- il movente;
- il mezzo;
- l'occasione (cioè, l'opportunità).
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Al riguardo, tu giustamente osservi che: "... in questo caso, si vede soltanto loro avere un movente conclamatissimo e consolidato nel tempo;  l'alternativa di fantasia si sarebbe potuta ipotizzare solo ed esclusivamente in collegamenti malavitosi di Azouz."
Ed invero la tecnica dell'omicidio plurimo familiare non è certo tipico della malavita nostrana; come invece, magari, lo è in Colombia.
Inoltre l'aver dato fuoco all'appartamento, fa pensare proprio a qualcuno collegato direttamente con le vittime, per cercare di far sparire tracce compromettenti; anche questa, peraltro, non è certo una tecnica tipica della malavita nostrana.
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Mi ero anche dimenticato della "cena fuori casa", la quale, in effetti, "puzza" tanto di tentativo di "alibi precostituito"; sperando, cioè, che l'incendio avesse alterato a tal punto i cadaveri, da non permetterne l'esatta determinazione dell'ora della morte.
A parte questo, condivido anche le tue considerazioni sub A) e B), che non sto qui a ripetere.
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Un saluto! :)
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#1724
Ciao Socrate78. :)
Per la mia esperienza, in alcuni casi sia le "confessioni" che le "ritrattazioni" costituiscono soltanto gli elementi della "strategia difensiva" adottata dai diversi avvocati che si susseguono nel collegio difensivo degli imputati; o, a volte, di uno stesso avvocato.
Però, in genere, non viene concesso nessuno sconto di pena a chi confessa senza essersi veramente pentito; ed infatti la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza 24504/10, ha stabilito che nessuna corsia preferenziale debba essere concessa a chi abbia ammesso le proprie responsabilità solo per una mera "strategia difensiva".
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In ogni caso, volendo generalizzare al massimo, secondo me esistono tre tipi di confessioni:
.
1)
La "confessione semplice" ottenuta senza forzare l'imputato a renderla (blandendolo o minacciandolo), e senza effettuare specifici riscontri di veridicità (attraverso determinate tecniche di interrogatorio).
.
2)
La "confessione forzata" ottenuta coartando l'imputato a renderla (blandendolo o minacciandolo); come, ad esempio, nel vergognoso caso dell'interrogatorio della "presunta" testimone Gabriella Alletto, da me riportato in un apposito topic.
3)
La "confessione riscontrata" ottenuta, effettuando specifici riscontri di veridicità, attraverso determinate tecniche di interrogatorio; le quali dovrebbero "sempre" essere adottate dall'"intervistatore" (sia esso un giudice, un poliziotto o un agente segreto).
Tanto per fare un "esempio paradigmatico", se A confessa di aver ucciso B, che è stato assassinato a martellate in testa, gli si chiede: "Ma perchè l'hai ucciso colpendolo con un portacenere?"
In tal caso:
a)
Se lui risponde: "Perchè è stato il primo oggetto che mi sono trovato sottomano", è evidente che la sua confessione è falsa; in quanto, probabilmente, vuole difendere e coprire le responsabilità del vero assassino.
b)
Se, invece, risponde: "Veramente l'ho assassinato a martellate in testa, e non con un posacenere", allora è "quasi" certo che la confessione sia autentica.
Il che, ovviamente, presuppone che la polizia non divulghi "a nessuno" i vari dettagli della "scena del crimine"; come, d'altronde, è previsto dalla procedura.
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***
Nel caso dei coniugi di Erba, a me sembra che, dopo aver confessato spontaneamente il delitto, siano stati separatamente interrogati con la tecnica di cui al punto 3); e, in tal modo, si è avuto il "riscontro" che la loro confessione era sincera e veritiera.
Altrimenti (vedi pag.4 della sentenza della Cassazione 556/2011), non avrebbero potuto indicare, su richiesta degli inquirenti:
- l'esatta posizione in cui erano state effettivamente ritrovate le vittime;
- l'esatta posizione in cui vennero ritrovati due cuscini accanto ai corpi di due delle vittime;
- l'esatta posizione dei focolai dell'incendio doloso dell'appartamento;
- altri dettagli che solo gli assassini potevano conoscere e di cui nessun altro era stato informato.
Nella loro "ritrattazione", invece, si sono limitati a dichiararsi innocenti, senza minimamente spiegare in quale modo potevano essere venuti a conoscenza di tali dettagli, se veramente erano estranei al delitto!
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Un saluto! :)
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#1725
Ciao Claudia K. :)
Per quanto riguarda il tuo primo intervento, ricordo che le sentenze della Cassazione sono "definitive", poichè, dopo di esse, la sentenza passa in "giudicato", e, quindi, non può più essere impugnata; contro di essa è ammessa, "in via straordinaria", soltanto la c.d. "revisione"  nei seguenti "casi eccezionali" previsti dall'art. 630 CPP.
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
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Non conosco quale tipo di "revisione" sia stata richiesta dal giudice Tarfusser, ma presumo che si tratti di quella di cui alla lett.c); però le "nuove prove" a cui fa riferimento mi sembrano alquanto dubbie, potendo al massimo configurare dei "nuovi indizi", ma non certo delle vere e proprie "nuove prove".
Però, come ho detto, non solo non ho letto la sua "istanza", ma neanche i suoi "allegati periziali"; che, appunto, dovrebbero configurare le "nuove prove".
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Quanto al fatto in cui il signor Tarfusser fu coinvolto, se ne trova traccia nel "Resoconto stenografico dell'Assemblea Parlamentare, nella Seduta n. 869 del 28/2/2001".
Al riguardo: "L'onorevole Maiolo, per come le affermazioni le vengono attribuite nel capo di imputazione, ha dichiarato che tale Luca Nobile era stato arrestato per errore e non di meno tenuto in carcere con insistenza dal tribunale della libertà «perché non si poteva far fare brutta figura al sostituto procuratore Tarfusser», il quale aveva concesso interviste «da divo e da protagonista», «continuava l'inchiesta per occultare l'errore compiuto» e, ancora, «usava la toga solo per farsi pubblicità»."
Liguori dice: "«Intanto Tarfusser è andato per un'ora in televisione su Rai 2 e ha riprocessato il povero Nobile, vittima del suo errore giudiziario». Aggiunge l'onorevole Maiolo: «Riprocessato ma non in contraddittorio, non mi risulta che fosse presente la difesa». Ancora Liguori: «Infatti, non era presente» "
Però non ho personalmente seguito tale vicenda più di tanto.
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Un saluto! :)
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