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Messaggi - Eutidemo

#2656
Ciao Anthony. :)
Ti garantisco che non esistono  tecniche per dividere per 2, per 4 e per 6 "11 unità immobiliari", ottenendo come risultato delle "unità specifiche intere"; nè tali tecniche potrebbero in alcun modo essere sancite dal diritto, in quanto si tratta di un'operazione "impossibile", sia  matematicamente, sia giuridicamente, sia catastalmente.
***
Con l'acquisto provvisorio dell'appartamento di Cesira, invece, non si ricostituisce certo una "comunione ereditaria di 12 appartamenti", perchè il 12esimo è stato acquisito tramite un atto "inter vivos"; però, ora, i tre nipoti possono benissimo suddividersi in "parti specifiche di 1/2, 1/4 e 1/6" una  comunione appositamente costituita da 12 "unità immobiliari", pur ritrovandosene poi in proprietà soltanto 11.
***
Ed infatti:
- 6 vanno al nipote Alfredo (1/2);
- 3 vanno al nipote Carlo (1/4);
- 2 vanno al nipote Antonio (1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, viene restituito a Cesira, previa restituzione del prezzo! ;)
***
Quanto al nipote Antonio, che é quello che ha avuto "in millesimi" la parte minore, sono certo che avrà sicuramente ottenuto un adeguato conguaglio in denaro (ovvero gli appartamenti meglio esposti); ed infatti, anche nelle divisioni che non presentano particolari problemi nella divisione fisica degli immobili -ad esempio 6 appartamenti per 6 eredi-, essendoci sempre una sia pur minima differenza di valore tra gli uni e gli altri, è assolutamente normale che un qualche conguaglio in denaro o in natura, di maggiore  o minore misura, venga corrisposto praticamente "sempre".
Ma non era certo questo il problema!
***
Il problema era di dividere per 2, per 4 e per 6  "11 unità immobiliari", non quello di stabilire i conguagli; e la migliore "magia" possibile, per ottenerlo giuridicamente, era di farli "magicamente" diventare 12 al solo fine di dividerseli, per poi farli tornare 11.
***
Ammetto che è stato un "gioco di prestigio giuridico" (perfettamente legale); ma ha funzionato egregiamente, rendendo tutti soddisfatti.
Meno te, ovviamente; della qual cosa mi dispiace, ma non posso farci niente.
Perdonami! :(
***
Un saluto! :)
***
#2657
Ciao Baylham. :)
Intendevo dire "litigare" in senso scherzoso, tanto più che, in questo caso, non c'era nemmeno la politica di mezzo!
Figurarsi quanto ce ne possa fregare, a noi due, di come quelli si sono divisi l'eredità; contenti loro, contenti tutti!
***
Inoltre ti ringrazio per il complimento riguardo alla razionalità dei miei interventi; però, purtroppo, non sempre la mia razionalità mi conduce alla soluzione corretta. :(
***
Comunque, nel caso di specie, il "de cuius", non avendo nè genitori nè moglie nè figli, non aveva eredi "legittimari", i quali, cioè, avrebbero avuto diritto ad una quota "legittima" e "indisponibile"; ed infatti, i suoi nipoti, essendo parenti entro il sesto grado, erano solo eredi "legittimi", ma non eredi "legittimari".
Non avevo precisato che lui era lo zio, e non il nonno; ma lo davo per sottinteso!
***
Sul fatto che il testatore avesse fatto un errore matematico nella ripartizione dell'eredità ai nipoti, non c'è dubbio alcuno; come era ovvio ed io stesso avevo messo chiaramente in evidenza.
***
Ed infatti, si può anche bizzarramente attribuire a qualcuno i sei dodicesimi di diciotto, che è uguale a nove; ma attribuire a qualcuno i sei dodicesimi di undici comporta una divisione impossibile, almeno per numeri interi.
Ed infatti, poichè 11 è un "numero primo", che ammette solo "divisori banali" (cioè 1 e se stesso), e poichè la proprietà fisica delle unità immobiliari accatastate non può essere frazionata per "parti specifiche" (ma solo per quote ideali), è evidente che nessun notaio avrebbe mai potuto effettuare "fisicamente" una "divisione" del genere.
La quale costituiva lo scopo principale dei tre nipoti, che volevano giustamente acquisire la proprietà personale dei singoli appartamenti!
***
Laddove non ci capiamo, è sul fatto che l'"eredità" era di 11 immobili, e non di 12 immobili, perchè il dodicesimo appartamento era stato "stralciato" dalla massa ereditaria tramite un legato a Cesira; ed infatti, il legato, è un lascito che ha per oggetto un particolare bene o un diritto specificamente individuato.
Esso equivale sostanzialmente ad una "donazione", la quale, però:
- ha efficacia solo a partire dalla morte del disponente
- non ha niente a che vedere con la sua "eredità".
***
Per cui, come tu stesso giustamente scrivi che "l'intera eredità era costituita (solo) dagli undici appartamenti ai nipoti"; il dodicesimo appartamento lasciato in "legato" a Cesira, era "fuori" dall'eredità (ed infatti Cesira non aveva la qualità di erede).
***
Laddove tu sbagli, infatti, è quando scrivi che "utilizzando il minimo comun denominatore 12, è uguale a 11/12. Perciò il testatore non ha assegnato 1/12 della sua eredità."
Tu confondi (e forse anche lui, per come ha scritto il suo bizzarro testamento):
- il "patrimonio" complessivo del "de cuius" quando era ancora in vita, che era di 12 appartamenti;
- con la sola parte di tale complesso immobiliare da lui concessa in "eredità testamentaria" ai tre nipoti, che, invece, era di soli 11 appartamenti.
***
Perciò non è affatto vero, come tu scrivi, che "il testatore non ha assegnato 1/12 della sua eredità", in quanto lui l'eredità l'ha assegnata tutta quanta (undici undicesimi); semmai, lasciando in eredità soltanto 11 appartamenti, si può dire che ha escluso 1/12 del suo "patrimonio in vita" dalla eredità, per darlo in legato a Cesira.
Il che è una cosa ben diversa, per cui il minimo comun denominatore ereditario di "12" non esisteva!
***
Il minimo comun denominatore di 12, invece, è stato appositamente "procurato" a bella posta dopo la successione, acquistando provvisoriamente in comunione l'immobile di Cesira; in tal modo, poichè 12 è un "numero composto", si è potuto agevolmente dividere.
***
E, alla fine:
- ai nipoti sono andati gli 11 appartamenti ;
- a Cesira è poi tornato il 12esimo appartamento.
***
E' vero che le quote intere divise dai nipoti, non erano esattamente corrispondenti a quelle "con virgola" che sarebbero risultate dal bizzarro testamento del "de cuius", e anche in base al tuo corretto calcolo infinitesimale  di 6/11, 3/11 e 2/11.
***
Ma il problema non era  quello di dividere "a monte" e per "quote ideali" matematicamente esatte (con virgola) l'eredità: ed infatti , in tal modo, gli appartamenti sarebberi rimasti "fisicamente inassegnabili" ai singoli eredi, il che avrebbe comportato  una scomodissima "communio pro indiviso" di ben 11 appartamenti.
Il vero problema, invece, era proprio quello "a valle" di dividere fisicamente la comunione ereditaria; divisione che, "in pratica", si è potuta fare soltanto ricorrendo all'espediente più volte da me descritto.
***
Un saluto :)
***
#2658
P.S.
Non escludo che, essendo il defunto un noto avvocato romano, e, per giunta un ben noto burlone, il testamento lo abbia scritto apposta così, per complicare le cose agli eredi; e per far litigare noi del FORUM!

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D 
#2659
Ciao Baylham. ;)
Stavolta hai centrato il punto, ma ne hai tratto delle conclusioni sbagliate!
Ed infatti, le quote disposte per testamento a favore dei nipoti, 1/2, 1/4 e 1/6, non arrivavano a coprire l'intera eredità, in quanto mancava la quota di 1/12:  ma questo non costituiva affatto un "errore irrimediabile" del testatore (altrimenti il testamento sarebbe risultato nullo).
***
Ed infatti integrando la comunione immobiliare "mortis causa", con una comunione immobiliare derivante da un atto  "inter vivos", tramite l'acquisto con patto di retrovendita del dodicesimo appartamento da Cesira, ed una volta sciolta la detta comunione attribuendo al primo 1/2, al secondo 1/4 e al terzo 1/6, e poi retrocedendo l'appartamento residuo alla badante, tutti rimasero soddisfatti del risultato.
***
A voler essere pignoli, secondo il testamento la ripartizione a 1/2, a 1/4 e a 1/6, si sarebbe dovuta fare su una comunione residua di 11 appartamenti; ma poichè la massa ereditaria complessiva era comunque di 12 appartamenti (Cesira era solo legataria, e non erede), reintegrandola provvisoriamente ai soli fini della divisione con un "atto inter vivos", vennero rispettate:
- sia le quote volute dal testatore;
- sia il legato devoluto a Cesira.
***
Per cui, come detto, tutti rimasero soddisfatti del risultato, e nessuno degli interessati ebbe niente da eccepire!
***
L'interpretazione, che le quote fossero riferite sia all'eredità che al legato e che il legato fosse proprio la quota di 1/12 che mancava nella attribuzione dell'eredità, non è giuridicamente sostenibile; ed infatti il legato, per sua natura, non costituisce una "quota ereditaria", ed il "legatario" non assume in nessun caso la qualità di "erede".
Ed infatti:
- l'erede è colui che succede al defunto nell'intero patrimonio o in una quota di esso;
- il  legatario, invece, è colui che riceve dal defunto un "bene specifico" e/o un "diritto determinato".
***
Per cui, nel caso di specie:
a)
E' senz'altro vero che la divisione dell'eredità (se e quando la si voglia fare) è un fatto successivo, in quanto prima si accetta e si acquista l'eredità e poi si presenta la denuncia di successione con le quote di proprietà di ciascun erede su ciascun bene; cioè, nel nel nostro caso, 1/2, 1/4 e 1/6 "pro indiviso" su 11 immobili. 
Anche ricalcolando, come fai tu, le nuove quote di 6/11, 3/11 e 2/11, il discorso non cambia, percè il numero 11 non è divisibile nè per 6, nè per 3, nè per 2!
b)
Ai sensi dell'art. 649  c.c., invece, il legato si acquista automaticamente alla morte del de cuius, senza neanche bisogno di accettazione (salvo rinuncia); per cui Cesira è divenuta proprietaria del "bene specifico" (dodicesimo appartamento) alla morte del "de cuius".
***
Di conseguenza la situazione, dopo la morte del testatore, l'attribuzione del legato a Cesira e la dichiarazione di successione dei nipoti, era la seguente:
- 11 appartamenti in "comunione indivisa" tra i tre nipoti:
- 1 appartemento in "piena proprietà" a Cesira.
***
Lasciando, per il momento, l'eredità di 11 appartamenti indivisa, i tre cugini acquistarono in comunione anche il dodicesimo appartamento da Cesira, ai sensi dell'art. 1500 c.c.; in base al quale il venditore può riservarsi il diritto di riottenere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo.
***
Trovandosi così una comunione di 12 appartamenti (anche se a diverso titolo di acquisto), i tre nipoti, ricostituito "pro tempore" il patrimonio originario del "de cuius" poterono facilmente effettuare la divisione voluta dal testatore:
- 6 al nipote Alfredo (1/2);
- 3 al nipote Carlo (1/4);
- 2 al nipote Antonio (1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, venne restituito a Cesira, previa restituzione del prezzo! ;)
***
Non vedo, quindi, per quale motivo tu ritenga che la soluzione dell'avvocato, fatta propria dal notaio (che, in realtà, erano due), sia da ritenersi una corbelleria.
***
Un saluto! :)
***
#2660
Ciao Phil :)
Innanzittutto occorre distinguere tra:
- "eredità legale" (le cui quote sono stabilite dalla legge, in mancanza di testamento);
- "eredità testamentaria" (le cui quote sono stabilite dal testatore, nei limiti della sua "quota disponibile").
***
In ogni caso, se una vedova muore e lascia in eredità ai suoi due eredi testamentari tre appartamenti, ogni erede risulterà comproprietario al 50% della "totalità" dei tre appartamenti; il che, ovviamente, corrisponde ad una quota del 50% di ognuno dei tre appartamenti.
***
In via di principio l'asse ereditario deve essere diviso "interamente" tra tutti i coeredi, in base al  cosiddetto principio della "universalità della divisione" (il "legato" è un'altra cosa, in quanto il legatario non è un erede); tale principio trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile.
In caso di entità immobiliari dispari, se gli eredi sono pari, in sede di divisione, i conti, in genere, si pareggiano tramite "conguagli in denaro".
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Tuttavia la cosiddetta "divisione parziale", almeno secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale, risulta ammissibile a determinate condizioni.
Ed infatti, la sentenza n. 5694 del 10/4/2012 della Corte di Cassazione ha ritenuto che la divisione parziale sia possibile in due ipotesi:
- quando intervenga un accordo delle parti in tal senso;
- in mancanza di accordo, quando le altre parti non si siano opposte alla richiesta giudiziale di divisione parziale.
***
Per cui, almeno secondo me (e la Cassazione) è senz'altro possibile per i due eredi concordare nell'atto notarile di divisione ereditaria di acquisire la proprietà di un appartamento a testa e lasciare il terzo al 50% in comproprietà (sempre che il valore di ciascuno dei tre appartamenti sia il medesimo).
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"Mutatis mutandis", nel caso degli 11 appartamenti si poteva benissimo applicare un ragionamento analogo, ma gli eredi preferivano dividerseli tutti, evitando la comunione parziale; solo che, ragionando per quote di proprietà, dovendo andare al primo 1/2, al secondo 1/4 e al terzo 1/6, la "divisione integrale" diveniva aritmeticamente  alquanto complicata.
Per cui, integrando la "communio" derivante dall'atto "mortis causa", con una "communio" derivante da un atto  "inter vivos", tramite l'acquisto con patto di retrovendita del dodicesimo appartamento da Cesira, ed una volta sciolta la comunione dando al primo 1/2, al secondo 1/4 e al terzo 1/6, e poi retrocedendo l'appartamento residuo alla badante, tutti rimasero soddisfatti del risultato.
***
A voler essere pignoli, secondo il testamento la ripartizione a 1/2, a 1/4 e a 1/6, si sarebbe dovuta fare su una comunione residua di 11 appartamenti; ma poichè la massa ereditaria complessiva era comunque di 12 appartamenti (Cesira era solo legataria, e non erede), reintegrandola provvisoriamente ai soli fini della divisione con un "atto inter vivos", vennero rispettate:
- sia il numero di appartamenti destinati agli eredi (11)
- sia le quote volute dal testatore ( calcolate sulla massa ereditaria complessiva)
- sia il legato devoluto a Cesira.
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Per cui, come detto, tutti rimasero soddisfatti del risultato, e nessuno degli interessati ebbe niente da eccepire!
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Un saluto! :)
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#2661
Ciao sapa. :)
Come ho scritto, io non escludo minimamente la responsabilità di Conte; il quale, sia pure involontariamente, ha consentito a Salvini e a Berlusconi di cogliere la palla al balzo; lanciando il sasso e nascondendo la mano!
***
Dopo la scissione di Di Maio la maggioranza che sosteneva Draghi era sostanzialmente la stessa di prima, perchè nessun gruppo parlamentare era uscito dalla sua coalizione!
***
La componente di destra della maggioranza non ha assolutamente fatto la parte dell' utile idiota, ma, anzi, molto furbescamente, ha colto l'occasione per defilarsi attribuendo la responsabilità della crisi di governo a Conte (in parte giustamente) e a Draghi (meno giustamente).
***
L'unica cosa assolutamente certa, è che a Putin conveniva senz'altro fare pressione sui suoi amici italiani, per far fuori il suo principale nemico italiano; il che non vuol dire che l'abbia fatto sul serio, ma, articolo della Stampa a parte, tale palese "movente" lo rende molto probabile!
***
La pistola fumante, secondo me, porta palesemente le impronte digitali di Putin!
Un saluto! :)
***
#2662
Ciao Baylham :)
Se la soluzione proposta dall'avvocato fosse stata completamente sbagliata, il notaio non avrebbe certo stipulato gli atti di cessione e di retrocessione del dodicesimo appartamento legato a Cesira, nè la divisione fra i tre nipoti intervenuta "in medio tempore"; comunque, in ogni caso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Roma non li avrebbe trascritti.
***
Il testatore era senz'altro incorso in una svista aritmetica, che ha poi complicato un po' la divisione fisica dei beni; ma tale abbaglio non rendeva in alcun modo "nullo" il testamento, perchè la legge consente anche di lasciare in eredità un patrimonio indiviso (o addirittura indivisibile) in sole "quote ideali".
Ed infatti i tre nipoti, all'inizio, si erano rassegnati a tenere indivisa la massa ereditaria; e poi, di vendere un po' alla volta gli appartamenti, ripartendosi "pro quota" il ricavato ad ogni vendita.
***
Però, in base al suggerimento dell'avvocato, il notaio procedette come più volte ho spiegato; e nessuno si lamentò del risultato (presumo neanche il "de cuius" all'altro mondo).
***
Ed infatti, come tu giustamente scrivi, è verissimo che la proporzione delle quote attribuite agli eredi, rispettivamente 6/12, 3/12 e 2/12, si potevano teoricamente ricalcolare su 11/12; e, cioè, rispettivamente in 6/11, 3/11 e 2/11.
Ma poichè 11 è un "numero primo", che ammette solo "divisori banali" (cioè 1 e se stesso), e poichè la proprietà fisica delle unità immobiliari accatastate non può essere frazionata per "parti specifiche" (ma solo per quote ideali), è evidente che nessun notaio avrebbe mai potuto effettuare una "divisione" del genere.
***
La successione si era già perfettamente conclusa con l'assegnazione dell'appartamento "per legato" a Cesira e con l'assegnazione degli 11 appartamenti "per eredità indivisa" ai tre nipoti; e, legalmente, poteva anche restare tutto così.
Ma era certamente molto poco pratico!
***
Per cui si ricorse al detto stratagemma, perfettamante legale, cioè, lasciando, per il momento, l'eredità di 11 appartamenti indivisa, i tre nipoti acquistarono in comunione anche il dodicesimo appartamento da Cesira, ai sensi dell'art. 1500 c.c.; in base al quale il venditore può riservarsi il diritto di riottenere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo.
***
Trovandosi così in "comunione" 12 appartamenti, i tre nipoti poterono facilmente effettuare "fisicamente" e "catastalmente" la divisione voluta dal testatore:
- 6 al nipote Alfredo (1/2);
- 3 al nipote Carlo (1/4);
- 2 al nipote Antonio (1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, il dodicesimo, venne restituito a Cesira, previa restituzione del prezzo!
***
E vissero tutti felici e contenti! ;D
***
Un saluto! :)
***
#2663
Citazione di: anthonyi il 31 Luglio 2022, 08:42:38 AMEutidemo, io non ho dubbi che un avvocato è un notaio azzeccagarbugli siano stati in grado di convincere gli eredi che una procedura inutile e cervello tica come quella che tu riporti, ( che consisteva in una vendita che era fittizia visto l'obiettivo che si proponeva, cioè permettere una "regolare" divisione del cespite ereditario)
e che comportava per avvocato e notaio un maggiore guadagno, fosse necessaria.
I fatti sono questi, dalla interpretazione letterale del testamento risultano:
121 su 144 parti assegnate agli eredi;
12 su 144 parti assegnate al legato;
11 su 144 parti non assegnate.
Ora spiegami per quale principio giuridico un contratto tra eredi e legataria dovrebbe avere effetto sulle undici parti non assegnate cioè su una proprietà di terzi.
Il problema delle 11 parti non assegnate c'é sia prima, sia dopo la vendita, ed é risolvibile nei modi previsti dalla legge sia prima che dopo la vendita, e mi meraviglia che una persona che in altri momenti si é dimostrata così ferrata in questioni giuridiche non se ne renda conto.
Un saluto
Te l'ho già spiegato tre volte, per cui non lo farò una quarta volta; mi dispiace soltanto di non poterti dare gli estremi del notaio che ha stipulato gli atti in questione, perchè forse, lui, potrebbe spiegartelo meglio di quanto non sia riuscito a fare io.
Perdonami :(
#2664
Ciao Phil :)
Mi sa che non ci siamo proprio capiti!
Ribadisco, infatti, che è possibile cedere o acquisire il diritto di proprietà -totale o pro/quota- solo su un'unità catastale unitariamente considerata, e non su sue singole parti specifiche; però, ovviamente, io e te possiamo benissimo acquistare un appartamento "in comproprietà", al 50% per uno (cioè per quota ideale), il che è una cosa completamente differente.
Ed infatti, in tal caso, ciascuno di noi due ha una quota ideale (parziale) dell'intero appartamento, e non può rinvendicarne giuridicamente una parte specifica.
***
Ma in caso di massa successoria indivisa costituita da più appartamenti, la quota ideale va calcolata sull'intero asse, e non sui singoli appartamenti, come facevi tu (il che sarebbe anche poco pratico); ciò non si può fare, ed è quindi per questo che, nel caso di specie, si ricorse all'espediente che ho spiegato.
***
Spero, questa volta, di essere stato più chiaro.
Un saluto! :)
#2665
Ciao Phil. :)
Ovviamente il "patrimonio" del testatore era soltanto di 12 appartamenti dello stesso valore (trovandosi nella stessa palazzina),  escludendo beni mobili e altri immobili; altrimenti il problema si sarebbe posto in modo diverso.
***
Al momento dell'apertura della successione, gli 11 appartamenti vennero a confluire in una "comunione ereditaria" complessiva dei nipoti, la quale, per legge, si manifesta:
- per "quote ideali" (cioè per percentuali sull'intero asse)
- e non per "parti specifiche" (nè per percentuali su parti specifiche).
***
Quindi è legalmente errato supporre che Alfredo diveniva proprietario unico di 5 appartamenti più un appartamento al 50%; Carlo di 2 appartamenti più il 75% di un ulteriore appartamento; Antonio di un appartamento più l'83,3% di un altro appartamento.
Non funziona affatto così!
***
Per legge, infatti:
- la metà, per "quota ideale", di tutti gli  11 appartamenti,  era andato per successione al nipote Alfredo;
- un quarto, per "quota ideale", di tutti gli  11 appartamenti,  era andato per successione al nipote Carlo;
- un sesto, per "quota ideale", di tutti gli  11 appartamenti,  era andato per successione al nipote Antonio.
***
Si  trattava di una comunione "pro indiviso" per "quote ideali" dell'intero asse, che era difficile, salvo "escamotage legali" dividere per "parti specifiche"; ed infatti le unità immobiliari non sono internamente frazionabili per "parti specifiche" (camera da letto a te, bagno a me ecc.), in quanto il diritto di proprietà è possibile solo per un'unità catastale unitaria.
***
La successione era perfettamente conclusa con l'assegnazione dell'appartamento "per legato" a Cesira e con l'assegnazione degli 11 appartamenti "per eredità indivisa" ai tre nipoti; legalmente poteva anche restare tutto così.
Ma era certamente poco pratico, salvo a vendersi tutti gli 11 appartamenti e dividersi a 1/2, 1/4 e 1/6 il ricavato (ma non era mica facile).
***
Per cui si ricorse al detto stratagemma, perfettamante legale, cioè, lasciando, per il momento, l'eredità di 11 appartamenti indivisa, i tre nipoti acquistarono in comunione anche il dodicesimo appartamento da Cesira, ai sensi dell'art. 1500 c.c.; in base al quale il venditore può riservarsi il diritto di riottenere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo.
***
Trovandosi così una "comunione" di 12 appartamenti, i tre nipoti poterono facilmente effettuare la divisione voluta dal testatore:
- 6 al nipote Alfredo (1/2);
- 3 al nipote Carlo (1/4);
- 2 al nipote Antonio (1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, il dodicesimo, venne restituito a Cesira, previa restituzione del prezzo! ;)
***
Quello con Cesira non fu affatto un "acquisto fittizio", ma un "acquisto autentico" (con patto di riscatto) stipulato dal Notaio, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma; tale dodicesimo appartamento,  venne quindi acquisito alla proprietà comune dei tre nipoti, il che consentì la divisione voluta dal testatore (1/2, 1/4, 1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, venne legalmente retrocesso alla badante, con atto anch'esso trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma; per cui, anche sotto tale aspetto, la volontà del testatore venne pienamente rispettata.
La volontà del testatore, infatti, se è possibile, va sempre interpretata in modo tale da evitare che il testamento sia dichiarato nullo; come, ad esempio, nel caso in cui il testatore lasci l'eredità al suo cane.
***
Un saluto :)
***
P.S.
L'avvocato fratello di Alfredo non era Carlo.
#2666
Ciao Anthony. :)
Non si tratta affatto di un "acquisto fittizio" preparato da un azzeccagarbugli, ma di un "acquisto autentico" (con patto di riscatto) stipulato dal Notaio, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma; tale dodicesimo appartamento,  venne quindi acquisito alla proprietà comune dei tre nipoti, il che consentì la divisione voluta dal testatore (1/2, 1/4, 1/6).
Dopodichè, l'appartamento avanzato, venne legalmente retrocesso alla badante, con atto anch'esso trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma; per cui, anche sotto tale aspetto, la volontà del testatore venne pienamente rispettata.
La volontà del testatore, infatti, se è possibile, va sempre interpretata in modo tale da evitare che il testamento sia dichiarato nullo; come, ad esempio, nel caso in cui il testatore lasci l'eredità al suo cane.
***
Un saluto! :)
***
#2667
Attualità / Re: Alika
31 Luglio 2022, 06:16:03 AM
Citazione di: Ipazia il 30 Luglio 2022, 18:04:49 PMSocialismo o barbarie (cit.); ci siamo dentro sempre più.
Socialismo!
#2668
Attualità / Re: Elezioni 2022
31 Luglio 2022, 06:11:10 AM
Ciao Jacopus :)
Ritengo ottima l'idea di condividere le nostre intenzioni, perplessità, valutazioni in merito al partito da votare; però, almeno per adesso, io ancora non ne ho idea.
Ho invece le idee molto chiare , già sin d'ora, sui partiti che non voterò mai, neanche morto (barrati con una X)!

***
Un saluto! :)
***
#2669
@Ipazia
Se la mia è una "vulgata" dello Stato in salsa "liberal-liberista", allora la tua è una "vulgata" dello Stato in salsa "nazional-populista". :)
Ed infatti, nessuno si è mai sognato di dire, o anche soltanto di pensare, nè a destra nè a sinistra, che "costituzione, diritto, e prassi politica" siano gli elementi caratterizzanti di uno "Stato etico"; ed infatti quelli sono gli elementi tipici di un qualunque genere di Stato "civile".
"Stato Etico" è quello di Kabul!
***
Quanto all'etica degli affari, la fede nel mercato e la religione capitalistica sono d'accordo anche io con te, laddove non vengano tenute sotto stretto controllo da uno Stato "sociale" ispirato dal WELFARE; ma il resto, e le iperboli sulla "ferocia dei tagliagole", sono soltanto ridicole esagerazioni populiste.
Mentre, invece, sono concreta realtà nello "Stato Etico" governato dai Talebani, per cui ci si dovrebbe vergognare a fare simili insulsi paragoni!

P.S.
Spero che la pallavolista afghana venga a spiegarti in sogno chi sono i veri "tagliagole" degli autentici "Stati Etici""
#2670
Ciao Sapa. :)
Draghi aveva ricevuto da Mattarella  lo specifico mandato di formare e di gestire un governo composto dal più ampio spettro possibile di forze parlamentari, ad esclusione della sola destra estrema; in modo tale che ci fosse un (relativo) equilibrio tra forze di sinistra, di destra e di centro.
Di conseguenza, l'eliminazione da tale compagine anche di "uno solo" dei partiti che formavano tale maggioranza (PD o FI o M5s o altro), avrebbe fatto automaticamente venire meno qualsiasi ragione di esistenza del "governo di unità nazionale di Draghi".
Pertanto, la mozione di Salvini e di Berlusconi, volta ad escludere il M5S dal governo, era soltanto un "escamotage" per farlo cadere senza assumersene direttamente la responsabilità; ed infatti, i due "volponi" (istigati o meno che fossero stati da Mosca) sapevano benissimo che Draghi non avrebbe mai potuto accettare di dirigere un governo di cui fosse stata alterata l'originaria compagine, squilibrandone la composizione.
Draghi, invero, non sarebbe mai potuto "restare ancora in sella", legittimato da una simile maggioranza.
Però ammetto che il "gioco di prestigio parlamentare" di Salvini e Berlusconi è stato molto ben congegnato; tanto è vero che anche persone di notevole intelligenza politica (come te), ci sono cascate con tutte le scarpe.
***
Un saluto! :)
***
P.S.
Ovviamente non escludo minimamente neanche la responsabilità di Conte; il quale, sia pure involontariamente, ha consentito a Salvini e a Berlusconi di cogliere la palla al balzo; lanciando il sasso e nascondendo la mano!