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Messaggi - Eutidemo

#2836
Attualità / Re: I "referendum" sulla giustizia.
04 Giugno 2022, 06:31:41 AM
                         SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Approfondimento del terzo quesito, riguardante la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti.
A quanto mi risulta il Portogallo è l' unico paese europeo in cui le carriere sono separate ma i pm sono indipendenti e garantiti da un Csm autonomo; in tutti gli altri Stati, invece, laddove esiste, la separazione delle carriere significa sostanzialmente che i pm sono sotto il controllo -diretto o indiretto- dell'esecutivo.
Però anche così, sembra che la soluzione portoghese non sia risultata ottimale; ed infatti, sganciati dalla cultura delle imparzialità e della verità tipiche del giudice, molti dei pm portoghesi, lasciati "liberi" di scorrazzare, si sono trasformati in mastini, superpoliziotti piuttosto "accaniti".
Tanto è vero che la classe politica portoghese medita di riunificare carriere e Csm per riportare un po' di equilibrio nella loro magistratura; in Italia, invece, molti si illudono di ottenere lo stesso effetto separandole (una vacanza di studio in Portogallo non guasterebbe).
***
Al riguardo, rammento che il 16 marzo 2000 il Parlamento europeo approvò l' annuale "Relazione sul rispetto dei diritti umani nell' Ue" bocciando la proposta di Forza Italia, che intendeva propugnare  la separazione delle carriere dei magistrati.
Rammento anche che il 30 giugno 2000 la Commissione anti-crimine del Consiglio d' Europa decise che: "Gli Stati, ove il loro ordinamento giudiziario lo consenta, adotteranno misure per consentire alla stessa persona di rivolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e poi di giudice, e viceversa, per la similarità e la natura complementare delle due funzioni".
Affermazione, questa, ribadita in successive risoluzioni UE, fino all'anno scorso!
***
Per cui penso proprio che voterò NO, visto che non mi piace:
- nè l'idea di PM sotto il controllo -diretto o indiretto- dell'esecutivo (come probabilmente accadrebbe da noi);
- nè l'idea di PM indipendenti, ma trasformati in "superpoliziotti".
***
L'idea di fondo del SI', in sintesi,  – indubbiamente suggestiva – è più o meno la seguente: il pubblico ministero deve diventare un "accusatore professionista", e non può condividere le sorti del giudice, "imparziale amministratore della giustizia"; ma è un'idea che, almeno secondo me, non sta in piedi, per ragioni costituzionali, culturali, processuali.
Ed infatti:
a)
L'art.107 primo comma della Costituzione, infatti, sancisce che la magistratura è considerata unitariamente, in quanto: "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni", e non certo per "diversità di carriera" (che è una cosa completamente diversa)
b)
Ai sensi dell'art. 106, primo comma della Costituzione, tutti i magistrati godono di un comune retroterra ideale e culturale, perché debbono concorrere – sebbene in modi differenti – all'esercizio della giurisdizione e alla ricerca della "verità giudiziaria".
c)
L'attuale art. 358 c.p.p. attribuisce al pubblico ministero anche il compito di "svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta a indagini", e non di perseguire esclusivamente l'accusa a suo carico (come accade nei Paesi nei quali esistono carriere distinte).
***
In tal modo, i PM sono posti il più possibile al riparo da tentazioni isolazionistiche e da malintese "concezioni messianiche" del proprio ruolo accusatorio, maturando e perfezionandosi sempre immersi nella stessa cultura giurisdizionale, della tutela dei diritti fin dai prodromi di ogni processo (segnatamente penale) e non soltanto nel corso e all'esito di quest'ultimo.
Cosa accadrebbe di questa autodeterminazione, oggi votata alla tutela del "favor libertatis" – anche grazie alle altre disposizioni di rito concretizzanti il principio della condanna "beyond any reasonable doubt", se il pubblico ministero fosse configurato quale "avvocato dell'accusa", anziché "parte pubblica" del processo; e, cioè come autorità giudiziaria (sebbene non giusdicente), tutore della legalità in senso sostanziale ma anche processuale (dunque tenuto, se corretto nell'adempimento della propria funzione, a scongiurare la condanna dell'innocente)?
***
Se al pubblico ministero spetta la ricognizione dei reati commessi, sarebbe esiziale crederlo – o peggio: prodigarsi per renderlo nei fatti – quale organo processuale monodirezionale, rappresentativo dell'interesse ad una condanna purché sia.
***
E' una tentazione in cui spesso cadono anche adesso alcuni P.M. (malati di protagonismo), nonostante le dette garanzie costituzionali e procedurali!
***
Figuriamoci cosa accadrebbe nello scenario di una definitiva dissociazione fra giudice e pubblico ministero; si avrebbe il rischio di una fossilizzazione della funzione inquirente su tesi sistematicamente colpevoliste, al quale non corrisponderebbe alcun beneficio per il sistema giudiziario.
Un "avvocato dell'accusa" per carriera, invero, non potrebbe mai incarnare quell' "amicus curiae" interessato a far prevalere la verità e arrestare in tempo utile la macchina giudiziaria, a beneficio dell'indagato: ed è difficile sostenere come la separazione delle carriere non provochi, nel pubblico ministero, proprio effetti del genere.
Come, appunto, sta avvenendo in Portogallo!
Se poi, a tale rischio, aggiungiamo quello di un possibile "asservimento", o "condizionamento" più o meno indiretto dei PM al potere esecutivo (come accade quasi dappertutto, laddove esiste la separazione delle carriere), a mio parere è assolutamente necessario votare - NO_  al quesito referendario in questione.
#2837
Attualità / Re: I "referendum" sulla giustizia.
03 Giugno 2022, 14:08:18 PM
Citazione di: anthonyi il 03 Giugno 2022, 08:10:06 AME' chiaro, eutidemo, che la garanzia te la danno gli stessi organi che validano il referendum: Corte costituzionale o cassazione.
Quello che comunque volevo sottolineare é la differenza tra un principio legislativo e la sua applicazione normativa che necessita di tanti particolari tecnici rispetto ai quali spesso sono necessari interventi successivi perché sorgono dei problemi o perché cambiano le situazioni contingenti. E' chiaro che per ciascuno di questi interventi non puoi fare un referendum che costa tanti soldi, l'intervento parlamentare può essere adeguato perché comunque c'è il controllo del PdR e della CC, perché appunto il principio legislativo lo hai messo in costituzione.
Non so se ricordi il referendum che ha abolito il proporzionale, credo nel 92, li l'intervento del parlamento era necessario perché poi la legge elettorale uninominale era tutta da costruire, e doveva farlo il parlamento.
Allora i costituzionalisti chiarivano che questa costruzione doveva rispettare la volontà espressa dal popolo per cui non potevano essere ammissibili meccanismi che avrebbero di fatto riportato al proporzionale.
Sì, ricordo il referendum che ha abolito il proporzionale, e che l'intervento del parlamento fu necessario per varare una legge elettorale uninominale; i costituzionalisti chiarirono che questa costruzione doveva rispettare la volontà espressa dal popolo per cui non potevano essere ammissibili meccanismi che avrebbero di fatto riportato al proporzionale.
In quell'occasione, in effetti, la volontà popolare fu abbastanza rispettata; ma, successivamente, furono apportate dal parlamento delle varianti "suine" non del tutto appropriate :)
#2838
Attualità / Re: I "referendum" sulla giustizia.
03 Giugno 2022, 06:36:19 AM
Ciao Anthony. :)
Hai ragione, ma pensa quanti imbrogli (e "brogli") si potrebbero fare se i referendum avessero una formulazione duplice:
- una formulazione "semplice e chiara" nella quale c'é il principio del quesito referendario, che serve per essere stampata sulle schede;
- una formulazione tecnica, che serve per applicare detto principio nel diritto.
Chi è che garantirebbe la reale corrispondenza tra le due formulazioni?
***
E poi, se un quesito è complicato in sè, qualora si cerchi di semplificarlo troppo si rischia di chiedere una cosa facile da capire, ma che non ha niente a che vedere col vero quesito.
In Italia l'ufficio complicazione cose semplici funziona anche troppo bene; ma l'ufficio semplificazione cose complicate è di gran lunga meno efficiente!
***
Quanto all'art.1 della Costituzione, è vero che esso sancisce che "la sovranità appartiene al popolo"; però precisa pure che esso  "la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", cioè, normalmente, per mezzo dei rappresentati che elegge in parlamento.
***
Tuttavia, in effetti, anche secondo me la Costituzione potrebbe stabilire che, così come una legge varata dal parlamento può essere abrogata o modificata solo da un'altra legge del parlamento, così pure una modifica normativa apportata da un referendum  potrebbe essere abrogata o modificata solo da un altro referendum sullo stesso tema.
***
Un saluto! :)
***
#2839
Attualità / Re: I "referendum" sulla giustizia.
02 Giugno 2022, 12:14:08 PM
3) Terzo quesito
Il terzo quesito, molto chiaramente, icasticamente e sinteticamente, chiede ai votanti:
"Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima"; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento"; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?"
Davanti ad un quesito del genere, Totò non avrebbe risposto nè SI'NO, bensì:
***
Ed infatti, se non si trattasse di una degenerazione davvero "TRAGICA" dell'istituto del referendum, sarebbe davvero un quesito "COMICO"!
Ma che razza di "quesito" è, da mettere su una scheda elettorale?
Roba da matti!!!
***
Ed infatti, poichè, chiaramente (a cominciare dal sottoscritto), nessuno ha il tempo, la voglia e la capacità di "districare" un simile accrocco di combinati disposti di norme, tutto si riduce ad accettare la "vulgata massmediatica" secondo la quale, rispondendo a tale quesito,  si tratta di scegliere se optare per la rigida separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti, oppure di lasciare le cose così come stanno adesso.
***
Sinceramente, non ho la più vaga idea se una modifica del genere potrebbe risultare vantaggiosa o meno per un miglioramento dell'apparato giudiziario; e, secondo me, un'idea al riguardo non ce la può avere nessuno, poichè i confronti con analoghi sistemi in altri Paesi non mi sembrano molto significativi.
***
Però nutro un duplice sospetto:
a)
Che un SI' faccia gioco non tanto a chi vuole "migliorare" la magistratura, quanto, piuttosto, a chi vuole "indebolirla"; ed infatti è ovvio che, "spezzare in due" una categoria professionale, rende i due residui "monconi" meno "resilienti" di fronte alla pressione di altre caste e categorie.
b)
Che la creazione di una esclusiva "carriera di pubblici accusatori", renda tale moncone della magistratura molto più manovrabile dal potere politico (di qualunque colore esso sia).
***
Per cui penso che voterò senz'altro NO!
.
4) Quarto quesito
Questo, a mio parere, è l'unico quesito che ha un qualche fondamento, in quanto, anche secondo me, per valutare l'operato di un cane (un giudice), è meglio evitare che la giuria sia composta di soli cani (altri giudici); ed infatti, come si sa, "cane non mangia cane".
Per cui trovo anch'io opportuno che, alla valutazione, dovrebbe partecipare anche qualche "scimmia" (professori universitari); mentre sono contrario al fatto che, alla valutazione, partecipi anche qualche "gatto" (avvocati).
E, questo:
- sia perchè in genere gli avvocati sono "prevenuti" contro i giudici (e viceversa);
- sia per evitare rischi di condizionamento (psicologico o peggio).
Per cui penso che mi asterrò.0
***
Comunque il progetto di riforma proposto dalla ministra Cartabia mi pare che già preveda il coinvolgimento di avvocati e docenti nei Consigli giudiziari; senza tuttavia riconoscere un voto ai singoli avvocati e docenti, bensì solo un voto unitario degli avvocati solo in caso di segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
.
5) Quinto quesito:
Sinceramente, non saprei proprio dire se l'eliminazione della raccolta delle firme per le candidature al Csm possa ridurre o meno il peso delle correnti nella magistratura; non ho elementi conoscitivi o presuntivi sufficienti per esprimere un giudizio.
Tuttavia ho i miei seri dubbi che l'eliminazione della raccolta firme per la candidatura al Consiglio superiore della magistratura possa risolvere il problema delle "correnti"; e non credo proprio che, da sola, possa produrre effetti concreti sul sistema elettorale.
Però, in questo caso, per non sapere nè leggere nè scrivere, e per non fare sempre il "bastian contrario", credo che voterò SI'!
***
Per concludere, però, vi suggerisco di votare solo nel caso in cui abbiate compreso "molto bene" il significato dei singoli quesiti, e i reali effetti del vostro voto (a prescindere dalle mie discutibili opinioni); in caso contrario vi consiglio di lasciare in bianco la risposta a quello specifico quesito.
Come forse, all'ultimo momento, in qualche caso farò anch'io; perchè, salvo qualche caso, non sono affatto convinto al 100% di tutto quello che ho scritto!
In ogni caso, evitate di fare come i buoi, i quali, per non sapere nè leggere nè scrivere, voteranno tutti SI' o tutti NO a seconda delle indicazione del loro referente politico preferito.
***
#2840
Attualità / Re: I "referendum" sulla giustizia.
02 Giugno 2022, 12:05:16 PM
CONSIDERAZIONI PARTICOLARI
Più in dettaglio, osservo brevemente quanto segue.
.
1) Primo quesito.
Praticamente con il primo quesito si chiede di abolire la "Legge Severino", la quale, attualmente, preclude la partecipazione alle competizioni elettorali di candidati "condannati in via definitiva" per gravi reati, commessi in modo "doloso" e non meramente "colposo"; si tratta, in realtà, di una legge "sacrosanta", che impedisce a dei veri e propri "criminali" di poter entrare in Parlamento (che non riguarda chi è incorso in semplici reati colposi).
***
Tra l'altro, l'approvazione di un tale "vergognoso" quesito, secondo me, comporterebbe anche una, sia pur velata, lesione del diritto di eguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione.
Ed infatti, a ben vedere, mi suona un po' "stonata" la circostanza per la quale:
- coloro che sono stati "condannati in via definitiva", anche per reati minori non colposi, non possono aspirare neanche ai più umili incarichi pubblici (ad esempio usciere o bidello);
- coloro, invece, che sono stati "condannati in via definitiva", anche per reati decisamente molto più gravi potrebbero tranquillamente aspirare agli incarichi pubblici più elevati (ad esempio deputato, senatore, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica  ecc.).
Lo ritengo non solo sperequativo a favore della "casta politica(nte)", ma decisamente "assurdo" anche sotto il profilo etico e giuridico.
***
Mi rendo conto che per alcuni il "voto elettorale" equivale ad una sorta di "pubblico lavacro", che, da solo, come un battesimo, sanerebbe qualsiasi "impurità criminale"  del candidato eletto (soprattutto, in alcune regioni, grazie al volto di elettori "comprati" o "collusi"); ma io, personalmente, non la vedo affatto così.
Ed infatti, sono esclusi dalla partecipazione alle competizioni elettorali i "minorenni" e i "minorati" mentali soggetti ad interdizione, non vedo perchè non dovrebbero esserne esclusi anche i "minorati" giudiziari!
Per cui voterò senz'altro NO!
.
2)  Secondo quesito
Il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari punta a eliminare "la reiterazione del reato" dai motivi per cui è possibile disporre la "custodia cautelare", cioè la detenzione degli indagati o imputati durante le indagini o prima della sentenza definitiva.
***
Per cui, in sintesi:
a)
Nel caso di vittoria del SI' non sarebbe più possibile ricorrere alla misura cautelare  - per i soli reati non violenti con armi e altri mezzi- anche qualora esista il "pericolo" che l'imputato possa ripetere quello stesso tipo di reato.
b)
Se invece vincono i NO il ricorso al carcere preventivo continuerebbe a essere consentito oltre che nel caso di "pericolo" di fuga e inquinamento probatorio, anche nel caso di "pericolo" di reiterazione dei reati, per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195).
***
Al riguardo, in primo luogo, rilevo che, almeno a mio parere, il quesito in questione è viziato sotto il profilo squisitamente "logico".
Ed infatti, secondo me (e come sostenuto da alcuni dei promotori dello specifico referendum), la "ratio" del quesito referendario consiste soprattutto nel fatto che non si ritiene il giudice adeguato a stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "reiterazione" del reato per il quale si sta procedendo; però, secondo me, se lo si ritiene adeguato a stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "inquinamento delle prove", ovvero il "pericolo" di "fuga" o di "reati di violenza", non è logicamente coerente ritenere, invece, che non sia in grado stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "reiterazione del reato" per il quale si sta procedendo.
***
Cioè, in parole povere:
- o il giudice è considerato in grado di valutare il "pericolo" di tutte le fattispecie previste dall'art. 274 Codice di procedura penale;
- oppure il giudice non è considerato  in grado di valutare il "pericolo" di nessuna delle fattispecie previste dall'art. 274 Codice di procedura penale.
Ma non ha senso ritenere che il giudice sia in grado di valutare tale "pericolo", solo con riguardo a determinate fattispecie, e non con riguardo ad altre.
***
In secondo luogo, rilevo che, almeno a mio parere, il quesito in questione è viziato anche sotto il profilo "criminologico".
Ed infatti, a seguito della modifica conseguente ad un SI' al referendum, resterebbe la possibilità di misure cautelari soltanto nel caso che sussista il "pericolo" che, se lasciato in libertà,  l'imputato possa commettere "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale" (ovvero sovversivi o di di criminalità organizzata).
***
Al riguardo, noto che, nel caso di un SI' al "referendum", non sarà più possibile la custodia cautelare nel caso che sussista il "pericolo" che, se lasciato in libertà,  l'imputato possa commettere:
- delitti con "violenza sulle cose";
- delitti con "violenza sulle persone", commessi senza l'uso di "armi" o di altri "mezzi" alternativi.
***
Ed infatti, almeno stando alla lettera della legge:
- "sparare" o "pugnalare" qualcuno, implica l'uso di un'"arma" (pistola o pugnale);
- "strangolare" qualcuno implica l'uso di un "mezzo" che, di per sè, però, non costituisca un'arma (laccio, foulard, cravatta ecc.);
- "strozzare" qualcuno, invece, non implica l'uso nè di un'"arma" nè di un altro qualsiasi "mezzo" alternativo, bensì soltanto l'uso delle "proprie stesse mani".
***
Inoltre non basta che si tratti di "delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale" (ovvero sovversivi o di di criminalità organizzata), ma deve anche trattarsi di "delitti gravi"; termine, questo, molto vago, che può essere interpretato anch'esso in vari modi.
***
Finora, visto che bastava il pericolo di  "reiterazione" di qualsiasi reato (nei limiti di pena previsti) per consentire al giudice di imporre la custodia cautelare, l'articolata prima parte della lettera c) del primo comma dell'art.274 CPP, non comportava particolari problemi; ma, col brutale troncamento della seconda parte voluta dal referendum in questione, lo "spezzone" rimasto appeso "anacoluticamente" potrebbe secondo me comportare problemi molto seri.
Ed infatti, dopo tale variazione, la legge non dovrebbe più parlare di "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale", bensì di "delitti violenti di qualsiasi genere"; ma il referendum non può introdurre una necessaria modifica del genere, per cui il meccanismo complessivo, secondo me, diventerebbe gravemente difettoso.
***
Ma passiamo ad esaminare ulteriori aspetti negativi del referendum in questione; quelli, cioè, relativi ai "maltrattamenti in famiglia" e allo "stalking", soprattutto nella loro fase prodromica!.
Ed infatti i maltrattamenti in famiglia e lo stalking, normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch'essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell'autore; in ordine alla quale, secondo me, è necessario un intervento cautelare tempestivo e preventivo per evitare che la vita o l'incolumità della persona offesa (soprattutto di genere femminile) sia posta in pericolo.
***
Inoltre, sempre che io abbia ben capito il senso del referendum in esame, i "borseggiatori", sebbene colti in flagrante ed anche nel caso di pericolo di reiterazione del reato, dovrebbero essere lasciati liberi di poter reiterare il loro reato a piacimento, visto che non si tratta di un reato "violento" in nessun senso; e lo stesso dicasi, ad esempio, per il reato di diffamazione e per tanti altri reati, che, laddove vi sia un concreto "pericolo" di reiterazione, dovrebbero essere invece prudentemente interdetti per mezzo della custodia cautelare.
***
Sinceramente, non vedo perchè tale "pericolo" debba essere ritenuto inferiore a quello di fuga o di inquinamento delle prove (non tenuti in considerazione nel referendum).
Secondo me: "Simul stabunt aut simul cadunt!"
***
A mio parere, questo specifico referendum dovrebbe essere respinto anche da chi voglia votare (per lo più "di pancia", ma anche "di cervello") tutti gli altri referendum al fine di ridurre il potere e le eccessive garanzie della categoria dei giudici; ed infatti, in questo caso, votando SI', si diminuiscono soltanto le "proprie garanzie" di incolumità "reale" (da "res"), "personale" e "morale" dalla reiterazione di fatti criminali nei propri confronti.
Votare SI' sarebbe davvero da "tafazzisti"!
Per cui voterò senz'altro un convintissimo NO!
P.S.
Anche questo caso, però, il quesito è in buona parte specificatamente a favore della classe politica, in quanto consente la reiterazione del reato di "finanziamento illecito dei partiti".
#2841
Attualità / I "referendum" sulla giustizia.
02 Giugno 2022, 11:46:06 AM
IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA CHE NON SI TERRA' PIU'!
In ordine al "Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati", il 16 Luglio 2021 dello scorso anno, io avevo già espresso la mia opinione critica al seguente LINK, ritenendolo assolutamente "inammissibile" per una lunga serie di ragioni in tale sede da me dettagliatamente esposte: https://www.riflessioni.it/logos/attualita/il-referendum-sulla-responsabilita-civile-dei-magistrati/msg53841/#msg53841
***
Le motivazioni da me all'epoca esposte, sono state recentemente recepite dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza del  2 marzo 2022, n. 49, (Pres. Amato, Red. Barbera), la quale ha quindi  dichiarato "inammissibile" il cosiddetto "Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati",
Per cui, il referendum sulla modifica della responsabilità civile dei magistrati (che, secondo me, era senz'altro quello peggiormente concepito)  ormai non si terrà più!
***
Pertanto, essendo ormai superata  la questione dell'azione civile diretta per responsabilità dei giudici, restano in ballo gli altri 5 referendum sulla giustizia; dei quali, parlerò qui di seguito.
.
I CINQUE REFERENDUM RESIDUI CHE SI TERRANNO IL 12 GIUGNO!
Al riguardo, ritengo opportuno premettere delle considerazioni di carattere generale.
.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Il 12 giugno si voterà  su ben cinque diversi temi riguardanti la giustizia, la maggior parte dei quali di carattere legislativamente molto tecnico e complesso; la qual cosa, almeno secondo me, rappresenta il difetto principale di questa "tornata referendaria".
***
Ed infatti, a mio parere,  in una seria "democrazia rappresentativa":
- le deliberazioni di carattere legislativamente complesso, e di natura particolarmente articolata e diversificata,  dovrebbero essere prevalentemente demandate  ai rappresentanti all'uopo elettivamente destinati dal popolo (magari anche avvalendosi di commissioni particolarmente competenti in materia);
- dovrebbero, invece, essere rimesse direttamente al voto popolare, soltanto  alcune "singole" deliberazioni di carattere legislativamente più elementare, e di specifica e semplice formulazione (tipo: Divorzio sì o no, ovvero Aborto sì o no).
***
Diversamente, sempre secondo me, "acroccare" cinque temi così diversi tra di loro, alcuni di carattere giuridico molto complesso, si ridurrà ad una sorta di referendum "pro" o "contro" i giudici, senza che la maggior parte dei votanti si renda conto di ciò per cui sta "realmente" votando su ogni singola e specifica scheda; cioè, almeno nella maggior parte dei casi, sarà soltanto un "voto di pancia", privo di qualsiasi "discriminazione" caso per caso, veramente consapevole e razionale.
#2842
Citazione di: anthonyi il 31 Maggio 2022, 13:52:24 PMCiao eutidemo, é evidente che dei tank di vecchia progettualità sono più fragili. Comunque a me risulta che i javelin siano in grado di perforare anche gli abrahms, anche se non dovrebbero riuscire a far saltare le munizioni, è l'equipaggio dovrebbe più o meno salvarsi.
Sappiamo dai dati della guerra di Kiev che, comunque, i più moderni T90 hanno subito lo stesso destino dei T72.
Pensa che tra i T90 messi nel teatro c'è n'erano anche 2 di una particolare variante predisposta per la contraerea. Di questi particolari T90 Putin ne aveva 2 in totale, li ha mandati entrambi nella battaglia, e li ha persi tutti e due. Chissà che i T64 che adesso Putin ha tirato fuori dagli scantinati delle sue caserme non abbiano sorte migliore!
I vecchi T72 a ricarica manuale non è che fossero complessivamente più fragili; solo che avevano le munizioni stoccate sul retro del carro, per cui, anche se questo veniva colpito frontalmente, difficilmente esplodevano in modo così devastante come accade ora che si trovano nella torretta, per consentire la ricarica automatica.
#2843
Cominciamo col dire che i T72 che i Russi stanno usando in Ucraina, sebbene di vecchia concezione, non sono affatto dei rottami  del secolo scorso; ciò in quanto sono stati tutti debitamente aggiornati per il combattimento moderno.
***
Ed infatti:
- sono stati dotati di un nuovo micidiale cannone da 125 mm;
- tale cannone, viene ricaricato per il tramite di un meccanismo automatico (quindi l'equipaggio è stato ridotto da quattro a soli tre carristi);
- la nuova arma è dotata di "guida laser" e di proiettili HP (High Penetration).
***
Però, come saggiamente suggeriva Gesù: "Nessuno metta vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti."(Lc 5,36-39, CEI)
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Ed infatti, per ragioni tecniche, le munizioni del nuovo cannone, per poterlo ricaricare "automaticamente", debbono necessariamente essere allocate nella torretta (che ha una blindatura inferiore ed è più esposta); per cui, quando i "javelin" e gli N-LAW ucraini la colpiscono, il carro esplode come una "polveriera"facendo strage non solo di chi lo occupa, ma anche di chi si trova nel raggio di 50/100 mt.
***
#2844
A mio avviso, in materia, sussiste una certa difformità  tra la normativa comunitaria e la nostra normativa interna.
Ed infatti:
1)
Esistono due norme comunitarie in materia di "presunzione d'innocenza":
a)
L'art. 6 della  "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo", il  quale sancisce che: "Ogni persona accusata di un reato è presunta <<innocente>> fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", senza minimamente accennare al concetto di definitività dell'accertamento;
b)
L'art. 48 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", il quale sancisce che:  "Ogni imputato è considerato <<innocente>> fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata", anche qui, senza minimamente accennare al concetto di definitività della prova.

2)
La nostra Costituzione, invece, all'art. 27 secondo comma, sancisce che "L'imputato non è considerato <<colpevole>> sino alla condanna <<definitiva>>", senza però minimamente accennare al concetto di "innocenza".
***
Al riguardo, secondo me, possono farsi le seguenti considerazioni:
A) DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO
La nostra surriportata norma costituzionale, mi sembra avere una portata più ampia rispetto alla "presunzione di innocenza" come descritta nella normativa europea, nel senso che, per noi, l'imputato viene considerato "non colpevole" fino a quando non vi sia una sentenza che non solo "accerti legalmente" l'esistenza del fatto-reato, ma che lo faccia "in maniera definitiva", consacrando così in modo irrevocabile la validità della tesi accusatoria; mentre, invece, nella normativa europea di "definitività" non si parla minimimamente.
Il che significa che, se in un giudizio di primo grado l'imputato viene condannato per omicidio dalla Corte di Assise di Genova, la sentenza di condanna ha di fatto "accertato legalmente" la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, per cui non può più proclamarsi ("europeisticamente" parlando) "innocente";  ma, per il nostro ordinamento interno, resterà sicuramente "non colpevole" fino alla sentenza definitiva (cioè, fino alla "res iudicata").
B) "NON COLPEVOLEZZA" E "INNOCENZA"
I concetti di "non colpevolezza" di cui parla l'art.27 della nostra Costituzione, e quello di  "innocenza"  di cui parlano le citate norme comunitarie, sembrano pressochè sinonimici; e, in un certo senso, effettivamente lo sono, ma solo fino ad un certo punto.
Ed infatti, pur non risultando l'imputato legalmente "colpevole" di uno specifico reato, il suo comportamento può risultare egualmente "nocens"; cioè che "nuoce" al prossimo e/o alla collettività, in quanto produce un effetto comunque "nocivo".
Pertanto, sotto l'aspetto processuale, la "presunzione di non colpevolezza" prevista dalla nostra Costituzione, sembrerebbe offrire una tutela più estesa rispetto alla generica  "presunzione di innocenza" prevista dalle norme comunitarie.
***
Ed infatti, l'art. 530 c.p.p, sotto la rubrica "formule di assoluzione" enuclea al primo comma:
a)
Le ipotesi mancanti dell'elemento oggettivo ("se il fatto non sussiste, o se l'imputato non lo ha commesso");
b)
Le ipotesi scriminate per l'effetto di una causa di giustificazione ("se il fatto non costituisce reato");
c)
Le ipotesi di "abolitio criminis" prodotta o da una legge di riforma o anche da una sentenza della Corte Costituzionale ("non è più previsto dalla legge come reato");
d)
Le ipotesi in cui viene meno l'"imputabilità" del reo ("se il reato è stato commesso da persona non imputabile");
e)
Le ipotesi consistenti in "cause di non punibilità" (non punibile per un'altra ragione).
***
A ben vedere, se la nostra Costituzione avesse parlato di "presunzione d'innocenza", interpretando tale concetto "in senso restrittivo", esso avrebbe potuto concettualmente limitarsi solo al primo dei punti succitati (a); e, cioè, "se il fatto non sussiste" ovvero "se l'imputato non lo ha commesso".
***
Ed infatti:
- se io non ho mai materialmente "ingiuriato" nessuno, sono indubbiamente "innocente" sotto tutti gli aspetti (penali e non penali);
- se, invece, io ho effettivamente ingiuriato qualcuno, ormai non sono più "colpevole" di nessun reato, in base al decreto legislativo n. 7 del 2016, ma questo non significa che io sia "innocente", perchè ho comunque "nuociuto" a qualcuno insultandolo!
Ed infatti, a parte l'eventuale risarcimento del danno, sarò soggetto ad una "sanzione pecuniaria" da 100 euro a 8.000 euro!
***
#2845
Ciao Anthony.
Hai ragione, in quanto non ci dobbiamo dimenticare:
1)
Dell'accordo  concluso a Mosca il 6 marzo 2017, tra:
- Il "partito" politico nazionale russo "RUSSIA UNITA" di PUTIN;
- Il "partito" politico "Lega Nord", nella persona di Presidente del partito SALVINI.
Il tutto al fine dello "scambio di informazioni",  nonchè "dello scambio di esperienze in attività legislative",  della "cooperazione nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti" e molto altro ancora; tutto ciò "basandosi su un partenariato paritario e <<CONFIDENZIALE>>
Vedi qui il mio commento del 23 Febbraio 2019.
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/salvini-putin-ed-i-loro-'rapporti-confidenziali'/msg30647/#msg30647
2)
Dell'impressionante contenuto della intercettazione del suo "sottopanza" Savoini, che  venne registrato mentre prendeva strani accordi politico-finanziari con emissari di Putin.
Vedi qui il mio commento del 14 Luglio 2019,.
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/russia-connection/msg36842/#msg36842
E del 26 Luglio 2019.
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/l'arte-della-menzogna/msg35360/#msg35360
***
Un saluto!
***
#2846
Si può essere condannati a risarcire i "danni", anche per un fatto di cui si sia stati riconosciuti penalmente "non colpevoli"!
Vedasi, al riguardo, la recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale ha stabilito quanto segue:
"Non violano la presunzione di innocenza convenzionalmente garantita le sentenze dei giudici italiani - d'appello e di legittimità - che condannano al risarcimento del danno a favore delle parti civili, il ricorrente assolto dal reato di diffamazione in esito al giudizio abbreviato." (Corte e.d.u., 18 novembre 2021, Marinoni c. Italia).
***
Nel caso di specie, il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di "diffamazione a mezzo stampa", quale autore della pubblicazione di un'opera avente ad oggetto la ricostruzione dei fatti noti come "la strage di Rovetta", dal titolo "La terrazza sul cortile".
Ed infatti, secondo l'accusa penale, N.M. (autore del libro) avrebbe attribuito alla sig.ra G.G. la responsabilità di aver inserito il nome di suo nonno nell'elenco degli arrestati e fucilati, come rappresaglia per un attacco contro le forze di occupazione tedesche; pertanto gli eredi della sig.ra G.G. avevano sporto querela nei confronti di N.M. per il "reato di diffamazione", adducendo che il fatto attribuito alla sig.ra G.G.  non era vero.
Al riguardo, il G.U.P. di Bergamo, pur ritenendo oggettivamente diffamatoria l'affermazione riportata da N.M., aveva riconosciuto l'operatività, nel caso di specie, della causa di giustificazione dell'esercizio del "diritto di cronaca" e di "critica storica", in quanto l'opera incriminata aveva il merito di riferire una versione alternativa della "strage di Rovetta", seppure di natura meramente ipotetica e congetturale.
Quindi N.M. fu ritenuto "non colpevole" del reato ascrittogli!
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La sentenza assolutoria del G.U.P. di Bergamo, però, veniva successivamente impugnata dalle controparti costituite ai soli fini civili; e, in tale ambito, la Corte di appello di Brescia, nel confermare la decisione del G.U.P. di Bergamo, riconobbe però l'"ingiustizia del danno" cagionato alle stesse parte civili dalla pubblicazione di notizie che, seppur espressione del diritto di cronaca e critica storica, risultavano però "oggettivamente" diffamatorie e lesive.
Pertanto N.M. venne condannato, seppur penalmente innocente, ad un esoso risarcimento dei danni!
***
N.M., dopo aver vanamente prodotto un ricorso per Cassazione che venne respinto, si rivolse alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 6 § 2e 10 della Convenzione.
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Ma, con la citata sentenza del 18 novembre 2021, la Corte Edu ha dichiarato che le decisioni dei giudici italiani di merito e di legittimità sono conformi agli artt. 6 § 2e 10 della Convenzione invocati dal ricorrente.
***
Ed infatti la Corte di Strasburgo ha osservato come le norme italiane che consentono alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento ai soli fini civili, non contrastano con l'art. 6 § 2 della Convenzione, considerata la diversità tra i criteri di accertamento della responsabilità civile e quelli di accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
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Ed invero, come io ho sempre sostenuto:
- la sacrosanta "presunzione di non colpevolezza" di cui all'art.27 comma 2 della Costituzione;
- nonchè il sacrosanto principio della della condanna solo: "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art.533 CPP;
non costituiscono minimamente i criteri più efficaci per determinare l'"oggettiva verità dei fatti", bensì costituiscono soltanto delle estreme ma condivisibilissime "cautele per evitare il più possibile che un cittadino venga privato della sua libertà personale".
Ed infatti, almeno secondo me, meglio dieci delinquenti a spasso, che un solo innocente in galera!
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Questo, però, non deve comportare il mancato risarcimento delle vittime, quando esso risulti oggettivamente risultare dagli atti del processo.
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#2847
Salvini è rimasto molto amareggiato dal coro di critiche (da Draghi a Giorgia Meloni) che ha fatto seguito al suo annuncio di voler volare a Mosca come "messaggero di pace"; per cui, verso la conclusione di un comizio elettorale a Parma, ha dichiarato: ''Non pretendo applausi, ma neanche insulti, perché una visita a Mosca non è un weekend a Forte dei Marmi; andare in territorio di guerra per cercare di portare la pace non è esattamente un fine settimana a Riccione!"
***
Al riguardo, a prescindere dalla sua indecisione sul confronto tra Forte dei Marmi e Riccione, forse qualcuno dovrebbe fargli presente che Mosca non si trova affatto "in territorio di guerra", bensì a parecchie miglia di distanza dal fronte; e, finora, a Mosca gli Ucraini non hanno fatto esplodere neanche un petardo.:D 
Per cui se Salvini va in visita nella capitale russa, si troverà  al sicuro come se fosse in vacanza a Forte dei Marmi o a Riccione; l'unica differenza, è che lì, purtroppo, non potrà fare i bagni di mare che gli piacciono tanto.
Questo "sacrificio", in effetti, bisogna riconoscerglielo.
***
Sono d'accordo con lui che, per il suo viaggio a Mosca, non merita certo degli "insulti" (ci mancherebbe altro); però mi pare che, più che "insulti", Salvini sia stato fatto oggetto soltanto di un meritatissimo e collettivo "scherno".
***
Ed infatti:
- non si capisce bene "di chi" sia latore di un messaggio di pace, visto che non riveste nè la carica di Presidente del Consiglio nè di Ministro degli Esteri Italiano;
- non si capisce bene, comunque, quale sarebbe il suo specifico messaggio di pace, e, cioè, quale sarebbe la sua personale proposta di soluzione del conflitto che intende formulare a Putin (ammesso che lo starebbe a sentire).
***
Secondo me, in verità, lui non ha la benchè minima idea di un piano concreto per risolvere la controversia da proporre ai Russi;  a cui, infatti, non ha mai fatto il benchè minimo accenno nei suoi discorsi.
Vuole soltanto "accattarsi" qualche consenso nei sondaggi, gridando "Pace, Pace!", a Roma e/o a Mosca; come se, invece, tutti gli altri volessero la "guerra" ad ogni costo.
***
In ogni caso, sono in grado di fornirvi un' anteprima del comitato di benvenuto che hanno già preparato a Mosca per riceverlo; con il famoso quartetto canoro dell'armata rossa (поющий квартет), il quale, per l'occasione, lo accoglierà con una famosa canzone italiana.
(password: "logos")
***
#2848
Attualità / Il problema delle armi in USA
27 Maggio 2022, 13:38:23 PM
Il problema delle armi in USA, scaturisce  dalle diverse versioni del famoso ed arcaico "secondo emendamento" della costituzione americana; o meglio, soprattutto dalle "maiuscole" e dalle "virgole" delle diverse "riproduzioni" dell'unica originaria versione.
Cerchiamo di capire quali.
***
Come scrive Marlene McGuirl: "The second amendment's capitalization and punctuation are not uniformly reported; another version has four commas, after "militia," "state," and "arms." Since documents were at that time copied by hand, variations in punctuation and capitalization are common, and the copy retained by the first Congress, the copies transmitted by it to the state legislatures, and the ratifications returned by them show wide variations in such details" (Letter from Marlene McGuirl, Chief, British-American Law Division, Library of Congress, 29 ottobre 1976).
Cioè, "Le maiuscole e la punteggiatura del secondo emendamento non sono riportate in modo uniforme; un'altra versione ha quattro virgole, dopo "milizia", "stato" e "armi". Poiché i documenti erano allora copiati a mano, le variazioni di punteggiatura e di maiuscole sono frequenti, e la copia conservata dal primo Congresso, le copie da esso trasmesse ai legislatori statali e le ratifiche da loro restituite mostrano ampie variazioni in tali dettagli".
***
Ed infatti, la copia originale manoscritta da William Lambert, recita testualmente:
"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." ("Una Milizia ben regolata, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di detenere e portare Armi, non sarà infranto").
L'emendamento approvato dagli Stati Uniti ed autenticato dal segretario di Stato Thomas Jefferson recita invece: "A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed." ("Essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto.")
***
In entrambi i casi, però, in USA, ci sono i sostenitori di due diversi tipi di interpretazioni (più o meno suffragate dalle maiuscole e dalla virgole delle diverse riproduzioni del testo originario):
a)
I sostenitori della così detta interpretazione dei diritti "collettivi", ritengono che il "Secondo Emendamento" tuteli esclusivamente il diritto di portare armi nel contesto di milizie ben regolamentate per la difesa nazionale da parte di un invasore.
b)
I sostenitori della interpretazione del diritto "individuale", invece, ritengono che il "Secondo Emendamento" tuteli anche  il "diritto" di possedere armi da fuoco, a qualsiasi cittadino americano, in difesa della propria incolumità.
E quest'ultima è la tesi prevalente, anche in ambito giudiziario!
***
Sotto un profilo semantico e sintattico, secondo me, poichè la frase inizia con un "gerundio causale" ("Essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero una ben organizzata milizia"), la seconda parte della frase mi sembra essere soltanto la subordinata e derivata "condicio sine qua non" per garantire tale sicurezza; e, cioè, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi (ma solo in funzione della sicurezza nazionale, non della propria).
***
D'altronde, storicamente, in molti Paesi ci sono stati due diversi tipi di forze armate:
- l'"esercito regolare", composto da "soldati", ovviamente dotati dei necessari armamenti;
- la "milizia nazionale", composta da "cittadini" dotati anch'essi dei necessari armamenti, ma solo nel contesto di milizie ben regolamentate per la difesa nazionale.
***
Il che, ovviamente, non vuol dire che in tutti gli altri Paesi del mondo (come il nostro) sia "inibito" l'uso di armi da fuoco ai cittadini; vuol dire soltanto che tale uso viene consentito per "concessione" dello Stato, e non per il "riconoscimento" di un "diritto costituzionale" e "naturale" del cittadino a possedere armi.
Questo fa una grande differenza, perchè consente allo Stato di concedere il "porto d'armi" soltanto a ben precise condizioni, e con ben determinate limitazioni ed esclusioni; come, appunto, accade in Italia.
***
L'ambiguo secondo emendamento USA, invece, che sembra promiscuamente riconoscere ai cittadini il diritto ad usare le armi sia per "difesa personale" che per una eventuale ed ipotetica "difesa collettiva" (milizia), comporta l'ulteriore "gravissimo" difetto di consentire la vendita ai privati anche di alcuni micidiali tipi di armi da guerra!
***
Al riguardo, infatti, occorre tenere presente che, almeno per quanto concerne le "armi leggere" (pistole e fucili), le loro funzioni sono sostanzialmente tre:
- difesa personale:
- caccia agli animali selvatici o difesa dagli stessi;
- sport del tiro (nome sotto cui si celano le discipline del tiro a segno e del tiro a volo)
Tale SPORT ha fatto la sua comparsa ai Giochi olimpici sin dalla prima edizione, facendo parte del programma olimpico ad ogni edizione (eccezion fatta per Saint Louis 1904 e Amsterdam 1928).
Nel medagliere, su 68 Nazioni, noi siamo quarti in classifica, dopo USA URSS e Cina.
***
La quasi totale quantità di proiettili sparati da armi da fuoco "regolari" nel 2019 è stato per uso sportivo e su bersagli inerti (se non ricordo male, circa il 98%, però non ricordo la fonte); per cui dire che le armi da fuoco leggere servono solo per uccidere, è una colossale stupidaggine!
Sarebbe come dire che chi si compra un arco o un giavellotto, lo fa per infilzare qualcuno, invece che per partecipare ad una competizione sportiva.
L'uso principale che si fa delle armi da fuoco "leggere", infatti, (almeno in tempo di pace) è tipicamente sportivo e/o ludico.
E' drasticamente diminuito l'uso di armi da fuoco anche da parte dei criminali!
***
Ma è qui che "casca l'asino" per quanto riguarda gli USA!
***
Ed infatti, sia per la difesa personale, sia per la caccia, sia per il tiro sportivo, in tutto il mondo (USA compresi) si usano esclusivamente:
a)
Armi ad "incameramento manuale del successivo proiettile".
Quali:
- fucili "bolt action" (cioè ad otturatore girevole scorrevole);
- fucili "a leva" (come il famoso Winchester);
- fucili "a pompa" (con canna ad anima liscia)
Statisticamente, le "stragi" che sono state effettuate con tali tipi di armi, costuiscono una esigua minoranza del totale, perchè:
- hanno tutte un "rateo di tiro" piuttosto contenuto (dopo i primi colpiti tra la folla, gli altri hanno tempo di fuggire);
- hanno caricatori poco capienti, e che, cioè, si esauriscono prima.
b)
Armi "semiautomatiche".
Le quali, spesso, in TV vengono confuse con quelle "automatiche"; mentre invece sono una cosa diversa.
Ed infatti, un'arma semiautomatica scarrellante usa l'energia ricavata dallo sparare un colpo per caricare automaticamente la cartuccia successiva; generalmente questa forza è impiegata attraverso il meccanismo di massa battente (anche nella sua versione di otturatore telescopico) o tramite il meccanismo di azionamento a rinculo, ovvero anche quello a gas.
Ma, in tutti questi casi, ogni volta che si vuole sparare, bisogna necessariamente premere di nuovo il grilletto!
Anche in questo caso, statisticamente, le "stragi" che sono state effettuate con tali tipi di armi, costuiscono una minoranza del totale, perchè:
- hanno tutte un "rateo di tiro" piuttosto contenuto (dopo i primi colpiti tra la folla, gli altri hanno tempo di fuggire);
- hanno caricatori poco capienti, e che, cioè, si esauriscono prima.
***
Diversamente, sia per la difesa personale, sia per la caccia, sia per il tiro sportivo, in tutto il mondo (USA compresi) non si usano mai le "armi automatiche", per le ragioni che ora mi accingo ad esporre.
***
c)
Armi "automatiche".
Tecnicamente la differenza tra le armi "semiautomatiche" e quelle "automatiche" consiste in una diversa organizzazione della catena di scatto.
Cioè:
- nelle "armi semiautomatiche", ogni volta che l'otturatore arretra durante la fase di sparo, il dispositivo di percussione viene intercettato e bloccato in posizione armata, per cui il successivo avanzamento dell'otturatore non cambia lo stato di armamento del percussore, che per essere liberato per effettuare una nuova azione di sparo deve essere di nuovo intercettato dagli elementi della catena di scatto durante il rilascio del grilletto, il quale potrà nuovamente liberare il dispositivo di percussione solo dopo essere stato premuto nuovamente.
- nelle "armi automatiche", invece, una volta premuto il grilletto viene liberato il dispositivo di percussione che non viene più intercettato per essere bloccato in posizione armata durante la fase di ritorno dell'otturatore finché non viene rilasciato il grilletto stesso, per cui, senza dover premere nuovamente ogni volta il grilletto, l'arma continua a sparare da sè "a volontà".
Cioè, come si suol dire "A RAFFICA!"
***
Ciò premesso, non ci vuole un "oplologo" per capire che armi del genere vanno benissimo (si fa per dire) in guerra, ma sono assolutamente eccessive, pericolose e ridondanti:
- per la difesa personale:
- per la caccia agli animali selvatici o difesa dagli stessi;
- per lo sport del tiro (nome sotto cui si celano le discipline del tiro a segno e del tiro a volo)
Anzi, in quest'ultima caso, non hanno proprio senso!.
***
Non a caso la stragrande maggioranza delle stragi avviene a seguito dell'uso di "armi automatiche" (dette anche "d'assalto); ed infatti, in pochi secondi, tali armi posso annientare tutti i componenti di una piccola folla, prima che facciano in tempo a disperdersi.
Ed infatti, si tratta di vere e proprie "armi da guerra", che non possono avere altra finalità se non quella di perpetrare un massacro in una trincea nemica!
                                        CONCLUSIONE
Ciò premesso, e tornando al secondo emendamento: "Essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto", a questo punto possiamo notare che tale disposto di legge:
- è ormai divenuto anacronistico;
- anche a volerlo preservare così com'è, bisognerebbe "necessariamente" precisare a quale tipo di armi esso può fare riferimento.
Ed infatti, a ben vedere, se lo si prende alla lettera, visto che anche un missile atomico è un'"arma", allora "il diritto dei cittadini di detenere e portare anche armi atomiche non potrebbe essere infranto."
***
E poichè da tale ragionamento "ex absurdo" si deduce inevitabillmente che il secondo emendamento non può essere preso alla lettera, ne discende che è necessario precisare a quale tipo di armi esso può fare riferimento; escludendo, quindi, la possibilità di possedere "armi da guerra", dalla bomba atomica ai fucili e alle pistole "a raffica".
***
Poi, ovviamente, oltre a tale "limitazione oggettiva" del tipo di arma acquistabile privatamente (escludendo quelle che possono provocare maggiori stragi), occorrerebbe prevedere anche delle "limitazioni soggettive"; cioè sottoponendo i potenziali detentori di porto d'armi, ad appositi "test" di pericolosità (psichiatrici, tossicologici ecc.), come avviene qui in Italia.
***
#2849
Risposta collettiva su alcuni punti "topici"!
1)
E' senz'altro vero che "difendersi é stato un atto politico esattamente come una votazione in un referendum"; ed infatti, secondo me, non c'è nessuna necessità di un ulteriore referendum per capire che gli Ucraini non hanno la benchè minima intenzione di tornare ad essere una provincia dell'Impero Russo (anche considerando quanto è stronzo l'attuale Zar).
***
Ma io mi riferivo ad un ulteriore "specifico" referendum nelle sole zone di confine del Donbass e della Crimea, in quanto, trattandosi di zone ad etnia mista:
- dal primo referendum del 1991, con cui scelsero l'Ucraina, essendo ormai passati 30 anni e molte vicende, le relative popolazioni potrebbero aver cambiato idea;
- dal secondo referendum del 2014, con cui scelsero di secessionare dall'Ucraina, sono passati meno anni, ma si trattò di una votazione assolutamente illegittima e non affidabile (e, comunque, al di fuori di ogni controllo internazionale di "correttezza di voto" come la prima).
***
Per cui non vedo che male ci sarebbe se il Presidente dell'ONU Guterres dicesse ai due contendenti:
-------------------------------------------------------------------------------
"Caro Zelensky,
tu fai benissimo:
- a resistere all'aggressione russa per difendere l'"indipendenza" della tua nazione;
- a resistere all'aggressione russa per difendere l'"integrità territoriale" della tua nazione.
Però, sebbene l'articolo 34 della "Convenzione di Vienna del 1978" consenta la "secessione", ricorrendo alla forma più generica di "separazione di parti di uno Stato", che comporta una alterazione della sua "integrità territoriale", soltanto se lo Stato di appartenenza vi presta il suo consenso, perchè mai tu, a determinate condizioni, non scegli di prestare liberamente tale consenso?
Cioè, a condizione che:
- le truppe russe e quelle ucraine si ritirino "tutte" dal territorio del Donbass e della Crimea (mercenari compresi);
- il territorio del Donbass e della Crimea  venga presidiato esclusivamente dai caschi blu dell'ONU;
- gli ucraini  e i russi che negli ultimi otto anni sono fuggiti o sono stati scacciati dalle loro case nel Donbass e nella Crimea possano rientrare per poter votare anche loro;
- infine, una volta compiute tali preliminari indispensabili operazioni, che il prossimo referendum, da ritenersi definitivo, avvenga sotto l'egida dell'ONU e sotto stretto, attento ed accurato "controllo internazionale" e di "osservatori indipendenti".
Ed infatti, caro Zelensky, sebbene il diritto internazionale ti consenta di mantenere l'integrità del tuo territorio anche a prescindere dalla volontà della maggioranza dei suoi abitanti, per quale motivo tu vorresti continuare a governare egualmente quelle popolazioni rifiutandoti di verificarne l'effettiva attuale volontà con un regolare referendum veramente definitivo e affidabile"?
***
Non sarebbe assolutamente un cedimento a Putin (che dovrebbe ritirare anche lui le sue truppe), bensì, semplicemente l'accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli!
Un caro saluto
                                        Guterres"
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"Caro Putin,
tu hai fatto malissimo ad aggredire militarmente l'Ucraina sulla base di presunti maltrattamenti di elementi filorussi in Donbass; ed infatti, in tal caso, prima di ricorrere alle armi avresti dovuto adire la Corte Internazionale di Giustizia.
Cosa che non hai neanche provato a fare!
Comunque, se tu veramente ritieni in buona fede che gli abitanti del Donbass e della Crimea vogliono separarsi dall'Ucraina, per accorrere nelle tue amorevoli braccia, non dovresti ragionevolmente opporti ad un nuovo referendum, che, a differenza di quello del 2014:
- abbia il consenso anche di Zelenski
- avvenga con tutti i "crismi" della regolarità e affidabilità elettorale (cioè, sotto il controllo ONU).
 Un caro saluto
                                        Guterres"
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A mio parere, se invece di farne una questione puramente "militare" Zelensky accettasse l'ipotetica proposta del Presidente dell'ONU Guterres, ovvero se se ne facesse lui stesso promotore, sarebbe come se, giocando a "poker", "andasse a vedere" la carte che ha in mano Putin.
E così  si scoprirebbe finalmente che a Putin, della "vera" volontà dei popoli della Crimea e del Donbass, espressa con referendum seri, non gliene frega assolutamente niente; a lui interessa soltanto occupare militarmente più territorio che può.
L'unica differenza tra lui ed Attila, è che quest'ultimo riduceva in macerie le città dopo avere conquistante combattendo, mentre Putin preferisce ridurle in macerie prima di conquistarle!
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Sinceramente, per quanto balorda possa essere considerata la mia ipotesi di soluzione, non riesco proprio a capire come mai sia l'unica a non essere stata minimamente considerata da nessuno.
2)
Che la guerra sia sempre una decisione dei popoli non sembra affatto neanche a me; anzi, a volte non è neanche  sempre una decisione dei governi, i quali devono sottomettersi a pressioni altrui (vedi il bombardamento di Gheddafi da parte di Berlusconi).
Ciò non toglie, tuttavia, che, in determinate circostanze, quando i cittadini vedono brutalmente aggredita ed invasa la propria patria, essi ricorrono spontaneamente alle armi; ed è proprio questo che è accaduto in Ucraina, dove i volontari si sono presentati a frotte nella caserme per chiedere un'arma e combattere l'invasore.
Come senz'altro avrei fatto anch'io.
Zelensky è solo una "mosca cocchiera"; ed infatti è il popolo Ucraino a voler  combattere i Russi (che, negli ultimi giorni, stanno ricorrendo anche ad alcune infami tecniche, tipiche dell' HOLOMODOR).
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Un saluto a tutti! :)
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#2850
"Una feroce forza il mondo possiede, e fa nomarsi diritto: la man degli avi insanguinata seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno coltivata col sangue; e omai la terra altra messe non dà. Non resta che far torto, o patirlo."

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Così sentenziava Adelchi il longobardo (rievocato da Manzoni), nel "primo millennio" della nostra storia; ma che ancora debba essere così nel "terzo millennio", io lo ritengo inaccettabile!
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Ed invero, gli "equilibri di forza strategici", secondo me, non sono altro che lo pseudonimo della "forza bruta" con cui una parte cerca di accaparrarsi o mantenere un lembo di territorio, fregandosene altamente di quello che "effettivamente" desiderano quelli che ci abitano sopra.
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Però, una qualsiasi soluzione raggiunta con la forza delle armi, non conta "niente" se alla base non c'é "l'autentico" consenso delle popolazioni interessate (manifestato per il tramite di consultazioni avvenute sotto controllo internazionale).
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Perciò, benchè io sia consapevole che la mia soluzione è alquanto "utopistica", tuttavia ritengo che una soluzione basata sui soli rapporti di "forza militare" risulterà del tutto "illusoria"; ed infatti, se le popolazioni interessate non sono consenzienti, una soluzione del genere sarà foriera di ulteriori luttuosi conflitti (simmetrici a asimmetrici).
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