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Messaggi - Eutidemo

#1981
Attualità / Re: Il ponte sullo stretto di Messina
19 Febbraio 2023, 12:09:19 PM
Ciao Anthony e Iano.
Avete ragione!
Io mi sono concentrato sull'aspetto "geologico", perchè, quando la Sicilia si sarà "spostata" a sufficienza (cioè dei centimetri sufficienti), il ponte crollerà, o verrà in ogni caso reso inutilizzabile; e, questo, a prescindere dai terremoti che accompagneranno tale inevitabile "smottamento" progressivo.
***
Però lo stesso Malerba ha ammesso che, a medio e breve termine, il  problema principale  per un'infrastruttura di questo tipo è un altro.
Come dite giustamente voi, infatti, anche secondo lui il guaio più grosso è costituito dal vento, il quale, a differenza di un sisma, "soffia" sempre e comunque; va bene che non ha un carico regolare, ma impegna dinamicamente il ponte in maniera costante.
Per questo il progetto di quello sullo stretto, ci rassicura Malerba: "E' stato studiato all'interno della galleria del vento del Politecnico di Milano".
Ed infatti l'ingegnere ci spiega che: "Si tratta di introdurre accorgimenti aerodinamici che riducano la resistenza alle correnti d'aria, facendo in modo che il ponte incassi le sollecitazioni senza danneggiare i propri componenti".
***
Poi c'è anche il problema dei "vortici d'aria", che è diverso da quello del "vento"!
Al riguardo Malerba spiega quanto segue: "Qui il trucco sta nel non realizzare un impalcato continuo, ma di mettere una fessura nel mezzo; cioè, nello specifico, si tratta di separare le due corsie stradali da quella ferroviaria che correrà nel mezzo."
Secondo lui: "Questa soluzione dovrebbe ridurre la formazione di vortici. E' un'idea tutta italiana che è stata molto studiata e che credo abbia ispirato altri ponti costruiti in anni recenti in Cina e in Corea del Sud".
***
Ma, secondo me, c'è anche un altro aspetto da considerare!
Entro il 2100 il livello del mare Mediterraneo potrebbe aumentare da 60 fino a 100 centimetri per colpa del riscaldamento globale; il che metterebbe a rischio più di 38.000 chilometri quadrati di coste, dove aumenteranno le aree sommerse e saranno amplificati gli effetti di mareggiate e tsunami con conseguente rischio di inondazione marina.
E' quanto emerge dalla conferenza di presentazione dei risultati finali del progetto europeo Savemedcoasts-2 (Sea Level Rise Scenarios Along the Mediterranean Coasts-2), condotto da un consorzio internazionale coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).
Per cui c'è il rischio che il ponte sullo  stretto rimanga perfettamente integro, ma finisca per ritrovarsi in mezzo al mare; e, quindi, i suoi terminali si dovranno raggiungere in traghetto! :D
***
Un saluto!
***
#1982
Attualità / Il ponte sullo stretto di Messina
19 Febbraio 2023, 07:00:03 AM
Lasciando da parte l'aspetto "politico" ed "economico", dal punto di vista "tecnico" e "geologico" si può realizzare senza rischi un ponte sullo stretto di Messina, visto che si tratta di una zona ad "altissimo rischio sismico"?
Al riguardo possono farsi varie considerazioni, sia pro che contro.
.
1)
RISCHIO SISMICO
Considerato che lo stretto di Messina è la zona a più alto rischio sismico di Italia (ed una delle più rischiose del mondo), di primo acchito non sembrerebbe proprio una buona idea andarci a costruirci sopra un ponte.
L'ultimo terremoto in zona, avvenuto poco più di un secolo fa, di magnitudo 7,10, fece molte più vittime del recente terremoto in Turchia: tra le 75.000 e le 82.000 vittime.
Per cui, tale sisma, è stato classificato del livello più alto della "Scala Mercalli":l'XI (cioè "catastrofico").
.
2)
CONTENIMENTO DEL RISCHIO SISMICO
Tuttavia Pier Giorgio Malerba, docente di "Teoria e progettazione dei ponti" del Politecnico di Milano, che ha contribuito a scrivere le specifiche tecniche per disciplinare la gara d'appalto per la costruzione del ponte in questione,  sostiene che il ponte sullo Stretto si potrebbe realizzare senza rischi.
Ed infatti, a suo giudizio, "Un ponte sospeso con campata centrale lunga è una struttura estremamente flessibile, perchè ha per sua natura delle frequenze proprie estremamente basse. Immaginiamo che vibri come una corda e faccia delle oscillazioni: perché riprenda la posizione originale devono passare parecchi secondi, tra i 25 e i 30". Il risultato è che ha periodi di vibrazione molto alti, ovvero delle frequenze di risposta molto basse. Detto altrimenti, questo significa che incassa molto meno gli effetti delle accelerazioni provocate dal sisma. Tecnicamente si dice che la potenza delle scosse viene estremamente attenuata per effetto della deformabilità intrinseca della struttura".
Poi precisa: "Certo, servono degli accorgimenti particolari, in quanto bisogna agire su tre fronti, l'"impalcato", le "antenne" e la "fondazione":
- l'"impalcato" è la striscia d'asfalto su cui passano le auto, che deve essere molto leggero,  per assicurare una grande flessibilità (oltre, aggiungo io, a riparazioni continue che rallenteranno il traffico, ).
- le "antenne" sono invece i piloni su cui passano i cavi che sorreggono il ponte, che andranno dimensionate ad hoc, inserendo dei dissipatori sismici all'interno (cioè strutture oleodinamiche che smorzano il movimento delle torri in caso di terremoto);
- le "fondazioni", ovvero i punti in cui i cavi si aggrappano al terreno, che saranno quattro, due per lato, realizzati 'tessendo' insieme oltre 44mila cavi di acciaio dello spessore di 5 millimetri ciascuno, e si ancoreranno a terra in delle strutture di calcestruzzo lunghe 100 metri e profonde 70."
Il che significa che il ponte avrà un costo semplicemente "stratosferico"; se, come d'altronde è inevitabile, questo è il prezzo per una autentica "sicurezza" delle persone.
.
3)
TETTONICA A ZOLLE
Non essendo io un ingegnere, non sono in grado di esprimere un giudizio al riguardo; però sono sicuro che un ponte modernamente progettato (a meno che non crolli per conto suo, come quello di Genova), è senz'altro in grado di sopportare dei terremoti, anche di intensa "magnitudo".
Però occorre considerare non solo i terremoti in quanto tali, i quali, in quell'area, non sono altro che l'"effetto" di una "causa" molto più imponente e importante: cioè la "deriva delle terre emerse" dovuta alla "tettonica a zolle".
Cioè il movimento continuo, per quanto molto lento, delle terre emerse, che slittano come zattere di "sial"  (silicio e alluminio), galleggianti sul "sima"  (silicio e magnesio).
L'Africa si muove verso nord, "schiacciando" il Mediterraneo: ed infatti Africa ed Europa si avvicinano di "2 centimetri" ogni anno.
La presenza di un braccio di mare stretto e profondo tra la Calabria e la Sicilia è l'espressione di una incipiente separazione che avviene lungo un sistema di faglie collegato all'"Arco Calabro", una regione geologicamente molto "dinamica"; per cui lo Stretto di Messina è un'area cruciale dove diversi sistemi di faglie profonde convergono e interferiscono provocando terremoti, frane sottomarine e vulcanesimo.
Si tratta, dunque, di una "zona di svincolo", cioè una sorta di "perno" che assorbe i movimenti di diverse strutture geologiche; le quali sono tra le più attive e pericolose di tutto il Mar Mediterraneo, perchè concorrono ad uno spostamento fisico dell'attuale posizione dell'isola.
Ed infatti:
a)
Da un lato, sulla sponda tirrenica la litosfera africana si immerge in profondità e, arretrando verso sud-est, trascina con sé parte della Calabria e della Sicilia Nord-Orientale.
b)
Dall'altro lato, nello Ionio, sono presenti estesi sistemi di faglie che "accomodano" la convergenza tra le placche africana ed eurasiatica; per cui una fascia di deformazione ampia, che coinvolge direttamente lo Stretto di Messina, collega questi due sistemi di strutture tettoniche provocando lo sprofondamento dello Ionio occidentale, proprio di fronte allo Stretto.
Queste ultime strutture sono profonde, lunghe decine di chilometri e molto attive, come dimostrato da fenomeni particolari come la risalita di fluidi profondi e processi vulcanici; ed infatti, non a caso, l'Etna, il più grande e attivo vulcano europeo, si è formato proprio su una di queste strutture.
Dal che deriva:
- non solo il rischio di terremoti e maremoti di potenza distruttiva  "sovrumana";
- ma anche lo "spostamento fisico" dell'isola siciliana dalla sua attuale posizione, come risulta da anni di studi effettuati tramite stazioni GPS situate sull'intero territorio siciliano.
***
#1983
Citazione di: Aspirante Filosofo58 il 18 Febbraio 2023, 11:31:05 AMPer arrivare a chiedere la "dolce morte" (mi pare che eutanasia abbia più o meno questo significato), significa che:
  • chi la richiede è stanco di vivere in condizioni che non reputa dignitose;
  • chi la richiede non ha intorno persone  in grado (perché non sanno, possono o vogliono) di fargli apprezzare la propria stessa vita;
  • gli organi preposti ad eliminare tutto ciò che di fatto impedisca l'uguaglianza (non l'omologazione) dei cittadini, trovano antieconomico farlo:
  • varie ed eventuali....

Sento spesso parlare dell'allungamento dell'età delle persone, ma ben poco sento riguardo al miglioramento della qualità della vita stessa. E' facile per chi non vive certi drammi, liquidare tutto come "volontà di Dio", contro la quale andando si commette peccato. Siamo sicuri che voltarsi dall'altra parte, anziché affrontare e risolvere il problema, sia cristiano o anche più semplicemente, umano? Cosa ne sanno medici e infermieri, oltre a ciò che hanno studiato, di come ci si senta, quando ci si trascina per giorni, mesi o anni, sperando in un periodo migliore che mai pare arrivare? Quegli stessi medici e infermieri poi dovranno rendere conto ai propri superiori, e, se avranno risparmiato soldi (magari sulla pelle dei malati) saranno bravi; diversamente, se avranno speso dei soldi in più, nel tentativo di rendere migliore o comunque più accettabile la vita dei malati, medici e infermieri saranno considerati negativamente dai loro capi.

Hai ragione! :)
Occorre sempre distinguere:
- determinate malattie croniche (nel qual caso le condizioni di vita del paziente possono essere migliorate, per rendere la sua esistenza più degna di essere vissuta);
- determinate malattie terminali (nel qual caso non c'è più niente da fare).
#1984
Nel mio topic "La legge e l'eutanasia", ho concentrato la mia attenzione sulla legge 219/17, che, in determinati casi, depenalizza l'"omicidio del consenziente"; però, in tale sede, per non divagare troppo O.T., ho potuto accennare solo di sfuggita alle "cure palliative" di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 3.
Le quali, invece, meritano un apposito TOPIC.
.
PREMESSA
In primo luogo occorre sempre tener presente che il reato di "omicidio del consenziente", così come l'art.579 del Codice Penale etichetta brutalmente la pratica dell'eutanasia, può consumarsi:
- sia "commissivamente", cioè nel caso in cui il soggetto agente (in genere un medico) somministri al soggetto passivo consenziente un farmaco mortale;
- sia "omissivamente", cioè nel caso in cui il soggetto agente (in genere un medico) non somministri al soggetto passivo consenziente un farmaco o un trattamento che potrebbe salvargli la vita.
Quest'ultimo caso, come spiegato nel mio apposito TOPIC, ormai risulta pressochè "scriminato" dalla legge 219/17; mentre il primo caso non è stato affatto scriminato.
Tuttavia la sua applicazione concreta risulta, talvolta, di dubbia interpretazione; soprattutto per quanto concerne le cosiddette "cure palliative" (o "sedazione terminale") di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 3di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 3.
***
Sussiste infatti in Italia un acceso dibattito sull'effettiva natura di questo intervento medico, il quale:
- da alcuni è visto come una forma mascherata di eutanasia illegale;
- da altri come una normale e legittima terapia del dolore nella fase terminale di una patologia.
***
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LA SEDAZIONE TERMINALE
Ma le cose non sono così semplici, perchè, così come nel Caduceo, simbolo dei farmacisti, uno stesso prodotto galenico, a seconda dell'uso ponderato che se ne fa, può risultare tanto un "veleno" quanto un "farmaco".
***
In ambito farmaceutico, e sanitario in generale, i due serpenti rappresentano uno la "dose terapeutica" e l'altro la "dose letale" di un stesso "preparato"; le quali variano anche in relazione alle specifiche condizioni del malato.
***
La discriminazione tra i due possibili effetti del farmaco è sempre un'operazione delicata, che richiede una notevole esperienza dell'operatore sanitario; ma, nella maggior parte dei malati terminali, è una cosa "quasi" impossibile.
Ed infatti i malati terminali sono soggetti molto "fragili" per cui:
- una "dose troppo forte di morfina", può provocare l'insorgere di gravi depressioni respiratorie e circolatorie,  fino ad arrivare all'arresto respiratorio, al collasso e al coma, con conseguente morte del paziente (specie in malati in fase terminale);
- una "dose troppo debole di morfina", però,  non riuscendo ad attenuare a sufficienza il dolore insopportabile provato dal malato, può provocare una tale scarica di ormoni dal sistema nervoso simpatico, le "catecolamine", da danneggiare il cuore in modo irreversibile, con conseguente morte del paziente (specie in malati in fase terminale)
***
Per cui, in un certo senso, la morfina (come anche molti altri analgesici), possono uccidere sia se usati in dosi eccessive, sia se usati in dosi insufficienti; l'unica differenza è che, nel primo caso, uccidono "in modo indolore", mentre, nel secondo caso, lasciano morire "in modo molto doloroso" (a causa dello stress provocato da una sofferenza non sufficientemente attenuata).
Vedete un po' voi che cosa sia meglio!
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SCOPI DIRETTI ED EFFETTI INDIRETTI
Visto che non esiste un "limite oggettivo", al paziente può essere proposto di incrementare le dosi, benché ciò possa comportare, come effetto collaterale, anche la morte; spesso il malato e i familiari accettano e, dopo qualche giorno di terapia del dolore, può sopraggiungere la morte per l'effetto combinato della patologia e dei farmaci somministrati.
***
Ciò premesso, la cosiddetta "sedazione terminale", non ha affatto lo scopo specifico, come spesso si afferma, :
- di "far morire" chi è ancora vivo;
- bensì di "far dormire" chi sta morendo, risparmiandogli le sofferenze altrimenti che accompagnano gli ultimi giorni di agonia.
***
"Morire...dormire, e nulla più! E con un sonno dirsi che poniamo fine al dolore e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne; è una soluzione da desiderare ardentemente" (Shakespeare, "Monologo di Amleto").
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In altre parole, l'azione di rimuovere il dolore del paziente può anche comportare la morte del paziente; ma questo, a mio avviso, non configura il reato di "omicidio del consenziente", così come l'art.579 del Codice Penale etichetta brutalmente la pratica dell'eutanasia.
Ed infatti, tale reato, secondo me, si configurerebbe soltanto nel caso in cui la morte del paziente fosse positivamente voluta, non come "fine" ma come "mezzo" per eliminarne le sofferenze; ed invero, il malato, una volta deceduto, non soffre più.
Ma lo scopo primario dei farmaci analgesici e l'intenzione dell'anestesista:
- non è la morte del paziente, per non farlo soffrire più una volta morto;
- bensì è l'alleviamento delle sue sofferenze finchè è vivo.
Sono due cose molto diverse!
***
Se, in seguito, subentra anche la morte del paziente, non si tratta di un effetto "voluto", né come "fine" né come "mezzo", ma soltanto "previsto" e "accettato", come dimostra il fatto che il controllo del dolore consegue all'uso del sedativo prima ancora che il paziente muoia; nel caso dell'"eutanasia", invece, la morte non è una conseguenza aggiuntiva e non voluta della propria condotta sanitaria, ma il mezzo che si sceglie deliberatamente di utilizzare per raggiungere lo scopo di eliminare le sofferenze del paziente.
***
A meno che, qualche giudice molto pignolo, non voglia intravedere nel comportamento del medico il cosiddetto "dolo eventuale";  il quale  si configura quando il soggetto agente si rappresenta in maniera sufficientemente precisa l'evento che potrebbe derivare dalla propria condotta e lo accetta (rappresentazione + accettazione dell'evento).
Tale accettazione deve avvenire a seguito di un giudizio di bilanciamento operato dall'agente nel quale sono posti a confronto due beni, interessi, obiettivi o eventi e all'esito del quale uno risulta sacrificabile agli occhi dell'agente (vita del paziente), pur di provare a perseguire l'altro (eliminazione del dolore del paziente).
***
#1985
Citazione di: Ipazia il 18 Febbraio 2023, 07:51:27 AMSi potrebbe chiamarla legge Englaro, frutto dell'eroica resistenza dei genitori in un caso di accanimento terapeutico pluridecennale. Purtroppo, come per la 194, anche qui la forbice tra norma e comportamento della Comunità Scientifica nazionale, è aberrante. Quella stessa corporazione che non ha avuto alcuna esitazione bioetica a trasformare persone sane in pazienti malati e deceduti nella sperimentazione, o meglio affare, covidemico.

L'etica è materia complessa e lo sterco del demonio è onnipresente nelle sue vicissitudini. Anche in questa materia si risolve la questione con un oneroso viaggio in Svizzera. Resta comunque una legge importante che, col testamento biologico, pone limiti allo strapotere dei dominanti sui nostri corpi e la nostra vita e morte.


Hai ragione!
Ma, proprio per questo, occorre dare maggiore pubblicità possibile alla normativa in questione (sebbene sia ancora troppo poco); ciò, affinchè, nella misura del possibile, la gente possa legalmente ribellarsi alle prassi vessatorie di alcuni ospedali.
#1986
6) SEDAZIONE ANALGESICA DEL MORENTE (vedi art.2)
Ovviamente la non somministrazione o  l'interruzione di un "farmaco salvavita", ovvero la non applicazione o l'interruzione di un "trattamento-salvavita", non significa certo abbandonare la "cura" del malato; ed infatti sarebbe impensabile interrompere, su sua richiesta, la "ventilazione forzata" di un paziente, e vederlo contorcersi mentre muore soffocato.
Ed infatti la legge in commento (vedi art.2), prevede quanto segue:
a)
Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico.
b)
A tal fine, per accompagnare "analgesicamente" la "dipartita" del paziente, e' sempre garantita un'appropriata "terapia del dolore", per mezzo delle "cure palliative" di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38; le quali consistono nelle appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di ottenere la soppressione e il controllo del dolore (vedi art. 2, comma 1, lettera b della legge 15 marzo 2010, n. 38).
c)
Nei casi di un paziente con "prognosi infausta" a breve termine o di "imminenza di morte", il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati; e questo, almeno per come io ritengo di poter interpretare la norma, a prescindere da una espressa manifestazione di volontà del paziente.
Ed infatti, anche nel caso del cosiddetto "accanimento terapeutico", il medico potrebbe comunque incorrere nel reato di cui all'art.613 bis C.P.; rischiando, quindi, la pena della reclusione dai quattro ai dieci anni!
d)
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore di cui alla lett.b); in questo caso, però, è necessario il consenso del paziente.
.
7) MINORI E INCAPACI (vedi art.3)
La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1; cioè, deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'.
Tuttavia:
a)
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'.
b)
Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'.
c)
Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata; però, nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere.
d)
Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
.
8 ) IL  TESTAMENTO BIOLOGICO (vedi art.4)
L'articolo in questione, tratta delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), comunemente definito "TESTAMENTO BIOLOGICO", per mezzo del quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT:
- esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- indicare altresi' una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Suggerisco a tutti di fare il proprio "TESTAMENTO BIOLOGICO"; ma sorvolo sulle sue modalità, descritte dalla legge, perchè consiglio anche, nel redigerlo, di farsi assistere da un avvocato e da un medico di propria fiducia.
.
9) PIANIFICAZIONE CONCORDATA (vedi art.5)
Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1 comma 2 (sopra già commentato), rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
.
                                     RACCOMANDAZIONE
Suggerisco a tutti, non solo di fare quanto prima il proprio "TESTAMENTO BIOLOGICO", ma anche di memorizzare il più possibile il contenuto della normativa da me qui "sommariamente" riassunta; perchè, una volta nelle mani di operatori sanitari ignoranti o poco scrupolosi, potrebbe essere ormai troppo tardi.
Il testo integrale della legge, da stampare e da tenere sempre in tasca per qualsiasi sventurata evenienza, lo potete trovare al seguente LINK.
#1987
Tematiche Culturali e Sociali / La legge e l'eutanasia
18 Febbraio 2023, 06:39:04 AM
In un diverso topic ho esaminato cosa prevede la Bibbia riguardo all'eutanasia; e, da due specifici versetti biblici, ne ho dedotto che la consente espressamente.
Ma cosa dice la nostra legge al riguardo?
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PREMESSA: L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE
Il primo comma dell'art.579 del Codice Penale stabilisce che: "Chiunque <<cagiona>> la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni."
Gli altri commi di tale norma, almeno per ora, non ci interessano in modo particolare.
Ci interessa invece il secondo comma dell'art.40 del Codice Penale, il quale, in generale, chiarisce che: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a <<cagionarlo.>>"
Per cui l'"omicidio del consenziente",  in via di principio, si configura:
- sia "commissivamente", cioè nel caso in cui il soggetto agente (in genere un medico) somministri al soggetto passivo consenziente un farmaco mortale;
- sia "omissivamente", cioè nel caso in cui il soggetto agente (in genere un medico) non somministri al soggetto passivo consenziente un farmaco o un trattamento che potrebbe salvargli la vita.
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LA LEGGE CHE CONSENTE L'EUTANASIA PER MEZZO DELLA OMISSIONE DI UN TRATTAMENTO SALVAVITA.
Sebbene la maggioranza delle persone lo ignori, soprattutto a causa di una deplorevole carenza informativa da parte dei mass-media, da quasi cinque anni in Italia già esiste una normativa che, a determinate condizioni, consente una vera e propria forma di EUTANASIA; la quale normativa, a ben vedere, non è altro che una tardiva applicazione dell'art.32 della Costituzione, il quale, da più di settant'anni, prevede che, in via di principio, non si può obbligare nessuno ad essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario contro la sua volontà (neanche se è indispensabile per salvargli la vita).
Però è solo da qualche anno che tale principio costituzionale ha ottenuto una applicazione concreta dalla legge LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219; della quale, però, molti ospedali se ne fregano altamente, contando sull'ignoranza dei ricoverati e dei loro familiari.
Per cui ho ritenuto opportuno illustrane i contenuti, sebbene in estrema sintesi, affinchè questi ultimi non vengano più menati per il naso da primari ospedalieri in malafede.
Sunteggiamone i punti topici.
.
1) DIRITTO ALL'INFORMAZIONE (vedi art.1 comma 3)
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo:
a)
Alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati dal medico.
b)
Alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Cioè, in parole povere, il malato ha il diritto di sapere se si trova o meno in condizioni ormai "terminali", e se i trattamenti sanitari indicati dal medico:
- possono concretamente servire a salvargli la vita;
- ovvero se servono soltanto a farlo morire più lentamente.
.
2) DIRITTO AL RIFIUTO DI FARMACI O TRATTAMENTI "SALVAVITA" (vedi art.1 comma 5)
Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico, farmaco o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia, o singoli atti del trattamento stesso, anche se, secondo il medico:
- possono concretamente servire a salvargli la vita;
- ovvero se servono soltanto a farlo morire più lentamente.
Cosa si debba fare, lo decide il malato, e non il medico!
.
3) DIRITTO AL RIFIUTO DEL SOSTENTAMENTO ALIMENTARE FORZATO (vedi art.1 comma 5)
Prima che venisse emanata le legge in commento, alcuni pazienti, decisi a non prolungare oltre la loro miserevole esistenza, invocavano disperatamente l'art.32 della Costituzione, il quale già più di settant'anni consentiva loro di rifiutare un trattamento medico "salvavita"; ma la maggior parte dei medici, con un'arte sofistica degna di Protagora e di Gorgia da Leontini, replicavano loro che la "nutrizione artificiale" e "l'idratazione artificiale non costituivano un "trattamento" sanitario", bensì soltanto un modo di alimentarli e di non farli morire di sete.
Cosa che loro non potevano consentire!
Per fortuna, però, ora, la legge in commento, chiarisce legalmente che la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici, sono considerati trattamenti sanitari; e che, quindi, il paziente li può liberamente rifiutare, anche se ne conseguirà inevitabilmente la sua morte.
.
4) OBBLIGO DEL MEDICO DI RISPETTARE LA VOLONTA' DEL PAZIENTE (vedi art.1 comma 5)
Il medico,  anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica, può cercare di far cambiare idea al paziente; ma, se questo persiste nella sua decisione, il medico è obbligato a rispettare la sua volonta' di morire, in conseguenza del rifiuto del trattamento sanitario, ovvero della rinuncia ad un trattamento già in atto.
.
5) DEROGA AL REATO DI OMICIDIO DEL CONSENZIENTE (vedi art.1 comma 6)
Così facendo, se non fosse stata emanata la legge che stiamo commentando, il medico potrebbe incorrere, per "omissione", nel reato di "omicidio del consenziente" ex art.579 C.P.; ed infatti non somministra al soggetto passivo consenziente un farmaco o non gli pratica un trattamento, che potrebbero salvargli la vita.
Ma l'art.1 comma 6 della legge in commento, formula una deroga espressa alla citata norma penale, stabilendo che il medico che non somministra al soggetto passivo consenziente un farmaco o non gli pratica un trattamento, che potrebbero salvargli la vita, è esente da responsabilità civile o penale.
.
6) DIVIETO DI TRATTAMENTO SANITARIO FORZOSO E DEGRADANTE (vedi art.613 bis C.P.)
Diversamente, se il medico somministra "forzosamente" al paziente un farmaco o un trattamento da lui rifiutato, in determinate condizioni, potrebbe incorrere nel reato di cui all'art.613 bis C.P.; ed infatti, così facendo, potrebbe crudelmente cagionare inutili ulteriori sofferenze fisiche o psichiche a una persona affidata alla sua cura ed assistenza, riducendolo in una condizione degradante per la dignità della persona (come, purtroppo, in alcuni casi ho potuto verificare personalmente).
In tal caso il medico, a seguito di denuncia da parte del malato e/o dei suoi familiari, rischia la pena della reclusione dai quattro ai dieci anni!
#1988
Ciao Daniele 22 :)
Come tu possa aver pensato che io potessi essere un "troll filorusso", lo trovo davvero "sorprendente"; ed infatti, anche cercando di essere il meno fazioso possibile, in tutti i miei post io mi sono "nettamente" schierato dalla parte ucraina.
***
Quanto al fatto che io possa aver pubblicato  vignette "oscene", mi sembra alquanto strano, anche se non lo posso escludere; quello che escludo, però, è che si trattasse di vignette oscene "filorusse".
Semmai erano vignette oscene "antirusse".
***
Però sarei curioso di sapere a quali vignette tu ti riferisci!
***
Quanto alla necessità dell'esistenza dello Stato, sono d'accordo con te; ma sono d'accordo con te anche nel ritenere che debba essere lo Stato a "girare" intorno all'individuo e non il contrario.
Ovviamente, sempre che l'individuo, con le sue libere scelte:
- non rechi offesa o danno ad altri individui;
- non rechi offesa o danno alla collettività.
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Anche io sono sempre stato un "pacifista", dalla guerra del Vietnam in poi; però riconosco la legittimità della guerra quando essa si renda davvero necessaria.
Come, ad esempio, nel caso della guerra di difesa dell'Ucraina, contro l'infame aggressione russa.
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Anche io condanno senz'altro la violenza da parte di chiunque; e, quindi, anche da parte di un movimento anarchico.
Sebbene, come ho già ammesso in un altro post, io stesso, a 17 anni, nel 1968, feci esplodere di notte della "polvere nera" davanti al cancello del mio liceo, provocando un bel botto, ma nessun danno; era una miscela di carbonella (15 per cento), salnitro (75 per cento) e zolfo (10 per cento), che avevo assemblato da solo procurandomi i materiali in un negozio di giardinaggio.
Però, tecnicamente, era una "bomba" a tutti gli effetti; anche se un po' antiquata, in quanto dello stesso tipo, ma molto meno potente, di quella usata nella "Congiura delle Polveri" del 1604.
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Quanto a quelli che vengono chiamati "servizi deviati", si tratta di quei "servizi di intelligence" i quali, invece di eseguire i compiti di sicurezza loro demandati dallo Stato, si mettono al "servizio" di interessi di parte; i quali, solitamente, hanno finalità sovversive e/o criminali.
Personalmente, invece, non ho niente da ridire circa i "servizi di intelligence" che eseguono correttamente i compiti di sicurezza loro demandati dallo Stato; soprattutto quelli del "controspionaggio estero", i quali difendono la sicurezza del Paese dalle "spie" e dalle illecite intromissioni straniere sul nostro territorio (e dei quali ho fatto parte anch'io).
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Quanto alle diverse competenze tra Ministero della Giustizia e della Cassazione, vedo che, nei precedenti post, non sono riuscito a spiegarmi in modo adeguato.
Ed infatti, la circostanza, come scrivi: "che sarà la Corte di Cassazione, in sede giudicante, a regolare definitivamente il tutto", non dipende dal fatto che "solo lei ne ha l'autorità"; e che, quindi, l'intervento di Nordio e di Gaeta erano del tutto fuori luogo.
Ed infatti:
a)
Il "potere esecutivo", nelle vesti di Nordio, aveva l'autorità, anzi, il "potere-dovere" di prendere una decisione di carattere amministrativo circa il 41 bis di Cospito; anzi, doveva farlo entro una precisa scadenza (che ha rispettato).
b)
Il "potere giudiziario", però, sollecitato secondo "diritto" dal dal difensore di Cospito, Flavio Rossi Albertini, è stato invitato a decidere giurisdizionalmente circa il suo contenimento al 41 bis, in dissenso con quanto deciso amministrativamente da Nordio.
c)
Poichè la legge prevede che la Corte di Cassazione, in sede giudicante,  debba previamente tener conto della requisitoria della Procura Generale presso la Cassazione, anche Gaeta ha esercitato il suo "potere-dovere", esprimendo, al riguardo, il suo parere; del quale il Collegio giudicante potrà tenere conto o meno.
***
Come avevo spiegato in un mio precedente esempio, infatti:
- un ministro può licenziare un dipendente pubblico;
- il dipendente pubblico, però, può ovviamente ricorrere in giudizio contro tale provvedimento.
Ma non è che si possa considerare fuori luogo ed inutile il licenziamento da parte del Ministro, solo per il fatto che il dipendente può successivamente ottenere l'annullamento di tale provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.
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Un saluto! :)
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#1989
Tematiche Spirituali / Re: La Bibbia e l'eutanasia
16 Febbraio 2023, 11:55:18 AM
Citazione di: Duc in altum! il 16 Febbraio 2023, 11:22:35 AMRipropongo il mio scritto, in cui in nessuna parte sostengo ciò che tu alludi per convenienza:
"...beh, ho sintetizzato, ma va benissimo la tua conclusione, visto che hai perfettamente capito cosa volevo dire e cosa quel versetto potrebbe dirci, ossia, che non ha nulla a che vedere con l'eutanasia..."
...nel senso che, siccome quel versetto potrebbe significare anche uccidere l'ego e guarire dal peccato, non ha nulla a che vedere con l'eutanasia (infatti la Chiesa, che un po' di Bibbia conosce, non potrebbe condannare come peccato il suicidio-assistito, se fosse come tu ipotizzi), se non per una fede personale - rispettabilissima, ci mancherebbe - che non ha nulla a che vedere con la fede/dottrina cattolica.
Saluti (anche arretrati!)...
Quel versetto non potrebbe mai significare "anche" uccidere l'ego e guarire dal peccato, perchè il senso della frase, nel suo contesto, è completamente diverso; altrimenti, potresti attribuire ad una qualsiasi frase il senso che decidi tu. :)
#1990
Ciao Daniele 22 :)
Anche io, quando ero molto giovane, avevo idee di tipo anarchico; ed anche alquanto bellicose!
Poi, però, ho capito, che, con la violenza, l'unica cosa che si ottiene, è di consentire ai "servizi deviati" di far ricorso alla "strategia della tensione"; la quale è il classico pretesto per invocare un "governo d'ordine", o, addirittura, per organizzare un "colpo di stato" militare (vedi De Lorenzo).
***
Ora sono un "giusnaturalista" convinto, nel senso che, se una legge dello Stato contrasta "troppo" radicalmente con ciò che io ritengo "giusto", io mi rifiuto di "rispettarla"; ovvero, altrimenti cerco di interpretarla nel modo più equo possibile.
***
Come, oggettivamente, mi sembra che abbia fatto anche Gaeta; la cui requisitoria ho letto, e che non mi è affatto parsa autocelebrativa.
Resta da vedere cosa deciderà il Collegio Giudicante, riunito in Camera di Consiglio!
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Un saluto :)
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#1991
Tematiche Spirituali / Re: La Bibbia e l'eutanasia
16 Febbraio 2023, 11:07:36 AM
Ciao Duc in Altum.
In primo luogo, rendo omaggio alla tua onestà intellettuale, nell'avere alfine ammesso che il versetto da te inventato di sana pianta ""Uccidere l'ego che è in uno, per guarire dal peccato!", non ha assolutamente niente a che vedere con l'eutanasia di cui parla espressamente il versetto biblico "C'è un tempo per uccidere, e c'è un tempo per guarire" ("Qoèlet": 3,1–11).
***
Però, anche se te lo sei inventato tu, e con la Bibbia non ha niente a che vedere,  tuttavia il tuo è un assunto che condivido in pieno; ed infatti, anche secondo me, il nostro peggior nemico è proprio l'"ego", o, più esattamente, l"aberrante amore per il nostro "io individuale".
Che:
- i padri cristiani chiamavano "ϕιλαυτία" ("filautia");
- i domenicani mistici tedeschi "Selbstliebe";
- i saggi vedanta  "Ahamkara".
***
Ed infatti, Gesù disse "Chi ama la propria vita, la perde, mentre, chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna." (GV 12 25).
Cioè, chi è troppo attaccato al suo "io" individuale e fenomenico (cioè, mondano) è destinato a soffrire; mentre chi disprezza la sua vita mondana, è destinato a riunirsi alla sua vita eterna in Dio (Uno con lui).
Guai a quell'onda che crede presuntuosamente di essere qualcosa di diverso dal mare!
***
Concordo anche su fatto che, a differenza di altre fedi cristiane (da me citate), la fede cattolica non ammette il "suicidio-assistito"; il quale  è, sì, espressamente consentito dalla Bibbia, ma non dal papa e dall'art.579 C.P.
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Un saluto! :)
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#1992
Tematiche Spirituali / Re: La Bibbia e l'eutanasia
16 Febbraio 2023, 07:19:57 AM
Ciao Duc in Altum
Circa le tu considerazioni, osservo quanto segue:
.
1)
Tu scrivi: "Uccidere l'ego che è in uno, per guarire dal peccato!"
Al riguardo, a parte il fatto che ti sei del tutto inventato il "complemento oggetto" della frase (l'"ego"), nonchè la "preposizione articolata" ("dal" peccato), hai anche "completamente "modificato, di testa tua il "significato" originale del passo biblico.
Non puoi mica riscrivere la Bibbia a piacer tuo; ed infatti, anche volerti inventare un passo che nella Bibbia non è mai stato scritto, dovresti almeno rispettarne la "sintassi" originaria, e, soprattutto, il suo "spirito".
Cioè, avresti dovuto scrivere:
"C'è un momento per uccidere l'ego, e c'è un momento per guarire dal peccato!", e non "Uccidere l'ego che è in uno, per (e cioè al fine di) guarire dal peccato!".
Ma visto che è tutta opera della tua fantasia, che con la Bibbia non ha niente a che vedere, va bene lo stesso
.
2)
Hai invece perfettamente ragione sul fatto che la gente si sia molto evoluta in tanti campi, ma non in quello spirituale; su questo sono d'accordo con te!
Ma l'"eutanasia" è una semplice questione di "civiltà" e di "maturità etica" e "giuridica" (peraltro consentita testualmente dalla Bibbia); la quale non ha niente a che vedere con la "spiritualità", che riguarda ben altre cose!
.
3)
Quanto all'incontro in preparazione di coppie al "matrimonio" religioso, non vedo cosa diamine c'entri con la questione dell'"eutanasia".
In ogni caso ti ricordo che, ai tempi di Dante ci si sposava davanti al "notaio", e non davanti al "prete"; e la Chiesa, al riguardo, non aveva niente a che ridire, come da me raccontato nel seguente LINK
.
4)
Apprezzo comunque moltissimo che tu, giustamente, non ti ritieni in diritto  di privare il prossimo della libertà di autodeterminarsi secondo la propria coscienza; come, legittimamente tu lo fai secondo la tua.
Ribadisco soltanto che Dio, nella Bibbia, ammette esplicitamente l'eutanasia in ben due inequivocabili passi:
IL PRIMO NEL SIRACIDE
"Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno piuttosto che una malattia cronica." ("Siracide": 30:17)
IL SECONDO NEL QUOLET
"C'è un tempo per uccidere, e c'è un tempo per guarire" ("Qoèlet": 3,1–11)
.
5)
Quanto al primo passo, non hai avuto niente da eccepire; per cui ne desumo che mi dai ragione.
Quanto al secondo passo è vero che tu hai "tentato" invano di smontare la mia esegesi ; ma lo hai fatto  con argomenti assolutamente "inconsistenti", la cui palese infondatezza non ho avuto alcuna difficoltà a dimostrare "lippis et tonsoribus".
Quanto ad aver invertito i tempi, lo so benissimo che viene prima "uccidere" e poi "guarire", come ho evidenziato persino in MAIUSCOLO, in CORSIVO e in GRASSETTO.
Ti fotografo il mio testo, scritto da me con l'ordine esatto delle parole delle parole bibliche:
E' vero che, "citando a memoria", in precedenza avevo invertito involontariamente i termini, ma, questo, comunque "non cambia minimamente il significato della frase".
E cioè, che :
- è lecito "sopprimere" sotto sedazione un malato, ovviamente su sua richiesta, soltanto se la sua è una sofferenza davvero insopportabile, e, comunque, "non c'è speranza di curarlo";
- non è invece affatto lecito "sopprimere" sotto sedazione un malato, anche su sua richiesta, se, invece, "c'è la concreta speranza di guarirlo".
Cioè, come dice chiaramente la Bibbia, c'è un tempo per "uccidere" (per non far soffrire inutilmente il prossimo), e c'è un tempo per "guarire"  (se c'è speranza di salvarlo, anche a costo di farlo soffrire).
Sei tu che fai propaganda (clericale), non certo io!
.
6)
Quanto al passo: "Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra" (Salmo 137, 9), benché sembri strano, non mancano però nella Bibbia anche altre frasi di questo genere.
Al riguardo, però, per una corretta esegesi biblica, secondo lo stesso insegnamento dei dottori della Chiesa, occorre distinguere tra i "libri" e i "passi" di carattere:
- profetico;
- poetico;
- storico;
- sapienziale.
Ed infatti, il passo "Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra" (Salmo 137, 9), è soltanto il resoconto "storico" dello sfogo del "salmista umano"; il quale  rispecchia il suo odio per i nemici che avevano schiavizzato il suo popolo, e per sottolineare la crudeltà e la cattiveria dei babilonesi.
Ma nessun interprete della Bibbia ha mai considerato lo sfogo storico del salmista, come un invito ad uccidere i bambini sbattendoli contro le pietre.
Costituisce, quindi, un gravissimo "errore ermeneutico" confondere passi del genere con quelli di carattere "sapienziale", come i due inequivocabili passi più volte da me citati:
IL PRIMO NEL SIRACIDE
"Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno piuttosto che una malattia cronica." ("Siracide": 30:17)
IL SECONDO NEL QUOLET
"C'è un tempo per uccidere, e c'è un tempo per guarire" ("Qoèlet": 3,1–11)
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Un saluto! :)
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#1993
Tematiche Spirituali / Re: La Bibbia e l'eutanasia
15 Febbraio 2023, 06:41:46 AM
COMMISSIONE BIOETICA DELLE CHIESE BATTISTE, METODISTE E VALDESI
Non bisogna dimenticare che non solo i "cattolici" sono "cristiani", ma lo sono anche i "protestanti"; dei quali si può dire tutto, meno che non conoscano "a menadito" la Bibbia, ivi compresi i passi "pro-eutanasia" da me riportati.
Su tale base, la Commissione Bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi, ha ritenuto che i principi ispiratori di una legislazione "civile", e non ottusamente "beghina", dovrebbero essere:
- la "beneficenza", cioè occorre dare risposta alla richiesta di eutanasia e di suicidio assistito di coloro che soffrono in maniera intollerabile;
-  la "non maleficenza", cioè è necessario evitare abusi sociali nell'accesso ai programmi;
-  l'"equità", cioè la morte priva di sofferenza non dovrebbe essere il privilegio dei più abbienti.
***
Io non sono nè Battista, nè Metodista nè Valdese, ma mi sembra che le conclusioni raggiunte dalla Commissione Bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi, siano molto ragionevoli ed equilibrate.
Oltre ad essere conformi al dettato biblico ed evangelico:
- "meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno piuttosto che una malattia cronica." ("Siracide": 30:17)
"c'è un tempo per guarire, e c'è un tempo per uccidere" ("Qoèlet": 3,1–11).
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#1994
Ciao Daniele 22. :)
Mi scuso per ieri; forse, stamattina, a mente più fresca, ho capito meglio cosa volevi dire.
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TRASPARENZA
Nel caso in esame, non è in questione la "trasparenza"; cioè l'esigenza che le motivazioni dei provvedimenti dell'autorità che restringono la libertà dei cittadini  vengano rese pubbliche (e non tenute segrete).
Ed infatti le motivazioni dei provvedimenti riguardanti Cospito, sia giuridizionali che amministrativi, sono state rese note a tutti.
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COMPETENZA
Il Ministero della Giustizia e la Cassazione, operano nella diversa sfera di competenza che loro compete in base al principio della divisione dei poteri: esecutivo e giudiziario.
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Ciò premesso, con gli interventi di Gaeta e di Nordio non si mirava ad ottenere "maggiore trasparenza" (la quale risultava dalla pubblicità data ai loro atti), ma si mirava semplicemente ad "onorare" i rispettivi compiti istituzionali; e, questo, secondo le diverse "competenze" loro attribuite dalla legge.
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Un saluto! :)
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#1995
Tematiche Spirituali / Re: La Bibbia e l'eutanasia
15 Febbraio 2023, 05:51:01 AM
Ciao Duc in Altum :)
Cosa c'entri l'"eutanasia" con la "legge di retribuzione" lo capisci soltanto tu; quindi non la mia, ma la tua è una personale "esegesi di comodo", assolutamente contraria sia allo SPIRITO che alla LETTERA delle scritture.
Ed infatti, secondo me, "offendere" il fratello, è, come anche dice la Bibbia:
- non curarlo, se può essere, guarito;
- ma anche prolungare inutilmente le sue sofferenze, se non ci sono speranze di guarirlo.
Significa trattare gli esseri umani peggio dei cani! 
***
Cosa c'entri, poi, "uccidere e guarire" con la "buona battaglia" lo sapete soltanto tu e i preti, che usate le parole delle sacre scritture a vostro esclusivo uso e consumo, per prendere per i fondelli gli ignoranti; ed infatti è ovvio che, secondo il loro chiaro significato linguistico, "uccidere e guarire" si riferisce all'eutanasia.
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Non mi stupisco che le "parrocchie si svuotino"; ed infatti, ormai, la gente si è "evoluta" abbastanza, per cui non può più essere presa in giro come accadeva una volta.
Ed infatti il 56% degli italiani è assolutamente a favore di una legge sulla legalizzazione dell'eutanasia, mentre un ulteriore 37%, è a favore una regolamentazione dell'accesso all'eutanasia a determinate condizioni fisiche e di salute; dunque, a chiedere l'Eutanasia Legale, più o meno ampia, sono il 93% dei cittadini, un dato mai registrato prima d'ora.
Considerato che il 74% degli italiani è cattolico, ne consegue che la stragrande maggioranza dei Cattolici interpreta la Bibbia e i Vangeli non come "blaterano" i preti e i baciapile, bensì così per come sono scritti; e, cioè, chiaramente a favore dell'eutanasia.
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Altro che "fede"!
Ed infatti, solo chi è in "malafede" può negare il chiaro combinato disposto dei due passi biblici citati:
- "meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno piuttosto che una malattia cronica." ("Siracide": 30:17)
"c'è un tempo per guarire, e c'è un tempo per uccidere" ("Qoèlet": 3,1–11).
Ma sapete leggere?
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E poi, adesso, cerchiamo di fare un semplice ragionamento, partendo dallo stesso Catechismo (che, comunque, non è Vangelo).
a)
Anche la Chiesa Cattolica, giustamente, non considera una colpa l'"omicidio" per "legittima difesa".
Ed infatti, nel paragrafo 2264 del Catechismo, troviamo scritto quanto segue: "Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un COLPO MORTALE!"
Il che, è in linea con la dottrina di San Tommaso, il quale scrive: "Non è necessario per la salvezza dell'anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l'OMICIDIO di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui" (San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.)
Cioè, la Chiesa giustifica l'OMICIDIO per ragioni di EGOISMO (sia pur legittimo) : "mors tua vita mea!".
b)
Ma se la Chiesa giustifica l'OMICIDIO per ragioni di EGOISMO, "a fortiori" dovrebbe giustificare l'OMICIDIO per ragioni di ALTRUISMO!
Ed infatti, anche volendo ritenere "sbagliata" l'eutanasia, non c'è dubbio alcuno che, chi, su sua esplicita richiesta, aiuta una persona sofferente a porre fine al suo dolore, non lo fa certo per EGOISMO, ma, sicuramente, per ALTRUISMO!
Si potrà dire che sia un malinteso senso di ALTRUISMO, ritenendo "sbagliata" l'eutanasia in sè; ma quello che conta è l'intenzione, che, senza dubbio, è di carattere "altruistico".
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Un saluto!
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