Visto il numero degli interventi, cercherò di rispondere a tutti con una sola replica (l'ordine di risposta è puramente casuale).
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Per rispondere ad Anthony, è sottinteso che ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Costituzione "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"; e, questo, anche se ha confessato, perchè è il giudice a stabilire se la confessione sia valida o meno.
Questo, però, non significa affatto che non si possa discutere circa gravità delle pene eventualmente applicabili in base alle imputazioni ipotizzate; sarebbe come dire che non si possa discutere circa l'ipotetico viaggio di nozze preferito, fino a che non ci si è sposati.
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Per rispondere a Viator, il "reato" di "strage colposa" non esiste; anzi, ai fini della sussistenza del "delitto" di strage, di cui all'art. 422 c.p., il "fine di uccidere", proprio perché integra il "dolo specifico" del reato, non può essere mai surrogato neanche dal "dolo eventuale".
Quest'ultimo è un tipo di "dolo" in cui l'agente compie un'azione, non con l'intenzione di commettere un certo tipo di reato, però prevedendo e accettando che le conseguenze della sua condotta potrebbero eventualmente portare a realizzarlo; per esempio, può essere il caso del delinquente che incendia la casa per riscuotere i soldi dell'assicurazione, e uccide per caso una vecchietta che abita nell'appartamento a fianco (l'omicidio non era né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo, ma poteva essere previsto).
Come ho detto, però, il "delitto" di strage, di cui all'art. 422 c.p., prevede un "dolo specifico", per cui quello "eventuale" non è in nessun caso ipotizzabile.
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Per rispondere a Jacopus, nel caso di specie, non si può certo parlare di "omicidio doloso", perchè il freno non era stato manomesso allo specifico fine di uccidere qualcuno.
Per quanto, invece, riguarda l'"omicidio colposo", il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del suo primo sopralluogo al Mottarone, aveva dichiarato: "Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose; però, poi, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell'impianto".
Poi, però, sembra che abbia modificato l'impianto accusatorio, anche se non so bene in quale senso (anche tenuto conto dell'intervento del GIP).
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Per rispondere a Sapa, se, come sicuramente avverrà, i parenti delle vittime si costituiranno parte civile nel procedimento penale, otterranno senz'altro cospicui risarcimenti per le perdite subite; tuttavia, poichè per legge gli impianti di funivia sono obbligati a stipulare contratti assicurativi per coprire eventuali danni agli utenti, saranno le assicurazioni a pagare, nei limiti del "massimale" previsto.
Non saprei dire quale sia il regolamento provinciale a cui poter fare riferimento per conoscere gli obblighi assicurativi nel caso di specie, in quanto il Mottarone è suddiviso fra il Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara; comunque, in genere, a seconda del tipo di impianto funicolare, le province fissano un "minimale" di circa 2.500.000 euro per vittima (per maggiori dettagli, vedi, ad es.il decreto della Provincia di Bolzano n. 611 del 13 novembre 2006, ed altri simili).
Circa la commisurazione degli anni di reclusione al numero delle vittime, non è una cosa prevista dalla legge; però, se le vittime sono molte, il giudice può tenerne conto nella determinazione della pena.
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Circa la mia personale tesi ermeneutica riguardante la fattispecie delittuosa ipotizzabile nel caso di specie, "melius re perpensa", mi è però insorto qualche dubbio circa la sua effettiva validità.
Ed infatti, io avevo osservato che, nel comma 2 dell'art.437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), si aggrava la pena semplicemente "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio", senza minimamente precisare che che debba necessariamente trattarsi di "un disastro o un infortunio sul lavoro"; per cui avevo scritto che, secondo me, il disastro o l'infortunio poteva benissimo riguardare anche terze persone, che non fossero soltanto i lavoratori addetti all'impianto funicolare.
Tuttavia non possiamo ignorare che, nel comma 1, è chiaramente precisato che gli "apparecchi o segnali" rimossi, ai fini della configurabilità sia del reato base sia della sua aggravante, non sono di ogni genere e tipo, bensì soltanto quelli "destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".
Ora, in effetti, sebbene io non sia un tecnico, mi sembra logico supporre che il sistema frenante della funivia del Mottarone fosse precipuamernte destinato a prevenire "disastri o infortuni nel trasporto dei passeggeri", e non, in modo specifico, a salvaguardare il personale dipendente da "disastri o infortuni sul lavoro"; come, ad esempio, nel caso delle "imbracature" per i lavori di manutenzione e riparazione delle funi "fuori cabina".
Se, tuttavia, nella cabina era previsto del "personale di sorveglianza", si potrebbe eccepire che che il sistema frenante della funivia era rivolto anche ai fini della loro sicurezza; per cui, si sarebbe pur sempre in presenza di un impianto "destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".
Però, in effetti, sarebbe come dire che il sistema frenante di un torpedone turistico sia "destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro" a tutela dell'autista, e non, soprattutto, per garantire la sicurezza nel trasporto dei passeggeri.
Per cui, forse, l'ipotesi dell'art.432 c.p. comma 3, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chi mette in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, nel caso in cui dalla sua condotta illecita derivi un "disastro", non sarebbe poi così peregrina; sempre che ne ricorrano le specifiche condizioni, soprattutto per quanto concerne la natura "pubblica" del trasporto!
In fondo la pena sarebbe la stessa!
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Un saluto a tutti.
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Per rispondere ad Anthony, è sottinteso che ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Costituzione "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"; e, questo, anche se ha confessato, perchè è il giudice a stabilire se la confessione sia valida o meno.
Questo, però, non significa affatto che non si possa discutere circa gravità delle pene eventualmente applicabili in base alle imputazioni ipotizzate; sarebbe come dire che non si possa discutere circa l'ipotetico viaggio di nozze preferito, fino a che non ci si è sposati.
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Per rispondere a Viator, il "reato" di "strage colposa" non esiste; anzi, ai fini della sussistenza del "delitto" di strage, di cui all'art. 422 c.p., il "fine di uccidere", proprio perché integra il "dolo specifico" del reato, non può essere mai surrogato neanche dal "dolo eventuale".
Quest'ultimo è un tipo di "dolo" in cui l'agente compie un'azione, non con l'intenzione di commettere un certo tipo di reato, però prevedendo e accettando che le conseguenze della sua condotta potrebbero eventualmente portare a realizzarlo; per esempio, può essere il caso del delinquente che incendia la casa per riscuotere i soldi dell'assicurazione, e uccide per caso una vecchietta che abita nell'appartamento a fianco (l'omicidio non era né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo, ma poteva essere previsto).
Come ho detto, però, il "delitto" di strage, di cui all'art. 422 c.p., prevede un "dolo specifico", per cui quello "eventuale" non è in nessun caso ipotizzabile.
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Per rispondere a Jacopus, nel caso di specie, non si può certo parlare di "omicidio doloso", perchè il freno non era stato manomesso allo specifico fine di uccidere qualcuno.
Per quanto, invece, riguarda l'"omicidio colposo", il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, al termine del suo primo sopralluogo al Mottarone, aveva dichiarato: "Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose; però, poi, dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell'impianto".
Poi, però, sembra che abbia modificato l'impianto accusatorio, anche se non so bene in quale senso (anche tenuto conto dell'intervento del GIP).
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Per rispondere a Sapa, se, come sicuramente avverrà, i parenti delle vittime si costituiranno parte civile nel procedimento penale, otterranno senz'altro cospicui risarcimenti per le perdite subite; tuttavia, poichè per legge gli impianti di funivia sono obbligati a stipulare contratti assicurativi per coprire eventuali danni agli utenti, saranno le assicurazioni a pagare, nei limiti del "massimale" previsto.
Non saprei dire quale sia il regolamento provinciale a cui poter fare riferimento per conoscere gli obblighi assicurativi nel caso di specie, in quanto il Mottarone è suddiviso fra il Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara; comunque, in genere, a seconda del tipo di impianto funicolare, le province fissano un "minimale" di circa 2.500.000 euro per vittima (per maggiori dettagli, vedi, ad es.il decreto della Provincia di Bolzano n. 611 del 13 novembre 2006, ed altri simili).
Circa la commisurazione degli anni di reclusione al numero delle vittime, non è una cosa prevista dalla legge; però, se le vittime sono molte, il giudice può tenerne conto nella determinazione della pena.
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Circa la mia personale tesi ermeneutica riguardante la fattispecie delittuosa ipotizzabile nel caso di specie, "melius re perpensa", mi è però insorto qualche dubbio circa la sua effettiva validità.
Ed infatti, io avevo osservato che, nel comma 2 dell'art.437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), si aggrava la pena semplicemente "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio", senza minimamente precisare che che debba necessariamente trattarsi di "un disastro o un infortunio sul lavoro"; per cui avevo scritto che, secondo me, il disastro o l'infortunio poteva benissimo riguardare anche terze persone, che non fossero soltanto i lavoratori addetti all'impianto funicolare.
Tuttavia non possiamo ignorare che, nel comma 1, è chiaramente precisato che gli "apparecchi o segnali" rimossi, ai fini della configurabilità sia del reato base sia della sua aggravante, non sono di ogni genere e tipo, bensì soltanto quelli "destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".
Ora, in effetti, sebbene io non sia un tecnico, mi sembra logico supporre che il sistema frenante della funivia del Mottarone fosse precipuamernte destinato a prevenire "disastri o infortuni nel trasporto dei passeggeri", e non, in modo specifico, a salvaguardare il personale dipendente da "disastri o infortuni sul lavoro"; come, ad esempio, nel caso delle "imbracature" per i lavori di manutenzione e riparazione delle funi "fuori cabina".
Se, tuttavia, nella cabina era previsto del "personale di sorveglianza", si potrebbe eccepire che che il sistema frenante della funivia era rivolto anche ai fini della loro sicurezza; per cui, si sarebbe pur sempre in presenza di un impianto "destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".
Però, in effetti, sarebbe come dire che il sistema frenante di un torpedone turistico sia "destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro" a tutela dell'autista, e non, soprattutto, per garantire la sicurezza nel trasporto dei passeggeri.
Per cui, forse, l'ipotesi dell'art.432 c.p. comma 3, che punisce con la reclusione da tre a dieci anni chi mette in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, nel caso in cui dalla sua condotta illecita derivi un "disastro", non sarebbe poi così peregrina; sempre che ne ricorrano le specifiche condizioni, soprattutto per quanto concerne la natura "pubblica" del trasporto!
In fondo la pena sarebbe la stessa!
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Un saluto a tutti.
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