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Messaggi - Eutidemo

#3811
Citazione di: atomista non pentito il 03 Giugno 2021, 09:45:56 AM
Totalmente in accordo con Daniele22 .
Eutidemo : una sola cosa non approvo della pena "romana" : il coinvolgimento di innocenti animali. Sarebbe stato sufficiente gettare il sacco con qualche kg di pietrisco a far compagnia al "Brusca di turno"
Vuoi mettere la differenza!
:D
#3812
Percorsi ed Esperienze / Levitazione casalinga!
03 Giugno 2021, 05:44:41 AM
Ciao Iano :)
Mi devi perdonare, perchè ieri, per la fretta di uscire, non avevo letto con la dovuta attenzione tutto quello che avevi scritto.
***
Ed infatti tu avevi anche correttamente scritto: "Quindi l'oggetto sospeso è in effetti ben ancorato dal lato nascosto alla nostra vista, e il cerchio non trova impedimento a passare nell'ancoraggio, per il motivo che non vi passa, ma torna indietro, anche se, "ragionando con la sola vista " , come esortava a fare quel tale parapsicologo conosciuto da Eutidemo, sembra andare avanti."
Bravo, è esatto, è proprio così!
;)
***
Benchè il prestigiatore, sul palcoscenico, avesse cercato di dissimulare molto meglio di me la manovra, mi sono accorto anche io che c'era un "punto cieco" dietro la donna sospesa -e nascosto dal suo corpo-, dove il cerchio non passava mai; arrivato a quel punto, infatti, senza darlo a vedere, il prestigiatore "ruotava il cerchio", il quale, restando attorno al corpo della donna, tornava indietro e usciva dall'altra parte.
Però non riuscivo assolutamente a capire come diamine fosse fatto l'"ancoraggio" dietro la donna, perchè il "punto cieco" era circa all'altezza della sua testa; ed invece lei era lunga, immobile e distesa come su un lettino, il cui aggancio fosse in posizione centrale sul muro dietro di lei.
Il prestigiatore passeggiava persino avanti e indietro tra lei e il muro!
L'effetto era davvero sorprendente!
***
Allora, facendo qualche disegno a matita, ho capito come faceva (almeno credo), e ho cercato di fare la stessa cosa con una grappetta metalica, ripiegata ad U come nell'immagine sotto.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/e5/7d/a6/ME13G6JE_t.jpg
La freccia rossa indica il punto in cui anche io sono tornato indietro ed ho ruotato il cerchio, nello stesso modo del prestigiatore.
Il quale avrebbe anche potuto passegiare nell'"ansa" a  forma di U.
***
Ora io non sono certo al cento per cento che il trucco di scena fosse identico a quello mio; ma, benchè io lo abbia fatto in modo appositamente più evidente,  anche rallentando del 50% la velocità del mio videoclip per far notare meglio i movimenti che facevo, a me pare che il principio non possa che essere lo stesso!
***
Tu cosa ne pensi?
***
Un saluto! :)
***
#3813
Con riguardo al caso Brusca, oltre alla "legge sui pentiti" di cui ho parlato nel mio precedente intervento, occorre considerare anche altri aspetti della questione, e, in particolare, quelli che riguardano le varie "funzioni della pena".
Però sono argomenti così complessi, che, qui, non possono essere trattati che in modo estremamente sintetico e sommario.

1) FUNZIONE REMUNERATIVA (detta anche "retributiva" o "afflittiva")
Il termine "pena" deriva dal greco "ποινή" (poiné),  che, in origine, significava "pagamento in denaro in luogo della vendetta personale di sangue".
Ed infatti:
a)
Ai tempi di Omero, erano i parenti dell'ucciso a doversi "vendicare" col sangue dell'assassino; però quest' ultimo avrebbe potuto sottrarsi a tale "vendetta", rassegnandosi o ad andare in esilio, ovvero a pagare ai i parenti dell'ucciso una certa "somma di denaro", detta "ποινή" ("poinè" da cui il latino "poena").
b)
Successivamente,  con l'avvento del potere sanzionatorio dello Stato, la "ποινή"  si diversificò progressivamente:
- nella "sanzione afflittiva" penalistica appannaggio del solo Stato (morte, esilio, pene corporali e pecuniarie, reclusione);
-  nella "sanzione risarcitoria" civilistica, in denaro, a favore dei parenti delle vittime.
Ed ancora, giustamente, è così.
***
Tuttavia occorre considerare che la "funzione remunerativa" della pena, è duplice, in quanto può essere considerata sia sotto il profilo "giuridico", sia sotto il profilo "etico".
Ed infatti:
- sotto il profilo "giuridico", la funzione remunerativa della pena mira a ripristinare la legalità violata, in quanto l'ordinamento giuridico tutela se stesso punendo coloro che non ne seguono le norme (Hegel diceva che la pena è la rimozione del "delitto" per riaffermare il "diritto").
- sotto il profilo "etico", invece, la funzione remunerativa della pena costituisce un imperativo morale di giustizia, ovvero un'esigenza che trova in sé la sua giustificazione, senza bisogno di essere ricercata in qualsiasi utilità esterna.
***
Dal punto di vista applicativo, la funzione remunerativa della pena implica che il reo debba essere punito "in proporzione" al male commesso, e, cioè, in base:
- alla "gravità oggettiva" del reato;
- al "coefficiente psichico della condotta" con il quale esso è stato commesso (cioè, l'intensità del dolo e il grado della colpa);
Nonchè tenendo anche conto di un suo eventuale "pentimento" e "ravvedimento operoso", per rimediare in parte al male commesso; il che può avvenire anche denunciando i propri complici, e/o fornendo alla polizia elementi utili per catturare altri criminali come lui.

2)
FUNZIONE PREVENTIVA (detta anche "dissuasiva")
Tale funzione, abbastanza ovvia, consiste nel fatto che prevedendo la legge determinate sanzioni per determinati reati, dovrebbe diminuire il numero di essi; ciò in quanto la prospettiva della pena dovrebbe frenare i soggetti nella loro tendenza a delinquere.
Ed in effetti, l'"homo sapiens", è anche un  "homo oeconomicus", per cui anche nel campo dell'illecito, "il gioco deve valere la candela"; nel senso che non vale (appunto) la "pena" di intraprendere un'azione criminale, se essa comporta un rischio eccessivo.
Allo stesso modo, la promessa di una riduzione della pena, può "persuadere" il più incallito dei criminali ad un "ravvedimento operoso", per rimediare in parte al male commesso; il che può avvenire anche denunciando i propri complici, e/o fornendo alla polizia elementi utili per catturare altri criminali come lui.
***
La funzione preventiva della pena ha due livelli:
- la "prevenzione speciale", che consiste nel dissuadere il soggetto che ha commesso un delitto dal tornare a delinquere;
- la "prevenzione generale", che consiste nel  dissuadere gli altri soggetti dell'ordinamento dal commettere delitti.
***
Ovviamente, però, una pena "minacciata", per essere veramente efficace, deve poi anche essere "eseguita";  altrimenti il suo potere deterrente va a farsi benedire.
Allo stesso modo, peraltro, deve anche essere mantenuta una promessa di riduzione della pena nel caso di "pentimento" e "ravvedimento operoso"; altrimenti nessun criminale si offrirà mai più di collaborare con la giustizia.

3)
FUNZIONE RIEDUCATIVA (detta anche "emendativa")
A differenza delle altre due funzioni, questa è l'unica prevista espressamente dalla nostra Carta Costituzionale; ed infatti, l'articolo 27 della Costituzione, sancisce espressamente che le pene debbano assolvere alla funzione di "rieducare il condannato" e, quindi, al suo reinserimento sociale.
Finalità, questa, che, a differenza di quanto alcuni credono, non è solo di carattere meramente "etico" (o "buonista", come dicono certi somari "cattivisti"), bensì anche, di carattere (socialmente) "utilitaristico"; ed infatti recuperare un soggetto alla vita sociale e ad attività economicamente lecite, è sicuramente più proficuo che mantenerlo, improduttivo, in un carcere.
***
Per questo la Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità dell'"ergastolo ostativo", cioè quella "pena senza fine" prevista nell'ordinamento penitenziario italiano,  la quale "osta" a qualsiasi sua modificazione; e che, quindi, non può essere né abbreviata né convertita in pene alternative, a meno che la persona detenuta decida di "collaborare con la giustizia" (come la stessa Corte ha precisato, nell'ottica di una saggia strategia del "bastone e della carota").
Al riguardo, la Corte ha pure sancito che il Parlamento avrà un anno per provvedere con una legge; ma che se,  entro il maggio del 2022 una nuova legge non ci sarà ancora, la norma che permette l'ergastolo ostativo verrà abolita, in quanto, "in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione"-

IL CASO BRUSCA
Quanto sopra esposto, sia pure in modo estremamente semplicistico e sommario, era necessario per comprendere se la scarcerazione di Brusca, oltre ad essere stata senz'altro "legale" in base alla "legge sui pentiti",  possa, però,  considerarsi anche astrattamente "giusta" alla stregua delle "funzioni" della pena sopra accennate.
Al riguardo:
a) Remunerazione.
Secondo me:
- giudicare se 25 anni di reclusione possano o meno considerarsi una remunerazione "adeguata" per gli orribili e e numerosi crimini commessi da Brusca, dipende dalle opinioni personali di ciascuno (secondo me, ad esempio, no!);
- tuttavia non c'è dubbio alcuno che 25 anni di reclusione costituiscano comunque una punizione estremamente "pesante" per chiunque, a prescindere dalla circostanza che essa possa ritenersi o meno "adeguata" al caso.
Quindi, specialmente quegli pseudopolitici che starnazzano come polli circa l'"insopportabilità psicologica" dei lock down e dei coprifuochi anticovid di qualche mese, non dovrebbero certo considerare una "bazzecola" 25 anni di reclusione di carcere duro.
Quindi, nel caso di Brusca, una "remunerazione" c'è sicuramente stata!
b) Prevenzione
Quanto al fatto che, dopo 25 anni di reclusione, Brusca possa ormai ritenersi "dissuaso" dal commettere altri crimini, penso che sia effettivamente così.
Ma questo non tanto e non solo per il lungo periodo trascorso in carcere, quanto, piuttosto:
- perchè di tempo per vivere e delinquere ancora, gliene avanza ben poco;
- perchè resterà comunque sotto stretta sorveglianza della polizia e dei servizi di "intelligence";
- perchè, data la natura "associativo-mafiosa" dei suoi passati crimini, e considerato il suo "tradimento", ben difficilmente potrebbe essere "riassunto in servizio" dal suo passato "datore di lavoro".
Dubito che, in così tarda età, potrebbe cambiare specializzazione criminale, e dedicarsi al furto di polli!
c) Rieducazione.
Mentre credo molto nel recupero di delinquenti in giovane età, dubito molto che soggetti efferati come Brusca possano essere davvero "rieducati".
Tuttavia:
- non lo conosco personalmente (per fortuna);
- ritengo che tale valutazione competa precipuamente agli psicologi penitenziari.
Per cui non mi pronuncio al riguardo, ma mi fido di loro.
***
#3814

Ciao Anthony
Il tuo intervento è molto sintetico, ma, nella sua asciutta "icasticità", lo trovo molto più incisivo ed efficace del mio.
Ed infatti:
a)
Facendolo uscire di galera, in forza di una legge da lui stesso voluta e progettata, Falcone è riuscito a dare uno sonoro "schiaffo morale" postumo al suo assassino.
b)
Chi vorrebbe abolire o "castrare" la legge che premia i collaboratori di giustizia, fa indubbiamente il gioco dei boss mafiosi, i quali temono i "pentiti" come la peste.
Un saluto! :)

#3815
Percorsi ed Esperienze / Levitazione casalinga!
02 Giugno 2021, 15:20:39 PM
Ciao Iano :)
***
Non sono sicuro di aver capito bene quello che vuoi dire; però alcune delle tue considerazioni mi sembrano avvicinarsi di molto alla verità (sebbene non ancora al trucco vero e proprio).
Ora, purtroppo devo uscire, ma domani leggerò meglio quello che hai scritto, e ti risponderò con maggiore accuratezza.
Per il momento, comunque, ti ringrazio molto sia per l'attenzione, sia per i tuoi molto interessanti ragionamenti; sono convinto che, se guardi meglio, capirai anche tu qual è il trucco, così come è capitato a me vedendo quello che il mago (molto più abilmente di me) faceva sul palcoscenico.
***
Un saluto! :)
***
P.S.
Il cerchio è assolutamente integro e non presenta alterazioni di sorta; così come pure il pezzetto di gommapiuma.
#3816
E' stato giusto scarcerare Brusca?
In tali casi, mi riesce sempre molto difficile riuscire a far colloquiare il mio "cervello" con la mia "pancia"; sono infatti molto "in freddo" tra di loro, e, pure quando ci riesco, vedo che non riescono nemmeno a darsi del "tu", ma soltanto del "lei"!
>:(
***
Se, infatti, ascoltassi soltanto la mia "pancia", che è solita parlare sempre per prima, e a voce molto alta, la pena più adatta per Brusca mi sarebbe sembrata la cosiddetta "poena cullei" ("pena del sacco"), che era la pena inflitta, nel diritto romano, a colui che si era reso responsabile di delitti particolarmente atroci.
In tal caso, immediatamente dopo la condanna, il reo veniva tradotto in carcere con "soleae ligneae" (zoccoli di legno) ai piedi e un cappuccio di pelle di lupo in testa; il reo veniva poi frustato con "virgae sanguineae" (verghe colore del sangue) e quindi veniva cucito in un "culleus" (sacco) di cuoio impermeabile insieme ad un cane, un gallo, una vipera e una scimmia.
Infine, dopo essere stato trasportato attraverso la città su  un carro trainato da un bue nero, veniva gettato con tutto il sacco, e in piacevole compagnia, nel fiume Tevere, e "votatus ad inferos" (votato agli dei inferi).
***
Quando interviene nella discussione il mio cervello, di primo acchito, non può fare a meno di osservare che, almeno sotto il mero profilo "tecnico", quella degli antichi romani non era poi una cattiva soluzione; ed infatti, a ben vedere, non la "morte in se stessa" costituisce una vera e propria "pena" (visto che, comunque, prima o poi, tocca a tutti di dover morire), bensì può costituire una vera "pena" il "modo con il quale si viene condannati a morire".
Ed invero non si può negare che la "poena cullei" risultasse un modo alquanto sgradevole di morire; ma, visto che ormai la "pena capitale" in Italia è stata abolita, è inutile discutere su quale forma di essa potrebbe ritenersi più o meno condivisibile dalla mia "pancia".
***
Quanto, invece, alla "pena detentiva", l'unica attualmente esistente in Italia, mentre la mia "pancia", brontolando, certa gente vorrebbe sbatterla definitivamente in galera e poi buttare via la chiave, il mio "cervello", al riguardo, si mostra un tantino più riflessivo.
***
Ed infatti, al riguardo, innanzitutto, occorrerebbe considerare parecchi aspetti della questione; soprattutto quelli concernenti le varie "funzioni della pena" (remunerativa, preventiva e rieducativa), che qui, per ragioni di spazio, non posso esaminare, ma sulle quali varrebbe la pena aprire un apposito TOPIC.
***
Comunque, per quanto concerne in particolare la scarcerazione di Brusca, a differenza delle sciagurate dichiarazioni di alcuni "pseudopolitici", che farebbero molto meglio a dedicarsi all'ippica (ammesso che i cavalli accettino mai di farsi cavalcare da simili somari), ho profondamente apprezzato la molto più saggia e riflessiva dichiarazione della sorella del giudice Giovanni Falcone,  Maria Falcone, la quale ha detto: "Umanamente è una notizia che mi addolora; ma questa una legge che ha voluto mio fratello e quindi va rispettata".
***
Quale legge?
La legge n.82 del 15 marzo 1991, voluta da Giovanni Falcone, il quale si era reso conto del successo  di analoghe leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata, vigenti in Paesi più progrediti del nostro, quali:
- il  Witness Protection Program negli Usa;   
- Il  Protected Persons Service  in U.K.;
- Il Witness Protection Program  in Canada;
ecc.
***
Per rimediare ad alcuni difetti di tale normativa,  il legislatore intervenne nel 2001 con una legge, la numero 45 del 13 febbraio, che non aveva certo l'obiettivo di stravolgere il sistema dei "Pentiti", ma si proponeva semplicemente di perfezionarlo, tenendo conto degli aspetti critici della nuovissima normativa, messi in luce dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
E in effetti, la L. 45/2001 riuscì in parte nel suo intento, rimediando ad alcune problematiche esistenti in merito alla distinzione tra "momento premiale" e "momento tutorio", nonchè alla necessaria separazione trattamentale tra "pentiti" e "testimoni di giustizia".
Il legislatore è poi successivamente intervenuto con alcuni decreti, come il decreto 24 luglio 2003, n. 263, il decreto n. 161/2004, il D.M. 13 maggio 2005, n.138, ecc.,  per migliorare sempre di più un sistema che, nonostante i suoi difetti, ha indubbiamente contribuito a combattere la criminalità organizzata molto più efficacemente di quanto non avvenisse in precedenza.
Ma non è certo questo il luogo di entrare in maggiori dettagli.
***
Quello che, secondo me, è certo, è che, pur con tutti i difetti che una tale legge può ancora avere (nonostante i suoi utili perfezionamenti), il numero di pericolosi criminali che sono caduti nelle mani della giustizia grazie alle "dritte" dei pentiti, è davvero notevole; per non dire addirittura "straordinario", considerato il muro di omertà che proteggeva la Mafia (e i suoi numerosi referenti politici) negli anni precedenti.
***
Ora, se per la reazione emotiva alla scarcerazione di Brusca, i nostri politici facessero davvero quello che dicono, ovvero ridurre ulteriormente gli sconti di pena per chi collabora con la giustizia, diminuirebbe ovviamente l'incentivo a pentirsi; per cui, di conseguenza, riprenderebbero ad aumentare gli omicidi e gli altri crimini da parte dei criminali rimasti liberi, le cui "mene" e "collusioni" non sarebbero più rivelate dai cosiddetti "pentiti".
***
Però, attenzione, in quanto, almeno secondo me:
a)
Il "beneficio premiale" non dovrebbe "mai" superare certi limiti; come, ad esempio, si vede in alcuni "serial" americani (ad es. "24"), laddove, in cambio delle loro sia pur preziose informazioni, ad alcuni efferatissimi criminali si concede addirittura l'"immunità" totale da qualsiasi pena.
A mio parere, invero, il "beneficio premiale"  non dovrebbe "mai" del tutto escludere (o ridurre eccessivamente) la cosiddetta "funzione afflittiva" della pena; in tal caso, infatti, ritengo che il vantaggio che la giustizia può trarre dall'uso dei "pentiti", sarebbe decisamente minore del disdoro e dello svantaggio.
Ma in Italia, per fortuna, non è certo così!
b)
Nel caso in cui il presunto pentito fornisse informazioni fasulle, o, addirittura, depistasse gli inquirenti (come pure è avvenuto), il "beneficio premiale" non solo dovrebbe essere revocato, ma, anzi, dovrebbe convertirsi in un più severo aggravamento della pena reclusiva.
Come, di fatto, in alcuni casi è accaduto!
***
CONCLUSIONE
Per rispondere alla domanda: "E' stato giusto scarcerare Brusca?", io direi che, se la legge è stata rispettata, e se le sue rivelazioni sono servite ad evitare altre uccisioni e altri crimini, la sua liberazione, oltre che "legale", dovrebbe senz'altro considerarsi anche "giusta" (per quanto difficilmente "digeribile" dalla mia pancia).
Guai se lo Stato si fosse "rimangiato" le promesse fatte a Brusca in cambio della sua collaborazione, in quanto "pacta sunt servanda" anche con i criminali; e, questo, non tanto e non solo per una questione etica, quanto piuttosto per il "messaggio negativo" che, in tal modo, si sarebbe dato ad altri futuri collaboratori di giustizia.
Guai a non averne più a disposizione!
***
#3817
Percorsi ed Esperienze / Levitazione casalinga!
02 Giugno 2021, 04:50:41 AM
Oppure potete provare ad andare sul motore interno di ricerca:
https://vimeo.com/videos/557566649
E poi, digitare in SEARCH "trucco levitazione":
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/1c/73/be/ME13G0S8_t.jpg
:)
#3818
Il CTS, in vista della riapertura dei ristoranti al chiuso, anche a cena, dal prossimo 1 giugno, e della ripresa delle feste di matrimonio su tutto il territorio nazionale dal prossimo 15 giugno,  ha inviato al governo alcune modifiche alle linee guida per le attività produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni; tra tali modifiche, appare  anche l'utilizzo della "mascherina al tavolo del ristorante", in quanto, secondo gli esperti del comitato tecnico-scientifico "i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, tranne nei momenti del bere e del mangiare".
***
Tuttavia, se nelle pause dei pasti l'ordinaria mascherina potrà fornire il 100% di protezione a bocca e naso, permaneva comunque il problema del rischio di contagio al 100% nei momenti del bere e del mangiare, quando la bocca dovrà essere necessariamente aperta.
Di conseguenza, sembra che il CTS stia studiando un'apposita "mascherina da naso", da utilizzare mentre si mangia, di modo che almeno il naso rimanga protetto durante tale delicata operazione; in tal modo, quindi, durante la masticazione e la deglutizione, si potrà fruire almeno di una protezione di circa il 50%.
***
Questo è il prototipo, che, sembra, verrà reso obbligatorio a partire dal mese prossimo, una volta prodotto in quantità sufficiente per essere distribuito in tutti i ristoranti.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/ba/2b/3b/ME13FX3D_t.jpg
***
P.S.
Ovviamente la "mascherina da naso" è uno scherzo (almeno spero).
:D
#3819
Percorsi ed Esperienze / Levitazione casalinga!
01 Giugno 2021, 05:46:20 AM
Citazione di: iano il 31 Maggio 2021, 19:41:06 PM
giovanotto gli occhi per vedere c'è li hai?
E allora ragiona.


Dunque ragioniamo con gli occhi?
In un certo senso si, e i maghi lo sanno bene.
Dovrei caricare il video, perchè solo dai fotogrammi il trucco non si capisce; ma non so come fare!
Come si fa?
Se proprio non è possibile, cercherò di spiegarlo a parole...ma non è tanto facile!
:)
#3820
Percorsi ed Esperienze / Levitazione casalinga!
31 Maggio 2021, 14:57:34 PM
Una delle questioni più controverse, in ambito parapsicologico, è se veramente esista la cosiddetta "levitazione", ovvero se si tratti esclusivamente di trucchi da palcoscenico.
Come quello dell'immagine qui sotto.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/da/24/97/ME13FS6K_t.jpg
***
Moltissimi anni fa, da ragazzo, per guadagnare qualche soldo, talvolta facevo l'animatore nelle feste per bambini, nel ruolo di "prestigiatore dilettante"; in verità, con risultati non sempre entusiasmanti, ma molto spesso (involontariamente) alquanto comici.
***
Avendo conosciuto un "prestigiatore professionista", sebbene un po' in disarmo, ma che, a suo tempo, aveva avuto un discreto successo all'Ambra Jovinelli, mi ero fatto rivelare da lui qualcuno dei suoi trucchi più semplici e facili da eseguire; però si era recisamente rifiutato di svelarmi il trucco della "donna sospesa", poichè diceva che rientrava tra quelli "professionali", che nessun professionista era autorizzato a  rivelare ai "profani".
***
Qualche anno dopo, quando ormai ero diventato studente universitario, con alcuni amici mi interessai anche di "fenomeni paranormali"; però, a dire il vero, con "risultati sperimentali" molto deludenti.
In un'occasione, assistendo alla conferenza di un "parapsicologo" allora molto in voga, gli chiesi cosa ne pensasse della levitazione; nonchè cosa ne pensasse della risposta che, anni prima, mi aveva dato al riguardo il prestigiatore di cui ho detto.
***
Ricordo che,  con un sorriso ironico, ci spiegò -più o meno- quanto segue: "Cari ragazzi, dovete sapere che molti prestigiatori fanno parte di una setta di persone dotate di poteri paranormali, le quali, però, avendo giurato di non rivelarlo mai a nessuno, sono autorizzate a farne uso, a fine di lucro, soltanto fingendo di essere dei prestigiatori!"
"Quindi, secondo lei quello della donna sospesa non è affatto un  trucco?" chiesi io.
Lui si fece una risata, e, scuotendo la testa, mi rispose: "Giovanotto, gli occhi per vedere ce l'hai, no? E allora ragiona! Come diamine pensi che il sedicente prestigiatore possa passare un cerchio avanti e indietro, sul corpo della donna sospesa, senza incontrare ostacoli di sorta? E'evidente, infatti, che, se fosse appesa a dei fili, ovvero sostenuta da supporti metallici sotto o di lato, il cerchio da "hula hoop" non potrebbe certo passarci a attraverso, no?"
"E se si trattasse di un gioco di specchi, o di un congegno magnetico?" eccepii io.
Lui sbottò in una risata ancora più sonora, e mi spiegò la varie ragioni per cui nessuna delle due cose era possibile; non ricordo quali fossero tali ragioni, però rammento che le trovai convincenti.
Concluse spiegandoci che, in quel caso particolare, più che di "levitazione" dovuta ai poteri xp della donna, si trattava di poteri "telecinetici" del sedicente prestigiatore.
***
Avanzando con l'età, non mi sono più occupato nè di giochi di prestigio nè di fenomeni paranormali, essendo impegnato in attività alquanto più "prosaiche"; però non ho mai dimenticato quell'episodio.
Per cui, assistendo sabato scorso, per puro caso, al solito spettacolo della "donna sospesa", mi è tornato in mente il discorso del parapsicologo; e allora ho cercato di guardare con maggiore attenzione che cosa faceva il prestigiatore (ovvero il "telecinetico", se era vero quello che sosteneva  parapsicologo).
Alla fine, osservando ogni sua mossa con la massima cura e concentrazione, e facendo anche ricorso al "Rasoio di Occam", mi è "sembrato" di aver finalmente capito il suo trucco; però, non essendone sicuro, ieri, a casa mia, facendo ricorso al "Verum ipsum factum" di Vico, ed ho sperimentato la mia ipotesi di persona, sia pure in piccolo.
***
Ho filmato il mio rozzo esperimento con una videocamera, e, a dire il vero, il risultato mi è sembrato pressochè identico a quello del prestigiatore; ed infatti, ho passato avanti e e indietro un minuscolo cerchio (ritagliato da un piatto di plastica) su un piccolo parallelepipedo di gommapiuma sospeso in aria (in luogo della molto più affascinante collaboratrice del prestigiatore).
Non trovando il modo di caricare qui il video , non posso far altro che postare la sequenza dei sei fotogrammi, in cui si vedono cronologicamente le varie posizioni del cerchio sul parallelepipedo di gommapiuma.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/6a/62/82/ME13FS6P_t.jpg
***
Non avendo avuto a disposizione l'attrezzatura di scena del prestigiatore, e avendo realizzato la cosa in modo molto grossolano, abborracciato e sbrigativo, penso che già così possiate capire da voi il trucco.
Altrimenti, se qualcuno mi spiega come fare, vi caricherò il "videoclip" (che è di appena 2,33 mega); sennò, cercherò di illustrare il trucco con altre fotografie, in un mio prossimo post.
Però mi pare che il sistema che ho usato io, sia proprio lo stesso del noto "trucco di scena"!
***
P.S.
Ovviamente non si tratta di un fotomontaggio.
#3821
Ciao Sapa. :)
La falsa testimonianza è un reato, mentre gli "imputati", invece, non essendo interrogati in qualità di "testimoni" hanno il pieno diritto non solo di "tacere", ma anche di "mentire" spudoratamente; ed infatti, solo nel caso in cui le dichiarazioni mendaci siano dirette verso terzi, accusandoli falsamente di reati, esse possono generare una azione penale per  "calunnia", in applicazione dell art. 368 c.p.m contro chi le ha pronunciate.
Negli altri casi, invece, no; e non costituiscono neanche un'aggravante!
***
Quindi Luigi Nerini e Enrico Perocchio, in caso di condanna, non potrebbero in nessun caso vedersela aumentata per aver mentito; ed infatti l'art.61 c.p. non prevede tale "aggravante" (neanche nel caso del commento di Perrocchio).
***
Per quanto, invece, riguarda Gabriele Tadini, in materia di "attenuanti generiche", secondo la Cass. pen. n. 42208/2017, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra anche la "confessione spontanea"; potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, in determinate circostanze.
Ad esempio quando essa :
- sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti;
- si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa;
- sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena;
- la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra  (nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo).
***
Un saluto! :)
***
#3822
Tematiche Spirituali / C’ERANO UN VOLTA I GIGANTI
31 Maggio 2021, 05:56:56 AM
Citazione di: iano il 30 Maggio 2021, 07:38:32 AM
Diciamo che agli individui effetti da gigantismo si riservavano sepolture di riguardo, e non è raro quindi trovare tombe fuori misura standard, anche quando non vi si trovano più resti fossili.
Lo stesso riguardo non sarà stato riservato agli individui affetti da nanismo, le cui tombe inoltre  non possono distinguersi per dimensioni da quelle di giovani individui.
Non si trattava di "gigantismo patologico", bensì di "gigantismo fisiologico": i "megantropi", infatti, costituivano una "specie" a parte di ominidi, i quali erano tutti giganti.
#3823

Ciao Iano. :)
Più che spiegartelo, faccio prima a fartelo vedere!
***
Tieni d'occhio la posizione della rivista che si trova sotto il triangolo; basta spostare di poco l'obbiettivo della macchina fotografica, e "voilà", il gioco è fatto!
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/30/d8/f5/ME13FLSC_t.jpg
***
Un saluto! :)
***

#3824
Ciao Sapa. :)
Innanzittutto devi tenere conto del fatto che, ai sensi del terzo comma dell'art.192 c.p.p., la cosiddetta "chiamata di correo" deve essere suffragata da "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"; i quali, nel caso in esame, per adesso probabilmente mancano.
In ogni caso, e proprio per tale motivo, al posto del GIP incaricato, io avrei fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto lui!
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Cioè, avrei lasciato completamente liberi Luigi Nerini, il gestore dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio, e poi li avrei messi sotto stretta ma "molto discreta" sorveglianza; e, ciò, proprio allo scopo di coglierli "col sorcio in bocca", mentre eventualmente cercavano di "comprare" la testimonianza favorevole di altri addetti, forse informati dei fatti.
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Ovviamente, io ignoro sia le motivazioni sia gli ipotetici scopi della liberazione dei due; però so che spesso questo avviene per le ragioni che ti ho appena spiegato.
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Mi sono assicurato che nè Luigi Nerini nè Enrico Perocchio siano iscritti a questo FORUM; altrimenti mi sarei guardato bene dal metterli sull'avviso.
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Ed infatti anche io penso che siano colpevoli.
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Un saluto! :)
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#3825
Ciao Alexander. :)
La circostanza per la quale il giudice non ha ritenuto che sussistessero i "presupposti" e le "condizioni" per la custodia cautelare, non significa affatto nè una anticipata archiviazione del procedimento, nè, tantomeno, una sentenza anticipata di assoluzione nel caso di rinvio a giudizio.
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Ed infatti, i PRESUPPOSTI, in "estrema sintesi", sono:
1) Teorica applicabilità, per i fatti imputati, dell'ergastolo o della reclusione superiore a certi limiti.
2)  Gravi indizi di colpevolezza.
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Però i presupposti di cui sopra non bastano, in mancanza di determinate CONDIZIONI; e, cioè, se non ricorre almeno una delle seguenti esigenze di misure cautelari, e, cioè:
a)  Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a "situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova", fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio;  ma tali  "situazioni di concreto ed attuale pericolo" non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.
b) Quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; però le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
c) Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta altri particolari gravi delitti (sul cui dettaglio sorvolo).
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Dopo aver valutato tali elementi, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per il caposervizio della funivia, Gabriele Tadini, e liberato completamente Luigi Nerini, il gestore dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio; ma, come ho detto, questo, almeno per ora, non implica nè una anticipata archiviazione del procedimento, nè, tantomeno, una sentenza anticipata di assoluzione nel caso di rinvio a giudizio, per nessuno dei tre.
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Un saluto! :)
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