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Messaggi - Eutidemo

#2026
In realtà non si tratta affatto di un "mistero", bensì soltanto di una incredibile "gaffe" commessa da Alessandro Barbero; uno storico del medioevo che ammiro moltissimo, ed i cui magistrali interventi nei convegni, io seguo sempre con estremo interesse e con molta attenzione.
Oltretutto mi sta anche molto simpatico, per cui ero in dubbio se aprire un apposito TOPIC, per mettere in evidenza la "colossale cantonata" nella quale purtroppo è incorso nel raccontare le "modalità di consegna" del primo comunicato delle BR.
Però, poi, ho ritenuto che dovevo proprio farlo!
Ed infatti, in base al suo erroneo resoconto dell'accaduto, si potrebbe essere indotti a ritenere che le Brigate Rosse fossero composte da un gruppo di criminali molto più "imbranati" di quanto in realtà non fossero; questo in quanto neanche ad un "deficiente integrale" sarebbe mai passato per la mente di consegnare il comunicato nel modo "assurdo" riferito da Alessandro Barbero.
Ma vediamo di cosa si tratta!
***
Innanzitutto, sentiamo cosa racconta Barbero nel seguente videoclip di circa trenta secondi:
***
Il racconto di Barbero è assolutamente "esatto" per quanto riguarda il luogo di consegna del primo comunicato, così come risulta anche dagli atti; cioè, il sottopassaggio di Largo Argentina.
***
Il racconto di Barbero è invece assolutamente "sbagliato", quando lui sostiene che il comunicato imbustato era stato collocato sopra una "fotocopiatrice pubblica", nascosto sotto un fascio di vecchi giornali.
Ed infatti, all'epoca, io utilizzavo spesso tale sottopassaggio, e posso garantire sotto giuramento che non c'era assolutamente nessuna "fotocopiatrice pubblica".
***
Quella che invece c'era sicuramente, come mi ricordo benissimo, era una "cabina per fototessere"; sul tetto della quale era molto più ragionevole nascondere la busta con il comunicato (nascosta o meno da giornali).
***
A scusante di Alessandro Barbero, c'è da dire che lui:
- abita a Torino, e non a Roma (e quindi, in quel sottopassaggio, non ci è mai passato);
- è un esperto di storia medievale, e non di storia contemporanea (alla quale appartiene il sequestro di Moro);
- non è un esperto di spionaggio, e delle relative tecniche di comunicazione.
***
Detto questo a sua triplice giustificazione, non riesco però a capire come a qualcuno sarebbe mai potuto venire in mente di nascondere una lettera "sopra" una "fotocopiatrice pubblica"; laddove chiunque, dovendola usare, avrebbe spostato i giornali trovando la busta.
Al limite avrei capito di nasconderla "dietro" la fotocopiatrice; cioè tra l'apparecchio e la parete (ammesso che fosse facilmente amovibile).
***
Comunque là, con buona pace di Barbero, c'era una pubblica "cabina per fototessere", e non una pubblica "fotocopiatrice"; questo sono disposto a testimoniarlo anche in tribunale! :)
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#2027
Citazione di: Aspirante Filosofo58 il 06 Febbraio 2023, 20:29:19 PMBuona sera: le tragedie, i drammi e quant'altro  mi hanno spinto ad interrogarmi: se terremoti, guerre e pandemie fossero necessari a ristabilire un equilibrio di un ente superiore, equilibrio che l'essere umano non pare intenzionato a comprendere?  Se ciò servisse a far comprendere (o perlomeno a tentare) all'essere umano che forse dovrebbe lasciare da parte i propri egoismi, orientandosi, viceversa, verso la collaborazione col prossimo?
Riguardo al terremoto, l'unica notizia buona che ho sentito (se è vera), è che dei militari russi e dei militari ucraini, inviati per i soccorsi, stanno scavando nelle macerie fianco a fianco, dandosi aiuto l'un l'altro!
#2028
Citazione di: Phil il 05 Febbraio 2023, 19:25:18 PMRiguardo il Concilio di Lione II e il matrimonio, trovate il passo (860) qui:
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/foe.htm#bop
Io mi ritenevo  "cintura nera" di GOOGLE SEARCH; ma tu, Phil, mi batti alla grande! ;D
Grazie per la tua puntuale informazione :)
#2029
Ciao Aspirante Filosofo 58 :)
Riflettendoci meglio, penso che, tutto sommato, tu abbia ragione.
Ed infatti:
- evitare di collocare dipendenti di qualsiasi categoria in un posto non adeguato al loro titolo di studio e/o alle loro aspirazioni, dovrebbe essere un principio "valido" per tutti;
- però, per quanto concerne i lavoratori diversamente abili, dovrebbe essere un principio "più valido" rispetto a quello di tutti gli altri, in quanto essi hanno maggior diritto degli altri a sentirsi realizzati sul lavoro.
Per cui i lavoratori diversamente abili dovrebbero avere la "priorità" in tale tipo di collocamento mansionistico!
***
Un saluto! :)
***
#2030
Ciao Doxa :)
Le informazioni a cui ho attinto, sono quelle della "Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù", che è un Istituto religioso clericale apostolico di diritto pontificio che si occupa specificamente di tale materia, fondato nel 1878 a San Quintino (Francia) da p. Leone Giovanni Dehon.
In particolare, questo è il passo del "Decreto ad Abolendam" nel quali il matrimonio viene citato, per la prima volta  tra gli altri sacramenti.
***
Il passo del Concilio di Lione riguardante il matrimonio, invece, non riesco a trovarlo; però viene riferito anche dal Professore di Storia P.Scaramella dell'Università degli Studi di Bari.
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Quanto al libro della Genesi 2,24 e lo sposalizio a Cana di cui al Vangelo di Giovanni 2, 1 – 11, in entrambi i passi si parla di matrimonio; però in nessuno dei due esso è previsto come un atto consacrabile soltanto con la presenza e con l'assenso di un sacerdote.
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Perchè è solo di questo che parla il mio Topic!
***
Circa le citazioni bibliche, allora, sarebbe anche importante il passo in cui Gesù contempla una eventuale possibilità di divorzio, laddove troviamo scritto "Io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di <<pornéia>>, e ne sposa un'altra, commette adulterio". (Matteo 19,9).
***
Ma, come detto, il mio TOPIC non riguarda le varie citazioni del matrimonio, delle sue vicende e del suo possibile scioglimento nelle sacre scritture; tratta, invece, di come solo molto tardi divenne un atto "sacramentale" consacrabile soltanto con la presenza e l'assenso di un sacerdote.
Prima si andava soltanto dal notaio!
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Un saluto! :)
***
#2031
Ciao Ipazia. :)
I prodotti costituiti o contenenti o derivati da OGM, sia alimenti che mangimi, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i Regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003. Ciò garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole.
Ed infatti:
.
1)
Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM, per cui anche gli alimenti derivati da OGM, destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, devono riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati, oppure sono costituiti o prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12, comma 2 del Regolamento).
La definizione della soglia di tolleranza sopra indicata scaturisce dalla impossibilità nell'Unione europea, come nei Paesi terzi, di impedire la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM nei prodotti convenzionali durante le fasi di coltivazione, manipolazione, stoccaggio, trasporto.
.
2)
Però, con il Regolamento (CE) n. 1830/2003 gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità che è definita, in modo specifico per questo settore, "come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione".
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.
.
***
In conclusione, tutti i prodotti alimentari costituiti o contenenti OGM o derivati da essi, con una presenza superiore allo 0.9%, destinati al consumatore finale devono riportare in etichetta la dicitura "contiene organismi geneticamente modificati" o "contiene (nome dell'organismo) geneticamente modificato".
***
***
Un saluto :)
***
#2032
Ciao Aspirante Filosofo 58 :)
E' vero che l'obbligo si ferma al divieto di collocare dipendenti "diversamente abili" in mansioni contrastanti con la loro disabilità, mentre non c'è nessun obbligo di inserirli in un posto adeguato al loro titolo di studio e/o con le aspirazioni più che legittime del lavoratore con disabilità.
Però, se ci pensi bene, un obbligo analogo dovrebbe valere non solo per chi appartiene alle cosiddette categorie protette, bensì per tutti i lavoratori!
***
Ed infatti:
- il divieto di collocare dipendenti "diversamente abili" in mansioni contrastanti con la loro disabilità, riguarda specificatamente tale categoria;
- ma il divieto di collocare dipendenti di qualsiasi categoria in un posto non adeguato al loro titolo di studio e/o con le loro aspirazioni, invece, secondo me dovrebbe valere per tutti.
***
Un saluto! :)
*** 
#2033
Tematiche Spirituali / Re: I Papi e il caso Orlandi
05 Febbraio 2023, 16:02:36 PM
Citazione di: Claudia K il 04 Febbraio 2023, 13:21:25 PM:D Buongiorno Eutidemo!
Superfluo dire che condivido; e infatti non ero qui a proporre improbabili revisioni d'inchiesta (a servizio delle quali nin avrei alcun elemento da apportare).

Solo mi chiedevo (o meglio chiedevo ai Cattolici osservanti) quale spiegazione diano a se stessi per trovare...accettabile...il FATTO che a questa Famiglia (provata dalla sorte nel più atroce dei modi possibili) sia trattata con tanta...chiamiamola SOLO "indifferenza-disinteresse-scostanza"...per 40 anni da TRE Papi.
E senza che nessuno abbia mai dato o potuto dare dello psichiatrico stalker al pacatissimo Pietro Orlandi e alla sua Famiglia...

Che (anche) sulla scorta di questa vicenda ne siano emerse di ogni a carico Vaticano...è Storia, e anche di questo "ogni" mi chiedo come venga metabolizzato dal Cattolico.
Ma senza mettere troppa carne al fuoco, la mia domanda era:  come fa un Cattolico darsi ragione della scostanza/indifferenza di TRE Papi in 40 anni verso questa Famiglia ?
E' ovvio: perchè troppo interessamento e/o troppo accostamento alla famiglia Orlandi (o anche soltanto un pochino), sarebbe risultato alquanto "sospetto" ;)
#2034
L'ultimo festival di San Remo che ho visto in vita mia, è stato quello del 1963.
***
La canzone che vinse, di cui non ricordo il nome, fu al centro di un'accusa di plagio: accusa dalla quale Tony Renis si difese raccogliendo in un disco una dozzina di canzoni di epoche diverse, e dimostrando che ciascuna era praticamente uguale alle altre, compresa la sua.
***
Dopo il 1963, cioè da quando sono diventato "teenager" fino ad oggi, non ho mai più seguito neanche un festival di San Remo; ed infatti, dopo aver ascoltato per la prima volta i Beatles e i Rolling Stones, non mi sarebbe comunque più stato possibile!
***
#2035
Tematiche Spirituali / Re: I Papi e il caso Orlandi
04 Febbraio 2023, 11:03:46 AM
Ciao Claudia K :)
Io sono di Roma, ed ho avuto anche uno zio Cardinale, per cui ti do un consiglio: per quanto riguarda i preti (papi compresi), non "affermare" nè "escludere" mai niente!
Nel bene e nel male sono capaci assolutamente di "TUTTO"!
Un saluto! :)
#2036
Ciao Anthony :)
Sono d'accordo con te che, se fossero stati più intelligenti (in senso politico non giuridico), avrebbero chiesto a Delmastro di dare le dimissioni; ma, secondo me, non è escluso che siano ancora in tempo a farlo!
Un saluto! :)
#2037
Attualità / Sintesi del contenuto dell'art.41 bis
04 Febbraio 2023, 05:58:53 AM
Ho notato che quasi tutti quelli che parlano dell'art.41 bis, o "pro" o "contro", a cominciare dai politici e dai giornalisti, ne parlano a vanvera, senza neanche averlo letto; ed invece, secondo me, prima di giudicare una norma, positivamente o negativamente, bisogna prima di tutto, leggersela e poi rifletterci sopra.
Il che, nei limiti delle mie capacità esegetiche, è quanto, appunto, mi accingo a fare; nel modo più semplice e sintetico possibile, anche a costo di risultare forse un po' troppo "sommario".
***
Innanzittutto cominciamo col dire che l'art.41 bis non fa parte del "Codice Penale", bensì della "Legge sull'ordinamento penitenziario n° 354 del 26/07/1975"; per cui non sempre i principi che ispirano il diritto penale riguardano necessariamente anche l'art.41 bis.
***
Però, in taluni casi, sì!
***
Ed infatti, ai sensi dell' art. 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale", dette anche "Preleggi" (ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati!"
E poichè l'art.41 bis fa senz'altro "eccezione" alle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti, secondo me, tale disposizione non può assolutamente essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati!
Il divieto si desume anche dagli artt. 1 e 199 c.p., in base ai quali reati, pene e "misure di sicurezza" sono solo quelli espressamente previsti dalla legge
***
Inoltre, come può desumersi dall'art.613-bis c.p., il quale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, il trattamento restrittivo di cui all'art.41 bis non permette nè giustifica in alcun caso trattamenti disumani nei confronti di coloro che vi sono sottoposti.
***
Cerchiamo ora di esaminare tale norma nel modo più semplice e sintetico possibile; il che richiederà necessariamente di tagliarne o sunteggiarne alcune parti, perchè è un articolo di legge più lungo di un romanzo d'appendice.
***
Però, per ovviare alla mia estrema semplicizzazione e sommarità, nonchè a mie eventuali imprecisioni, il testo completo dell'art.41 bis potrete trovarlo per esteso al seguente LINK.
.
A)
CASI DI RIVOLTA CARCERARIA
Il primo comma della norma in esame, riguarda i casi di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza (tipo COVID), ricorrendo le quali il Ministro della Giustizia ha la facoltà di sospendere nel carcere interessato l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati; il che vuol dire che le guardie carcerarie e/o la polizia, possono reprimere una insurrezione carceraria violenta, anche ricorrendo alla forza.
Però, a pena di illegittimità, la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati:
- deve essere motivata dalla necessità inderogabile di ripristinare l'ordine e la sicurezza;
- deve avere la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto;
(- deve essere proporzionata alla violenza esercitata dai rivoltosi.)
Quest'ultimo requisito non è espressamente richiesto dalla norma in esame, ma io ritengo che si possa evincere:
- sia dai principi generali del diritto;
- sia dal primo comma dell'art.52 C.P., il quale stabilisce che la "difesa" deve sempre essere proporzionata all'"offesa". 
Non si può sparare su detenuti che si ribellano a mani nude!
.
B)
SOSPENSIONE DELLE NORMALI REGOLE CARCERARIE
Il secondo comma prevede che, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere le normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati:
- per i delitti commessi per finalità di "terrorismo" o di "eversione dell'ordine democratico" mediante il compimento di atti di violenza;
- per delitti di tipo "mafioso" ( di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale);
- nel caso in cui vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti dei detenuti in questione con le associazioni criminali dei due tipi sopra descritti (cioè, terroristica o eversiva), sia all'interno, sia all'esterno del carcere.
.
C)
FINALITA' DELLE RESTRIZIONI
In tali casi, la sospensione delle normali regole carcerarie, è finalizzata a predisporre le "restrizioni necessarie" per impedire i collegamenti con le associazioni criminali dei due tipi sopra descritti (cioè, terroristica o eversiva), sia all'interno, sia all'esterno del carcere; non ad altri "ultronei" scopi.
.
D)
DURATA DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
Il comma 2 bis stabilisce che il provvedimento restrittivo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.
***
La proroga è disposta esclusivamente quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno; in caso contrario la proroga del trattamento diviene illegittima, e deve quindi essere interrotta.
***
Per valutare se la capacità del detenuto terrorista mafioso di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva, sia effettivamente venuta meno, la legge prevede (secondo me giustamente), che si debba tenere conto:
- del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione criminale;
- della perdurante operatività del sodalizio criminale;
- della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate;
- degli esiti del trattamento penitenziario;
- del tenore di vita dei familiari del sottoposto.
Quanto al tenore di vita dei familiari del sottoposto, secondo me, si tratta di un elemento di valutazione valido, soltanto nel caso in cui i familiari stessi non siano in grado di giustificarne le legittime fonti reddituali e patrimoniali.
***
La norma precisa altresì, che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa; salvo, magari, che non si tratti della setta dei "Beati Paoli".
.
E)
COLLOCAMENTO DEI DETENUTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
Il comma 2-quater sancisce che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.
.
F)
CONTENUTO DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 quater prevede:
a)
L'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire:
- contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento;
- contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte;
- interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate.
Alla stregua di tale disposizione, ed anche ai sensi dell'art.14 delle Preleggi, mi sembra alquanto dubbio che i contatti di Cospito con membri della Mafia detenuti assieme a lui, possa avere particolare rilevanza ai fini dell'applicazione della norma in questione.
b)
La determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.
c)
Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto; ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dalla legge.
d)
I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi della legge.
e)
Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dalla legge, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
f)
I colloqui sono comunque video-registrati, meno quelli con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari.
g)
La limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno.
h)
L'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
i)
La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
l)
La limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di tempo previsto dalla legge.
e)
Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
.
G)
GARANZIE CONTRO L'EVENTUALE ABUSO DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
In base al comma 2 quater, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
Analoghe possibilità di accesso sono previste per i garanti regionali provinciali e comunali dei diritti dei detenuti; sulla cui disciplina, per brevità, non mi soffermo.
***
In caso di abusi nell'applicazione delle restrizioni, comunicati alla Procura della Repubblica da tali garanti (o da chiunque altro), le guardie carcerarie potrebbero finire anche loro in galera in base all'art.613-bis c.p.; il quale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia,
.
H
POSSIBILITA' DI RECLAMO  CONTRO IL  TRATTAMENTO RESTRITTIVO
In base al comma 2-quinquies, il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime del 41 bis sopra descritto, ovvero il suo difensore, possono propone reclamo avverso detto trattamento.
Il reclamo:
a)
E' presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.
b)
Su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.
c)
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
***
Sorvolo sulla conseguente procedura, poichè la ritengo troppo lunga, complessa e decisamente poco interessante per chi vuole limitarsi ad un'idea generale, sommaria ed alquanto approssimativa, di come funzione il meccanismo dell'art.41 bis.
#2038
Ciao Baylham :)
Ti ringrazio, però non credo affatto di essere più preparato in diritto del Ministro della Giustizia; ma, magari, un tantino più obiettivo e meno fazioso sì!
Un saluto! :)
#2039
                                  ***AVVERTENZA***
Il presente topic riguarda esclusivamente la congruità della terminologia usata da Nordio nel suo intervento parlamentare.
Devono invece considerarsi assolutamente OFF TOPIC, altre due questioni sulle quali mi riprometto di aprire altri due topic a parte:
-   la legittimità dell'art.41 bis in generale;
- la legittimità dell'applicazione dell'art.41 bis a Cospito in particolare.
Grazie per la cortesia di volersi attenere alla presente avvertenza :)
#2040
Pur avendo idee politiche molto diverse da quelle di Nordio, avevo tuttavia sempre nutrito un profondo rispetto per la sua competenza giuridica; per cui, quando ho letto sui giornali il riferimento ad alcune  sue parole pronunciate in Parlamento, ero convinto che i giornali le avessero riportate male.
Ed infatti, per un giurista come lui, sarebbe già stato molto grave sbagliare un "sostantivo"; ma, per giunta, "fallare" anche il relativo "aggettivo", mi sembrava davvero troppo!
Per cui ho cercato l'"audivideo" in cui Nordio pronunciava le parole in questione; e, purtroppo, in questo caso, ho dovuto prendere atto che i giornali le avevano riferite esattamente come le aveva dette.
Vediamo di cosa si tratta!
***
Su tutti i media è stato riferito che, con riferimento alla plateale  "smaronata" di Donzelli (il re dei monelli), Nordio aveva detto che tutti gli "atti" riferibili ai detenuti in 41 bis, sono per loro natura "sensibili".
Ed infatti, come risulta dal seguente "videoclip", è proprio così che ha detto:
***
Al riguardo, osservo quanto segue:
.
1)
In diritto esistono soltanto "dati sensibili", e non certo "atti sensibili"; il quale è un "abbinamento" del tutto inesistente sotto il profilo giuridico.
E, a quanto pare, è un "abbinamento" del tutto inesistente anche nel linguaggio comune, come risulta da GOOGLE:
.
2)
Per cui, evidentemente, Nordio voleva dire che tutti i "dati" riferibili ai detenuti in 41 bis, sono per loro natura "sensibili".
E questa costituisce la sua seconda cantonata!
.
3)
Ed infatti, secondo il d.lgs 196/2003, denominato il "Codice Della Privacy", i "dati sensibili", sono i "dati personali" e "privati" di una qualsiasi persona, che, per riservatezza, vanno protetti più degli altri e che possono essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato.
E cioè:
- l'origine razziale ed etnica di un individuo;
- le sue convinzioni e adesioni religiose, politiche e filosofiche ;
- il suo stato di salute e la sua vita sessuale.
L'articolo 9 del più recente GDPR (Regolamento 2016/679), ha ampliato tali casi, chiamandoli ora  "dati particolari", quali:
- l'origine razziale o etnica;
- le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche;
- l'appartenenza sindacale;
- i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
_ i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
Però, comunemente, vengono ancora chiamati "dati sensibili".
Tutta roba che, con il caso Cospito-Donzelli, non c'entrano assolutamente niente!
.
4)
Ed infatti, Donzelli avrebbe rilevato dei  "dati sensibili" di Cospito, se avesse rivelato che ha le "emorroidi", ovvero che è di origine etnica "Finlandese"!
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 Ma, ad onor del vero, il buon Donzelli non ha mai fatto nulla del genere; e nessuno lo ha mai accusato di questo (a parte Nordio)!
.
5)
Nel caso di specie, invece, Donzelli, dovrebbe essere incriminato ai sensi dell' art.326 C.P., assieme ad Andrea Dal Mastro delle Vedove da quel di Gattinara, per violazione e divulgazione di un "atti d'ufficio"; cioè i brandelli di conversazione tra Cospito ed alcuni boss della Mafia, anche loro al 41 bis, che erano stati riferiti in un atto di "interna corporis" (cioè che non doveva assumere rilevanza esterna), inviato dalla Direzioni delle Carceri al Ministro Nordio, per il tramite del detto  Andrea Dal Mastro.
Ed infatti, quest'ultimo, era il sottosegretario di Nordio, il quale gestiva la sua corrispondenza d'ufficio; per cui, a parte la delicatezza intrinseca dell'informazione, essendone venuto a conoscenza "in occasione della sua funzione ministeriale", avrebbe dovuto metterne al corrente soltano Nordio, e nessun altro.
Ma poichè Dal Mastro convive con Donzelli, evidentemente, a colazione, gli ha raccontato il contenuto di tale dispaccio d'ufficio; e Donzelli lo ha divulgato ai quattro venti, a fini meramente demagogici, compromettendo così le indagini di polizia in corso collegate a tale documento.
Al riguardo occorre ricordare che, in tema di rivelazione di rivelazione di segreti di ufficio, secondo la Cassazione il soggetto "estraneo" (Donzelli), risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato e propalato ad altri una notizia riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore (Dal Mastro)" (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15489 del 1 aprile 2004)
.
6)
Ciò premesso, per stabilire la gravità dell'infrazione (che di certo non riguarda i "dati sensibili" di Cospito), bisognerebbe conoscere la "classifica" del documento; che, personalmente, ignoro.
Le classifiche, infatti, sono quattro, evidenziate solitamente con una sigla in alto a destra, a fianco del numero di protocollo:
- segretissimo (SS)
- segreto (S)
- riservatissimo (RR)
- riservato (R)
Vengono attribuite dall'"originatore dell'informazione", in questo caso la Direzioni delle Carceri, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa potrebbe causare.
***
Non serve certo un'"istruttoria", come "cincischia" il ministro, per leggere una semplice sigla! ::)
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Tra l'altro, non è detto neanche che il dispaccio in questione fosse "classificato"; fermo restando che, in ogni caso, trattandosi un atto di "interna corporis" (cioè che non doveva assumere rilevanza esterna), inviato dalla Direzioni delle Carceri al Ministro Nordio, Del Mastro non avrebbe dovuto rivelarlo a nessuno che non fosse il ministro.
                                       CONCLUSIONE
Concludendo, poichè mi rifiuto di credere che Nordio ignorasse che non esistono in diritto "atti sensibili", e che, comunque, nel caso di Cospito, non si trattava neanche dei suoi "dati sensibili", sono propenso a ritenere che, con la sua incongrua locuzione, lui abbia inteso semplicemente cercato di gettare una "cortina fumogena" sulla faccenda.
Per cui, in tal caso, più che di una "cantonata" di Nordio, si tratterebbe soltanto di una sua "furbata" da "paglietta" napoletano!
La prima cosa che avrebbe dovuto fare, infatti, sarebbe dovuta essere quella di rendere noto se il documento era "classificato" o meno; e, eventualmente, a quale livello.
Ma stiamo ancora aspettando! :(
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P.S.
Poichè la comunicazione è stata recapitata al Sottosegretario di Nordio, presumo che la classifica dovesse essere almeno di secondo livello (RR) o di terzo livello (S); ma questa è solo una mia congettura priva di qualsiasi attuale riscontro!
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