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Messaggi - Eutidemo

#2371
Ciao Anthony.
Ti rispondo così:
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1)
Vuoi sapere "dove sta scritto che la responsabilità degli sbarchi é dell'Italia"?
Ti rispondo  che sta scritto nell'art.10 comma 1 della nostra Costituzione, laddove è previsto che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; e riguardo allo sbarco dei naufraghi, secondo il Safety of life at sea (Solas) del 1974 che riguarda la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Sar firmata ad Amburgo nel 1979 e che affronta il tema della sicurezza della navigazione,  la convezione Salvage firmato a Londra nel 1989, e, infine, l'art.98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), qualsiasi nave raccolga dei naufraghi, li deve sbarcare nel porto "più vicino" e "più sicuro", anche se appartenente ad un altro Stato diverso da quello di bandiera della nave.
E, a causa della conformazione geografica dell'Europa, è "naturale" e "materialmente ovvio" che, prevalentemente, le principali rotte dei migranti provenienti dalla Libia passino per l'Italia (oltre che per Malta e per la Grecia), e non certo  per la Svezia e la Norvegia.
Per cui, in conseguenza di tale normativa  e della geografia, qualora il porto "più vicino" e "più sicuro" sia quello italiano, la responsabilità degli sbarchi é senz'altro dell'Italia.
Il che riguarda:
- sia l'84% che arriva nei nostri porti con mezzi propri o raccolti dalla nostra guardia costiera;
- sia il 16% che che arriva nei nostri porti raccolti dalle ONG.
.
2)
Vuoi sapere "dove sta scritto che  quelli sono veri naufraghi da salvare?"
La domanda, invece, dovrebbe essere "dove sta scritto che  quelli NON sono veri naufraghi da salvare?"
Ed infatti, se veramente si trattasse di una "messinscena", i migranti che cercano di arrivare attraverso il mare non morirebbero annegati a migliaia ogni anno, come risulta dagli stessi dati del Viminale.
Visto tale spaventoso numero di morti e di dispersi in mare, la logica ci induce a desumere che quei poveri disgraziati non giungono certo in Italia col "culo al caldo" su "yacht" di lusso, bensì a bordo di imbarcazioni quanto mai precarie ed insicure; per cui è assolutamente ragionevole presumere che, quelli che vengono raccolti dalle navi della nostra guardia costiera, dalla nostra marina militare o dalle navi ONG, si trovino veramente in pericolo di vita, perchè la loro imbarcazione non riesce più a tenere il mare.
Diversamente, il numero degli annegati sarebbe senz'altro più elevato.
.
3)
Quanto all'idea del "blocco navale", ne ho già ampliameente dimostrato l'assurdità e l'impraticabilità nel mio topic del 09 Settembre 2022, intitolato "Il blocco navale" proposto elettoralmente da Fdi"; per cui, senza ripetermi, ti rinvio a tale topic
***
Un saluto! :)
***
#2372
Citazione di: Ipazia il 14 Novembre 2022, 07:59:51 AMMeno elementare è il fatto che a fronte di 90000 sbarchi del 2022 i fratelli coltelli europei se ne siano presi col contagocce poche decine.

Se la geografia comanda, si risponde con il blocco geografico, non con la pelosa e irrilevante elemosina umanitaria.
Questi sono i numeri e le percentuali dei "migranti richiedenti asilo" ad agosto di quest'anno:

#2373
Secondo me, nello stupido scontro tra Italia e Francia circa lo "sbarco" e il "ricollocamento" dei migranti (che sono due cose ben diverse), la Germania, seguita da altri Paesi, è quella che ha assunto la posizione più ragionevole.
Ed infatti, il portavoce del ministero dell'Interno tedesco,  rispondendo alla domanda se Berlino intenda seguire l'appello di Parigi a non rispettare gli impegni europei sul ricollocamento dei migranti, ha risposto.
"Continueremo ad attenerci al Meccanismo di Solidarietà nei confronti del Paesi che permettono l'approdo di migranti salvati in mare. Questo vale espressamente anche per l'Italia, che ha permesso lo sbarco di tre navi. Andremo avanti nel nostro sostegno fino a quando l'Italia terrà fede alla sua responsabilità per l'accoglienza dei migranti salvati dal mare".
***
"Cosa mi fa arrabbiare?" ha replicato la Meloni "Il fatto che l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco per i migranti del Mediterraneo? Questo non c'è scritto in nessun accordo!".
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Però è scritto sulla cartina geografica!
***
Evidentemente, infatti, la Meloni è un po' carente in geografia, essendo ovvio che le navi che raccolgono i migranti nei mari in prossimità dell'Italia, non possono certo trasportarli direttamente, via mare, fino ad Amburgo, ma devono previamente sbarcarli prima in Italia; dopodichè, in base all'accordo europeo di "Solidarietà nei confronti del Paesi che permettono l'approdo di migranti salvati in mare", la Germania provvederà ad accogliere la quota di migranti che le spettano.
E' elementare, Giorgia!
#2374
Ciao Daniele22. :)
Hai ragione: esistono "due modi" di amministrare la giustizia.
Ed infatti, in base all'art.113 del CPC (Codice di Procedura Civile), nel pronunciare sulla causa, il giudice:
- in generale, deve applicare le norme del "diritto scritto";
- però, in taluni casi, la legge gli consente di decidere anche secondo "equità".
***
Nell'ordinamento vigente manca una definizione positiva di "equità", però, con la sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 206, è stato chiarito che la funzione della giurisdizione di "equità" è quella di individuare "la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta";  però la Corte ha anche precisato che: "Alla stregua dei principi a cui si ispira la disciplina positiva, il giudizio di equità non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, ma deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la <<certezza>> delle relazioni giuridiche" (Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 206).
***
Un saluto! :)
***
#2375
Ciao Socrate78. :)
Non ti saprei dire da che cosa derivi il mio interesse per i casi di cronaca nera individuandone i punti deboli, le mancanze, i possibili risvolti non visti dagli inquirenti.
***
Probabilmente:
- si tratta semplicemente della mia indole curiosa;
- oppure il mio interesse deriva dal fatto che, per vari anni, molto tempo fa, sono stato un ufficiale di polizia giudiziaria (vedi nota 1)
***
Tuttavia, pur avendo fatto a suo tempo dei corsi di "criminologia", soprattutto per distinguere il "criminale pazzo" dal "pazzo criminale", non essendo io laureato in psicologia, mi sono sempre prevalentemente interessato della "meccanica omicidiaria", e, in particolare della "balistica" (ma non solo di quella).
***
Quanto al delitto di Novi Ligure, non l'ho seguito in modo particolare, in quanto la sua meccanica era abbastanza chiara; ed infatti, in tal caso, oltre che di "criminali pazzi" o di "pazzi criminali", io parlerei anche di "criminali imbecilli" o di "imbecilli  criminali".
Ed infatti, i due ragazzi, confessarono il loro omicidio mentre erano ripresi in una stanza della caserma dei Carabinieri in cui erano installate microspie e telecamere nascoste; cosa che qualunque persona dotata di buon senso avrebbe sospettato.
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Un saluto! :)
***
NOTA 1
La "polizia giudiziaria" (PG) di cui ho fatto parte, ha funzioni "investigative"; questo, a differenza della "polizia di pubblica sicurezza" (PS), della quale, invece, non ho mai fatto parte.
#2376
P.S.
Inoltre, molto probabilmente, l'assassino ha aspettato il passaggio di un treno per coprire il rumore dello sparo. ;)
#2377
Percorsi ed Esperienze / Re: Eutidemo's dream
13 Novembre 2022, 12:10:36 PM
Citazione di: sapa il 10 Novembre 2022, 16:47:21 PMVabè, Eutidemo, se non riesci a trasporre il tuo sogno in immagini, potresti sempre raccontarlo a parole, se ne hai voglia. :D

Hai ragione, sarebbe stato meglio se mi fossi limitato a raccontarlo; non sono un grande scrittore, ma, comunque, sono senz'altro più bravo come scrittore che come "filmaker" (e musicista) :(
#2378
Cominciamo con un molto sintetico riassunto dei fatti :
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RIEPILOGO DEI FATTI
Il 12 febbraio 1995, sulla banchina del binario 10 della stazione Ostiense di Roma, alle ore 17.25, l'investigatore privato Duilio Saggia Civitelli cadde al suolo come se fosse stato colpito da un improvviso malore; la polizia, il magistrato inquirente e il medico legale furono sul momento tutti concordi nel formulare l'ipotesi che l'uomo fosse morto a causa di un incidente.
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Ed infatti, nel cadere al suolo per un malore, sembrava che avesse battuto violentemente il volto contro un palo della luce, procurandosi così una vistosa ecchimosi sullo zigomo destro.
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Il caso stava per essere archiviato così, ma il commissario Lentini, della Squadra Mobile romana, non ne era affatto convinto;  ed aveva ragione, perchè, durante la ricognizione autoptica approfondita effettuata dal medico legale Rossi risultò che Civitelli aveva un foro di proiettile calibro 38 dietro la nuca.
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Sul momento nessuno ci aveva pensato o aveva controllato, perchè non si era sentito il rumore dello sparo da parte di nessun testimone; e il foro, poco sanguinante, era rimasto coperto dai capelli.
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Era invece vistosamente rilevabile l'ecchimosi sullo zigomo destro; la quale, però, non era stata provocata dall'urto contro un palo della luce, bensì dall'emorragia interna provocata dal proiettile, che non aveva avuto l'energia sufficiente a fuoriuscire dalla testa della vittima attraverso lo zigomo.
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Quindi non si trattava di un incidente, bensì di un omicidio provocato da una pallottola estremamente silenziosa!
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Non ci sarebbe stato niente di strano se il colpo fosse stato sparato da una "pistola semiautomatica" munita di "silenziatore"; ma dall'esame della pallottola, risultò che essa era stata sparata da un "revolver", al quale era tecnicamente impossibile applicare un "silenziatore" standard.
Si trattava, infatti, di un'ASTRA CADIX calibro .38.
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LA SOLUZIONE DEL MISTERO SECONDO SILIO BOZZI
Nel documentario "Un detective ucciso due volte" dal minuto 30,00 (mezz'ora) del videoclip di YOUTUBE al seguente LINK, per circa 10 minuti, il Commissario Silio Bozzi fornisce una sua spiegazione del mistero, che vi suggerisco di ascoltare e vedere direttamente, perchè è molto interessante e suggestiva.
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Il commissario Silio Bozzi, "pro tempore" dirigente del Gabinetto interregionale di polizia scientifica per le Marche e l'Abruzzo, e dal 2015 dirigente del Commissariato di polizia di Fano, è senz'altro un ottimo perito balistico; ed infatti la sua ipotesi del "silenziamento" artigianale di un revolver, per mezzo di un "panno bagnato" nascosto sotto un cappotto che lo avvolgeva, grazie allo "scambio di calore", è senz'altro condivisibile.
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Io, personalmente, invece che con un "panno bagnato", avrei avvolto il revolver con un tessuto "fonoassorbente" flessibile ed elastico; del quale esistono da decenni numerose versioni e tipologie.
Ma il concetto, sostanzialmente, è lo stesso di quello espresso da Bozzi.
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Ed infatti, a differenza di quanto comunemente si crede, il "rumore dello sparo" non è "monofattoriale", bensì risulta dalla combinazione di due o tre diversi fattori, e, cioè:
- il rumore prodotto dal percussore che colpisce l'innesco, facendo esplodere la polvere da sparo nella "camera di scoppio";
- il rumore prodotto dalla rapida espansione dei gas che escono dalla bocca dell'arma (effetto "tappo di spumante"), con una velocità che può essere doppia di quella del proiettile e con una pressione di alcune centinaia di atmosfere;
- il rumore prodotto dal "bang sonico", nel caso in cui il proiettile sia "supersonico".
***
Con il metodo di Bozzi (o quello mio) possono essere attenuati i primi due rumori, ma non il terzo; però questo non è certo un problema, perchè, per evitare il terzo tipo di rumore, basta usare un munizionamento "subsonico".
Cioè, pallottole che non superino la seguente velocità media, tra:
- 331,2 m/s (1 192,32 km/h) a 0 °C;
- 343,1 m/s (1 235,16 km/h) a 20 °C
***
Infine, se il killer avesse veramente seguito la tecnica "silenziatrice" di Bozzi (o quella mia), il colpo non avrebbe lasciato tracce di bruciatura sulla nuca della vittima neanche se fosse stato sparato "a contatto"; ed infatti, in tal caso,  la fiammata sarebbe stata assorbita dalla materia "silenziante" che copriva la "volata" (cioè il foro di uscita) della canna).
Il che non lascerebbe capire da che distanza è stato sparato il colpo; sebbene non ci sia dubbio che ciò sia avvenuto a distanza abbastanza ravvicinata. 
.
I DIFETTI DELLA RICOSTRUZIONE DI BOZZI
Sebbene nel suo complesso risulti correttissima, non ho tuttavia potuto esimermi dal rilevare alcuni errori nella ricostruzione del Commissario Bozzi.
Ed infatti:
.
1)
Il calibro .38 (9,067 mm pari a 0.357 pollici) comprende una gran varietà di munizionamenti, ciascuno dei quali con una ben diversa "rumorosità"; si veda, al riguardo, la vasta gamma anche di una sola marca (FIOCCHI) che produce tali munizioni sul mercato.
Si va da una energia di 492 "joule" ad una energia di soli 192 "joule" (Wadcutter), con una rilevantissima diversità dell'intensità di rumore; come io stesso ho potuto rilevare nel poligono di tiro.
Per cui non è "corretto" parlare in generale di "calibro 38 SPECIAL", senza però specificare "quale"!
.
2)
Tuttavia, poichè nel documentario si precisa che il proiettile era:
- in piombo nudo;
- non c'è l'ha fatta a "fuoriuscire" dal cranio della vittima;
ne desumo che doveva trattarsi di un calibro 38 Wadcutter (cioè, in piombo nudo e a testa piatta, di potenza molto contenuta).
***
Ma questa è solo una mia ipotesi, desunta dalle mie personali esperienze al poligono di tiro; ed infatti il cal.38 Wadcutter, essendo appunto destinato al tiro a segno, è senz'altro il cal.38 meno "potente" e meno "rumoroso".
***
Paradossalmente, però, secondo me è anche uno dei calibri 38 più "letali" in assoluto, in quanto, essendo a "testa piatta" e tutto in "piombo nudo", si deforma all'impatto aumentando la sua dimensione; inoltre, poichè dificilmente riesce a "perforare" il bersaglio (cioè passarlo da parte a parte), limitandosi a "penetrarlo", esso scarica tutta la sua energetica al suo interno, provocando così maggiori danni.
.
3)
Inoltre, salvo rarissime eccezioni, come, ad esempio, nel caso della PISTOLA SEMIAUTOMATICA SMITH&WESSON MOD. 52-2 CAL.38 SPECIAL WC, le pallottole calibro 38, di qualunque tipo esse siano, non possono  essere sparate da una "pistola semiautomatica", ma soltanto da un "revolver".
Per cui, secondo me, per effettuare la comparazione con una "pistola semiautomatica dotata di silenziatore", il Commissario Bozzi ha necessariamente dovuto sparare un proiettile diverso dal calibro .38 che ha ucciso la vittima; la sua comparazione, quindi, ha un valore molto relativo.
.
4)
Peraltro, dalla fugace immagine della pistola semiautomatica dotata di silenziatore usata dal Commissario Bozzi, a me "sembrerebbe" trattarsi di una WALTER PPK calibro 7,65; la cui resa ed il cui rumore (silenziato o meno) ha poco a che fare con quello di una calibro 38.
.
5)
Infine, dal colore "ottone" dell'ogiva, dal filmato si vede chiaramente che, nel tamburo del "revolver" di Bozzi, vengono inseriti proiettili "incamiciati"; ben diversi, anche come rumore, da quello "scamiciato" che ha ucciso la vittima.
.
6)
Infine, almeno secondo me, considerato quanto sopra:
- i valori in "decibel" rilevati dal "fonometro" nel documentario, risultano diversi da quelli presumibilmente provocati dallo sparo effettivo; 
- ed infatti, anche i valori attenuati dal panno e dal cappotto di 112 decibel, si sarebbero sentiti a notevolissima distanza.
***
Ed infatti, un calibro 22 LR CCI Quiet è valutato a 68 decibel all'orecchio del tiratore; il quale, comunque, deve in ogni caso mettersi le cuffie.
Considerando le distanze progressive, avremo le seguenti intensità di rumore:
1 metro (3,28 piedi) - 62 dB
2 metri (6,56 piedi) - 56 dB
4 metri (14,12 piedi) - 50 dB
8 metri (26,25 piedi) - 44 dB
16 metri (52,5 piedi) - 38 dB
***
Per cui, se mezza università è riuscita a sentire il rumore della pallottola calibro 22 LR, per giunta sparata con un silenziatore, che ha ucciso Marta Russo, a maggior ragione mezza stazione avrebbe dovuto sentire i 112 decibel del rumore della pallottola calibro 38 che ha ucciso Civitelli.
.
7)
Per cui, secondo me, o con il metodo Bozzi, o, meglio ancora, avvoltolando il revolver in un "materiale fonoassorbente" molto flessibile, il rumore della pallottola calibro 38 che ha ucciso Civitelli, per non essere udito, deve essere stato di gran lunga inferiore ai 112 decibel.
***
Pertanto, a mio parere, oltre ad attenuare il rumore come sopra spiegato, è stata sparata una cartuccia già previamente "depotenziata" dal killer; il quale l'ha cioè "ricaricata" nella misura più opportuna affinchè la polvere facesse il "minor rumore possibile", senza però perdere la sua "efficacia letale".
Basta comprarsi l'attrezzatura adeguata, ed avere il minimo di competenza necessaria; senza di quella, non vi verrà mai concessa l'"abilitazione professionale di sicario", nè la conseguente "licenza di uccidere"!
***
#2379
Ciao Jacopus. :)
Il tuo discorso sulla "certezza del diritto" merita senz'altro un doppio elogio, in quanto:
- è senz'altro molto ben argomentato;
-  affronta degli aspetti che io avevo trascurato.
***
Ed infatti non c'è dubbio alcuno che, ad una società più complessa, consegue la necessità di risposte più complesse, per fornire le quali le norme orali consuetudinarie non sono più sufficienti; ma servono delle leggi scritte, le quali, però, siano certe, chiare e ben conosciute da tutti.
***
Tuttavia rendere il diritto il più "certo" possibile, non risolve tutte le problematiche ad esso connesse; ed infatti la "legislazione razziale" fascista del '38 era un esempio di "chiarezza" e di "certezza giuridica", ma non era certo una normativa particolarmente "commendevole" (almeno secondo me).
***
Al riguardo bisognerebbe trattare il tema controverso:
- del "giuspositivismo";
- del "giusnaturalismo".
Ma io l'ho già fatto in un apposito TOPIC del  04 Novembre 2016, al quale rinvio:
***
Un saluto! :)
***
#2380
Ciao Daniele22. :)
Le tue considerazioni sono tutte molto interessanti, e, in buona parte, condivisibili.
***
Però devi tenere presente che:
a)
Prima della "legge scritta", non esistevano "leges", bensì soltanto "mores"; cioè la tradizione, l'abitudine  ed il costume.
b)
Con la "legge scritta", invece, a fianco dei "mores", sono state introdotte le "leges", le quali solo in parte corrispondono ai primi; per esempio, fino al secolo scorso, in determinate circostanze, i primi imponevano ancora il "duello", mentre le seconde lo proibivano.
Per cui:
- se rifiutavi la sfida a duello, davi scandalo e venivi prontamente redarguito e socialmente emarginato;
- se, invece, accettavi la sfida a duello, venivi socialmente elogiato, però finivi sotto processo.
***
Discorso analogo vale per il "delitto d'onore", di cui il famoso film "divorzio all'italiana" ci fornisce un esempio paradigmatico; se non l'hai visto, guardatelo, perchè ne vale davvero la pena.
***
A volte la legge scritta si evolve più velocemente dei costumi e della morale prevalente, mentre a volte accade il contrario; ti risparmio gli esempi, perchè sono sotto gli occhi di tutti.
***
Quanto alla "giustizia", almeno secondo me, è una cosa diversa da entrambi; ma questo è un argomento troppo vasto e, per giunta, O.T., quindi merita un Topic a parte.
***
Un saluto! :)
***
#2381
Citazione di: sapa il 11 Novembre 2022, 09:42:38 AMOttimo, Eutidemo! Ti ringrazio per la pazienza e per l'impegno.
Ed io ti ringrazio per l'elogio, non del tutto meritato, visto che non era tutta farina del mio sacco; buona parte dei miei chiarimenti, infatti, sono dovuti alle mie letture della "dottrina" e della "giurisprudenza".
In buona parte di quella della Cassazione, di cui ho riportato due importanti sentenze.
Un saluto :)
#2382
Citazione di: Jacopus il 11 Novembre 2022, 08:39:01 AMBen scritto come al solito Eutidemo. Vorrei porre l'attenzione su un altro elemento che mette a rischio la certezza del diritto, ovvero la "violazione di massa" del diritto stesso. È notizia di oggi che una indagine sullo streaming illegale di partite di calcio riguarderebbe 900.000 utenti in Italia. Di fronte a questi numeri nessun sistema giuridico è in grado di applicare la legge e quindi il problema si pone in un momento logico addirittura antecedente alle possibili diverse applicazioni del diritto. Penso che questo sia il problema fondamentale, ovvero la diffusa mentalità per cui le regole sono dei fastidiosi cappi alla libertà e all'individualismo da far west dell'italiano medio.
Ti ringrazio per aver richiamato la nostra attenzione su un altro elemento che mette a rischio la certezza del diritto, e di cui io mi ero dimenticato.
Un saluto :)
#2383
Ciao Sapa. :)
Il tuo intervento è così intelligente e interessante, che, sebbene sia assolutamente IN TOPIC, in quanto del tutto pertinente al tema qui trattato, ho però ritenuto che, vista la sua "generalità", fosse meritevole di un TOPIC autonomo; che ho inserito nella sezione "Tematiche Culturali e Sociali" sotto il titolo "La certezza del diritto".
***
Un saluto! :)
***
#2384
Tematiche Culturali e Sociali / La certezza del diritto
11 Novembre 2022, 06:42:50 AM
La "certezza" è un valore intrinseco del diritto, che viene soddisfatto nei casi in cui al cittadino sia riconosciuta la possibilità di conoscere preventivamente la valutazione che il diritto darà delle sue azioni e situazioni concrete e di prevedere le conseguenze giuridiche che deriveranno dalla sua condotta.
***
Sulla strada di tale "certezza", storicamente si sono fatti molti passi avanti, a cominciare da quello della "legge scritta"; ma fu un passo molto difficile e contrastato.
***
In effetti, a parte qualche precedente orientale (vedi Hammurabi), soltanto nel VI-V secolo a.C. il mondo greco conobbe la legislazione scritta, e poco dopo anche quello romano con la legge delle "Dodici Tavole"; le quali furono pretese dai "plebei" nel quadro delle lotte tra "patrizi" e "plebei" che si ebbero all'inizio dell'epoca repubblicana.
Ed infatti, sino ad allora, il diritto era soltanto "tradizionale" ed "orale", ed era affidato all'arbitrio  del collegio sacerdotale dei "pontefici"; il quale  era composto esclusivamente da "patrizi".
***
Tuttavia, per essere il più possibile "certo", il diritto, oltre ad essere "scritto", deve anche essere composto da norme "generali" e "astratte", "chiare" e "intellegibili"; le quali siano pubbliche e  prive di lacune e antinomie.
***
Pertanto, a scanso di equivoci, l'art.12 delle nostre "preleggi" sancisce quanto segue:
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."
***
L'art.14 delle nostre "preleggi", però, precisa che: "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
Cioè, in tali ambiti, non è ammessa l'interpretazione "analogica".
***
I citati articoli 12 e 14 delle preleggi risolvono importanti questioni relative alla interpretazione della "singola disposizione legge";  però, a volte, aiutano poco  in un contesto normativo caratterizzato da una pluralità di fonti eterogenee poste a diversi livelli e non sempre secondo una gerarchia ben definita.
In tal caso, infatti, quello che deve essere risolto è il "combinato disposto" di varie normative.
***
Ed anche riguardo alla interpretazione della "singola disposizione legge", non bisogna dimenticare che anche gli art.12 e 14 delle "Preleggi" sono delle "disposizioni di legge" come le altre; le quali, quindi, devono essere a loro volta interpretate.
Ad esempio, cosa significa la locuzione "intenzione del legislatore" di cui si parla nell'art.12?
***
Essendo tale questione controversa, sono dovuti intervenire i giudici per "interpretare" la norma che disciplina le le "modalità di interpretazione" della legge. :)
Ed infatti, secondo la Cassazione:  "per <<intenzione del legislatore">> si intende la <<volontà oggettiva>> della norma ("voluntas legis"), da tenersi distinta dalla <<volontà soggettiva>> dei singoli partecipanti al processo formativo di essa" (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del 21-05-1988), e, in un'altra occasione: "La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico" (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230).
.
                                  CONCLUSIONE
Poichè l'uomo è per sua natura "imperfetto", nessuna branca delle umane conoscenze può essere "perfetta"; nè lo sarà mai l'operato dell'umanità o dei singoli uomini .
Ed infatti:
- come due medici possono emettere diverse diagnosi, prognosi e terapie  riguardo ad una stessa malattia, interpretandone in modo differente la sintomatologia e le modalità di cura;
- allo stesso modo, due giuristi possono formulare  diverse interpretazioni  riguardo ad una stessa normativa, interpretandone in modo differente il significato, la portata e l'ambito.
***
Senza considerare che, essendo "scritta" e poi "votata" da esseri umani, a volte può benissimo capitare che la legge stessa sia stata scritta "male"; cioè, può risultare sintatticamente aberrante, poco comprensibile, ovvero ambigua e contraddittoria.
Ma questo non è colpa del "prodotto legislativo", bensì del "produttore"!
***
Cioè:
- se un fornaio non sa fare bene il pane, la colpa non è del pane ma del fornaio;
- se un legislatore non sa fare bene  le leggi, la colpa non è delle leggi, ma del legislatore.
***
Senza considerare che, purtroppo, esistono anche delle leggi molto chiare e comprensibili, ma che sono state fatte "ad usum delphini", cioè per favorire questa o quella "lobby" economica e/o finanziaria, nazionale o internazionale; o, addirittura, per favorire  gli interessi personali dello stesso legislatore (cosa avvenuta non di rado, specie in Italia).
***
Intendiamoci, nessuno pretende che il legislatore sia:
- un Solone che sappia scrivere solo leggi perfette;
- un San Francesco che sappia scrivere solo leggi adamantine.
Si pretende solo che il legislatore abbia una minima conoscenza del diritto, e un minimo rispetto della decenza.
***
Tuttavia, a parte tali aspetti "patologici", sotto il profilo "fisiologico", come ho già detto, è normale che, così come due medici possono emettere diverse diagnosi, prognosi e terapie  riguardo ad una stessa malattia, interpretandone in modo differente la sintomatologia, allo stesso modo, due giuristi possono formulare  diverse interpretazioni  riguardo ad una stessa normativa, interpretandone in modo differente il significato.
***
E' nella natura umana!
***
#2385
L' articolo 13 del Trattato di Dublino è il seguente:
"Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera."
***
Secondo me, come ho scritto, poichè giuridicamente una nave è senz'altro considerata giuridicamente "territorio dello Stato di cui batte bandiera", se una imbarcazione ONG fa salire a bordo dei profughi, "competente per l'esame della domanda di protezione internazionale dovrebbe diventare lo Stato di appartenenza della nave"; più o meno, se non sbaglio, questa è anche la tesi di Piantedosi e di Nordio (e, se non ricordo male, anche della Bonino).
***
Tuttavia ammetto che la mia è una interpretazione minoritaria e molto "estensiva", in quanto, in senso contrario, la maggioranza dei giuristi eccepisce che:
a)
E' vero che una nave è senz'altro considerato "territorio dello Stato di cui batte bandiera", però l'art.13 parla di violazione della "frontiera di uno Stato membro", e, cioè, di un "confine di carattere geografico".
b)
Inoltre il richiedente, sempre in base al citato art.13, deve aver "varcato illegalmente" tale "frontiera"; mentre, invece, le navi ONG raccolgono volontariamente e di loro iniziativa i naufraghi (o presunti tali).
***
A tali eccezioni, se fossimo in un'aula giudiziaria, potrei (in estrema sintesi) ribattere quanto segue:
a)
Il concetto di "frontiera di uno Stato membro" può essere inteso anche "in senso estensivo", in quanto, varcando il "parapetto" di una nave ONG, il soggetto, di fatto, "entra nel territorio" dello Stato di appartenenza della nave, esattamente come se ne avesse superato la "frontiera geografica".
b)
Circa il fatto di aver "varcato illegalmente" tale "frontiera", anche se soccorsi in stato di necessità come (veri o presunti) "naufraghi", i soggetti in questione stavano comunque commettendo un'azione formalmente illegale; ed infatti stavano cercando di arrivare via mare in Europa, nei nostri porti o sulle nostre coste, senza un visto d'entrata.
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Ad ogni modo tale questione, quale che sia l'interpretazione che si vuole dare all'art.13, va tenuta distinta dalla questione dello "sbarco" dei soggetti in questione; che è completamente diversa, e circa la quale rinvio alle argomentazioni sviluppate al riguardo nel mio TOPIC iniziale.
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