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Messaggi - Eutidemo

#3376
Su YOUTUBE è possibile vedere un "videomontaggio" riguardante la manifestazione "novax" e "nopass" di qualche giorno fa, a Roma; il quale è intitolato <<Il giallo del poliziotto infiltrato e la denuncia di Forza Nuova: "Così la polizia ha scatenato gli scontri">>.
A mio parere, si tratta:
- di due riprese "autentiche", le quali, cioè, non sono state minimamente "falsificate";
- il contenuto di una delle quali, però, è stato completamente "travisato".
Vediamo di cosa si tratta!
***
Il "videoclip" in questione, risulta dall'"assemblaggio" di due diverse riprese, effettuate a breve distanza l'una dall'altra.
a)
Nella prima si vede un agente in borghese, che, secondo la denuncia di Forza Nuova, si era "infiltrato" tra i manifestanti istigandoli a ribaltare un furgone della polizia.
b)
Nella seconda si vede lo stesso agente in borghese che malmena un manifestante, essendo poi trattenuto da altri agenti in divisa.
https://www.youtube.com/watch?v=PqHL7rOVELg
***
Per quanto concerne la ripresa sub b), che, come ho detto, è assolutamente "autentica", il poliziotto in questione si è spontanemente "autodenunciato"; per tale indegno ed ignobile comportamento, sembra che la Procura di Roma abbia doverosamente avviato nei suoi confronti un azione penale.
***
Per quanto, invece, concerne la ripresa sub a), che pure, come ho già detto, è assolutamente "autentica", il suo contenuto, secondo me, è stato completamente "travisato" da molti siti "novax"; il che è avvenuto anche con l'appoggio interessato di alcune forze politiche.
***
Ed infatti, guardando il video, e collegando gli occhi al cervello, a me sembra evidente che l'"agente in borghese" in questione, non solo non si era unito ai manifestanti (novax) che cercavano di ribaltare il furgoncino per fingersi uno di loro, ma, anzi, stava palesemente cercando di contrastare il movimento oscillatorio impresso al furgoncino dagli scalmanati che lo attorniavano.
***
Oltretutto, indossava anche una regolare mascherina anticovid; cosa abbastanza strana per un poliziotto  che si fosse voluto "infiltrare" tra manifestanti "novax", "nopass" e "nomask" mimetizzandosì il meglio possibile tra di loro.

***
Lamorgese ha cercato di spiegare la faccenda in Parlamento; però, secondo me, lo ha fatto in un modo troppo "arzigogolato" perchè potesse essere compresa da "menti semplici" (o in malafede) come quelle dei parlamentari che l'hanno brutalmente interrotta.
https://www.youtube.com/watch?v=IoEcnFhC17Y
***
Per far comprendere a quei rozzi cervelli cosa era effettivamente accaduto, doveva mostrare loro la scena alla moviola e dire semplicemente: "Anche un bambino può vedere che l'agente in borghese non stava affanto spingendo il furgone insieme agli altri manifestanti per ribaltarlo; ma, invece, al contrario, stava cercando, per quanto possibile, di evitare che si ribaltasse!"
Secondo me, almeno se si ha una "vista" e una "materia grigia" sufficienti a capire quello che si sta guardando, la cosa dovrebbe risultare evidente (a chiunque sia in buona fede).
***
Però, ovviamente, questa è solo la mia opinione; voi cosa ne pensate?
***
#3377
Citazione di: Ipazia il 31 Ottobre 2021, 20:21:20 PM
Il ragionevole uso improprio di una macchina è tale quando l'utilizzatore adotta sistemi cosiddetti "a sicurezza migliorata", ovvero sistemi alternativi di sicurezza, ancora più sicuri di quelli previsti dal costruttore nell'utilizzo standard della macchina, adeguati al diverso utilizzo rispetto al manuale d'uso.

Tali sistemi "a sicurezza migliorata" si utilizzano anche in fase di attrezzaggio della macchina, quando si devono rimuovere le protezioni previste nella fase produttiva.
Stavolta sei riuscita ad esprimere il concetto molto meglio di me; ed anche in modo decisamente più sintetico!
Chapeau!
:)

#3378
Ieri pomeriggio mio figlio, che è ingegnere meccanico, si lamentava di alcune "dizioni legali", le quali, secondo lui (non del tutto a torto), gli suonano molto poco perspicue; per non dire addirittura "paradossali".
Ad esempio.

IL "RAGIONEVOLE USO IMPROPRIO"
A quanto sembra, esistono delle normative "ingegneristiche" (che io non conosco) le quali prevedono l'installazione di "sistemi di sicurezza" da adottare nel caso di "ragionevole uso improprio" di un determinato macchinario; a tale riguardo, mio figlio obiettava che, secono lui, si tratta di un vero e proprio "ossimoro", in quanto un uso "ragionevole" non può mai essere "improprio", così come un uso "improprio" non può mai risultare "ragionevole".
***
Il che, però, non è sempre vero, come mi accingo ad illustrare sotto il profilo "concettuale"; sebbene in un ambito "ingegneristico" inteso in senso molto "lato"!
Tuttavia, per farlo, dovrò prendere il problema del "ragionevole uso improprio" un po' alla lontana, parlando di "pugnali" e "coltelli"; per cui chiedo venia per la necessaria divagazione.
***
Ed infatti, a parte quelli "artigianali", i "pugnali" e i "coltelli" di produzione industriale vengono quasi sempre progettati da "ingegneri" specializzati nel ramo; ed infatti, ciascuno tipo di essi, deve essere costruito per un "uso specifico", il quale richiede determinati accorgimenti e caratteristiche legali da rispettare.
***
Generalizzando in modo estremo le dozzine di tipologie esistenti, in primo luogo occorre distinguere i  "pugnali" dai "coltelli".
Ed infatti:
A)
Il "pugnale", avendo una punta acuta e una "lama a due tagli", viene considerato un'"arma bianca", per la quale è richiesto un "nullaosta" per la semplice "detenzione" in casa; il "porto" esterno, invece, è vietato in modo assoluto a "chiunque", anche se è un agente di polizia o detiene un regolare porto d'armi (a quello in immagine sono state smussate lame e punta, per cui ha perso la sua qualifica di effettivo "pugnale").
B)
Il "coltello", invece:
- può avere solo una punta ed una "lama a singolo taglio";
- può essere acquistato liberamente, e portato dove si vuole, purchè, a richiesta delle forze dell'ordine, se ne possa giustificare il porto esterno.
***
Sempre generalizzando al massimo, i coltelli possono poi essere così suddivisi:
1) Coltelli "a lama fissa", come quelli da lancio, la cui lama non è richiudibile nel manico.
2) e 3) Coltelli "a lama mobile", la cui lama non  richiudibile nel manico, e che possono essere:
- "a lama libera", cioè non bloccabile in apertura;
- "a lama bloccabile in apertura" per evitare che, durante lo specifico "uso proprio" a cui è destinato, non si richiuda inavvertitamente sulle dita.

***
Orbene, dopo questa lunga e pedante premessa, necessaria per meglio sviscerare il tema, veniamo al nocciolo della questione, e, quindi,  prendiamo in esame il n°2; cioè il "coltello da innesto", che ha una sola lama, e che,  essendo privo di punta, in genere non ha un fermo che blocchi la lama aperta (la quale, in genere, ma non necessariamente, si ripiega solo se si fa pressione sulla punta).

***
Orbene:
- l'"uso proprio" del "coltello da innesto" (2), senza punta e, in genere, a "lama libera", consiste nell'incisione dei rami o dei tronchi del "portinnesto" con un taglio netto che non "strappi" il tessuto vegetale, permettendo così l'inserimento e l'adesione dell'"innesto";
- l'"uso proprio" del "coltello a roncola"(3), con la punta e, in genere, a "lama bloccabile",  consiste, invece,  nel tagliare arbusti e piccoli rami, prima di cominciare a tagliare i grossi rami con l'accetta.
***
Ciò premesso:
a)
Se, in una determinata occasione, io non riuscissi a trovare il mio "coltello a roncola"(3), potrei senz'altro tagliare qualche arbusto o piccolo ramo facendo un "ragionevole uso improprio"  del mio del "coltello da innesto" (2); basta che io stia attento a che la lama non mi si richiuda sulle dita.
Tuttavia, sebbene non mi pare che esista, non sarebbe male se ci fosse una norma che prevedesse in ogni caso la possibilità del bloccaggio  della lama anche nei "coltelli da innesto", nell'eventualità di un loro occasionale "uso improprio".
b)
Diversamente, se in una determinata occasione io non riuscissi a trovare il mio "coltello da lancio"(1), farei un "uso improprio" assolutamente "irragionevole"  del mio del "coltello da innesto" (2); in quanto, non essendo dotato di punta, solo un imbecille cercherebbe di farlo configgere nel bersaglio.
***
Per fare un altro esempio, sempre in materia di coltelli, in caso di necessità io potrei benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del mio "coltello da funghi" utilizzandolo anche come "pennello da barba" (come una volta mi è capitato, durante un "corso di sopravvivenza").

Però non proverei mai a dipingerci casa, perchè sarebbe senz'altro un "irragionevole uso improprio" dell'oggetto in questione. 
***
Passando dai "coltelli" agli "ombrelli", se vi si sloga una caviglia, potreste benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del vostro ombrello, utilizzandolo per appoggiarvici mentre camminate, invece di utilizzarlo per ripararvi dalla pioggia; però, secondo me, sarebbe un "uso improprio"  assolutamente irragionevole, illudersi di poterlo utilizzare anche come "paracadute!".
upload photo
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Passando dagli "ombrelli", alle "rivoltelle", se avete terminato le munizioni, potete benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del vostro "revolver", utilizzandolo come "martello" per rompere la testa del vostro aggressore (soprattutto se possedete una Smith & Wesson 686 calibro 357 MAGNUM, che pesa quasi un chilo e mezzo).

Però, se siete aggrediti da un carro armato, un uso del genere, oltre che "improprio", diventa indubbiamente alquanto "irragionevole".
***
A questo punto, credo di aver chiarito a sufficienza quale sia, "concettualmente", "semanticamente" e "tecnicamente", la differenza tra la "proprietà d'uso" di un qualsiasi manufatto, e la "ragionevolezza" o meno di un suo eventuale "uso improprio".
***
Ovviamente, non sono in grado di fare esempi relativi a macchinari industriali complessi, perchè non sono un ingegnere; però, laddove esistono regolamentazioni giuridiche  le quali prevedono l'installazione di "sistemi di sicurezza" da adottare nel caso di "ragionevole uso improprio" di un determinato macchinario, credo che queste mirino principalmente ad evitare alcuni "incidenti sul lavoro", che si verificano anche troppo spesso.
Ad esempio, a maggio di quest'anno, una operaia, che stava "impropriamente" utilizzando un "orditorio", particolare attrezzo che consente per l'appunto di preparare l'ordito, affinché questo possa poi essere montato su un telaio, è rimasta agganciata al rullo, che l'ha trascinata in modo inesorabile e l'ha uccisa; dalle indagini in corso, sembra che l'incidente mortale sia stato provocato, più che dall'"uso improprio" dell'attrezzatura, dalla mancata installazione dei "sistemi di sicurezza", che si sarebbero dovuti attivare automaticamente nel caso di "ragionevole uso improprio" dell'"orditorio" (cioè, sembra, la "fotocellula di sicurezza").
***
Al riguardo, la facoltà di "Ingegneria Biomedica" dell'Università di Bologna, ha pubblicato un apposito eleborato, nel quale si prevede, appunto, che il fabbricante debba descrivere la destinazione d'uso del dispositivo e qualsiasi "ragionevole uso improprio" che se ne potrebbe fare; ed infatti, nel caso di tali apparecchiature, l'utilizzo del "software" può portare a un aumento della probabilità di "ragionevole improprio utilizzo", così come analiticamente descritto nell'elaborato stesso.
https://amslaurea.unibo.it/7992/1/berta_silvia_tesi.pdf

LA "REGOLA D'ARTE".
Tale dizione giuridica, è molto più chiara e comprensibile della precedente; ed infatti, con tale locuzione, si fa riferimento alle "specifiche regole previste da una determinata arte, professione o mestiere, per la migliore realizzazione dell'opera commissionata all'artista, all'artigiano o al professionista".
Al riguardo occorre tenere presente quanto segue:
a)
L'art. 1176 del Codice Civile prevede che,  per stabilire se un lavoro è stato eseguito "a regola d'arte", occorre fare riferimento alle specifiche competenze professionali richieste per la sua esecuzione, e, cioè, che: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
b)
L'art. 1662 del Codice Civile chiarisce che, a seguito di leciti controlli da parte del committente durante lo svolgimento dei lavori, se questi non proseguono "a regola d'arte" (così come sopra definita), il committente può obbligare chi sta eseguendo i lavori a conformarvisi meglio.
***
Cioè, ad esempio:
- se un giardiniere si accingesse a potarmi il giardino con le "forbici da barbiere", invece che con le "le cesoie da giardiniere" (magari per metterci più tempo, e farsi pagare di più), io potrei contestargli che non si accinge a fare il lavoro "a regola d'arte", e, cioè, adeguandosi alle tecniche canoniche del "giardinaggio";
- se un barbiere si accingesse a tagliarmi i capelli con le "le cesoie da giardiniere" invece che con le "forbici da barbiere"(magari per metterci meno tempo, facendosi pagare allo stesso modo),  io potrei contestargli che non si accinge a fare il lavoro "a regola d'arte", e, cioè, adeguandosi alle tecniche canoniche del "barbieraggio".
***
#3379
UNA NORMA POCO CONOSCIUTA E ANCOR MENO UTILIZZATA.
Forse non molti sanno che, in base all'art. 1 comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale ha modificato l'art. 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, qualora il Notaio ne sia richiesto da una delle parti, deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
***
Ed infatti, come giustamente viene fatto presente anche sul sito del "Consiglio Nazionale del Notariato", chi compra si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data della sua trascrizione nei registri immobiliari, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore: un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, ecc. ecc..
Ed invece, con il  deposito del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza subire gravami, il compratore non corre più alcun rischio.
***
EFFETTI DEL DEPOSITO
Le somme che il notaio si vede versare da parte dell'acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bensì al notaio stesso) saranno da lui segregate su di un conto corrente dedicato che ha appositamente acceso in banca con la destinazione di "conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013".
Tali somme sono assolutamente "al sicuro", in quanto:
- diventano impignorabili dai creditori del venditore;
- restano giuridicamente separate dal patrimonio del notaio, e, quindi, sono impignorabili da parte dei suoi creditori;
Gli interessi attivi che produce il "conto dedicato" vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

CASI PARTICOLARI

A) PRESENZA DI UN PIGNORAMENTO O DI UNA IPOTECA PREGRESSA
Nel caso in cui l'immobile risulti gravato da un pignoramento o da un'ipoteca pregressi,  nell' atto si conviene che il prezzo venga "svincolato dal deposito" e pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità.

B) IMMOBILE SOGGETTO A PRELAZIONE LEGALE
Nel caso in cui l'immobile risulti gravato da una prelazione legale, nell' atto si conviene che il prezzo venga "svincolato dal deposito" e pagato solo una volta che sia venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione.

C) IMMOBILE NON AGIBILE
Nel caso in cui l'immobile risulti inagibile, nell' atto si conviene che il prezzo venga "svincolato dal deposito" e pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

D) ABITAZIONE ANCORA OCCUPATA
Nel caso in cui l'immobile risulti ancora occupato dal venditore, si conviene che il prezzo venga "svincolato dal deposito" e pagato solo  ad avvenuta consegna della casa all'acquirente libera da persone e da cose.

E) PRESENZA DI DEBITI CONDOMINIALI DEL VENDITORE
Nel caso in cui il venditore non abbia ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico (ad es. spese straordinarie deliberate prima dell'atto per opere non ancora eseguite al momento della stipula),  al fine di garantire l'acquirente (che potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. att. c.c.), vengono depositate presso il notaio le somme necessarie a coprire tali spese con l'incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti dall'amministratore di condominio.

***
GARANZIA ANCHE PER IL VENDITORE
Il deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall'acquirente al venditore; il quale incasserà le somme dopo qualche giorno ma non correrà alcun rischio in ordine all'effettivo incasso della somma pattuita.
***
#3380
Il 30 ottobre 1961, cioè 60 anni fa esatti, venne fatta esplodere la cosiddetta BOMBA ZAR, detta anche  "конец света бомба" ("ordigno fine di mondo"); tale "arma finale" era stata progettata da Andrej Dmitrievič Sacharov il quale, come noto, vinse il "premio Nobel per la pace".
Forse con riferimento a quella "eterna"!
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Ed infatti, la BOMBA ZAR (in codice NATO "Big Ivan") era una bomba H di tipo Teller-Ulam da 50 MEGATONI; pari, cioè a 50 milioni di tonnellate di tritolo.
Il che vuol dire che era esattamente 3125 volte più potente della bomba atomica sganciata  su Hiroshima; e, poichè quest'ultima provocò circa 100.000 morti, la BOMBA ZAR, almeno sotto il profilo meramente aritmetico,   sarebbe stata potenzialmente in grado di far fuori più di 300 milioni di persona "con una botta sola"!
***
Però, per fortuna, venne fatta esplodere a 4.000 metri di quota nella deserta baia di Mitjušicha, sull'isola di Novaja Zemlja, a nord del circolo polare artico; per cui, almeno sul momento, l'esperimento non provocò vittime (sebbene manchino per l'epoca i dati sull'eventuale aumento di casi di cancro in URSS).
***
Quali furono gli effetti registrati?
- il "fungo" causato dall'esplosione raggiunse l'altezza di 64 chilometri, superando l'altezza delle nuvole;

-  sebbene il cielo fosse molto nuvoloso, il lampo venne visto ad oltre 1.000 chilometri di distanza, cioè, più o meno come da Roma a Berlino;

- tutti gli edifici esistenti sull'isola di Severnyj, situati a ben 55 km di distanza dall'impatto vennero completamente disintegrati, e ne restò soltanto un'ombra sul terreno;

- a centinaia di chilometri di distanza, invece (fino a 900 km dall'ipocentro), le case in legno vennero rase al suolo, mentre quelle in pietra persero il tetto, le finestre e le porte, e, oltre, vennero danneggiate le imposte in legno delle case;

- l'onda sismica generata dall'esplosione fece per ben tre volte il giro della Terra (sebbene l'esplosione fosse stata innescata nell'atmosfera), e si misurò una magnitudo sismica compresa tra 5,0 e 5,25 con un'onda d'urto propagata e percepita in tutto il mondo, Italia compresa.

***
Quella fatta esplodere, però, era solo la versione "depotenziata" della vera e propria "bomba zar", la cui potenza era doppia (100 megatoni); la quale, "per prudenza", si evitò di sperimentare!
***
Negli anni seguenti, le grandi potenze si orientarono principalmente sulle "armi nucleari tattiche"  (da qualche chilotone), ma non si può escludere che il record della "bomba zar" sia stato segretamente battuto più volte; se non altro per non essere "scavalcati" nel "Guiness dei Primati.
***
Ed infatti, secondo alcune voci non confermate, bombe molto più potenti farebbero parte del cosiddetto sistema "Периметр" ("Perimetro"), noto anche come "Mertvaya Ruka" (la "Mano Morta"): un apparato semiautomatico di rappresaglia nucleare creato dai sovietici in piena Guerra Fredda.
In occidente, era noto come D.S.W.A.P ("Die Samson with all the Philistines", cioè  "Muoia Sansone con tutti i Filistei")
Il sistema, progettato negli anni '80 e tenuto segreto per decenni, avrebbe permesso un attacco di rappresaglia anche in caso di annientamento totale dell'intera URSS e di tutte le sue supreme autorità, da parte degli USA; quando i suoi sensori avessero rilevato delle esplosioni nucleari "terminali" sul suolo russo, l'autorità di lanciare tutti i missili nucleari sovietici sarebbe stata automaticamente trasferita a speciali bunker, collegati ad una rete di comunicazione dedicata.
Tuttora in Russia sono attive delle misteriose stazioni radio (The Buzzer, The Pip, The Squeaky Wheel) che secondo alcuni potrebbero far parte di Perimetro; ed infatti non risulta che il sistema sia mai stato dismesso!
***
Ma noi, ormai, "giovani invecchiati", non abbiamo paura della bomba!
https://www.youtube.com/watch?v=_5cV6Crj8cI
***
Buona fortuna a tutti gli altri...per i prossimi sessant'anni!

***
#3381
Attualità / Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!
29 Ottobre 2021, 06:32:52 AM

Ciao Inverno. :)
Hai perfettamente ragione; come ricordo benissimo anch'io riguardo alle intercettazioni telefoniche che venivano effettuate "molti" anni fa.
Oggi, però, esistono numerose sofisticatissime metodologie per rimuovere i rumori di fondo sia in entrata (quelli delle persone con cui stai parlando) che in uscita (quelli intorno a te); alcune applicazioni, sebbene un po' meno performanti, possono addirittura essere scaricate gratuitamente, come KRISP.

***
In ogni caso, se proprio si vuole andare sul sicuro, più che mettersi vicino a fonti di rumore, è sufficiente che "certe" telefonate:
- o vengano "registrate" anche da chi le riceve;
- oppure che, chi le riceve, abbia a portate di mano, vicino al telefono, un "distortore" vocale.

;D
***
Un saluto! :)
***



#3382
Attualità / Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!
29 Ottobre 2021, 05:58:57 AM
Ciao Phil. :)
L'art.51 comma 6, da te citato, nell'ultimo capoverso, dispone che: "Dette conferme (tra le quali quella "per scritto") possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole."
***
Tale disposto, almeno se interpretato secondo l'esegesi delle compagnie telefoniche, può consentire all'esercente stesso, previo "consenso" del consumatore (il famoso ""), di registrare la telefonata e di ritenere tale registrazione telefonica la conferma su "supporto durevole" del contratto concluso, "in luogo" di quella cartacea.
***
Tanto è vero, questo, che, quanto allo scambio delle conferme, alcuni "script" delle compagnie sono stati modificati nel febbraio 2015, prevedendo che:
a)
Il consumatore venga informato in un momento iniziale della conversazione che ove aderisca all'offerta nel corso della telefonata, il contratto si intende concluso mediante registrazione della stessa, con la seguente formula:  "La informo che se fornisce il suo consenso, il contratto si intenderà concluso con la registrazione della presente telefonata che sarà a sua disposizione ogniqualvolta ne faccia richiesta. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 comma 6 ultimo capoverso del D.lgs n. 21 del 21 febbraio 2014, acconsente lei a che il contratto venga concluso <<soltanto>> mediante registrazione della presente telefonata?Se presta il suo consenso, dica "sì", altrimenti, dica "no"."
b)
"Ad abundantiam", alcuni questionari telefonici si concludono anche con la seguente domanda: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.51 comma 6 ultimo capoverso del D.lgs n. 21 del 21 febbraio 2014, acconsente lei a prestare il suo "consenso", al fine di  ritenere la presente registrazione vocale, che verrà archiviata e durevolmente conservata e di cui le faremo avere copia per conoscenza, quale idonea "conferma su supporto durevole" del contratto concluso, in luogo di quella cartacea?Se presta il suo consenso, dica "sì", altrimenti, dica "no"."
***
Dopo l'illustrazione dell'offerta e la conferma del cliente circa la sua volontà di aderire alla stessa, il consumatore riceve poi conferma circa la conclusione del contratto da parte dell'agente telefonico,  che specifica al cliente "Con la sua adesione il contratto si intende concluso in data odierna". I
I consumatore riceve poi copia del contratto in formato cartaceo (o, a sua richiesta, in formato elettronico), la quale non deve affatto essere firmata e  restituita al mittente con la firma per accettazione.
***
Se dovessi fare l'"avvocato del diavolo" (o meglio, "l'avvocato del cliente circuito  dal diavolo") io eccepirei in giudizio che, anche se la legge non lo prevede, il consumatore dovrebbe comunque essere informato della circostanza che – con la registrazione della telefonata - lui rinuncia alla possibilità di ricevere il contratto cartaceo da sottoscrivere al proprio domicilio, prima di vincolarsi; la qualcosa, secondo me, configura un modo alquanto subdolo per carpire la buona fede del consumatore.
E potrei eccepire anche qualche altra cosetta, a cui l'avvocato della controparte potrebbe a sua volta controbattere con altre argomentazioni; ma non è questo il luogo di imbastire un "processo simulato", visti i tanti processi che, in materia, si svolgono nella realtà.
***
In ogni caso, per evitare complicazioni, ribadisco il mio suggerimento di non pronunciare mai un secco "sì" in tale tipo di conversazioni telefoniche; le quali, almeno in teoria, andrebbero sempre registrate anche dall'utente.
Anche se, almeno a mio parere, la cosa migliore sarebbe riattaccare subito!
***
Un saluto! :)
***
#3383
Attualità / Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!
28 Ottobre 2021, 14:56:25 PM
Ciao Phil. :)
Per quanto riguarda  i  contratti  a distanza, l'art.50 del D.Lgs n. 21 del 21 febbraio 2014 (che viene citato dalla tua fonte come se fosse una ""direttiva consumatori
"", mentre invece è una norma di legge), stabilisce che al consumatore -sempre se si sia  dichiarato d'accordo, anche con un "sì" telefonico-, debba essere fornita su un "mezzo durevole", cartaceo o meno,  la  conferma   del  suo  previo   consenso   espresso telefonicamente; nonchè della sua accettazione in  conformita'  dell'articolo  59, comma 1, lettera o).
In base al tale  disposto, infatti, il diritto di recesso di cui agli articoli da  52  a  58  per  i contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali è escluso relativamente alla fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non materiale se l'esecuzione è  iniziata  con  l'accordo  espresso  del consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Per cui, ribadisco che, almeno secondo me, nel caso di specie non è affatto richiesta la forma scritta, con relativa sottoscrizione manuale  dell'atto; come, peraltro, accade in qualsiasi altro "contratto verbale", per il quale non venga richiesta la forma scritta "ad substantiam".
Però, in ogni caso, come avevo scritto, l'utente può avvalersi della facoltà di recedere in base alla legge Bersani da me citata; per cui non resta vincolato, se non vuole.
Un saluto! :)

P.S.
Quanto all'indirizzo dell'utenza, il codice fiscale ecc. ecc. si tratta di dati che, in genere, i fornitori di servizi già possiedono; o che vengono richiesti in altro modo.
Per cui, ovviamente, oltre ad evitare di dire "sì", occorre sempre evitare il più possibile di rendere note informazioni che ci riguardano, sia al telefono sia in rete.
#3384
Attualità / Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!
28 Ottobre 2021, 14:09:49 PM
Ciao Viator :)
Il nostro legislatore, per fortuna, non è cretino fino a questo punto!
Ed infatti, dopo la registrazione, il cliente deve comunque ricevere a casa un documento cartaceo, per posta o per email, contenente tutte le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.
Quindi, il contratto telefonico risulta valido solo se:
- è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell'utente e questa viene custodita dalla compagnia;
- l'utente ha ricevuto a casa le condizioni generali di contratto (che però non devono essere firmate e rispedite alla compagnia);
- l'utente non si è avvalso della facoltà di recedere, in base alla legge Bersani da me citata.
Un saluto! :)
#3385
Attualità / Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!
28 Ottobre 2021, 12:44:52 PM
Quando ricevo telefonate da sconosciuti, i quali mi chiedono "Mi scusi, parlo con il signor...? (facendo il mio nome e cognome)", io replico sempre: "Visto che non sono stato io a chiamare, mi dica prima  chi è lei!"
Se me lo dice, e poi insiste nella domanda, a prescindere da chi è e dalla società che rappresenta io rispondo sempre: "Bravo, ci hai azzeccato; mi chiamo proprio così!"
Però  mi guardo bene dal rispondere con un secco "sì" ; sia in quella che in altre successive occasioni.
E adesso vi spiego perchè.
***
I "contratti a distanza" sono disciplinati dagli artt. 45 e seguenti del Decreto legislativo n° 206 del 06/09/2005, i quali prevedono che   qualsiasi contratto di utenza può essere concluso anche per mezzo del telefono; in tale caso, laddove il consumatore abbia prestato il suo consenso, l'operatore telefonico lo consacrerà tramite un  supporto durevole, senza alcuna "firma manuale", ma soltanto con la registrazione telefonica.
Ed infatti, per legge, un contratto di utenza non deve per forza essere costituito da un atto scritto, ma può consistere anche in una semplice "registrazione vocale", archiviata dall'operatore in un momento successivo.
***
Pertanto, la sempre più dilagante truffa in voga negli ultimi anni, consiste nell'indurvi a rispondere di "sì" a una domanda  che nulla ha a che vedere con l'attivazione di un contratto (ad esempio: "Mi scusi, parlo con il signor Mario Rossi?" o cose del genere); se voi rispondete affermativamente, il vostro "sì" verrà registrato, e, poi,  dopo essere stato accuratamente "rimosso" dal suo contesto originario, sarà  "audiomontato" all'interno di un "questionario vocale", al fine di essere utilizzato ad altri scopi (ad esempio,  per l'attivazione di un contratto per la fornitura di luce e gas).
***
Sembra incredibile, ma le associazioni in difesa dei consumatori segnalano che si tratta di una truffa sempre più "diffusa"; ed infatti, vista fine del mercato calmierato per l'energia prevista per gennaio 2023, è in atto una vera e propria corsa da parte degli operatori del settore per accaparrarsi il maggior numero possibile di clienti (con ogni mezzo, "per fas et nefas").
Non c'è dubbio che si tratti di una "truffa" a tutti gli effetti; la quale, però, sebbene punibile ai sensi dell'art.640 del Codice Penale, è quasi impossibile da dimostrare al giudice!
***
Ed infatti, con le attuali sofisticatissime tecniche di "audiomontaggio":
a)
Per un "falsificatore fonico" è necessaria una notevole abilità e competenza per "rimontare" un "dialogo" in "colloquio naturale"  (cioè, quando due persone chiacchierano liberamente); ed infatti, se la falsificazione non è fatta ad opera d'arte, considerata la diversa "enfasi" delle singole parole riassemblate in un diverso discorso, un abile "perito fonico", con un po' di impegno, può accorgersene.
b)
Per un "falsificatore fonico"', invece, è molto più semplice inserire, in un rigido e standardizzato questionario vocale, delle semplici e secche risposte "in logica binaria" ("" e "no"), anche se sono state estrapolate da un "colloquio naturale"; ed infatti, in tale caso, soprattutto se la falsificazione è fatta ad opera d'arte, è quasi impossibile smascherare il trucco.
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Pertanto, onde evitare di essere raggirati, occorre cercare il più possibile di non rispondere mai con i monosillabi "sì" e "no"; ed infatti, se la truffa riesce, sarà pressochè impossibile dimostrarla penalmente.
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Tuttavia, per fortuna, se si cade nel tranello, esiste comunque la "rete di salvataggio" civilistica offerta dalla Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, che ha convertito il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (il cosiddetto decreto Bersani), il quale ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato.
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Ed infatti, nel comma 3 dell'art.1 è previsto che: "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".
Tale legge, peraltro, ha stabilito l'invalidità dell'obbligo imposto dalle compagnie agli utenti, che avevano stipulato un contratto con esse, di rimanere fedeli senza possibilità di recedere.
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Però, piuttosto che cadere nel trabocchetto, e, poi, cercare di venirne legalmente fuori, è preferibile evitare di cascarci!
;)
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#3386
Recentemente sono aumentate a dismisura le "truffe dei diamanti", sia per investimento, sia per semplice acquisto ad uso personale; però ci sono vari modi con i quali, anche un profano, può cercare di assicurarsi (quasi) al 100%, dell'autenticità e del valore del diamante che si accinge ad acquistare.
Eccone alcuni, dei più semplici:

1)
Verificare il diamante con la "luce fredda".
Nella maggior parte delle gioiellerie vengono utilizzate lampade a "spettro" giallo", in quanto sono quelle che mettono in maggior risalto (artificialmente),  lo "splendore" del diamante; però, una volta fuori, alla luce del giorno, ecco che la luminosità del diamante appare improvvisamente molto meno buona di come sembrava dentro il negozio (prima di comprarlo).
Tuttavia, poichè è ben difficile che il gioielliere vi consenta di uscire in strada con il suo diamante in mano prima che lo abbiate acquistato, è opportuno "esaminare" il diamante, all'interno della gioielleria, con una torcia a "luce fredda"; che riproduca, cioè, nel miglior modo possibile, la luminosità esterna (preferibilmente proveniente da nord tra le 12 e le 14, ma non è indispensabile).


2)
Verificare il diamante con il "fiato caldo".
Tale test si effettua alitando sul presunto diamante da verificare.
Nel qual caso:
- se rimane appannato per più di due o tre secondi, quasi certamente si tratta di un diamante falso;
- se non si appanna per niente oppure si disappanna subito, quasi certamente si tratta di un diamante vero.
Tuttavia il risultato di tale test è condizionato sia dalla temperatura, sia dal grado di umidità dell'aria; per cui, per essere più sicuri, andrebbe effettuato contemporaneamente sia sul "presunto diamante" da verificare, sia su un "diamante autentico" che ci si è portati dietro.
Però occorre anche tenere presente che, trattando il "diamante falso" con un apposito "antiappannante", il gioielliere potrebbe "buggerarvi" lo stesso; a meno che, prima di alitarci sopra, non lo strofiniate vigorosamente con una pelle di daino.


3)
Verificare il "marchio sulla montatura".
Nel caso in cui il presunto diamante da verificare sia montato, ad esempio su un anello, occorre controllare con quale metallo sia stato realizzato quest'ultimo; ed infatti, è "estremamente improbabile" che un "diamante autentico" sia stato montato su un "anello di scarso valore" (in genere è montato sempre su anelli d'oro di parecchi carati o di platino, e mai di semplice argento).
Tale riscontro è abbastanza semplice, poichè, in base al D.Lgs. n. 251 del 22 maggio 1999, che contiene la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, all'interno dell'anello deve "sempre" esserci scritto di che metallo è fatto (il numero dei carati ecc.).
Però, non si può mai essere sicuri al 100% che non sia stata falsificata anche la "marchiatura"!
Inoltre un gioielliere di pochi scrupoli, e molto scaltro, rassegnandosi ad una piccola perdita di guadagno, potrebbe "sostituire il gioiello"; cioè, potrebbe montare un "diamante falso" su un anello d'oro privato del suo originario "diamante autentico".
Ci si può accorgere del trucco, controllando accuratamente con una lente di ingrandimento la "sutura di incastonaggio" e la proporzione e lo stile dei due elementi; ma non è un controllo molto facile, per chi non sia esperto.


4)
Verificare il "marchio sul diamante"
Per sapere, con la quasi assoluta certezza e con la maggiore facilità possibile, se  un diamante è autentico e di valore, occorre acquistare soltanto i diamanti muniti del "certificato  di garanzia" rilasciato da laboratori ufficiali; non c'è altro modo per essere sicuri di non venire truffati!
I "brand" più famosi e sicuri sono i seguenti.
.
Però, poi, occorre seguire la seguente semplicissima procedura, alla portata di un bambino di nove anni:

a)
Munirsi di una qualsiasi lente almeno a 10 ingrandimenti, come quella da me utilizzata nella seguente immagine, e leggere la stampigliatura a laser apposta sul diamante; in questo caso recante il codice "GIA 1172118924".


b)
Tuttavia occorre fare molta  attenzione, perchè l'"incisione laser" potrebbe essere fasulla; così come il corrispondente "certificato cartaceo" esibitovi dal "gioielliere-truffatore". (sul quale il numero di codice corrisponderà senz'altro).
Nella stragrande maggioranza dei casi, però, si vede ad occhio nudo che l'"incisione laser"  è falsificata; ed infatti, quasi sempre,  le tecniche a caldo usate dagli imitatori "sbavano" e vanno oltre la parte esterna della cintura, così come si vede bene dalla seguente immagine.


c)
In ogni caso non preoccupatevi, perchè non c'è nessun bisogno di mettersi a fare gli Sherlock Holmes;  ed infatti è sufficiente accendere il proprio "smartphone", e poi andare sul sito del laboratorio che ha rilasciato il marchio.
https://www.gia.edu/report-check-landing
Dopo di che, occorre digitare nell'apposita griglia il codice numerico stampigliato sul diamante; cioè, nel nostro caso, "1172118924".

Fatto ciò, in due secondi netti, il sito del laboratorio non solo ci confermerà se il codice è corretto e se il diamante è vero o falso, ma ce ne fornirà pure tutte le caratteristiche ed il suo conseguente valore.

***
Un diamante è per sempre (o un "affare", o una "sola").
;)
#3387
Mi è anche venuto un ulteriore dubbio, e, cioè, che siano state "colposamente" confuse delle "munizioni vere", con dei "dummy round"; i quali non sono "munizioni a salve", le quali che si distinguono benissimo da quelle vere, (per cui è impossibile confonderle), bensì "munizioni inerti", però estremamente simili a quelle vere.
Le "munizioni a salve" servono per fare il botto, mentre i "dummy round" servono a far credere, agli spettatori di un film, che si sta caricando o scaricando un'arma.

Ovviamente, dal fondello dei bossoli si riconosce se la pistola è stata caricata con "pallottole vere" o con "dummy round"; però occorre prestarci appositamente attenzione, altrimenti si rischia di scambiare le une con gli altri.

Non c'è niente di più pericoloso che mescolarle insieme!
#3388

Così come avevo "sospettato" nel mio precedente "post", c'erano "proiettili veri" e non "cartucce a salve" nella pistola usata sul set del film 'Rust'; ed infatti la polizia ha accertato che la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata uccisa da una vera e propria "pallottola di piombo", e non dai "residui di una cartuccia a salve" (cosa teoricamente "possibile", ma, in pratica, decisamente "improbabile")
Per cui il caso Baldwin diventa un vero e proprio "giallo", anche perchè alla polizia sono state rese testimonianze contraddittorie.
***
Ed infatti:
a)
Secondo la testimonianza di Alec Baldwin, suffragata da alcuni cineasti presenti, la cosiddetta "arma di scena" gli era era stata consegnata dall'assistente Dave Halls, il quale gli aveva detto che era sicura da usare.
Tale pistola sarebbe stata una delle tre che uno specialista di armi da fuoco, o "armiere", aveva precedentemente messo su un carrello fuori dall'edificio, dove si stava provando un'altra scena;  l'assistente Dave Halls avrebbe portato dentro il carrello, prelevando da esso proprio l'arma -delle tre- carica con proiettili veri,  e l'avrebbe consegnata a Baldwin, assicurandolo  erroneamente che l'arma non conteneva proiettili veri e urlando "cold gun" ("pistola fredda").
Baldwin stava forse provando una scena subito prima del ciak (o forse, l'azione era già stata effettuata); fatto sta che, con quella pistola, ha sparato "due" colpi (sembra, quindi, non non "uno", come riportato dalla stampa in un primo tempo), uccidendo Halyna Hutchins direttrice della fotografia  e ferendo il regista (e autore della sceneggiatura insieme a Baldwin) Joel Souza.
Però il punto non è chiaro, poichè, dato che Souza era dietro Hutchins, potrebbero essere stati colpiti entrambi dallo stesso singolo proiettile,
Dopodichè, dopo aver gridato "Perché cazzo mi avete dato una "hot gun!"(cioè una pistola carica), molto dispiaciuto dell'accaduto, Baldwin ha dichiarato:
https://www.youtube.com/watch?v=OR6vZC0VJhA
b)
Diversamente, secondo la prima ricostruzione fornita dagli investigatori della polizia al locale "Albuquerque Journal", contrariamente a quanto riferito sopra e alla consuetudine che affida il compito al "maestro d'armi" del set, l'arma, in questo specifico caso, sarebbe stata caricata proprio da Alec Baldwin in persona; il che sarebbe davvero molto grave!
***
Ciò premesso, prima di entrare nel merito della vicenda per come si sta evolvendo, credo che, innanzittutto, occorra avere ben chiaro cosa intendono gli americani per "prop gun" ("pistola di scena"); termine che, erroneamente, alcuni "mass media" italiani hanno tradotto con "pistola a salve!"
Ma non è affatto così!
***
Ed infatti, qui in Italia, le "pistole a salve", pur essendo pressochè identiche a quelle vere in tutto e per tutto, hanno la "canna ostruita"; per cui la "vampa infuocata" della salva fuoriesce da un foro che si trova in alto, sul "dorso" della canna (da me indicato con una freccia bianca), e non dalla sua "bocca".


***
Al riguardo il D.lgs 26 ottobre 2010 n. 204, ha stabilito che: "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa la canna allo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico."
***
Negli USA, invece, "per uso scenico" si possono legalmente usare:
- sia "pistole a salve", ovviamente caricate con munizione a salve;
- sia "pistole vere" caricate con munizioni a salve (purchè sotto il controllo di un addetto definito "maestro d'armi").
Vedi NOTA.
***
In realtà, almeno stando a quanto mi pare di vedere nei film (sia italiani che americani), "di fatto" non vengono mai usate "armi a salve", ma sempre e soltanto "armi vere" caricate a salve: ed in effetti, vedere una pistola che fa "fuoco e fiamme" dal "dorso" invece che dalla "bocca" della canna, risulterebbe alquanto irrealistico, e guasterebbe la scena!
***
Chiarito quanto sopra, al di là delle confuse e contraddittorie notizie di stampa, nonchè delle erronee traduzioni della stampa italiana, mi sembra ormai di aver capito che Alec Baldwin abbia fatto fuoco:
- due volte;
- con una "pistola vera" (sia pur adibita ad "usi di scena");
- caricata con "pallottole vere".
***
Dando questo, come credo, per assodato (a parte il colpo singolo o doppio, sul quale ho ancora qualche perplessità), è fuori di dubbio che sia stato senz'altro commesso un CRIMINE; resta solo da stabilire se di natura "colposa" o "dolosa"!
***
Ed infatti, stando a quanto riportano i media americani, già da qualche tempo alcuni operatori cinematrografici si erano lamentati della "scarsa sicurezza" delle riprese; ivi compresa la "scarsa sicurezza" derivante dai troppo sommari controlli sulle armi.
Ed infatti, appena qualche giorno prima, la controfigura di Alec Baldwin aveva sparato accidentalmente due "veri colpi" con la sua "pistola di scena", sebbene lo avessero assicurato che la pistola non aveva alcuna munizione (neanche a salve); soltanto che, in quel caso, per fortuna non c'erano state vittime, e i colpi erano andati a vuoto bucando solo qualche suppellettile.
***
Ciò premesso, secondo me, si possono fare le seguenti ipotesi:
1)
Nonostante che già da qualche tempo alcuni operatori cinematrografici si fossero lamentati della "scarsa sicurezza" delle riprese, non si è posto alcun rimedio a tale criminale trascuratezza; per cui, di tale "colpa", dovrà risponderne legalmente il responsabile della produzione, o chi per lui.
2)
Diversamente, potrebbe essersi trattato non tanto di una involontaria e "colposa" trascuratezza da parte degli addetti, bensì di un vero e proprio tentativo di "sabotaggio" della produzione cinematrografica da parte  di qualcuno; la cui identità deve ancora essere accertata.
3)
Infine, a livello meramente teorico, potrebbe essere imputato lo stesso Baldwin.
Ed infatti:
a)
Se è stato lui a caricare l'arma, il suo sarebbe senz'altro da considerare un "assassinio volontario di primo grado"; perchè quando ha sparato sapeva benissimo che l'arma conteneva munizioni vere.
b)
Se, invece, non è stato lui a caricare l'arma, potrebbe essere comunque imputabile per "concorso di colpa"; ed infatti, non si spara mai -neanche per finta- con un'arma vera, senza prima averla aperta e controllato di persona quello che c'è dentro.
Non ha alcuna importanza che ti abbiano assicurato che è innocua...anche se fosse stato Gesù Cristo in persona a garantirtelo!
***
In ogni caso, secondo me,  anche senza aprirla,  si sarebbe dovuto accorgere dal peso che era stata "caricata a piombo"; ed infatti, se aveva fatto altre scene con l'arma, avrebbe dovuto farci caso.

In ogni caso, "se è vero" che ha sparato due colpi e non uno solo (come sembrava all'inizio), il secondo colpo, più che "colposo", non può che essere considerato "doloso"; ed infatti, dopo aver sparato la prima volta, dal rinculo e dal rilevamento dell'arma, non poteva non essersi accorto che conteneva munizioni vere, e non a salve (tanto più vedendo la reazione della vittima).
Per cui non avrebbe "mai" dovuto sparare un secondo colpo!
Tra l'altro, visto che si trattava di un film western, la pistola usata era sicuramente con meccanismo "a singola azione"; per cui, prima di sparare il secondo colpo, avrebbe dovuto alzare il cane con il pollice.

CONCLUSIONE
Ma queste sono tutte congetture, che, secondo me, verranno chiarite dal controllo "dattiloscopico" e del "DNA" sui bossoli; il colpevole che ha caricato l'arma con pallottole vere, infatti, dovrebbe averci lasciato senz'altro le sue tracce.
A meno che, come in ogni giallo che si rispetti, non abbia usato i guanti.
Arrivederci alla prossima puntata!

***
NOTA
"A prop gun is a gun used in the entertainment industry to mimic a real gun during film and TV scenes.
Some prop guns are toys or replicas, but sometimes real guns are used for a more realistic look and feel during close-up shots.
They are filled with blanks which still contain gunpowder but do not fire a bullet, this does not mean they do not pose a threat.
If a real gun is used, a gun safety handler is required to be on set to supervise.
Do prop guns contain bullets?
Prop guns do not contain bullets and instead use blank cartridges.
Blank cartridges are made up of casing, gunpowder and a firing pin.
The bullet is replaced with paper or a plastic plug called a wad.
When you fire a blank, the gunpowder ignites and fires the casing and wad out of the gun, this is what causes the loud bang and flash that mimic a real gunshot."

#3389

Ciao Jacopus. :)
Sono senz'altro d'accordo con te sul fatto che il cervello umano è estremamente "plastico" e "adattabile", per cui apprende dall'ambiente più di ogni altro essere vivente conosciuto; ed invero non c'è (quasi) niente di "maschile" che una donna non possa fare, e viceversa.
Ad esempio, sebbene una donna non sia predisposta "naturalmente" a combattere, se viene adeguatamente addestrata nel combattimento "corpo a corpo", è in grado di battere un uomo che sia il doppio più grosso e forte di lei; allo stesso modo, se si insegna ad un uomo a lavorare all'uncinetto, può realizzare maglioncini in lana molto migliori di quelli di una donna che non sia stata addestrata a farlo.
***
Tuttavia, almeno in certi casi, come dice un vecchio proverbio: "Cerca pure di rinchiudere la natura in un sacco...quella cercherà sempre di sgusciare fuori!"
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Ed invero, data la versatilità e la plasticità del cervello umano, è senz'altro possibile:
- "accentuare" culturalmente, in senso positivo o negativo (a seconda dei punti di vista), determinate nostre caratteristiche naturali filogeneticamente acquisite;
- "contrastare" culturalmente, in senso positivo o negativo (a seconda dei punti di vista),  determinate nostre caratteristiche naturali filogeneticamente acquisite.
Tuttavia, soprattutto nel secondo caso, c'è il rischio che la "frizione psicologica" provocata da tale "contrasto" possa provocare "effetti sociali collaterali" indesiderati; e, comunque, la "propensione naturale" non verrà in alcun modo "soppressa" (se non, selettivamente, in milioni di anni), ma resterà semplicemente "latente".
***
Anzi, paradossalmente, in tempi "molto" lunghi, determinate desiderabili modifiche culturali, potrebbero comportare modifiche selettive in direzione esattamente opposta a quella desiderata!
Ad esempio, poichè le "donne in carriera" generano meno figlie delle "casalinghe", da un punto di vista meramente "selettivo", la "specie sapiens femminile" potrebbe evolversi in senso ancora più "casalingo" di quanto già non sia per antichi adattamenti preistorici.
***
Quanto alla faccenda dei giocattoli:
- è assolutamente vero che regalare bambole alle bambine e pistole e automobiline ai bambini può  accentuare le loro propensioni innate;
- è assolutamente falso, invece, che le une e gli altri non abbiano già dentro di sè propensioni innate per certi tipi di giocattolo.
Tanto è vero, questo, che lo si è verificato anche "etologicamente" nelle specie di primati più simili a noi.


(Geschwister als Team: Ideen für eine starke Familie. Ein artgerecht-Buch)
***
I miei genitori, traumatizzati dalla recente guerra, mi hanno raccontato che, quando io ero ancora molto piccolo, era loro intenzione di astenersi dal regalarmi qualsiasi tipo di "armi giocattolo"; però, quando ci recavamo nei grandi magazzini, io puntavo istintivamente e pervicacemente verso quelle, e non c'era verso di dissuadermi.
E la cosa singolare è che:
- all'epoca, non c'era ancora la TV
- al cinema mi portavano a vedere solo cartoni animati;
- non avevo fratelli;
- i primi anni, antecedentemente alla scuola, non avevo amici, quindi giocavo sempre da solo.
Tanto è vero che, essendo molto piccolo, non avevo neanche idea del funzionamento delle armi giocattolo, e le facevo volare come se fossero aeroplani.
Le decine di orsacchiotti che mi avevano regalato, invece, neanche li guardavo!
***
Alcune credenze circa gli uomini e le donne sono sicuramente "stereotipi di genere"; ma altri sicuramente no!
***
Indubbiamente, "una tradizione di molti secoli, avvalorata da sacre scritture, da leggi non scritte, da insegnamenti e da prassi pervasive" ha un "peso enorme" nel condizionamento degli individui di una certa cultura; però "mai" quanto può esserlo un condizionamento filogenetico, trasmesso nei cromosomi, che si è protratto per milioni di anni.
Lo si può senz'altro contrastare culturalmente, ed anche con "relativo" successo e durata; ma non lo si può mai sopprimere completamente ("eradicare"), se non a seguito di un "ricondizionamento selettivo" di pari durata.
***
Così come la cultura può modificare il nostro "corpo" (grazie all'alimentazione e alla palestra), allo stesso mondo può modificare anche la nostra "psiche" (grazie alle ideologie e alle mode predominanti in un certo periodo).
Ma "mai" oltre certi limiti; salvo, ovviamente, un "ricondizionamento selettivo"!
***
Quanto alla "psicologia", considerato il tema propostomi:
- mi sono attenuto solo agli aspetti "comuni" e "fisiologici" (condizionamenti dati dalla neotenia e dagli ormoni, ma non solo);
- non ho minimamente considerato, se non incidentalmente gli aspetti "particolari" e "patologici" , perchè sarei andato oggettivamente fuori tema.
***
Ed infatti, un conto è la "psicologia" ed un conto è la "psichiatria" (in senso lato, di cura delle sofferenze psichiche, anche se non estreme)!
***
E' senz'altro esatto tutto ciò che scrivi riguardo alla "traumatologia psicologica", la  quale  fa risalire a "traumi di tipo violento", lo spegnimento di ogni creatività da parte dell'essere umano; ma io mi riferivo alla media normale della popolazione che non ha subito  "traumi di tipo violento" di nessun genere.
Ed infatti, se è vero, come scrivi giustamente tu, che gli uomini e le donne "traumatizzati psicologicamente" difficilmente diverranno artisti creativi, è altrettanto vero vero che  gli uomini e le donne "traumatizzati fisicamente" difficilmente diverranno campioni sportivi; ma questo non c'entra assolutamente niente con le differenze che sussistono tra gli uomini e le donne che non sono stati "traumatizzati" nè  psicologicamente nè fisicamente!
E solo questo era il tema che mi ero riproposto di esaminare.
***
Un saluto! :)
***
#3390
Citazione di: viator il 24 Ottobre 2021, 21:00:21 PM
Salve Eutidemo ed Ipazia. Ovviamente non è possibile (nè, credo, potrà interessare) che io esprima un mio sincero punto di vista circa l'origine e lo svolgersi dei ruoli maschile e femminile.

Dal momento che la procreazione umana richiede che il maschio si dia da fare e che la femmina si lasci fare (bum !! - son sicuro che troverò chi non sarà d'accordo con ciò!).....................occorrerebbe chiamare in causa l'esistenza di ruoli (FISICI E BIOLOGICI BEN PRIMA CHE SESSUALI !) denominati ATTIVITA' e PASSIVITA'.

Tutto il resto della storia dei rapporti tra i sessi appartiene - al massimo - all'anedottica.
Come avevo scritto, riguardo alla "differenza" tra uomini e donne, mi sembra che tu ti appiattisci un po' troppo sulla famosa  battuta francese: "Quelle est la différence entre l'homme et la femme ? C'est facìle: la différence entre!"Su questa "differenza", indubbiamente,  c'è poco da discutere!
:D