2)
Come si dovrebbe effetuare lo scioglimento.
Ai sensi dell'art.3 della Legge n. 645 del 1952:
a)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.
b)
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, invece, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta direttamente il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione.
***
Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, ricorrano o meno le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza", che consentono di sciogliere Forza Nuova senza attendere la sentenza di un giudice; pertanto spetterà al governo stabilire se i disordini e l'aggressione alla sede della Cgil rientrino o meno nei casi di "estrema necessità e di urgenza" previsti dalla legge. In caso contrario sarà necessario aspettare il pronunciamento di un tribunale.
***
A quanto mi è dato rammentare (ma potrei sbagliarmi), finora non si è mai verificato nessun caso di scioglimento senza che prima si fosse pronunciato un tribunale.
Ed infatti, se ben ricordo:
- il gruppo neofascista "Ordine Nuovo" venne disciolto nel 1973 dal Ministro dell'Interno Taviani, soltanto dopo che una sentenza del tribunale di Roma aveva condannato 30 dirigenti del gruppo di estrema destra per aver tentato la ricostituzione del partito fascista;
- il gruppo neofascista "Avanguardia Nazionale, venne disciolto nel 1976, soltanto dopo che il tribunale di Roma aveva condannato i suoi dirigenti (ma non mi ricordo da quale ministro).
Altri casi non mi vengono in mente!
***
Personalmente, per quanto possa valere il mio giudizio, nel caso di specie nutro forti dubbi circa l'eventuale scelta di sciogliere "Forza Nuova" per decreto, senza attendere una previa sentenza giuridizionale.
Ed infatti, sebbene io sia decisamente a favore dello scioglimento di "Forza Nuova", tuttavia:
a)
Per quanto "gravissimi", i fatti di Roma non mi sembrano tuttavia configurare le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza" che legittimano un intervento diretto del governo; al quale, secondo me, si dovrebbe ricorrere solo nel caso di una vera e propria insurrezione armata (anche se solo locale).
Ed infatti, in quest'ultimo caso, è ovvio che il governo deve intervenire immediatamente, perchè non si può certo ricorrere ai tribunali nel corso di una rivolta.
b)
Inoltre, in effetti, il decreto legge, essendo espressione del potere legislativo, dovrebbe sempre avere i requisiti di "astrattezza, generalità e novità"; cosa che in questo caso non si verificherebbe.
Ed invero, un decreto legge di scioglimento di un partito neofascista avrebbe la duplice natura:
- di "atto giudiziario" nella parte in cui stabilisce che un determinato gruppo rientra nei casi di ricostituzione del partito fascista;
- di "atto amministrativo" nella parte in cui dà esecuzione alla decisione assunta.
Però, al riguardo, in effetti, è la legge a stabilire tale procedura; per cui si porrebbe, semmai, una questione di incostituzionalità della legge stessa.
3)
La legge Mancino.
L'art. 7 comma 3 del legge legge 25 giugno 1993, n. 205 consente lo scioglimento di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano favorito la commissione dei reati elencati dall'art. 5 della medesima Legge (oggi descritti all'art. 604 ter del codice penale); si tratta, cioè, di tutti quei reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
Per cui, a mio avviso, "Forza Nuova" potrebbe essere disciolta anche in base a tale normativa.
***
Tuttavia, in questo caso, lo scioglimento del gruppo o della organizzazione definta "d'odio", presuppone sempre ed in ogni caso l' avvenuto accertamento del reato con sentenza irrevocabile; ed infatti, solo a seguito della sentenza è previsto il potere di scioglimento per mezzo di un decreto dal Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
***
Al riguardo, la Corte di Cassazione, ha stabilito che la Legge Mancino trova applicazione solo quando la Legge Scelba "...non sia applicabile per insussistenza, nel caso concreto, di elementi specializzanti rispetto a quelli previsti dalla norma sussidiaria. È il caso ad esempio in cui il giudice ritenga che la propaganda razzista non costituisca di per sé ricostituzione del disciolto partito fascista" (Cass. pen., Sez. I, 07/05/1999, n. 01475).
Sempre secondo la Corte di Cassazione, peraltro, sono punite secondo la Legge Mancino le condotte individuali come quella di fare il saluto romano (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009), o di sventolare un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).
***
Nel caso di specie, quindi, secondo me la Legge Mancino (che è sussidiaria a quella Scelba), non dovrebbe intervenire se non per punire singole responsabilità individuali, che non rientrino in quella associative derivanti dall'appartenenza a "Forza Nuova".
***
Comunque, queste mie sono soltanto delle prime considerazioni di "primo acchito"; che, in quanto tali, mi riservo di meglio approfondire (e, eventualmente) di modificare.
***
P.S.
Considererò Off Topic ogni replica che non sia di carattere prettamente "giuridico"!
***
Come si dovrebbe effetuare lo scioglimento.
Ai sensi dell'art.3 della Legge n. 645 del 1952:
a)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.
b)
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, invece, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta direttamente il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione.
***
Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, ricorrano o meno le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza", che consentono di sciogliere Forza Nuova senza attendere la sentenza di un giudice; pertanto spetterà al governo stabilire se i disordini e l'aggressione alla sede della Cgil rientrino o meno nei casi di "estrema necessità e di urgenza" previsti dalla legge. In caso contrario sarà necessario aspettare il pronunciamento di un tribunale.
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A quanto mi è dato rammentare (ma potrei sbagliarmi), finora non si è mai verificato nessun caso di scioglimento senza che prima si fosse pronunciato un tribunale.
Ed infatti, se ben ricordo:
- il gruppo neofascista "Ordine Nuovo" venne disciolto nel 1973 dal Ministro dell'Interno Taviani, soltanto dopo che una sentenza del tribunale di Roma aveva condannato 30 dirigenti del gruppo di estrema destra per aver tentato la ricostituzione del partito fascista;
- il gruppo neofascista "Avanguardia Nazionale, venne disciolto nel 1976, soltanto dopo che il tribunale di Roma aveva condannato i suoi dirigenti (ma non mi ricordo da quale ministro).
Altri casi non mi vengono in mente!
***
Personalmente, per quanto possa valere il mio giudizio, nel caso di specie nutro forti dubbi circa l'eventuale scelta di sciogliere "Forza Nuova" per decreto, senza attendere una previa sentenza giuridizionale.
Ed infatti, sebbene io sia decisamente a favore dello scioglimento di "Forza Nuova", tuttavia:
a)
Per quanto "gravissimi", i fatti di Roma non mi sembrano tuttavia configurare le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza" che legittimano un intervento diretto del governo; al quale, secondo me, si dovrebbe ricorrere solo nel caso di una vera e propria insurrezione armata (anche se solo locale).
Ed infatti, in quest'ultimo caso, è ovvio che il governo deve intervenire immediatamente, perchè non si può certo ricorrere ai tribunali nel corso di una rivolta.
b)
Inoltre, in effetti, il decreto legge, essendo espressione del potere legislativo, dovrebbe sempre avere i requisiti di "astrattezza, generalità e novità"; cosa che in questo caso non si verificherebbe.
Ed invero, un decreto legge di scioglimento di un partito neofascista avrebbe la duplice natura:
- di "atto giudiziario" nella parte in cui stabilisce che un determinato gruppo rientra nei casi di ricostituzione del partito fascista;
- di "atto amministrativo" nella parte in cui dà esecuzione alla decisione assunta.
Però, al riguardo, in effetti, è la legge a stabilire tale procedura; per cui si porrebbe, semmai, una questione di incostituzionalità della legge stessa.
3)
La legge Mancino.
L'art. 7 comma 3 del legge legge 25 giugno 1993, n. 205 consente lo scioglimento di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano favorito la commissione dei reati elencati dall'art. 5 della medesima Legge (oggi descritti all'art. 604 ter del codice penale); si tratta, cioè, di tutti quei reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
Per cui, a mio avviso, "Forza Nuova" potrebbe essere disciolta anche in base a tale normativa.
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Tuttavia, in questo caso, lo scioglimento del gruppo o della organizzazione definta "d'odio", presuppone sempre ed in ogni caso l' avvenuto accertamento del reato con sentenza irrevocabile; ed infatti, solo a seguito della sentenza è previsto il potere di scioglimento per mezzo di un decreto dal Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
***
Al riguardo, la Corte di Cassazione, ha stabilito che la Legge Mancino trova applicazione solo quando la Legge Scelba "...non sia applicabile per insussistenza, nel caso concreto, di elementi specializzanti rispetto a quelli previsti dalla norma sussidiaria. È il caso ad esempio in cui il giudice ritenga che la propaganda razzista non costituisca di per sé ricostituzione del disciolto partito fascista" (Cass. pen., Sez. I, 07/05/1999, n. 01475).
Sempre secondo la Corte di Cassazione, peraltro, sono punite secondo la Legge Mancino le condotte individuali come quella di fare il saluto romano (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009), o di sventolare un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).
***
Nel caso di specie, quindi, secondo me la Legge Mancino (che è sussidiaria a quella Scelba), non dovrebbe intervenire se non per punire singole responsabilità individuali, che non rientrino in quella associative derivanti dall'appartenenza a "Forza Nuova".
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Comunque, queste mie sono soltanto delle prime considerazioni di "primo acchito"; che, in quanto tali, mi riservo di meglio approfondire (e, eventualmente) di modificare.
***
P.S.
Considererò Off Topic ogni replica che non sia di carattere prettamente "giuridico"!
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