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Messaggi - Eutidemo

#2851
Se la cartina che ho trovato su INTERNET è aggiornata:
a)
La Russia, per mano di El'cin, aveva sottoscritto il trattato di Roma del 1998  che Istituiva la Corte Penale Internazionale; però, il 9 agosto 1999 Putin fu nominato "Primo ministro" della Federazione Russa,  e, cambiò completamente la politica di El'cin.
Così, prima di dichiarare l'"accellerazione totalitaria" della invasione della Cecenia il 1º ottobre 1999 (quando Putin dichiarò illegittima l'autorità del presidente ceceno Aslan Maschadov così come quella del Parlamento ceceno), il neo-dittatore moscovita, "prudentemente", ritirò la firma apposta da El'cin al trattato di Roma del 1998; ed infatti, nei successivi dieci anni, per giudicare gli innumerevoli crimini di guerra commessi dai Russi in Cecenia, di "Corti Penali Internazionali" ce ne sarebbero volute almeno dieci.
E Putin avrebbe collezionato almeno venti ergastoli, se non la stessa impiccagione!
2)
L'Ucraina ha regolarmente apposto la propria firma al trattato di Roma del 1998  che Istituiva la Corte Penale Internazionale; però, pur non avendola mai ritirata, ancora non l'ha ratificata.
Tuttavia nel 2014 ha comunque attivato la giurisdizione della Corte Penale Internazionale tramite la procedura speciale prevista dall'art. 12 dello Statuto e dall'art. 44 delle cosiddette "Rules of Procedure and Evidence".
Tale normativa stabilisce che uno Stato non membro può, tramite una formale dichiarazione depositata presso la Cancelleria della Corte, accettare la competenza della CPI relativamente ai reati previsti dall'art. 5 e cooperare con essa senza ritardo e senza eccezioni.
***
Ciò premesso, da un punto di vista "strettamente legale", nè la Russia nè l'Ucraina sono vincolate dal trattato di Roma; per cui, se così decidono di fare, i "criminali di guerra" possono anche giudicarseli da soli.
***
Tuttavia, secondo me:
- al massimo ciascuna delle due nazioni dovrebbe processare i "criminali di guerra" che appartengono ai loro stessi eserciti, e non a quelli altrui;
- in ogni caso, anche se la cosa non è obbligatoria, i "criminali di guerra", sia che appartengano ai loro stessi eserciti, sia che appartengano a quelli altrui, in via di principio dovrebbero sempre essere deferiti alla "Corte Penale Internazionale".
***
Ed infatti, se a giudicare è un tribunale nazionale, in entrambi i casi, secondo me, ricorre la "legitima suspicione" o a favore  o contro gli imputati.
***
In ogni caso bisogna stare attenti a non confondere i "crimini comuni" commessi durante una guerra, con i "crimini di guerra"; ed infatti la giustizia ordinaria, anche in caso di guerra, continua a funzionare regolarmente come prima.
***
Ad esempio, nel 1941, un ufficiale tedesco commise una grossa truffa pecuniaria nei confronti di una ricchissima vedova francese (falsificando anche della documentazione notarile); per tale motivo fu processato da un tribunale francese, e finì in un carcere francese (dopo che l'OKW lo ebbe degradato e radiato dalla Whermacht).
Ed infatti, in quel caso, il crimine era avvenuto mentre c'era un guerra in corso; ma non "in occasione" della guerra.
Sono due cose molto diverse!
***
Vadim Shishimarin, invece, ha ucciso un civile "in occasione" della guerra; per cui il suo non è stato un "crimine comune", bensì un "crimine di guerra", che sarebbe stato molto meglio deferire alla Corte Penale Internazionale.
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Visto che Vadim Shishimarin è reo confesso, ed ha persino chiesto perdono alla moglie della vittima, presumo che anche la Corte Penale Internazionale lo avrebbe condannato in tempi brevi; però, secondo me, ammesso e non concesso che il processo si sia svolto in modo regolare (come, in effetti, sembrerebbe), una condanna all'ergastolo emessa in tempi così brevi, io non l'avevo mai vista.
E non può non far insorgere quantomeno il sospetto di una eccessiva "frettolosità" giudiziaria!
***
Staremo a vedere come si svolgeranno i prossimi 48 processi per crimini di guerra già annunciati dagli Ucraini; e su quali basi essi si fondano.
***
Adesso, se i Russi fossero davvero "furbi", invece di sottoporre a processo i "presunti" criminali di guerra ucraini da loro catturati (il che apparirebbe una ripicca ai processi di Kiev), al loro posto io li tratterei in guanti bianchi, come normali prigionieri di guerra; in attesa di deferirli davanti alla Corte Penale Internazionale, se e quando avranno acquisito il necessario corredo di prove a carico.
Viste la serie di figure di cacca di cui stanno facendo collezione i Russi, in tal caso ci farebbero finalmente una "bella figura"!
***
Quanto allo scambio di prigionieri, la ritengo una cosa perfettamente lecita; però, se tra di loro ci sono dei soggetti gravemente sospettati di crimini di guerra, o da una parte o dall'altra dovrebbero restare sotto custodia o quantomeno sotto stretta sorveglianza, in attesa di essere deferiti davanti alla Corte Penale Internazionale.
Non può mica finire tutto "a tarallucci e vino"!
***
#2852
Ciao Viator :)
Si tratta di un'"obiezione di principio", ma di carattere "giuridico", e non solo "etico"; tanto è vero è che, chi esegue un ordine criminale, viene processualmente condannato come chi glielo ha impartito.
E questo vale per qualsiasi tipo di crimine, non solo per i "crimini di guerra" di cui all'art.8 dello "Statuto di Roma" del 1998!
***
Anzi, persino in campo civile e/o amministrativo,  se un impiegato esegue un ordine illegittimo impartitogli da un superiore, rischia il licenziamento; così come nel caso di quel dipendente che, così come ordinatogli dal superiore aveva contabilizzato dei lavori fasulli all'interno del sistema informatico aziendale e pagato gli importi delle relative fatture alle imprese individuate come appaltatrici (Cassazione sentenza n. 23600 del 28 settembre 2018).
***
L'obiezione di coscienza non c'entra niente, in quanto si tratta di obiezioni in linea di diritto!
***
Ed infatti, già dal 1859 (ben quattro anni prima della comparsa delle "Lieber's Instructions" internazionali), il nuovo Codice Penale militare per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna non solo puniva molto severamente tutti quei comportamenti che poi sarebbero stati vietati dalle Convenzioni internazionali di Ginevra del 1899, ma stabiliva anche per la prima volta la "responsabilità individuale" per ciò che si riferiva ai crimini di guerra e la "correità tanto del Comandante che avesse impartito l'ordine criminale quanto del militare che lo avesse eseguito".
Tale dettato venne ribadito nel codice penale militare  del Regno d'Italia del 1869, a suo tempo "il più liberale e progressivo d'Europa", e successivamente in quello del 1941; il quale è ancora in vigore (vedi Regio Decreto numero 303/41 Gazzetta Ufficiale 06.05.1941 n. 107 Capo III Degli atti illeciti in guerra).
***
In particolare, l'art.8 del Regolamento Militare di Guerra SMD-G-014, considera assolutamente proibito, sia per iniziativa personale, sia nel caso di un ordine proveniente da un ufficiale di grado superiore:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza proditoria, ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;
3° sparare contro i naufraghi;
4° dichiarare che non si concede quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari del peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o contraereo;
6° impiegare pallottole che si deformino, o frantumino, nel corpo umano, o sulle quali siano praticate incisioni, o pallottole non rilevabili radiologicamente;
7° saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salvo le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.
***
Quanto a dover consultare i tuoi legali di fiducia per conoscere se l'ordine impartitoti potrebbe configurare o meno la commissione di crimini di guerra da parte tua, devi considerare tre cose:
- "nemo censetur ignorare legem", e, cioè, non conoscere la legge non è una scusa valida per infrangere la legge";
- in particolare, se sei sotto le armi, il codice militare (di pace e di guerra), sei "personalmente"obbligato a conoscerlo;
- infine, non c'è certo bisogno di conoscere a menadito il codice militare (di pace e di guerra), per capire che sparare ad un nemico che si è arreso, ovvero ad un civile in bicicletta, è un atto di natura palesemente criminale, che non va mai fatto, neanche in base ad ordini superiori.
Un delitto resta un delitto, anche se ti hanno ordinato di commetterlo!
***
Si ha "insubordinazione" solo quando ci si rifiuta di eseguire un ordine legittimo; ma non certo quando ci si rifiuta di partecipare ad uno stupro di gruppo organizzato dal comandante del plotone; come, purtroppo, più volte è successo!
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Un saluto! :)
***
#2853
Ciao Alexander :)
In via di principio, se l'ordine impartito da un superiore  comporta la commissione di un "crimine di guerra", il subordinato "deve" rifiutarsi di eseguirlo; altrimenti è responsabile penalmente anche lui, alla stessa stregua di chi glielo aveva impartito.
***
Quanto al fatto che i due Russi temevano che Oleksandr Shelipov stesse telefonando per segnalare la loro posizione alle truppe ucraine, dai tabulati telefonici del suo cellulare è senz'altro possibile verificare a chi stesse telefonando, e citarlo in giudizio come testimone; il che potrebbe almeno in parte chiarire come siano andate davvero le cose.
Comunque, anche se il suo avvocato difensore ha dovuto necessariamente ammettere che ci sono prove oggettive del fatto che Vadim abbia sparato a Oleksandr (essendoci, credo, delle videoriprese), tuttavia la colpevolezza dell'imputato dipende non solo dai "fatti", ma anche dal "coefficiente psichico della condotta" con cui lui ha agito (grado del dolo e/o intensità della colpa).
***
Circa il trattamento dei prigionieri, l'art. 3 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949 stabilisce che i militari fatti prigionieri debbano essere protetti contro ogni violenza, insulti e contro l'esposizione alla curiosità pubblica; la portavoce del CICR Antonella Notari, al riguardo, ha precisato che: "È una disposizione che viene interpretata come un divieto di mostrare immagini dei prigionieri sui giornali ed in televisione".
***
Per cui, anche io non condivido che le immagini di questo processo vengano trasmesse in TV, in quanto, come prigioniero di guerra, il russo non dovrebbe venire "esposto" sui "mass-media"  ucraini.
***
In ogni caso, come ho detto nel mio TOPIC iniziale, secondo me Vadim Shishimarin non doveva assolutamente essere sottoposto alla giurisdizione di un tribunale ucraino (anche in assenza di riprese TV), perchè, come ho detto, il giudice e/o la giuria della nazione che è stata vittima dei crimini di di guerra commessi dall'imputato, non possono in alcun modo considerarsi "imparziali" (come, invece, ogni giudice dovrebbe essere).
***
A mio parere, invece, Vadim Shishimarin dovrebbe essere processato dalla "Corte Penale Internazionale", che offre garanzie di imparzialità di gran lunga maggiori; però, in quel caso, secondo me il processo dovrebbe essere "pubblico", per assicurarne al massimo la "trasparenza" e la "correttezza".
***
Ovviamente, quanto ho scritto, vale non solo per i prigionieri di guerra russi che "si presume" abbiano compiuto del crimini di guerra, bensì anche , simmetricamente, per i prigionieri di guerra ucraini che "si presume" abbiano compiuto anche loro del crimini di guerra (come alcuni appartenenti al battaglione Azov).
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Un saluto! :)
***
#2854
Secondo me, per quanto concerne la "giurisdizione penale" sui crimini di guerra, occorre considerare i seguenti tre casi.
1)
Nel caso in cui, in tempo di pace,  un cittadino della "NAZIONE A" si trovi in villeggiatura estiva nel territorio della "NAZIONE B", e, in seguito ad una lite privata, uccida un cittadino della "NAZIONE B", ha senz'altro commesso un reato penalmente perseguibile; in tal caso,  in base al "locus commissi delicti" la "giurisdizione penale" appartiene senz'altro alla magistratura della "NAZIONE B" (la "competenza per territorio" del singolo giudice, si determinerà poi essenzialmente a secondo di dove il reato è stato consumato).
2)
Nel caso in cui, in tempo di guerra, un militare della "NAZIONE A" si trovi a combattere nel territorio della "NAZIONE B", e, in tale occasione, sparandogli durante un regolare conflitto a fuoco, uccida un militare della "NAZIONE B", non è soggetto nè alla "giurisdizione penale" della  "NAZIONE A", nè a quella della "NAZIONE B", nè alla "giurisdizione penale internazionale"; ed infatti, salvo che nell'uccidere il nemico non abbia usato delle munizioni proibite (come, ad esempio, pallottole "dum dum"), tale militare non ha giuridicamente commesso nessun "reato", nè a livello nazionale nè a livello internazionale.
3)
Nel caso in cui, in tempo di guerra, un militare della "NAZIONE A" si trovi a combattere nel territorio della "NAZIONE B", e, in tale occasione, uccida per strada un civile disarmato  della "NAZIONE B" (ovvero un prigionero che si era arreso), ha senz'altro commesso un reato; però, il tale caso, "nella pratica" diviene alquanto complicato stabilire se tale reato debba essere sottoposto alla "giurisdizione penale" della  "NAZIONE A", a quella della "NAZIONE B", ovvero alla "giurisdizione penale internazionale".
***
Secondo me, in via di principio:
a)
Se il militare in questione è ancora un combattente in azione nei ranghi della "NAZIONE A", almeno in teoria, dovrebbe essere  sottoposto alla "giurisdizione penale" della  "NAZIONE A", e giudicato davanti alla "Corte Marziale" del suo reggimento; qualora ciò non avvenisse, ricorrendone le circostanze, dovrebbe intervenire, "in surroga", la "Corte Penale Internazionale".
Ed infatti, ai sensi del "Preambolo" dello "Statuto di Roma del 1998", la giurisdizione della "Corte Penale Internazionale" è "complementare" alle giurisdizioni penali nazionali; cioè, se queste opereranno con imparzialità nella repressione dei crimini contemplati dallo Statuto commessi dai propri soldati, la giurisdizione della Corte non entrerà in azione.
La giurisdizione della Corte si sostituirà solo a quelle giurisdizioni statali che non vogliano o siano incapaci di reprimere i crimini in questione; e che dunque garantiscono l'impunità ai criminali appartenenti al proprio esercito.
b)
Lo "Statuto di Roma del 1998" non lo precisa, ma, secondo me, la giurisdizione della "Corte Penale Internazionale":
- deve ritenersi "complementare" alle giurisdizioni penali nazionali solo per quanto riguarda i crimini commessi dai soldati in servizio effettivo nei propri eserciti (se le rispettive corti marziali non provvedono);
- deve, invece, ritenersi "prevalente", anzi, direi "esclusiva",  per quanto riguarda i crimini commessi dai soldati presi prigionieri in combattimento dalla nazione avversaria.
***
Ed infatti, a mio avviso, durante una guerra in corso, le Nazioni in conflitto:
- dovrebbero giudicare esclusivamente i crimini di guerra commessi dai loro stessi soldati (salvo surrogatoria della "Corte Penale Internazionale", in caso di colpevole inerzia);
- non dovrebbero "mai" giudicare, invece,  i crimini di guerra commessi dai soldati della nazione avversaria, nel caso in cui li abbiano presi prigionieri, ma dovrebbero "sempre" deferirli al giudizio della "Corte Penale Internazionale".
***
Ed infatti, a mio parere, è ovvio che il giudice e/o la giuria della nazione che è stata vittima dei crimini di di guerra commessi dal prigioniero in questione, non possono in alcun modo considerarsi "imparziali"; come qualsiasi giudice, invece dovrebbe essere.
Per cui, in tal caso, il prigioniero in questione dovrebbe "sempre" essere deferito alla "Corte Penale Internazionale"; ferma restando, ovviamente, la "costituzione di parte civile" delle vittime.
***
Ad esempio, il sergente russo Vadim Shishimarin, preso prigioniero dagli Ucraini, è attualmente alla sbarra nel tribunale di Kiev accusato di "crimini di guerra" ai sensi dell'art.8 dello "Statuto di Roma", per aver ucciso Oleksandr Shelipov, un civile di 62 anni, disarmato, che tornava a casa in bicicletta, nella regione di Sumy lo scorso 28 febbraio; Vadim ha confessato l'omicidio,  ma ha detto di averlo commesso solo perchè costretto dagli ordini di un superiore.
Ora, a prescindere della validità o meno della sua giustificazione, secondo me Vadim Shishimarin non doveva assolutamente essere sottoposto alla giurisdizione di un tribunale ucraino, perchè, come ho detto, il giudice e/o la giuria della nazione che è stata vittima dei crimini di di guerra commessi dall'imputato, non possono in alcun modo considerarsi "imparziali" (come, invece, ogni giudice dovrebbe essere).
***
I tribunali nazionali, cioè, non dovrebbero "mai" giudicare i crimini di guerra commessi dai soldati della nazione avversaria, nel caso in cui li abbiano presi prigionieri, ma dovrebbero "sempre" deferirli al giudizio della "Corte Penale Internazionale"; la quale è l'unica, secondo me, che, in questo caso, può garantire un giudizio (relativamente) imparziale.
***
Ed infatti, se, in tempo di pace, un autotrasportatore austriaco investe, uccidendolo, un cittadino italiano a Torino, il giudice e/o la giuria italiane non hanno ragione di nutrire particolari pregiudizi contro di lui; per cui non c'è nessun dubbio che la giurisdizione penale competa all'Italia.
Però, se si fosse in tempo di guerra, e il pilota di un carro armato austriaco schiacciasse volontariamente sotto i suoi cingoli un un cittadino italiano a Torino, io, una volta presolo prigioniero, non conterei molto sull'imparzialità di un giudice e/o di una giuria italiane; per cui lo deferirei senz'altro alla giurisdizione della "Corte Penale internazionale", che sarà senz'altro più imparziale nel giudicarlo.
***
Secondo me, bisogna sempre tenere ben distinta la "giustizia" dalla "vendetta"
Voi cosa ne pensate?
***
#2855
Citazione di: viator il 20 Maggio 2022, 16:43:37 PMSalve Eutidemo. Io non sono molto commosso e neppure terrorizzato.
Il fatto è che l'AI è un sottoprodotto della HI (Human Intelligence), la quale a sua volta è un sottoprodotto della CE (Cosmic Entropy).
Il problema dei sottoprodotti è la loro dipendenza da ciò che li genera. La AI, a parte tanti bei discorsetti sui suoi altri limiti intrinseci, dipende dalla disponibilità di corrente elettrica. Quindi i padroni saranno coloro che gestiscono l'energia.
No energia, no informazione, no intelligenza, no comunicazione, no calcolo, no pubblicità, no affascinanti testi iperlogici ed iperconturbanti.
Senza energia extrabiologica, ce ne fregherà di meno di avere intorno meravigliosi "compucazz" dotati di "intelligenza", mobilità, sensi, "logicazza" etc. etc.
Perchè la AI arrivi a governarci, è necessario che essa diventi talmente autonoma da giungere  poter autonomamente ALIMENTARSI, RIPARARSI e RIPRODURSI.
Quindi la AI, per raggiungere la HI, sarà "costretta" a DIVENTARE una HI. Infatti questa è appunto quella che dovrebbe chiamarsi "evoluzione delle funzioni della specie". Saluti.
L'idea di una nuova generazione di robot in grado di ALIMENTARSI, RIPARARSI e RIPRODURSI autonomamente come organismi biologici è un po' inquietante e apre lo spiraglio a scenari da film di fantascienza; eppure un team di scienziati composto da ricercatori della Tuft University, di Harvard e dell'Università del Vermont è recentemente riuscito in questa straordinaria impresa.
https://www.focus.it/scienza/scienze/robot-vivente-cellule-rana#:~:text=Questi%20robot%20si%20chiamano%20Xenobot,riprodursi%20identiche%20a%20se%20stesse.
 ???
#2856

Il "blu di metilene" è un composto cristallino, di colore verde scuro, che se sciolto in acqua diventa di colore blu intenso; serve a vari scopi, tra i quali, in senso metaforico, anche a scoprire le "spie" (e, soprattutto, le "talpe").
***
Una volta, ad esempio, il "blu di metilene" veniva aggiunto in dei campioni di latte pastorizzato per verificare che il latte fosse privo di batteri.
Ed infatti:
- se il campione di latte ,dopo l'aggiunta del "blu di metilene" non tornava del suo colore originario, ma rimaneva blu, si presumeva l'assenza di batteri, e che dunque la pastorizzazione era stata eseguita correttamente;

- se ,  invece, il colore blu spariva dal campione durante il test, ciò significava che il latte conteneva dei batteri che consumavano l'ossigeno, e che dunque il latte non era pastorizzato correttamente.

***
In campo spionistico, invece, con "blu di metilene" si intende una pratica di controspionaggio, che consiste nel fare una finta soffiata al soggetto che si ritiene essere una spia, per vedere se quest'ultimo passa la falsa informazione all'intelligence nemica, e provando così che fa il doppio gioco.

***
#2857
Ciao  Hystoricum :)
C'è qualcosa di ancora più "terrificante"!
Ed Infatti, la rivista "The Guardian", per la prima volta, ha pubblicato un articolo scritto interamente da un'Intelligenza Artificiale.
Nello specifico, è stato utilizzato il GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) un modello di linguaggio autoregressivo che utilizza l'apprendimento automatico (machine learning) per creare testi che sembrano opera dell'uomo; ed in effetti, dalla lettura di certi testi scritti da "bot", è difficile capire se siano stati scritti da esseri umani o da un'I.A. (Intelligenza Artificiale).
In effetti, anche questo mio post potrebbe essere stato scritto da un "bot", che ha previamente analizzato il tuo testo.
***
Un saluto! :)
***
#2858
Attualità / Re: Guerra in Ucraina II
20 Maggio 2022, 06:19:47 AM
Citazione di: Ipazia il 20 Maggio 2022, 06:11:00 AMEnnesima esternazione totalitaria dell'impero del Bene, stavolta ai danni di una giovane violinista, rea confessa di essere russa.

Nella serva Italia, di dolore ostello, che da oltre tre quarti di secolo lecca gli stivali ai cosacchi di Wall Street.
Stavolta hai pienamente ragione: la violinista Lidia Kochariàn non doveva  essere esclusa dal "Premio Rodolfo Lipizer" di Gorizia, soltanto per il fatto che è nata in  Russia! :)


#2859
Attualità / Re: L'Ucraina: Monaco o Danzica?
20 Maggio 2022, 06:09:11 AM
Ciao Viator. :)
Quanto al fatto che "le classi dominanti d'occidente si sono macchiate delle peggiori porcate", secondo me Niko non ha affatto tutti i torti!
Però è vero anche quello che scrivi tu, e, cioè, che  "le classi dominanti sono sempre ovunque esistite sul nostro pianeta"; e non è che le classi dominanti d'oriente (Russia e Cina) si siano macchiate di "porcate" meno gravi di quelle commesse dalle classi dominanti d'occidente!
Ed infatti, al famoso motto di Biante di Priene: "Oἱ πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί!" ("La maggior parte degli uomini sono dei grandissimi figli di mignotta"), io aggiungerei il seguente corollario: "Soprattutto se hanno il potere; e in proporzione alla misura del potere di cui dispongono!"

***
Un saluto! :)
***
P.S.
Se fosse concretamente realizzabile, il sistema politico migliore sarebbe senz'altro l'"anarchia".
https://www.youtube.com/watch?v=rSJWJ5u4li0
#2860
Citazione di: Ipazia il 19 Maggio 2022, 17:14:43 PMDice niente, Odessa 2014 ? ...
La differenza tra terrorismo e crimini di guerra è risibile nei conflitti odierni in cui la guerra non è nient'altro che terrorismo di stato, che spesso si serve di forme e formazioni di terrorismo classico.
Come nel caso del battaglione paramilitare neonazista Azov che non ha certo rimesso i suoi crimini venendo regolarizzato come reggimento nell'esercito di uno stato con chiare ed operanti nostalgie naziste.
Si tratta in entrambi i casi di "crimini gravissimi", ma ciò non toglie che si tratta di "fattispecie delittuose diverse"; che, in quanto tali, sono soggette a "differenti normative, giurisdizioni e procedure".
Tutto qui: ma nessuno sostiene che una cosa sia più grave o meno grave dell'altra! ;)
#2861
Attualità / Re: L'Ucraina: Monaco o Danzica?
19 Maggio 2022, 14:34:31 PM
Svezia e Finlandia intendono entrare nell'alleanza difensiva della NATO, proprio per non diventare "schiavi" dei Russi.
Ed infatti:
a)
Lo vuole il 62% della popolazione Finlandese:
b)
Lo vuole il 51% della popolazione Svedese:
***
Fino ad ora erano rimasti Paesi neutrali, ma quando hanno visto che fine fanno le nazioni neutrali confinanti con la Russia (come l'Ucraina), si sono affrettate a chiedere di entrare il prima possibile nella NATO.
Alla loro libertà e indipendenza ci tengono!
***
Dire che è la NATO ad espandersi ai danni della piovra russa (i cui tentacoli sono vicini anche a noi, in Libia con la Wagner), è una corbelleria da Guiness dei primati; resto sempre esterrefatto da chi sostiene assurdità del genere!
Capire male è drammatico, ma capire tutto al contrario è davvero tragico!
P.S.
Per inciso, nel '39 la Russia aveva già provato ad invadere la Finlandia (e comunque, in quell'occasione, già le "rubò" dei territori, come sta facendo adesso con l'Ucraina).
P.S.
Quanto alle "porcate delle classi dominanti d'occidente" potrei pure essere d'accordo; ma non è certo una buona ragione per fidarsi del Re dei maiali (e, cioè, al quel porcone criminale e ultracapitalista di Putin).
#2862
I primi soldati del reggimento Azov sono stati portati fuori dal complesso di Azovstal, dentro il quale combattevano da oltre 80 giorni, e presi prigionieri dai Russi.
***
Al riguardo:
- la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk vorrebbe fare uno "scambio" di prigionieri russi contro tali prigionieri ucraini;
- il presidente della Duma russa, invece, ha dichiarato: "I criminali nazisti non dovrebbero essere scambiati, ma processati, perchè si tratta di criminali di guerra".
- il procuratore generale russo, infine, ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere il reggimento Azov come "organizzazione terroristica".
***
Dal che si evince che i Russi hanno le idee alquanto confuse, in quanto:
- i "criminali di guerra" vanno processati sia nel caso in cui siano nazisti, sia nel caso in cui non lo siano, bensì soltanto in base alla condotta criminosa da loro posta in atto (qualora essa possa essere adeguatamente dimostrata).
- i "crimini di guerra", di cui all'art.8 dello  Statuto adottato a Roma dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998, sono una cosa diversa dai "crimini di terrorismo" a cui fa invece riferimento il procuratore generale russo.
***
Al riguardo, infatti, mentre i "crimini di guerra", di cui all'art.8 dello  Statuto adottato a Roma dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 sono tutti legislativamente ben elencati e dettagliati a livello internazionale, lo stesso non può dirsi per i "crimini di terrorismo".
***
Ed infatti:
- la convenzione della "Società delle nazioni" in materia, scritta tra le due guerre mondiali, non entrò mai in vigore;
- i progetti di convenzione globale delle Nazioni Unite, con una definizione comune di "terrorismo", non sono mai stati conclusi, in quanto arenatisi per la difficoltà di tracciare un confine con i combattenti per la libertà contro l'occupazione straniera (come nel caso del reggimento Azov).
***
Nel 1999, tuttavia, le Nazioni Unite hanno approvato l'"International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism" attraverso la quale hanno proposto una definizione, piuttosto generica, di "crimini di terrorismo":
"An individual who as an agent or representative of a State commits or orders the commission by another of any of the following shall, on conviction thereof, be sentenced [to. . . ]: undertaking, organizing, assisting, financing, encouraging, or tolerating acts against another State directed at persons or property and of such a nature as to create a state of terror in the minds of public figures groups of persons, or the general public".
Cioè, più o meno, è considerato autore di un "crimine di terrorismo", colui che in qualità di agente o rappresentante di un determinato Stato, effettua, incoraggia, organizza o finanzia, ovvero ordina ad altri di effettuare, la commissione, nei confronti di un altro Stato e delle sue proprietà, di atti tali da  creare uno stato di terrore nelle menti dei suoi personaggi pubblici,  di sue singole persone, o del suo popolo in generale (la mia è una traduzione molto libera).
***
Tale definizione viene ripresa, con alcune varianti,  un po' da tutte le legislazioni nazionali; quali, ad esempio, il nostro art.270 sexies del Codice Penale.
***
L' art. 205 del Codice Penale russo, intitolato  "Atto terroristico", assomiglia molto al nostro art.270 sexies,  ma è un po' più specifico.
"Статья 205. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.
Cioè, più o meno, è considerato autore di un "crimine di terrorismo", colui che provoca un'esplosione, un incendio doloso o altre azioni che spaventano la popolazione e creano pericolo di morte, provocando ingenti danni materiali o altre gravi conseguenze, al fine di destabilizzare l'attività di autorità o organizzazioni internazionali o influenzare il loro processo decisionale, nonché la minaccia di commettere tali azioni allo scopo di influenzare il processo decisionale da parte di autorità o organizzazioni internazionali (la mia è una traduzione molto libera, e tralascia la parte finale dell'articolo, che qui non interessa).
Credo, però, che, con "organizzazioni internazionali", si intendano anche le organizzazioni nazionali diverse dalla propria, cioè "altri Stati"; ma non ne sono sicuro.
                                  CONCLUSIONE
Poichè, nonostante l'ipocrita definizione di "operazione militare", quella in corso tra Russia ed Ucraina è una "guerra vera e propria", secondo me il ricorso del procuratore generale russo alla Corte suprema, al fine di riconoscere il reggimento AZOV come "organizzazione terroristica", è assolutamente fuori luogo; ed infatti, provocare esplosioni  ed incendi nel corso di una guerra costituisce pura e semplice "attività bellica", e non certo una "attività terroristica".
Secondo me, invece, ha ragione il presidente della Duma russa, poichè, se effettivamente sussistono delle prove concrete che alcuni dei combattenti del gruppo Azov abbiano commesso dei "crimini di guerra" ai sensi dell'art.8 (ed anche 6 e 7) dello  Statuto di Roma, costoro non dovrebbero essere scambiati con dei prigionieri russi, bensì  dovrebbero essere deferiti alla Corte Penale Internazionale.
In questo caso, infatti, un giudizio penale presso un tribunale ucraino o presso un tribunale russo, non mi sembra che possa garantire sufficienti garanzie di obbiettività.
Per inciso, la stessa cosa dovrebbe avvenire anche per i criminali di guerra russi catturati dagli ucraini (come Vadim Shishimarin di 21 anni, accusato di aver ucciso un civile nella regione di Sumy).
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#2863
Lo sapevate che anche un soldato con le "palle girate" è considerato un "criminale di guerra"? ;)
Lo spiego in questo apposito TOPIC.
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/un-soldato-con-le-palle-girate-e-considerato-un-criminale-di-guerra/msg61906/#msg61906
#2864
Lo sapevate che un soldato con le "palle girate" è considerato un criminale di guerra dalle convenzioni internazionali?
Lo stabiliscono:
- la Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1982, che sancisce il divieto dell'impiego di talune "armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi";
- l'art.8 dello  Statuto adottato a Roma dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998, che vieta di utilizzare "proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano".
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Di conseguenza, in base a tali convenzioni internazionali, l'unico tipo di munizione di cui è consentito l'uso in guerra, è costituito dalla cosiddetta "pallottola incamiciata" ovvero "blindata" (in inglese FMJ cioè Full Metal Jacket, "Camicia Totalmente in Metallo"), la quale è costituita da un nucleo di piombo incamiciato in un metallo più duro.
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Ovviamente, ciò non vuol dire che tali proiettili siano "innocui"; però, salvo particolari moderni accorgimenti (sui quali qui per brevità sorvolo), in via di principio:
a)
Sono teoricamente un po' "meno letali", in quanto presentano fenomeni di eccessiva "penetrazione" e, quindi, di integrale "perforazione" del bersaglio; il che,  in base alla "balistica terminale", risulta essere meno "letale", perché il proiettile, se "passa oltre" il bersaglio, porta via con sé parte dell'energia cinetica (provocando, quindi, più "feriti" che "morti").
b)
Sono teoricamente "meno crudeli", in quanto non si espandono nè si frammentano nel corpo della vittima; rendendo così meno dolorosa la ferita, e più agevoli le cure mediche.
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Per opposti motivi, invece, le pallottole in piombo nudo hanno gli effetti opposti, come è facile rilevare dalla seguente immagine.
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Il modo di dire: "Lasciatemi perdere, perchè oggi ho le palle girate" >:( , nacque durante la prima guerra mondiale; perchè i soldati avevano, sì, a disposizione solo pallottole "incamiciate", ma bastava "girarle" nel bossolo, per esporre il loro micidiale "culetto" in piombo nudo.
Ed infatti, per risparmiare sui materiali, tutt'oggi la parte posteriore della palla, cioè quella incastrata nel bossolo, non viene "mai" incamiciata; per cui, se la si "gira" e poi si spara, l'effetto terminale è sostanzialmente quello del piombo nudo (annullando praticamente l'effetto della blindatura).
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Per cui, se un soldato facesse, con una cartuccia ancora carica, quello che io faccio nel seguente video con una cartuccia  scarica, e venisse catturato dal nemico, molto probabilmente verrebbe "passato per la armi" sul posto (come pare accadesse nella prima guerra mondiale); o, quantomeno, potrebbe essere processato come "criminale di guerra" dalla "Corte Penale Internazionale"!
  (Password: "logos")
#2865
Attualità / I "crimini di guerra" (in senso lato).
18 Maggio 2022, 07:01:14 AM
C'è molta confusione:
- sia riguardo a chi può giudicare i "crimini di guerra";
- sia riguardo a cosa si intende per "crimini di guerra";
- sia riguardo chi si può ritenere responsabile per i "crimini di guerra".
Vediamo di fare un po' di chiarezza.
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A)
IL GIUDICE DEI "CRIMINI DI GUERRA".
Il giudice dei "crimini di guerra", a livello ONU, è la "Corte Penale Internazionale", in base allo Statuto adottato a Roma dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 , ratificato il 12 luglio 1999 con d.l. n. 232, ed entrato in vigore il 1 luglio 2002; al 24 settembre 2004 è stato firmato da 139 Stati e ratificato da 97 Stati.
In base all'art.1 comma 2 dello Statuto, il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche, per i più gravi crimini di portata internazionale, è tuttavia soltanto "complementare" alle giurisdizioni penali nazionali; cioè, se queste opereranno con imparzialità nella repressione dei crimini contemplati dallo Statuto, la giurisdizione della Corte non entrerà in azione.
La giurisdizione della Corte si sostituirà solo a quelle giurisdizioni statali che non vogliano o siano incapaci di reprimere i crimini in questione, e che dunque garantiscoano l'impunità ai criminali.
Occorre altresì sottolineare che,  affinchè la Corte permanente possa esercitare le proprie prerogative, lo Stato di appartenenza dell'imputato o quello in cui è stata commessa l'azione ovvero l'omissione, ne abbiano accettato il potere di decidere, o ad inizio, ratificando nei termini stabiliti la convenzione, o successivamente alla sua entrata in vigore; ad esempio, Stati Uniti Cina, India, Russia ed Ucraina non hanno aderito allo Statuto.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto,  sono sempre possibili, anche da parte di tali Stati non firmatari, accettazioni "ad hoc" in relazione a specifici episodi sussumibili nelle fattispecie di competenza della Corte (ad esempio, per i crimini russi commessi in territtorio ucraino, o per i crimini ucraini commessi in territorio russo)
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B)
CHE COSA SI INTENDE PER "CRIMINI DI GUERRA".
In questo caso, ho notato che sui "media" si tende a fare di tutta l'erba un fascio, per cui, finora ho "virgolettato" il termine "crimini di guerra", intendendolo in "senso lato"; ed invece, per la precisione, occorre considerare che il "genocidio", i "crimini contro l'umanità", i "crimini di guerra"-in senso stretto-, e i "crimini di aggressione", costuiscono fattispecie criminali differenti tra di loro (sebbene tutte soggette alla giurisdizione della Corte Penale e/o dei Tribunali nazionali).
In particolare:
1)
Articolo 6: Crimini di genocidio
Per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
- uccidere membri del gruppo;
- cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.
2)
Articolo 7: Crimini contro l'umanità
Per crimini contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
Omicidio;
Sterminio;
Riduzione in schiavitù;
Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
Tortura;
Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità;
Sparizione forzata delle persone;
"Apartheid";
Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
3)
Articolo 8; Crimini di guerra (in senso stretto)
Per "crimini di guerra" in senso stretto, si intendono soltanto le violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949; cioè una serie "interminabile" di delitti, di cui qui non posso che fare un elenco estremamente "sintetico" e anche molto "parziale".
-  tortura o trattamenti inumani della popolazione occupata o dei prigionieri;
- lesioni all'integrità fisica o alla salute della popolazione occupata o dei prigionieri;
- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari;
- privare volontariamente un prigioniero di guerra del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- catturare ostaggi;
- attacchi contro le popolazione civili in quanto tali o contro singoli civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
- dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario;
- uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
- fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico;
-  la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- bombardare ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
- uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
- dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- utilizzare veleno o armi velenose;
- utilizzare gas asfissianti, tossici o aItri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
- utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio (cioè, sono permesse solo pallottole "blindate", le cosiddette "full metal jacket");
- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- stuprare, e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale;
- sparare sulla "croce rossa";
- affamare intenzionalmente i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
- violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti dei prigionieri;
- emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.
ecc. ecc.
4)
Crimini di aggressione
La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul "crimine di aggressione" successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.
***
C)
LA RESPONSABILITA' PER I "CRIMINI DI GUERRA".
Sia per i "crimini di guerra" in senso stretto (B3), sia per i "crimini di guerra" in senso lato (B1,B2,B4), la responsabilità è "personale", e mai "collettiva".
Cioè riguarda soltanto:
- chi ha commesso materialmente lo specifico crimine (o vi ha più o meno indirettamente partecipato);
- chi ha espressamente ordinato di commetterlo;
- chi ha colpevolmente omesso di esercitare la dovuta vigilanza al fine di evitarlo.
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Resta fermo anche in tali casi il principio di "presunzione d'innocenza", per cui la colpevolezza dell'imputato dovrà essere dimostrata in un regolare e specifico processo (nazionale o internazionale), "al di là di ogni ragionevole dubbio!"
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Ad esempio, è iniziato a Kiev il primo (ma non certo l'ultimo) processo per "crimini di guerra russi" che vede imputato il soldato russo, Vadim Shishimarin di 21 anni, accusato di aver ucciso un civile nella regione di Sumy; ed infatti, secondo le indagini della polizia ucraina, il 28 febbraio a Chupakhivka  l'imputato avrebbe sparato alla testa di un civile che stava andando in bicicletta lungo il ciglio di una strada, parlando al telefono. L'uomo, di 62 anni anni, è morto sul colpo a poche decine di metri dalla propria abitazione.
Se verranno fornite prove idonee a dimostrare la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, Vadim Shishimarin verrà condannato all'ergastolo; altrimenti verrà assolto.
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Per quanto, invece, concerne i prigionieri del Battaglione Azov, potranno essere processati e condannati solo quelli di cui si potrà dimostrare la colpevolezza di uno dei delitti sopra elencati; e, questo, a prescindere che si tratti di un "neonazista" oppure di un altro semplice combattente di detto battaglione, che non sia un "neonazista".
Ed infatti potrebbe benissimo darsi che un "neonazista" di detto battaglione, pur essendo altamente spregevole e deprecabile la sua ideologia, non abbia commesso alcun crimine; mentre potrebbe benissimo essere accaduto che il crimine sia stato commesso da un combattente "non-neonazista" di detto battaglione.
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"Iustita omnium est domina, et regina virtutum!"

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