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Messaggi - Eutidemo

#2401
Attualità / Re: Il nuovo decreto denominato "Antirave"
03 Novembre 2022, 06:12:23 AM
Ciao Sapa. :)
Hai perfettamente ragione; e, anzi, ti dirò di più!
Ed infatti, sia storicamente, che per esperienza personale, ho potuto constatare che più gravi ed esorbitanti sono le pene "comminate" dalla legge, e più i giudici sono indotti ad assolvere l'imputato o a concedergli tutti i possibili benefici di legge.
Se, invece, le pene "comminate" sono ragionevoli, i giudici sono più portati ad "applicarle" senza tante remore; ovviamente laddove l'imputato sia colpevole del reato ascrittogli.
Per cui, per una perversa "eterogenesi dei fini", l'aggravamento penale contenuto nel decreto del governo (se non emendato in sede di conversione) potrebbe ottenere  l'effetto opposto a quello sperato dagli estensori del provvedimento.
***
Un saluto :)
***
P.S.
Visto che i media confondono sempre i due termini, si tenga presente che:
- non sono i giudici a "comminare" (dal latino "minacciare") le pene, in quanto è la legge a farlo, in genere tra un minimo ed un massimo edittale;
- i giudici, invece, si limitano ad "applicare" le pene "comminate" dalla legge, determinandone la misura tra il minimo ed il massimo edittale.
#2402
Attualità / Il nuovo decreto denominato "Antirave"
02 Novembre 2022, 13:00:47 PM
Prima di commentare un qualsiasi provvedimento legislativo, non ci si può limitare a giudicarlo in base alle denominazioni ed alle sommarie descrizioni che ne danno i "media"; ed infatti, a volte, queste possono risultare molto imprecise e fuorvianti, e, non di rado, anche "ideologicamente" aberranti.
Occorre, invece, leggerne direttamente il testo, e cercare di comprenderne bene il significato; ed infatti l'art. 5 del codice penale sancisce che: "nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della legge penale" ("nemo censetur ignorare legem").
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IL TESTO DELLA LEGGE
"Art. 5 Decreto Legge 162/2022
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali.
Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-bis  L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».
All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.».
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LE NORME INTERPRETATIVE DEL TESTO DI  LEGGE
In base al dispositivo dell'art. 12  delle "Preleggi", peratro, nell'interpretare la norma di cui sopra: "Non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Al riguardo occorre tenere presente quanto segue:
a)
Nel nostro ordinamento vige il divieto di applicazione analogica delle norme penali; tale divieto è posto dall'art. 14 delle preleggi che stabilisce che "le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
b)
Secondo la Cassazione:  "per <<intenzione del legislatore">> si intende la <<volontà oggettiva>> della norma ("voluntas legis"), da tenersi distinta dalla <<volontà soggettiva>> dei singoli partecipanti al processo formativo di essa" (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del 21-05-1988): la quale volontà, almeno secondo me, non è tanto rivolta contro i "raduni rave", bensì contro le eventuali occupazione di fabbriche e scuole contro i provvedimenti che questo governo si accinge a prendere.
Successivamente la stessa Cassazione ha ribadito: "La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico" (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230).
.
IL SIGNIFICATO E LA PORTATA DEL TESTO DI  LEGGE, ALLA STREGUA DELLE NORME INTERPRETATIVE DI CUI SOPRA
Nell'accingermi ad interpretare il testo di legge dell'art. 434-bis, cercherò di attenermi il più possibile alle "norme ermeneutiche" sopra ricordate; tuttavia si tenga presente che il mio è soltanto un primo modesto tentativo di esegesi della nuova norma, il quale mi riservo di eventualmente rivedere "melius re perpensa".
Per cui, quanto sto per scrivere, va preso con cauto beneficio d'inventario.
***
Tuttavia, per fortuna, già esisteva da sempre un reato penale molto simile (almeno per certi aspetti), a quello varato dal governo l'altro giorno; e cioè, l'art.633 del codice penale, che è già stato ampliamente interpretato da dottrina e giurisprudenza.
Esso recita: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata."
Secondo me è anche da tenere presente il "Codice della strada", laddove nei commi 4 e 5 dell'art.20, si parla di "occupazione abusiva del suolo stradale".
***
Per cui, al riguardo, secondo me, occorre tenere ben distinto il concetto semantico e giuridico di:
- "terreno";
- "suolo".
Ed infatti, i "terreni" si dividono in "agricoli" e "edificabili";  però  "le strade" e "le piazze" non sono ormai più semplici "terreni",  bensì sono divenuti "suoli asfaltati destinati a costituire infrastrutture viarie" (e, ovviamente, "le strade" e "le piazze" non sono neanche degli "edifici").
Pertanto, secondo me, sia il vecchio art.633 del codice penale, sia il nuovo art.Art. 434-bis del codice penale, non possono riguardare in alcun modo le cosiddette "manifestazioni di piazza", che si svolgono nelle pubbliche aree urbane.
***
D'altronde, una diversa interpretazione, contrasterebbe con l'art. 17 della Costituzione, il quale sancisce che i cittadini hanno il diritto di riunirsi ovunque "pacificamente e senz'armi".
Per cui, un raduno, sia pure "invasivo", che avvenga "pacificamente e senz'armi", in generale, non dovrebbe mai rientrare nei "raduni pericolosi" di cui parla il nuovo art.434 bis c.p.; ma, semmai, qualora effettuato "arbitrariamente", dovrebbe rientrare nell'art.633 del codice penale.
***
Sempre l'art. 17 della Costituzione, peraltro, precisa che:
a)
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
b)
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per "comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
***
Il nuovo art.434 bis c.p., invece, nel caso di invasione arbitraria di "terreni" o "edifici" altrui, "pubblici o privati che essi siano", prevede una  pesantissima sanzione per che la perpetra:
- senza alcuna necessità che ricorrano "comprovati" motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
- essendo sufficiente che il Questore e/o il Prefetto "opininino" che dal raduno possa ipoteticamente derivare un "pericolo" (concetto molto vago ed elastico) per l'"ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica"; sebbene poi, per fortuna, ci sarà un giudice a giudicare se l'intervento della polizia era "effettivamente" giustificato da una "autentica" situazione di pericolo .
***
Al riguardo:
a)
Quanto ai primi due, occorre fare riferimento all'art. 159, comma 2 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112, il quale prevede che "le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni".
b)
Quanto a terzo requisito, cioè quello della "salute pubblica", l'individuazione di tale concetto è estremamente complesso: il problema infatti non è solo quello di stabilire l'esatta etimologia dell'espressione, ma di capire quali conseguenze negative possano derivare ai cittadini qualora questo bene venga messo in pericolo da particolari condotte illecite sia di altri cittadini, sia dei cittadini stessi (ad esempio, se si radunano in modo eccessivo in caso di emergenza pandemica).
La nozione di "salute", comunque  trae fondamento:
- dall'art.32 della Costituzione;
- dalla definizione offertane nell'Atto Costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità firmato a New York il 22.07.1946 (recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.L.C.P.S. 1068/48).
.
CONCLUSIONE
Secondo me, a parte il fatto che la norma in questione va molto al di là delle proclamate e pubblicizzate intenzioni "Antirave", ha quattro principali difetti:
1)
E' in buona parte superflua, perchè le condotte illecite in essa contenute erano già quasi tutte contemplate dal nostro codice penale; per cui, semmai, bastava inserire un aggravante nell'art.633 del codice penale senza doversi inventare una nuova norma.
Ed infatti, come, scrive Tacito:  "Corruptissima re publica plurimae leges" (Annales, Libro III, 27
2)
L'aggravamento delle pene secondo me è in parte "giusto"; però è un tantino "eccessivo".
3)
Il concetto di "pericolosità" è troppo vago.
4)
Quanto alla parte finale della norma, essa, all'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), aggiunge la seguente: "i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale".
Il che pure mi sembra un po' eccessivo.
***
Quanto alle "finalità non dichiarate" di tale norma, secondo me essa è stata varata non tanto in funzione "antirave" (sulla quale sono d'accordo al 100%), ma anche nella prospettiva di poterla utilizzare per evitare le prevedibili occupazioni di fabbriche e di istituti d'istruzione superiore, effettuate contro le decisioni che questo Governo ci accinge a prendere; occupazioni senz'altro di natura illecita e da contenere, ma, a mio avviso, non certo con pene così spropositatamente gravi.
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Ma questa è solo la mia personale e discutibile opinione! :)
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#2403
Ciao Anthony.
Io ho usato il termine "antichi romani" in senso lato, e non con ristretto riferimento agli abitanti dei sette colli della città di Roma.
Ed infatti è senz'altro possibile che siano stati i Fenici, ottimi navigatori e commercianti ad arrivare in America e a portare gli ananas nell'impero romano; ma poichè nell'anno 212 d.C., l'imperatore Antonino Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero, e quelle sculture sono successive, ormai quei navigatori non erano più "Fenici", bensì erano "Romani" anche loro.
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Però non è affatto escluso che i Fenici, ed in particolare i Cartaginesi, fossero arrivati in America o quantomeno nei Caraibi, già da prima della nascita di Cristo; cioè, quando ancora non erano stati conquistati e "cittadinizzati" dai Romani.
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Un saluto! :)
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#2404
Storia / Gli antichi Romani erano arrivati in America?
01 Novembre 2022, 12:26:35 PM
Al riguardo sono sempre stato molto scettico, in quanto:
- i presunti reperti romani trovati nel nuovo mondo, in genere sono soltanto delle falsificazioni;
- se, invece, si tratta di autentici reperti romani,  non si può escludere che essi siano stati portati nel nuovo mondo dagli Europei dopo la scoperta dell'America nel 1492.
Mi lascia invece alquanto perplesso, che i Romani antichi abbiano raffigurato "scultoricamente" e "pittoricamente" un frutto che esisteva soltanto in America: l'ANANAS!
***
La parola "Ananas" deriva dal nome del frutto nella lingua degli indios Guaraní "Xanananas"; e, appartenendo alla famiglia Bromeliaceae, cresceva "esclusivamente" nei Caraibi, in America centrale e in Sud America.
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Esistono, invece, due sculture sicuramente di epoca romana, in cui appare un frutto che sembra decisamente un "ananas"; e che, almeno secondo me, non può essere assolutamente confuso con una "pigna" nostrana (la quale non ha sulla cima una escrescenza di foglie).
Giudicate voi.
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Ancora più impressionante è la sua rappresentazione in un mosaico, nel quale l'autore romano non solo ha riprodotto l'esatta forma di un "ananas", ma anche le tipiche caratteristiche delle sue scaglie.
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Ora, a meno che non si riesca a dimostrare che, all'epoca degli antichi Romani, gli Ananas (o frutti di aspetto molto simile) esistevano anche nel vecchio mondo, le riproduzioni di cui sopra, secondo me, più che un "indizio", costituiscono una vera e propria "prova" di contatti, sia pure sporadici e molto estemporanei, con le Americhe.
Altrimenti come si spiega che degli artisti romani li abbiano riprodotti, in modo così fedele, in due sculture e in un mosaico?
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#2405
Citazione di: InVerno il 31 Ottobre 2022, 11:59:52 AMCi sarebbe un interessante excursus sulle monarchie costituzionali e come meglio abbiano tutelato i diritti dei sottoposti all'impatto con la modernità, in generale dell' utilità che l architrave dello stato sia demandata alla lotteria genetica anziché alle lotte intestine. Certo c'è sempre il problema del cattivo sovrano di Fukuyama. Negli italiani la voglia di bastone è crescente perché la frustrazione è crescente, perché non sfogarla anziché tentare di arginarla con gli spettri del passato ? I lividi veri ricordano il valore della democrazia meglio di qualsiasi spettro. Si potrebbe eleggere un tiranno per un quinquennio, escludendo la possibiltà di alterare la costituzione, cosicché finito il mandato torni al suo posto. Vedete come si curerebbe la "deriva a destra" , un vero e proprio richiamo vaccinale, e possibilmente un rinnovato spirito parlamentare. Il rischio di fare continuamente diga è che quando crolla l'accumulo che si è creato sotterra la valle.
Con l'eccezione dell'antica Roma, l'istituto dei "dittatori a tempo" non ha mai funzionato;  per cui ritengo che se noi eleggessimo un tiranno per un quinquennio, quello ci resterebbe comunque a vita.
Per farlo dimettere, infatti, bisognerebbe abbatterlo!
#2406
Charles Dickinson (20 dicembre 1780 + 30 maggio 1806), che era considerato il miglior tiratore di pistola americano, fu battuto e ucciso in duello da Andrew Jackson; il quale, in seguito divenne uno dei più noti presidenti degli Stati Uniti.
Si dice che la sparatoria sia stata provocata da un insulto da ubriaco rivolto da Dickinson a Rachel Jackson, futura "First Lady" degli Stati Uniti; però sembra che il marito non reagì adeguatamente all'ingiuria (perchè sfidare a duello Dickinson equivaleva ad un suicidio).
Allora Dickinson pubblicò una dichiarazione sulla Nashville Review, definendo Jackson un "cialtrone senza coraggio, ... un vigliacco ed un codardo"; per cui Jackson fu praticamante "costretto" a sfidarlo a duello, per non perdere la faccia.
Ma come fece Andrew Jackson, che era un tiratore mediocre, a vincere il duello con Charles Dickinson, tanto più che lo sfidato aveva diritto di scegliere l'arma, e, nel caso di opzione per la pistola, aveva il diritto di sparare  per primo dalla distanza di 24 piedi (poco più di 7 metri)?
***
Al riguardo, specie sui siti USA, ho trovato svariate versioni di tale episodio storico, da quella dell'intervento salvifico di un bottone del cappotto di Jackson, a quella della posizione laterale assunta da Jackson ecc. ecc.; ma  non ho trovato nessuna di tale ipotesi abbastanza convincente, in quanto non sufficientemente confermata a livello storico.
***
Ed infatti Dickinson colpì Jackson "esattamente al cuore"; perchè da poco più di sette metri, anche con una pistola ad "anima liscia" (quindi poco precisa), un tiratore esperto come lui non poteva certo mancare il bersaglio.
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Come mai, allora, Jackson non solo è sopravvissuto, ma, anzi, benchè ferito,  è riuscito a restare in piedi ed a sparare a sua volta a  Dickinson, uccidendolo?
***
Al riguardo si possono fare le più svariate congetture (che, infatti, ho trovato su INTERNET), ma, secondo me, la più plausibile si può desumere dal referto medico di Jackson: "Dickinson ha sparato il primo colpo, che ha rotto due costole di Jackson e si è poi conficcato a due pollici dal suo cuore".
***
Cosa significa che che la pallottola "ha rotto due costole di Jackson"?
Evidentemente significa che Jackson "si era inclinato in avanti", altrimenti, se fosse stato in posizione eretta:
- il proiettile molto probabilmente sarebbe passato tra una costola ed un'altra;
- oppure avrebbe incontrato una "una sola" costola, e non certo "due".
***
Ed infatti, se il proiettile di Dickinson ha trapassato due costole (che lo hanno depauperato della sua energia cinetica, frenando la sua corsa verso il cuore), ciò vuol dire che le due costole dovevano essere entrambe, più o meno, lungo la traiettoria della pallottola!
***
Per cui, almeno secondo me, ben sapendo di avere poche "chance" di sopravvivenza, Jackson  ha usato la cosiddetta "tecnica del pettine"; che era l'unica a potergli dare una sia pur "remota" possibilità di sopravvivere al prevedibile "colpo perfetto" di Dickinson.
Ed infatti, se provate ad infilare uno stuzzicadenti tra i denti di un "pettine eretto" e poi tra i denti di un "pettine inclinato", capite subito quello che intendo dire.
Nelle seguenti immagini, vengono mostrati:
- un pettine dritto, con i denti ben distanziati tra di loro:
- un pettine inclinato, con i denti che si coprono in parte a vicenda, come una "persiana":
***
In movimento, l'effetto è all'incirca questo, sia tra una serie di denti di pettine inclinati, sia tra una serie di costole inclinate in avanti:
***
Per cui, almeno secondo me, Jackson  ha fatto lo stesso con la sua "gabbia toracica" curvandosi in avanti (ben sapendo che l'avversario sparava sempre al cuore, e mai alla testa); sebbene, a parte tale disperato "escamotage", a salvarlo dalla morte è senza dubbio stata anche una colossale dose di fortuna!
Ed infatti non solo il proiettile non è passato tra una costola e un'altra, ma, per giunta, ne ha trapassare due; le quali ne hanno notevolmente frenato l'impeto.
***
Occorre al riguardo rammentare che le pistole da duello dell'epoca erano ad avancarica (quindi ad un solo colpo), e che usavano come propellente la "polvere nera"; la quale era un propellente molto meno potente dell'attuale "polvere infume".
***
La ferita di Jackson, però, non guarì mai del tutto; perchè il proiettile, per l'epoca, era troppo vicino al suo cuore per cercare di estrarlo chirurgicamente.
Quindi si sono formati ascessi attorno al proiettile, causandogli un persistente dolore e una certa disabilitazione per i restanti 39 anni di vita; e quando è morto, aveva ancora il proiettile a due pollici dal suo cuore, come ricordo di Dickinson.
***
Ovviamente la mia è solo una congettura basata sulla "balistica terminale" e sulla "logica anatomica"; per cui prendetela con le pinze, per quello che può valere, e non certo come la rivelazione di una nuova verità storica! ;)
***
#2407
Citazione di: Phil il 30 Ottobre 2022, 09:36:29 AMPer dovere di cronaca, è bene ricordare che, se non erro, l'uso di jammer da parte di civili, soprattutto all'esterno della propria abitazione e in prossimità di luoghi pubblici, può avere anche conseguenze (il)legali.

L'uso di jammer da parte di civili, soprattutto all'esterno della propria abitazione e in prossimità di luoghi pubblici è senz'altro illegale; ma non era questo il mio caso ;)
#2408
Come è noto, il nostro attuale governo, riprendendo "tel quel" la denominazione di quello francese, "Ministere de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire", ha ridenominato anche il nostro "Ministero dell'agricoltura" in "Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare".
Che cosa comporterà tale modifica?
.
1)
IL CONCETTO DI "SOVRANITA'" NELLE VARIE LINGUE
In primo luogo, in generale, occorre considerare che le stesse parole, in lingue diverse, possono assumere significati più o meno differenti; in alcuni casi si parla addirittura di "false friends".
Ad esempio, su INTERNET troviamo commenti del seguente tenore:
<<Lorsqu'on leur demande quelles idées, mots et images leur viennent à l'esprit lorsqu'ils entendent le terme "souveraineté", les Allemands et les Français répondent "largement" différemment: pour les Français c'est le "autorité suprême", pour les Allemands c'est l'"indépendance, la liberté et l'autonomie">> (<<Alla domanda su quali idee, parole e immagini vengono in mente quando si sente il termine "sovranità", tedeschi e francesi rispondono in modo molto diverso: per i francesi è "l'autorità suprema", per i tedeschi, invece è "l'indipendenza, la libertà e l'autonomia".>>
***
Quanto all'Italia, l'art.1 della Costituzione sancisce che: "La <<sovranità>> appartiene al popolo, che la esercita nelle forme nei limiti della Costituzione"; per cui il significato, secondo me, è una via di mezzo tra quello francese e quello tedesco.
Tradotta in "termini culinari", cioè, tale norma costituzionale, almeno presa alla lettera, dovrebbe significare che anche la "sovranità alimentare appartiene al popolo"; nel senso che i cittadini possono mangiare quello che a loro pare e piace, senza che un dittatore possa loro imporre una particolare dieta.
Purchè, però, non si cibino di altri cittadini (o anche di immigrati stranieri), perchè questo violerebbe l'art.2 della nostra Costituzione. ;D
.
2)
IL CONCETTO DI "SOVRANITA' ALIMENTARE", SECONDO "VIA CAMPESINA"
A parte il diverso significato originale del concetto di "sovranità" in ciascuna lingua,  tale locuzione è stata adottata come "slogan particolare" da un'organizzazione internazionale "antiglobalista" di agricoltori fondata nel 1993 a Mons, in Belgio, formata da 182 organizzazioni in 81 paesi, denominata "Via Campesina" (dallo spagnolo: "Via dei contadini") ; essa si fece viva per la prima volta al vertice alimentare organizzato dalla FAO a Roma nel 1996, e, da allora, il concetto è stato ripreso e chiarito da varie correnti "anti- globalizzazione" in vari Forum Sociali Mondiali.
***
La "sovranità alimentare" così come concepita da "Via Campesina"  è quindi in contrasto con l'attuale organizzazione dei mercati agricoli attuata dall'OMC; cioè, dall'organizzazione mondiale che si occupa delle norme che regolano il commercio internazionale tra paesi.
***
Alla base di tale normativa, ci sono gli accordi dell'OMC, negoziati e firmati nell'aprile 1994 a Marrakech dalla maggior parte delle potenze commerciali mondiali e ratificati dalle loro assemblee parlamentari (Italia compresa).
***
Per cui, in estrema sintesi:
a)
Lo scopo principale dell'"OMC" è quello di promuovere l'"apertura commerciale"; e, per ottenere ciò, lavora per ridurre gli ostacoli al "libero scambio di prodotti agricoli ed alimentari" tra i vari Stati.
b)
Lo scopo principale di "Via Campesina", in base alla sua concezione di "sovranità alimentare", invece,  è quello di contrastare l'"apertura commerciale" in campo alimentare; e, per ottenere ciò, lavora per aumentare, a fini "protezionistici" gli ostacoli al libero scambio di prodotti agricoli ed alimentari tra i vari Stati.
.
3)
IL CONCETTO DI "SOVRANITA' ALIMENTARE", SECONDO IL NOSTRO GOVERNO
Stando ai discorsi che fa, secondo me non c'è dubbio che il nostro attuale Presidente del Consiglio, ridenominando il nostro "Ministero dell'agricoltura" in "Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare", intenda il concetto di "sovranità alimentare" nel senso attribuitole dall'organizzazione internazionale "antiglobalista" denominata "Via Campesina"; e, cioè, il Ministero si accinge a proteggere i nostri prodotti dalla concorrenza sleale altrui, ed a predisporre, eventualmente, adeguate barriere doganali, al fine di limitare la concorrenza in Italia di prodotti alimentari stranieri a prezzi più bassi dei nostri.
***
Al riguardo, in linea di primo sommario approccio al tema, penso che si possano fare le seguenti considerazioni, sia positive sia negative:
.
1)
Proteggere i nostri prodotti dalla concorrenza sleale altrui, è un obiettivo senz'altro meritevole di essere conseguito.
Ed invero, in base all'art.2, comma 2 del "Regolamento internazionale del sistema di protezione delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari n° 510/2006", è già previsto da anni che ben più di 400 vini e 160 prodotti italiani vengano registrati col marchio DOP; tra cui il Grana Padano, il Pistacchio di Bronte, il Gorgonzola, il Parmigiano Reggiano, il Castelmagno, il Miele Varesino e moltissimi altri prodotti alimentari del nostro territorio.
Se ora il "Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare", come già peraltro faceva anche il "Ministero dell'agricoltura", continuerà ad implementare il numero di prodotti alimentari italiani protetti dal marchio DOP, svolgerà senz'altro una attività meritevole; e costituirà  senz'altro un'opera commendevole quella di "osteggiare" l'importazione delle loro "contraffazioni".
.
2)
Quanto al "protezionismo doganale" dei prodotti alimentari in generale, invece, non sono affatto d'accordo.
Ed infatti:
a)
Tenendo presenti le considerazioni, secondo me tutt'ora attuali:
- di Adam Smith sulle "cause della ricchezza delle nazioni";
- di David Ricardo sul "vantaggio reciproco che deriva dal commercio internazionale";
impedendo la specializzazione alimentare dei vari Paesi e la divisione internazionale dei vari tipi di produzione agricola, ridurremo la "produzione totale" e quindi il reddito e la "ricchezza nazionale" di tutti i Paesi in questione.
b)
Contrastando sistematicamente con i dazi, o in altro modo, l'importazione di prodotti agricoli "non taroccati", ma a bassi prezzi, da parte dei Paesi del Terzo mondo (le cui principali esportazioni, nella maggior parte dei casi, sono di natura alimentare):
- renderemo meno accessibili nei supermercati i prodotti alimentari a prezzi contenuti, da parte dei nostri "poveri";
- rendendo più difficili le loro esportazioni, "impoveriremo" ancora di più i Paesi del Terzo mondo, le cui principali esportazioni, nella maggior parte dei casi, sono di natura alimentare;
- rischieremo di innescare una "guerra dei dazi" a livello planetario.
.
3)
Infine, per una perversa "eterogenesi dei fini", "immiserendo" ancora di più i Paesi del Terzo mondo, le cui principali esportazioni, nella maggior parte dei casi, sono di natura alimentare, aumenteremo indirettamente le "migrazioni" da parte dei cittadini di tali Paesi verso il nostro Paese; ed infatti, più aumenterà la povertà nelle loro nazioni, a causa delle minori esportazioni più saranno spinti ad emigrare altrove.
Cioè, invece di esportare i loro prodotti, finiranno per esportare sè stessi!
.
***
Ovviamente, questo è solo un breve approccio euristico al tema, che, per la sua brevità e sommarietà, non esaurisce certo tutti gli aspetti, sia positivi che negativi, legati al tema della cosiddetta "sovranità alimentare".
Ed infatti, tra i primi sei pilastri della "sovranità alimentare" sviluppati all'International Food Sovereignty Forum di Nyéléni, in Mali, nel 2007 ed il settimo pilastro - la santità del cibo - che è stato aggiunto dai membri del Circolo Indigeno durante il progetto For People's Food, ci sono ulteriori aspetti, sia positivi che negativi,  che meriterebbero di essere esaminati e approfonditi con la  dovuta accuratezza.
Ma ciascuno di essi meriterebbe un "topic" a parte.
***
#2409
Ciao Anthony. :)
Ti ringrazio per il tuo intervento che ha ci arricchito di molte più  informazioni interessanti di quante non ne avessi fornite io.
***
Ed infatti:
.
1)
Alcune cose non le avevo scritte perchè non ne sapevo niente; come, ad esempio, del trucchetto utilizzato dai russi di far viaggiare i droni sulle autostrade a bassissima quota, per cui sono indistinguibili dalle automobili (data anche la loro bassa velocità).
 .
2)
Altre cose, invece, le sapevo benissimo, però mi ero colpevolmente dimenticato di scriverle.
Ad esempio:
a)
I missili intercettori ucraini sono molto più costosi dei droni iraniani che li devono abbattere; tanto è vero che, per risparmiare, alcuni droni sono stati abbattuti con delle semplici mitragliette.
b)
I droni iraniani, peraltro, sono facilmenti dirottabili e/o fatti precipitare con dei semplici "jammer" da pochi soldi acquistabili online; come ho fatto io l'hanno scorso con un fastidioso drone che ronzava sul mio giardino.
Usando i "V6000T ANTI-DRONE", a banda larga, usati dall'esercito ucraino, la cosa è ancora più facile.
***
Un saluto! :)
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#2410
Citazione di: Ipazia il 29 Ottobre 2022, 08:25:45 AMD'accordo. Ma si fa la stessa cosa con le griffe contraffatte. Per cui penso che quella sentenza non sia finita proprio così.
Credo che fosse un aneddoto inventato da De Crescenzo; ed infatti non mi risulta che sia mai stata emessa una sentenza del genere :)
#2411
I droni iraniani usati dai Russi in Ucraina come "kamikaze", si chiamano "Mohajer", che, sui "media" vengono  letteralmente tradotti come "emigranti"; però, molto probabilmente, pur essendo un missile di produzione iraniana,  il nome si riferisce alle parole arabe "muhajirun" e "muhajir", che significano rispettivamente la "prima emigrazione" del profeta Maometto alla Mecca e coloro che eseguirono l'"hajj".
Fatto sta che, comunque, adesso stanno "migrando" in grande quantità dall'Iran alla Russia; la quale sembra che li stia usando principalmente  come "droni kamikaze" in Ucraina, mentre, in origine, avevano solo la funzione di "ricognizione tattica".
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Esistono sei versioni iraniane di tale drone, ma quello attualmente fornito alla Russia è la più recente; il Mohajer-6 ( in persiano : پهپاد مهاجر-6 ); che è un "UAV ISTAR", cioè un veicolo da ricognizione aerea senza pilota.
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Però, con una piccola variante, tale drone può essere dotato di un missile Qaem (o altro) sotto l'ala; il quale, in sostanza, è una bomba planante aria-terra, ma che può essere fatta esplodere con più precisione se il drone di "suicida" sul bersaglio.
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In realtà il missile Qaem è disponibile in quattro varianti:
- il Qaem 1, con guida a infrarossi;
- il Qaem 2, con guida laser;
- il Qaem 3, con guida TV;
- il Qaem 4 (più grande), anch'esso con guida TV.
Però, visto il prezzo unitario, paradossalmente ai Russi conviene far schiantare sul bersaglio l'intero drone con un missile senza nessuna "guida"; perchè è più preciso e costa di meno.
Oppure montarci delle testate esplosive più a buon mercato di produzione russa.
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Ed infatti il singolo MOHAJER-6 costa "circa" 20.000 dollari; cioè molto meno degli "HIMARS americani",  che, tra il costo del "lanciatore" e quello di tutte le munizioni richieste, costa circa 5,6 milioni di dollari.
Ma è difficile fare un confronto preciso, perchè si tratta di armamenti compositi molto differenti tra di loro!
L'ironia "oplologica" sta nel fatto che il "lanciatore" degli "HIMARS americani" rassomiglia molto, come forma, alla "KATIUSCIA" russa dell'ultima guerra (da noi chiamata "ORGANO DI STALIN"); ma è molto più preciso e distruttivo.
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Sembra che i Russi si siano proposti di mettere in piedi un paio di catene di produzione di MOHAJER-6 in Russia; ma gli iraniani non vogliono concedergli la licenza per produrli.
Pare che, al riguardo, stiano un po' altercando; ma alla fine penso che troveranno un accordo!
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Il fatto è che i Russi hanno sviluppato armamenti all'avanguardia, alcuni perfino più avanzati di quelli della NATO; però ne hanno pochi, perchè "gli costano troppo", e loro non hanno più le disponibilità finanziarie di una volta.
Quindi, per lo più :
- si devono avvalere del loro vecchio "armamentario" della guerra fredda;
- si devono andare ad "accattare" gli armamenti più moderni da potenze disponibili di seconda o di terza categoria, come l'IRAN.
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Il che vuol dire che le sanzioni saranno pure senz'altro un "boomerang" per l'Occidente; ma prima di "tornare indietro" e fare un danno anche a noi, il loro danno al bersaglio l'hanno comunque prodotto.
Come fanno in Australia sulla testa dei canguri!
Però la Russia potrebbe rimediare, ricorrendo ad un uso in massa di MOHAJER-6 super-economici; sebbene sembra che gli Israeliani, che li conoscono bene, stiano informando gli Ucraini sul modo migliore di neutralizzarli in volo.
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AVVERTENZA
Il presente TOPIC riguarda soltanto il MOHAJER-6 e l'impatto che può avere sulla guerra, mentre commenti su altri aspetti della guerra, verranno considerati "OFF TOPIC".
#2412
@Ipazia
Be', credo che dipenda pure dal tipo di prodotto!
Ad esempio il Parmigiano Reggiano è una delle eccellenze del made in Italy;  da oltre 70 anni è salvaguardato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e dal 1996 gode del marchio DOP che ne dovrebbe garantire la genuinità e l'autenticità.
Oggi però questo fiore all'occhiello del made in Italy deve fare i conti con le "contraffazioni" che danneggiano la sua garanzia di qualità a livello mondiale.
Per non parlare delle "imitazioni" con denominazione ingannevole!
Ad esempio:
. gli USA sono, infatti, grandi produttori di parmigiano "taroccato" che viene venduto come "Parmesan" dagli Stati Uniti all'Australia e dal Sudafrica alla Russia.
- In Uruguay è sul mercato come "Parmesano";
- in Argentina come "Reggianito";
- in Brasile come "Parmesano" o "Grana Pampeano".
Il Parmigiano Reggiano, insieme al Grana Padano, è il prodotto agroalimentare più imitato al mondo; ma ci sono anche molti altri prodotti alimentari italiani "contraffatti" e/o "taroccati" (anche nella stessa Italia).
E questo secondo me non va bene! >:(
#2413
Ciao Atomista.
Certo che è ancora democrazia!
Ed infatti è naturale che in una determinata popolazione, con diverse sfumature, ci siano persone:
- orientate a sinistra;
- orientate a destra;
- orientate al centro.
In tutti e tre gli schieramenti ci sono sia i più o meno "ignoranti" sia i più o meno "eruditi"; e non è detto che, in ogni tempo e in ogni luogo, questi ultimi si trovino sempre ed esclusivamente in un determinato schieramento politico.
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Ad esempio, per quanto riguarda le "intenzioni di voto" delle ultime elezioni, in relazione al titolo di studio dei votanti e degli astenuti, è risultato quanto segue.
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Da tale sondaggio, ammesso e non concesso che sia stato effettuato in modo corretto e realistico, emergono alcuni dati prevedibili intuitivamente, ma altri molto meno.
Ad esempio:
1)
Il tasso di astensione e indecisione varia a seconda del titolo di studio, accrescendosi col passare:
- da chi possiede titoli di studio non superiori alla licenza media (46,5%);
- a chi ha in mano un diploma (48,7%;
- e ancor più una laurea (50,3%).
Il che, almeno per me, è abbastanza sorprendente!
2)
I due partiti che mostrano una maggiore variabilità a seconda del titolo di studio sono "+Europa" e il "Movimento 5 Stelle".
Ed infatti:
- il movimento guidato da Benedetto Della Vedova convince solo l'1,6% di chi ha un titolo non superiore alla licenza media e il 2,7% di chi si è diplomato, ma raggiunge il 14,8% tra i laureati;
- al contrario i pentastellati hanno solo il 12,8% tra i laureati, ma arrivano al 19% tra chi ha sostenuto l'esame di maturità e al 20,3% tra chi non va oltre l'esame di terza media.
3)
Anche "Fratelli d'Italia" mostra un trend simile al "Movimento 5 Stelle".
Ed infatti, a fronte di una media dell'8,8%, il partito di Giorgia Meloni :
- raggiunge il 10,8% tra chi ha un titolo di studio inferiore o uguale alla licenza media;
- cala al 7,8% tra chi ha terminato le scuole superiori;
- al 6,1% tra chi ha concluso almeno un ciclo di studi universitario.
4)
Anche la "Lega" mostra il medesimo trend del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, ma con variazioni sensibilmente più contenute.
Ed infatti si passa :
- dal 32,1% tra chi non è andato oltre il primo grado della scuola secondaria;
- al 31,8% tra i diplomati;
- al 31,4% tra i laureati.
5)
Diversamente, nelle intenzioni di voto per "PD" e "Forza Italia", come anche per la lista "La Sinistra", non sono ravvisabili trend crescenti o decrescenti relativamente al titolo di studio, bensì discontinui.
Ed infatti:
a)
Per il PD, a fronte di una media del 22,3%, si passa:
- dal 20,4% tra chi non va oltre la terza media;
- al 23,9% tra i diplomati;
- per poi calare al 22,8% tra i laureati.
b)
Al contrario Forza Italia:
- va oltre tale media tra chi non è andato oltre la scuola secondaria di primo grado (7,8%);
- ma si posiziona al di sotto di questa media tra chi ha conseguito la maturità (5,9%) o la laurea (6,6%).
c)
Per concludere, la lista "La Sinistra", che globalmente è stata indicata dal 2,9% di chi non si astiene, raccoglie il 2,7% tra chi non si è spinto oltre la licenza media, il 3,1% tra i diplomati e il 3,0% tra i laureati.
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Un saluto! :)
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P.S
Il sondaggio è stato effettuato da Quorum/YouTrend il 30 agosto su Sky TG24,  in base alle intenzioni di voto degli italiani; non sono invece riuscito a trovare un analogo sondaggio post-elettorale.
#2414
Percorsi ed Esperienze / Lo "spegnometro"! :-)
28 Ottobre 2022, 12:24:46 PM
Nel mio piccolo anche io sono un grande  "inventore", in quanto ho inventato lo "spegnometro"; che chiunque può utilizzare da sè a casa sua, senza pagare alcuna licenza d'uso. ;D
Ora vi spiego a cosa serve e come funziona.
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1)
IL FRIGORIFERO CHE SI SPEGNE DURANTE LA VILLEGGIATURA.
Quando ci assentiamo da casa per le vacanze, può accadere che, per un periodo più o meno lungo, venga a mancare la corrente; nel qual caso il frigorifero si spegne, e poi si riaccende da sè.
Se il periodo di spegnimento è molto lungo, magari perchè si è rotto l'elettrodomestico, quando torniamo abbiamo una brutta sorpresa; perchè troviamo il frigorifero mezzo allagato ed una puzza terribile che ha invaso tutta la casa.
Per cui, a dire il vero, se la nostra assenza è molto lunga, dopo aver svuotato il frigorifero, la cosa migliore da fare sarebbe:
- staccare la corrente dal contatore centrale;
- chiudere il rubinetto generale dell'acqua.
Però, se il periodo di assenza non è poi così lungo, nessuno fa una cosa del genere, e perciò può accadere che, per un periodo più o meno lungo, venga a mancare la corrente; nel qual caso il frigorifero si può spegnere, e poi riaccendersi da sè, senza che noi ce ne accorgiamo, per cui c'è il rischio che nel frigorifero alcuni alimenti siano andati a male.
Però cè un modo per accorgersene!
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2)
LO "SPEGNOMETRO".
Per costruirvelo da soli, è sufficiente procurarsi:
- un qualsiasi contenitore millimetrato (anche una semplice siringa);
- un piccolo oggetto non galleggiante (ad esempio un pallino metallico).
Dopo di che, dovete riempire il contenitore d'acqua, lasciarla ghiacciare nel "freezer", e posare sulla sua superficie un oggetto non galleggiante.
Se per un periodo più o meno lungo, viene a mancare la corrente, e poi ritorna, se il contenitore è posto in verticale e tappato in basso, troverete che tale oggetto è "sceso" di diversi " millimetri ", a seconda di quanto ghiaccio si è squagliato trasformandosi in acqua liquida; e poi, magari, si è ghiacciata di nuovo al ritorno della corrente.
In tal modo, soprattutto se avete previamente fatto una prova a frigorifero vuoto, potrete sapere a quanto tempo corrispondono i "millimetri" scalati dall'oggetto, e rendervi conto di quali alimenti possono ormai considerarsi "alterati".
Ecco un esempio grafico fatto con una normale siringa ed un pallino metallico di 6 mm.
#2415
@Ipazia
Hai ragione; quello che hai scritto mi ricorda un aneddoto raccontato da Luciano De Crescenzo.
Un tizio venne citato in Tribunale, perchè vendeva, per 20.000 lire, imitazioni perfette, anch'esse in plastica, delle borse di Louis Vuitton.
Il giudice lo assolse, perchè, secondo lui, il truffatore non era lui,  ma Louis Vuitton, perchè vendeva le stesse identiche borse di plastica al prezzo di 2.000.000; solo perchè sopra c'era la sua firma! :D