Menu principale
Menu

Mostra messaggi

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i messaggi inviati da questo utente. Nota: puoi vedere solo i messaggi inviati nelle aree dove hai l'accesso.

Mostra messaggi Menu

Messaggi - Eutidemo

#3901
Tra non molto, dopo essere stato cacciato via a calci nel sedere dalla Casa Bianca, Donald Duck (detto anche Trump) entrerà in un campo minato finanziario che sembra essere diverso da tutto ciò che ha affrontato nei suoi precedenti crolli: ed infatti, i documenti fiscali che ha a lungo lottato per tenere nascosti, sono stati rivelati da un'indagine del New York Times dello scorso settembre, e descrivono dettagliatamente la sua preoccupante situazione finanziaria.
Diffidate sempre di chi va in giro coi capelli ossigenati; in genere, infatti, è un tipo fasullo come il colore dei suoi capelli!
Secondo me, quindi, in fondo, Lombroso non aveva tutti i torti nel sostenere che i soggetti balordi rassomigliano un po' tutti!
Guardate questa coppia da "avanspettacolo": Bojo e Trump!
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/ea/7d/14/ME13AIZE_t.jpg
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
#3902
Una mia amica, giurista molto sottile, acuta e intelligente, mi ha recentemente scritto una cosa molto saggia: "Non abbiamo delle cattive leggi, devono solo essere applicate bene; cioè, "in primis", secondo il tenore letterale, prima di fare elucubrazioni fantasiose."
Secondo me, se i giudici si attenessero sempre a tali sagge parole, avremmo sicuramente meno sentenze balorde.
;)
***
Purtroppo però, a volte accade che ci siano delle leggi scritte molto male; le quali, se applicate alla lettera, fanno più danno delle pallottole!
:(
***
Ad esempio, l'art.52 comma 2 del Codice Penale,  così come modificato dalla Legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019, sancisce quanto segue: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il <<rapporto di proporzione>> di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa <<un'arma legittimamente detenuta>> o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione."
***
Il che, interpretato alla "lettera", potrebbe significare che, qualora io mi difenda con una pistola la cui scadenza di "legittima detenzione" scade il 24 maggio, ma io mi dimentico di rinnovarla tempestivamente:
- se io la uso per sparare in casa mia ad un ladro il 23 maggio, mi viene applicata la presunzione di "proporzionalità" della legittima difesa;
- se, invece io la uso per sparare in casa mia ad un ladro il 25 maggio, la presunzione di "proporzionalità" della legittima difesa non mi può più essere applicata, perchè ormai io detenevo in modo illegittimo.
Il mio porto d'armi scade a luglio dell'anno prossimo, per cui devo stare ben attento a non dimenticarmene!
***
Secondo me, quella in questione, è una disposizione assolutamente "sciocca", perchè non sussiste la benchè minima connessione logica tra il legittimo possesso di un'arma, e il modo più o meno "proporzionato" di utilizzarla per difendersi.
***
Ed infatti:
- se sparo a degli aggressori armati che minacciano di uccidermi in casa mia, qualunque sia l'arma che io utilizzo per difendermi, la mia difesa dovrebbe comunque considerarsi "proporzionata", a prescindere dal fatto che la licenza di detenzione della mia arma sia scaduta o meno, ovvero che io non abbia mai denunciato il suo possesso;
- se, invece, io sparo con un fucile a pompa legittimamente detenuto a uno zingarello dodicenne disarmato che si è introdotto per rubare in casa mia, checchè ne dica l'attuale art.52, non c'è dubbio che, almeno di fatto, la mia reazione difensiva sia stata assolutamente "sproporzionata".
***
In realtà, se, per difendermi, io ho usato un'arma "illegittimamente" detenuta:
- ai sensi dell'art. 697 del Codice Penale, è giusto che io venga punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371, per detenzione abusiva di un'arma per la quale era prevista la denuncia;
- ai sensi dell'art. 52 comma del Codice Penale, non è però giusto che mi venga negata, solo per tale motivo, la presunzione della "proporzionalità della legittima difesa" (non c'è alcun nesso logico tra le due cose).
***
Sempre ammesso, ovviamente, che sia ragionevole stabilire un tale tipo di presunzione; aspetto, questo, di carattere eminentemente ideologico e politico, sul quale non ho minimamente intenzione di soffermarmi in questo topic.
***
A parte questo, quando il redattore della legge incentra (immotivatamente) la sua attenzione sulla "legittima detenzione di un'arma", non si rende conto che, almeno per quel che concerne le "armi da fuoco", di per se stesse sono abbastanza innocue, sia se detenute legittimamente sia in caso contrario; ed infatti una "pistola scarica" al massimo la si può tirare in faccia a qualcuno, ma ben difficilmente con esito letale.
***
Ciò che, invece, sarebbe stato davvero importante, ai fini della "presunzione di proporzionalità della difesa", non era tanto la "legittima detenzione di un'arma di un certo tipo o di un altro tipo" ed il suo uso, quanto, piuttosto, la "legittima detenzione di determinati tipi di munizioni" ed il loro utilizzo; ma mi rendo conto che un "legislatore-propagandista", del tutto ignaro della legislazione in materia di armi e di munizioni, a tale "sottile" distinzione non era certo in grado di arrivare.
***
Ed infatti, se io conservassi  nel cassetto del comodino una normale pistola, legittimamente denunciata e detenuta, ma caricata con pallottole "a punta cava", mi metterei anticipatamente in condizione di reagire con una difesa decisamente "eccessiva" e "sproporzionata", nel caso in cui dei ladri si introducano di notte in casa mia.
E, questo, anche considerato che tale tipo di munizioni è proibito perfino in caso di guerra!
Non a caso, invero, le stesse convenzioni di Ginevra e dell'Aia vietano, nell'utilizzo bellico, alcuni generi di munizioni e, in particolare, le pallottole esplosive, avvelenate, non incamiciate o a punta cava; ed infatti, già nella prima guerra mondiale, chi era catturato con armi caricate così, non veniva neanche preso prigioniero, ma veniva legittimamente fucilato sul posto.
***
In particolare, per quanto riguarda la nostra legislazione, il divieto di uso di munizioni "ad espansione", senza eccezione alcuna, è stato introdotto dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 con l'intento di adeguare la nostra normativa alle disposizioni della direttiva europea 18 giugno 1991 secondo cui  sono vietate le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di "proiettili ad espansione, nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi".
***
La ragione di tale divieto, risulta palese dalla seguente immagine, da cui risulta evidente  l'effetto terminale che ha sul bersaglio un proiettile FMJ (Full Metal Jacket), legalmente consentito ad usi difensivi, e quello, invece, provocato un proiettile in piombo nudo "non incamiciato", in questo caso WC (Wad Cutter).
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/df/d5/3a/ME13AFGR_t.jpg
***
Si tenga presente che, quello che si vede a destra, nell'immagine, è un proiettile Wad Cutter perfettamente lecito per il tiro a segno, perchè fa un "buco bello grosso",  ben visibile anche da una lontana postazione di tiro; tuttavia non mi verrebbe mai in mente di usarlo per difesa, fuori dal poligono, poichè, pur essendo un tipo di munizione in piombo nudo la cui detenzione è perfettamente lecita (avendo, ovviamente, il "porto d'armi"), il suo effetto balistico sul corpo umano, secondo me, è decisamente"inappropriato".
Ed infatti, le munizioni Wad Cutter, pur essendo in genere meno potenti di quelle Full Metal Jacket, hanno a mio parere un effetto terminale crudelmente devastante sui tessuti organici; inoltre, proprio perchè sono meno potenti, il loro effetto lesivo è maggiore, perchè, invece di "perforare" il bersaglio, scaricando oltre la loro energia cinetica, in genere si limitano soltanto a "penetrarlo", scaricandola tutta "dentro" il corpo della vittima.
***
Comunque, a parte le diverse opinioni che si possono avere sulla "lesività" e/o la "cattiveria" dei proiettili Wad Cutter, non c'è dubbio alcuno che la detenzione di quelli cosidetti tradizionalmente "Dum-Dum", e tutte le varie numerose tipologie genericamente classificate "a punta cava",  sono proibite in Italia persino alle Forze dell'Ordine (e assimilate), e, quindi, non vanno usati "mai".
Per cui, a mio parere, sarebbe stato molto più logico e razionale, ai fini della "presunzione di proporzionalità della difesa":
- non tanto pretendere la "legittima detenzione di un'arma di un certo tipo o di un altro";
-  quanto, piuttosto disconoscere tale favorevole presunzione, a chi, sia pure per difesa, tiene  nel cassetto del suo comodino,  una pistola "precaricata" con "munizioni proibite".
***
Ma questa è solo la mia modesta opinione!
***
:)
#3903
Tematiche Culturali e Sociali / Il terzo cavaliere
02 Maggio 2021, 14:37:33 PM
Storicamente, i quattro cavalieri dell'apocalisse non hanno mai mancato di cavalcare insieme, sebbene i primi tre non sempre necessariamente  nello stesso ordine:
- il cavaliere bianco, la Fame;
- il cavaliere giallo, la Pestilenza;
- il cavaliere rosso, la Guerra;
- il cavaliere nero, la Morte (che miete ciò che gli altri cavalieri hanno seminato).
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/47/9c/b6/ME13A9LY_t.jpg
***
Quanto al cavaliere FAME, il numero di persone decedute per tale causa, è aumentato a dismisura, negli ultimi tre anni; attualmente, infatti, circa 24.000 persone muoiono ogni giorno per fame (o per cause ad essa correlate).
Quanto al cavaliere PESTILENZA, il numero di persone decedute per tale causa, è aumentato anch'esso a dismisura, negli ultimi due anni, soprattutto, in modo devastante, a causa del covid19; attualmente, infatti, circa 90.000 persone muoiono ogni giorno per malattie contagiose (o per cause ad esse correlate).
Quanto al cavaliere GUERRA, invece, il numero di persone decedute per tale causa, per ora, si è mantenuto abbastanza stabile e "contenuto" rispetto alle "grandi guerre"; ed infatti, tra il 2017 e il 2018, in Africa, Asia e Medio Oriente, sono morte "soltanto" 193.000 persone, a causa di conflitti a fuoco di diversa natura, mentre, nel resto del mondo, la pace ha finora regnato (quasi) sovrana.
***
Considerato quanto sopra, sembra che il cavaliere Morte, molto soddisfatto per il rilevantissimo contributo alla sua diuturna mietitura, da parte del cavaliere Fame e del cavaliere Pestilenza, sia però alquanto contrariato e deluso per lo scarso contributo alla sua diuturna mietitura, da parte del cavaliere Guerra.
Il destriero di quest'ultimo, quindi, recentemente, sembra che abbia cominciato a scalpitare sempre di più; non vedendo l'ora di entrare in azione anche lui, come sempre è storicamente accaduto in circostanze analoghe!
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/9f/b7/9c/ME13A9NV_t.jpg
***
Per cui, senza voler fare l'uccello del malaugurio, purtroppo non c'è bisogno di essere un profeta per prevedere, a breve-medio termine, lo scoppio di conflitti di natura abbastanza "seria"; c'è solo da sperare che non si rivelino addirittura di natura "catastrofica" (come, però, malauguratamente, non è possibile escludere).
***
Ad esempio, il grande accumulo di truppe e mezzi militari dell'esercito russo non lontano dal confine con l'Ucraina ha spinto molti analisti a chiedersi che intenzioni abbia Vladimir Putin, il presidente della Russia, e se davvero una nuova operazione militare o perfino una nuova guerra in Ucraina siano imminenti.
Ed infatti, nelle ultime settimane la Russia di Putin ha ammassato ben 40.000 soldati, con relativa artiglieria, carri armati e mezzi pesanti, non lontano dal confine est dell'Ucraina; e ne ha inviati altri 9 mila in Crimea, la penisola ucraina occupata e annessa dalla Russia di Putin, dove, peraltro, già sono dislocati 33 mila soldati.
Inoltre forze militari russe ancora più ingenti, fatte arrivare perfino dalla lontana Siberia,  sono concentrate a Voronež, una città russa che si trova a circa 300 chilometri dal confine con l'Ucraina, ma che costituisce un perno strategico ideale per l'invasione di tale area geografica: così come accadde nel 1943, quando i sovietici pianificarono il recupero di tale area, che era stato conquistato dai nazisti nei due anni precedenti.
"https://cdn-thumbs.imagevenue.com/1a/9b/34/ME13A9PI_t.jpg
***
Inoltre si sta verificando di nuovo quello accadde in Crimea, dove la Russia di Putin "infiltrò" centinaia di "piccoli uomini verdi", cioè membri delle forze speciali che non indossavano uniformi o segni di riconoscimento, ma che contribuirono militarmente all'annessione della penisola senza un coinvolgimento ufficiale dell'esercito russo; inizialmente, infatti, Putin negò che gli "uomini verdi" fossero soldati russi, poi però, di fronte a prove inconfutabile, fu costretto ad ammetterlo...ma solo una volta portati a termini i "plebisciti" truccati di rito.
Attualmente, infatti, per supportare militarmente i territori ucraini separatisti controllati da milizie filorusse nella regione del Donbass, dove si trovano le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, la Russia di Putin sta facendo esattamente la stessa cosa; il che non costituisce certo un buon segno.
***
Al riguardo, le opinioni sono piuttosto divergenti, in quanto gli analisti si dividono tra:
- chi prevede un imminente intervento militare russo;
- chi, invece, ritiene che con la decisione di ammassare truppe al confine la Russia di Putin intenda soprattutto mandare un messaggio all'Europa, e/o alla nuova amministrazione statunitense di Joe Biden.
***
Secondo James Sherr, analista dell'"International Center for Defence and Security", per cercare di capire se una nuova guerra sia davvero imminente, occorre ricostruire gli avvenimenti dell'ultimo anno, durante il quale sono intervenute diverse novità che hanno peggiorato i rapporti tra la Russia di Putin e l'Ucraina e portato la Russia di Putin a valutare il dispiegamento di truppe militari.
***
Ed invero, occorre valutare due principali "novità" rispetto al passato, pur sempre "aggressivo" della Russia di Putin.
1)
La prima novità è che Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino eletto nell'aprile del 2019, nel corso del 2020 è passato da un atteggiamento remissivo e gregario nei confronti della Russia di Putin a uno decisamente "molto" più recalcitrante.
Ed infatti:
-  il governo di Zelensky ha sanzionato Viktor Medvedchuk, il leader del principale partito filorusso del paese e amico e alleato di Putin (che è il padrino di sua figlia);
. il governo di Zelensky ha inoltre chiuso tre canali televisivi di propaganda filorussa di proprietà di un imprenditore vicino a Medvedchuk;
- molto più recentemente,  in risposta all'ingente afflusso delle truppe russe ai suoi confini, il governo di Zelensky ha chiesto all'Occidente di garantire all'Ucraina un ingresso preferenziale nella NATO (che per la Russia di Putin costituirebbe un grave affronto);
- infine, neanche un mese fa, lo scorso 9 aprile, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato in visita ufficiale al probabile imminente fronte militare con la Russia di Putin.
2)
La seconda importante novità è la presidenza americana di Joe Biden, che appena insediato si è detto pronto a contrastare l'espansionismo russo e, inoltre:
- ha rinnovato pubblicamente il sostegno degli Stati Uniti al mantenimento della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina;
- ha inviato due navi da guerra nel Mar Nero per segnalare di essere pronti a intervenire;
- ha chiamato Putin al telefono per dirgli che non tollererà sue ulteriori mosse aggressive nei confronti dell'Ucraina.
***
Nell'ottica di una logica strettamente "geopolitica", questi due fatti (1 e 2), secondo me, potrebbero aver convinto Putin ad agire prima che l'attuale "status quo", favorevole alla Russia di Putin, venga modificato a suo svantaggio; logica, questa, che, in passato è sempre risultata "prodromica" ad uno scontro armato.
***
Ma perchè dico che, attualmente, la situazione è favorevole ad una "invasione", più o meno mascherata, dell'Ucraina (o quantomeno di alcuni territori della stessa) da parte della Russia di Putin?
Lo penso principalmente per i seguenti motivi.
a)
Un intervento militare in Ucraina potrebbe aiutare Putin nella politica interna; ed infatti nella  Russia di Putin, a settembre, sono previste elezioni legislative, che per quanto il più possibile "pilotate dall'alto", sono pure sempre preoccupanti per lo Zar.
Ed infatti, nonostante la pervasiva propaganda (e la prigione per gli oppositori), il governo di Putin negli ultimi mesi è stato messo alquanto in difficoltà:
- dalle proteste per la liberazione del leader dell'opposizione Alexei Navalny;
- dalla diffusa insoddisfazione a causa degli scadenti risultati economici della sua politica;
- dalla diffusa insoddisfazione a causa della sua cattiva gestione della pandemia da coronavirus.
Ed infatti, nonostante che lo Sputnik abbia avuto un ottimo successo all'estero, nella Russia di Putin le vaccinazioni, sono ancora "a carissimo amico", in quanto, almeno fino al mese scorso, risultava vaccinato solo il 2,7% dei 146 milioni di cittadini russi;  cioè una percentuale (sebbene propagandisticamente gonfiata) addirittura inferiore a quella dei Paesi europei, che, pure, a differenza della Russia di Putin, hanno dovuto far fronte a gravi difficoltà di approvvigionamento.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/04/russia-il-vaccino-sputnik-e-gia-in-39-paesi-ma-in-casa-non-decolla-cittadini-diffidenti-perche-proviene-dallo-stato-e-putin-non-lha-fatto/6120192/
b)
Putin, inoltre, potrebbe (fondatamente) supporre che, almeno per il momento, l'Europa sia troppo debole e irresoluta per intervenire in modo deciso in difesa dell'Ucraina; e, questo, soprattutto considerata l'attuale pandemia del covid19, nonchè grazie alle "quinte colonne" europee di cui può validamente avvalersi per contenere eccessive reazioni europee.
c)
La stessa cosa, sebbene in misura inferiore, vale anche per gli USA, in quanto, dopo quattro anni di Trump, complice più o meno consapevole di Putin (che lo aiutò a farsi eleggere), gli USA hanno "perso geopoliticamente terreno" nei confronti della Russia di Putin, e ci vorrà del tempo prima che Biden possa recuperarlo; anche dal punto di vista merante militare.
d)
Attualmente, in quello scacchiere, la NATO è in crisi a causa del contrasto della Turchia con la Grecia (e l'Europa) per lo sfruttamento delle risorse naturali del Mediterraneo orientale; e, questo,  con tanto di "speronamento" di una fregata, in un confronto diretto tra navi da guerra dei due Paesi della Nato nelle acque a est dell'isola di Rodi, avvenuto lo scorso anno.
https://www.agi.it/estero/news/2020-08-14/scontro-navale-turchia-grecia-egeo-urtata-fregata-atene-9417150/
e)
Attualmente, la Russia di Putin, almeno a "breve termine", sembra che non abbia molto da temere sulla sua frontiera orientale; ed infatti la Cina sembra molto più interessata a Taiwan, che non al suo confine settentrionale.
Ed infatti, pochi giorni fa, il ministero della Difesa di Taipei ha denunciato l'ingresso di 25 aerei, inclusi caccia e bombardieri con capacità nucleare, nella cosiddetta zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) di Taiwan; il che, peraltro, potrebbe esserev il segnale di un'altra "guerra annunciata".
https://www.repubblica.it/esteri/2021/04/13/news/pechino_manda_25_caccia_e_bombardieri_nello_spazio_aereo_di_taiwan-296260193/
***
In base a tali considerazioni (nonchè altre un po' più complicate sulle quali per bevità sorvolo), se io fossi il Ministro della Difesa della Federazione Russa, cioè il generale d'armata Sergej Kužugetovič Šojgu (o, meglio ancora, il Capo di Stato maggiore generale delle Forze armate russe, cioè il generale Valerij Vasil'evič Gerasimov), direi senz'altro a Putin:
"Caro Vladimir Vladimirovič, se proprio vuoi papparti la torta Ucraina, o, almeno, qualche consistente fetta di tale torta, il momento giusto è arrivato; ed infatti difficilmente si presenteranno circostanze concomitanti così favorevoli, senza particolari rischi per la nostra grande Nazione. Più passa il tempo, invece, più tali rischi potrebbero aumentare! "
Per cui penso proprio che, entro questa estate, anche senza il mio suggerimento, Putin si deciderà comunque a muovere di una o due caselle il proprio "pedone di re" in Ucraina, affiancato da una "mossa di cavallo"; e c'è solo da sperare che non sposti anche le "torri"!
***
Circa il fatto, però, che tale "guerra" possa restare limitata, ho molti dubbi; difatti, come è purtroppo storicamente dimostrato, le guerre si sa sempre come cominciano, ma ben difficilmente si può sapere in anticipo come poi andranno a finire.
Ed infatti:
1)
Siamo proprio sicuri che la Turchia non verrà presa da "fregole difensive", vedendo l'orso russo avvicinarsi troppo ai suoi confini?
Ed infatti, nonostante gli alterni  allontanamenti e riavvicinamenti tra i due "(semi?)dittatori", non è passato molto tempo da quando l'offensiva di accerchiamento russa in Siria, venne aspramente condannata dalla Turchia,   soprattutto quando un F16 turco fu abbattuto da un Sukhoi 24 russo; a causa di questo attacco la Turchia minacciò rappresaglie militari, e la Russia di Putin sospese i lavori del gasdotto TurkStream
2)
Siamo proprio sicuri che la Cina non verrà presa da "fregole invasive", vedendo l'orso russo ritirare parte delle sue truppe dalla Siberia?
Ed infatti, ricordo ancora:
- quando, nel marzo del 1969 le sponde dell'Ussuri furono teatro di sanguinosi scontri tra l'esercito sovietico e quello cinese al culmine della Crisi sino-sovietica, che stava per sfociare in una guerra su vasta scala;
- quando lo scrittore Tiziano Terzani, all'inizio degli anni '90, descriveva l'instabile situazione esistente al confine tra l'Unione Sovietica e la Repubblica popolare Cinese lungo le rive del fiume Amur:  alle lande desolate russe, difese da sparuti avamposti militari, si contrapponevano innumerevoli insediamenti cinesi che premevano lungo tutta la linea di confine nord orientale.
Successivamente, a distanza di quasi trent'anni e nonostante gli enormi cambiamenti intervenuti, la situazione al confine siberiano non sembra essere mutata, costituendo semmai una potenziale pericolosissima polveriera pronta anch'essa ad esplodere nel prossimo futuro; soprattutto se, ad innescarla, si verificasse una seria crisi ucraina a occidente dell'impero (coloniale) russo.
Ed infatti non bisogna dimenticare che il  complessivo calo della natalità in tutta la Federazione Russa, unito alla crisi economica dei territori siberiani seguita al crollo del sistema economico sovietico, ha determinato una drastica riduzione della popolazione residente in Siberia e un corrispondente enorme aumento dell'immigrazione cinese, che preme pericolosamente ai confini.
Ed infatti, secondo i dati degli ultimi censimenti:
- la popolazione russa  sarebbe scesa in Siberia dai nove milioni del 1990 a poco più di sei milioni di persone nel 2010;
-  nelle sole tre provincie cinesi nord-orientali dello Jelin, Heilongjiang e Liaoning, ubicate nella sponda opposta del fiume Amur, vivono circa cento milioni di persone, con una densità 30 volte più alta delle quattro provincie del Distretto Federale russo più vicino.
E quello che è sempre storicamente avvenuto in questi casi, ritengo che sia superfluo starvelo a raccontare.
A parte il "fattore vasi comunicanti", inoltre, occorre considerare il crescente interesse di Pechino nei confronti delle risorse naturali siberiane, che, ormai, è in gran parte in mano cinese; per cui cresce in Russia il timore che tale predominanza non sia più soltanto legata all'occupazione economica di aree in abbandono ma sia piuttosto il frutto di un deliberato progetto politico volto a controllare le risorse e i territori cinesi perduti nel XIX secolo.
Ad avvalorare tale timore ci sono numerose analisi che sottolineano i rischi in termini militari e geopolitici di tale attività; ciò, in quanto, secondo alcuni analisti militari (con i quali concordo) la Cina starebbe concentrando i propri interessi verso la regione del Transbaikal, a discapito della limitata profittabilità economica di queste terre, per la sua collocazione geografica, crocevia delle arterie di comunicazione militari più importanti della Siberia.
3)
Tutti i focolai di guerra a cui ho accennato sopra, potrebbero infiammarsi anche senza la necessità di un innesco da parte di una crisi ucraina; per cui spero proprio che Putin li tenga nel dovuto conto, senza limitarsi alle quattro considerazioni "contingenti" che io gli farei nei panni del suo ministro della difesa o del suo capo di stato maggiore.
Non valgo molto come stratega!
***
Anche perchè la vera domanda cruciale è questa: siamo davvero sicuri che il "deterrente nucleare", che funzionò tanto bene ai tempi della guerra, funzionerebbe ancora?
Forse sì, ma non ne sono poi così sicuro!
Bisognerebbe chiederlo al terzo cavaliere, il quale, purtroppo, temo proprio che stia arrivando al galoppo!
***
P.S.
Poichè non vorrei passare per "russofobo", come avrete notato, io, in genere, ho sempre parlato della "Russia di Putin", e non della "Russia tout court"; ed infatti io non ce l'ho affatto col popolo russo, che personalmente stimo moltissimo, bensì con il (semi?)dittatore che, attualmente, purtroppo, lo ha in pugno.
Ed infatti, così come avercela con il dittatore Mussolini, non significava -nè significa- essere "antitaliano", allo stesso modo avercela con il (semi?)dittatore Putin, non significa certo essere "antirusso".
Ho voluto precisarlo, in quanto, sia lo stesso Putin che alcuni suoi gregari nostrani, tendono propagandisticamente ad usare tale patetico "trucchetto", per squalificare con "russofobo" chi, invece, è soltanto "putinofobo".
Non ci cascate!
***
#3904
Attualità / Caino e Abele
02 Maggio 2021, 05:31:31 AM
Io aggiungerei anche che una delle principali cause della fame e della desertificazione in africa, derivi dalle nostre occidentali abitudini "carnivore", le quali:
- provocano FAME, perchè dirottano la maggior parte delle coltivazioni cerealicole da una possibile alimentazione umana, all'alimentazione degli immensi allevamenti bovini;
- provocano DESERTIFICAZIONE, perchè i bovini, sono la causa del 74% delle emissioni gas effetto serra, a causa della grande quantità di metano e protossido di azoto emessi dal loro posteriore (cioè dai PETI).
#3905
Ciao Ipazia. :)
Hai ragione, bisogna essere molto abili nel calcolare i rischi e nello slalom tra essi; però, per fortuna, a volte è molto facile fare tale calcolo .
Per esempio, secondo i più aggiornati calcoli statistici, in base ai decessi che si stanno verificando, le probabilità di morire per un quarantenne a causa del covid 19 sono circa 50 volte superiori alle probabilità di morire a causa di ipotetici effetti collaterali del vaccino; ovviamente, aumentando l'età, il rischio percentuale di morire di covid 19 aumenta di molto, in rapporto a quello di morire a causa di ipotetici effetti collaterali del vaccino.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/6e/ee/47/ME13A9IO_t.jpg
***
Un saluto :)
***
#3906
Citazione di: Ipazia il 27 Aprile 2021, 10:11:17 AM
Il peggio accade quando anche la magistratura soggiace alla cultura dello sballo:

Posto la notizia più rispettosa dell'assassino

La giurisprudenza da sempre arranca all'inseguimento dell'etica e il vaso di Pandora attuale bene descritto da donquixote non la aiuta di certo. Come non aiuta genitori e minori. Il prezzo della libertà e il costo dei suoi inciampi.
Il tuo è un post un po' "criptico"; però devo ammettere che "poeticamente" è molto suggestivo.
:)
#3907
                                                                   NOTA
Ho scritto che le pistole "finte", in genere, qualora private del "tappo rosso", risultano praticamente identiche a quelle "autentiche"; il che, quanto alla riproduzione della "forma" dell'arma, è indubbiamente vero.
Tuttavia, per dovere d'informazione, ritengo doveroso farvi presente che, se ve ne puntano addosso una, almeno a "distanza ravvicinata" è possibile distinguere benissimo la differenza.
***
Ed infatti:
1)
Pistole a salve.
Il "tappo rosso" previsto per tale tipo di "finte armi", è molto diverso dal "tappo rosso" previsto per le armi "softair".
Ed infatti, benchè ve ne siano dei tipi più diversi, in genere le cartucce delle "armi a salve" sono caricate con "polvere da sparo" autentica, così come quelle vere, solo che non contengono un proiettile; però, se la canna non venisse meccanicamente ostruita dal "tappo ", dalla canna fuoriuscirebbe una pericolosa vampa infiammata.
Per tale ragione, nel nostro Paese (ma all'estero, in genere, no), il "tappo rosso" ha natura "ostruttiva", non permettendo ai gas di fuoriuscire dalla canna, bensì soltanto da un piccolo foro sul dorso della "volata".
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/b9/3b/77/ME13A3AV_t.jpg
il "tappo rosso" è difficilmente rimuovibile, per cui, in genere, viene soltanto spinto un po' in dentro e camuffato con vernice nera; però il foro sul dorso della "volata" non è dissimulabile, per cui, se ci si fa caso, è facile capire che ci stanno puntando addosso un'arma a salve.
2)
Pistole ad aria compressa
Il "tappo rosso" previsto per tale tipo di "finte armi", è molto diverso dal "tappo rosso" previsto per le "armi a salve", in quanto non ha affatto una "funzione ostruttiva";  ed infatti, laddove previsto, esso contorna soltanto l'anima della canna, lasciando tranquillamente fuoriuscire l'innocuo pallino verso il bersaglio. Inoltre, a differenza del "tappo rosso" previsto per le "armi a salve", è estremamente facile rimuoverlo.
In ogni caso esso è obbligatorio soltanto per le le armi "softair", di calibro 5,5 mm; le quali sono di una potenza talmente irrisoria (in genere meno di 1,5 joule) da non provocare danni di sorta.
Per le armi ad aria compressa di maggiore potenza, ma in libera vendita ai maggiorenni (fino a 7,5 joule), in genere quasi sempre di calibro 4,5 mm, invece, non è minimamente previsto il  "tappo rosso"; ed infatti, in tal caso, non si tratta affatto di armi "innocue", in quanto, sebbene non "letali", possono però provocare serie lesioni.
In entrambi i casi, sia se private del "tappo rosso" sia se per legge senza "tappo rosso", sebbene imitino a perfezione le "armi da fuoco", è possibile capire che si tratta di "armi ad aria compressa" dal fatto che "all'interno" di una "finta canna" più grossa (che simula quella dell'arma vera imitata), fa capolino  la "vera canna", o, meglio la "cannuccia", da cui fuoriesce il pallino.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/27/27/9f/ME13A3G6_t.jpg
In tal caso, avendo un occhio molto allenato:
- se si vede che il calibro della "cannuccia" è di 5,5 mm, è estremamente probabile che si tratti soltanto di un'arma da "softair", per cui non si sta correndo nessun rischio reale;
- se, invece, si vede che il calibro della "cannuccia" è di soli 4,5 mm, sebbene più sia piccolo, è assolutamente certo che non si tratta affatto di un'arma da "softair", per cui, anche se non si corre il rischio di essere uccisi, si corre quello di essere feriti.
***
A dire il vero, ho un po' semplificato le cose; però, tutto sommato, credo che le mie informazioni siano sufficienti, almeno in generale, "per darsi una regolata", nel caso in cui un imbecille o un criminale (ovvero un criminale imbecille, come quello di Cuneo) ci punti addosso roba del genere.
***
#3908
Le indagini preliminari sono ancora in corso, ma, sulla base di un prima ricostruzione "mediatica" dei fatti, che, per ora, costituisce soltanto una mera "ipotesi di lavoro", sembra che due persone, seguite poi da una terza, sarebbero entrate nella gioielleria e con un coltello e una pistola, poi risultata finta e priva del cosiddetto tappo rosso, avrebbero minacciato di morte il titolare, la moglie e la figlia.
Successivamente:
- la prima sarebbe stata colpita da un pugno;
- l'altra sarebbe stata immobilizzata con delle fascette isolanti da elettricista.
Dopo di che, i malviventi avrebbero intimato al gioielliere di consegnare loro il denaro che si trovava in cassa.
Quest'ultimo, ha dichiarato ai microfoni delTg1 "Con la mano destra ho aperto la cassa e con la sinistra ho aperto il cassetto dove sapevo che c'era la mia arma. E simultaneamente ci siamo trovati l'uno contro l'altro".
Poi, mi sembra che in un'altra sede, abbia aggiunto: "C'è stata una colluttazione, mi sono trovato faccia a faccia con uomini armati e ho dovuto scegliere fra la mia vita e la loro".
Due malviventi sono rimasti uccisi, mentre il terzo, ferito ad una gamba è riuscito a scappare; ma poi è stato rintracciato e fermato nell'ospedale di Savigliano.
***
Questo è quanto risulta dalle dichiarazioni rilasciate ai "media", ma, nel contempo,  :
- il sostituto procuratore e la polizia stanno ancora sentendo le testimonianze del titolare della gioielleria, della moglie, della figlia nonché delle altre persone testimoni del fatto, ivi compreso il rapinatore sopravvissuto;
- sono tutt'ora in corso di acquisizione le immagini delle videocamere funzionanti nell'area.
- sono tutt'ora in corso gli esami autoptici sui cadaveri ed il risultato della consulenza balistica.
***
L'inserimento del gioielliere nel "registro degli indagati", secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Asti, che si sta occupando di condurre le indagini, è semplicemente un "atto dovuto", così da poter procedere con l'attività investigativa.
Nè, a dire il vero, c'era alcun bisogno che ce lo dovesse spiegare la Procura di Asti; ed infatti, se qualcuno uccide a colpi di pistola una o più persone, per quanto "ictu oculi" possa apparire di averlo fatto nel pieno esercizio del suo diritto di "legittima difesa", è "ovvio", anche per il più ignorante dei somari, che la magistratura deve in ogni caso "necessariamente" verificare le circostanze in cui questo è avvenuto.
***
Ed infatti, nel mio post, "RIFORMA DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA" del  3 Aprile 2019, all'epoca fortemente voluta e sponsorizzata da Salvini, avevo chiaramente anticipato che, in casi del genere, "...secondo me,  saranno sempre e comunque necessarie le stesse indagini giudiziarie di prima."
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/riforma-del-diritto-di-legittima-difesa/msg31651/#msg31651
***
Ed infatti, il nuovo art. 52 del codice penale, così come modificato dalla a Legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019, stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."
In tale norma, inoltre, si precisa che, nel caso di "violazione di domicilio", sia in casa propria, sia in ogni altro luogo ove venga esercitata una propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale, si ritiene sussistere sempre, per presunzione di legge, il detto "rapporto di proporzione" : "...se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione."
La norma si conclude, infine, stabilendo che "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
***
Stando al tenore di tale norma, quindi, l'"impossibilità di prova contraria" che deriverebbe dalla detta presunzione "iuris et de iure", non può certo riguardare le "circostanze di fatto" su cui è basata la presunzione stessa; le, quali, quindi, "debbono" SEMPRE essere verificate a seguito di un'apposita indagine giudiziaria (la quale, ovviamente, può benissimo concludersi con un "non luogo a procedere").
***
Per cui, lo "slogan" che, come suo solito, Salvini non ha mancato di (e)ruttare pubblicamente, nel caso in questione, e, cioè, che "la difesa è sempre legittima!", non corrisponde minimamente al contenuto della riforma del "diritto di legittima difesa" da lui stessa voluta e promulgata.
Ed infatti, in base alla sua stessa riforma, non è affatto vero che "la difesa è sempre legittima!";  lo è soltanto ed esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal "novellato" art.52 del codice penale.
L'"eccesso", invece, rimane un reato punibile ai sensi dell'art.55 del codice penale.
***
Precisato quanto sopra, ovviamente, io non intendo certo mettermi nei panni delle autorità indaganti, però ritengo di poter lecitamente fare almeno due considerazioni.
1)
La circostanza che uno dei rapinatori abbia minacciato il gioielliere con una pistola, poi risultata "finta" e priva del cosiddetto tappo rosso, non influisce minimamente sulla "legittimità" delle difesa del gioielliere; ed infatti, poichè, tali armi, senza tappo rosso,  sono pressochè identiche a quelle vere quest'ultimo non poteva certo essere in grado di capire che si trattava di un'arma "finta".
Per cui, se il rapinatore gliela ha puntata addosso, il gioielliere era nel suo "pieno diritto" di sparargli con un arma vera, e  di farlo secco; la responsabilità della propria morte, è "esclusivamente" del rapinatore.
Chi cerca "rogna", non può lamentarsi se alla fine la trova, e ci lascia la pelle!
2)
In secondo luogo, se è vero che, in tutto, i rapinatori avevano soltanto una pistola (finta) ed un coltello, qualcuno potrebbe eccepire che il gioielliere:
- ha ecceduto il limite della legittima difesa sparando al malvivente armato "soltanto" di un coltello;
- ha ecceduto ancor di più tale limite, sparando al malvivente inerme.
Ma, secondo me, si tratta di eccezioni difficilmente sostenibili:
- sia perchè, sparando in un locale ristretto, può andarci di mezzo chiunque;
- sia ai sensi dell'art.55 comma 2 c.p., in forza del quale, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità per "eccesso colposo in legittima difesa", è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto" (ovvero perchè il malvivente ha approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la sua privata difesa).
Al riguardo, invero, gli antichi romani dicevano che "Adgreditus non habet staderam in manu" (cioè che l'aggredito non ha una bilancia in mano).
3)
E' però molto importante, al fine delle indagini, stabilire:
- se il gioielliere abbia ucciso i due rapinatori "dentro" il suo negozio, mentre ancora minacciavano lui e i suoi familiari (nonchè le sue proprietà e il suo denaro), nel qual caso, almeno secondo me, sarebbe senz'altro da considerarsi scriminato per "legittima difesa";
- se, invece, il gioielliere abbia ucciso i due rapinatori mentre fuggivano "fuori dal suo negozio", quando, ormai, non minacciavano più nè lui nè i suoi familiari (nè le sue proprietà e il suo denaro), nel qual caso, invece, più che per "eccesso colposo in legittima difesa", secondo me, forse, potrebbe anche rischiare di essere imputato per "omicidio volontario" puro e semplice, ai sensi dell'art.art. 575 del Codice Penale.
Tutto, cioè, dipende dal verificare se il gioielliere abbia sparato in una situazione di "pericolo" in atto (ovvero ancora minacciosamente potenziale) all'interno del suo negozio, oppure semplicemente per "rappresaglia", mentre i banditi fuggivano.
A tale proposito risulterà molto illuminante la perizia della balistica; per l'esperimento della quale era appunto indispensabile avviare un'indagine giudiziaria.
***
Augurandomi per lui che abbia agito in stato di "legittima difesa", tuttavia, anche nel caso in cui il gioielliere abbia sparato, per "rappresaglia", ai rapinatori che fuggivano, secondo me dovrebbe comunque poter fruire dell'attenuante di cui all'art.62 c.p. n. 2), per "aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui".
Tale "circostanza attenuante", invero, non richiede affatto che lo "stato d'ira", il quale provoca nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l'altrui "fatto ingiusto", debbano essere necessariamente legati da un legame di immediatezza; ed infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, la reazione del "provocato", anche dopo un intervallo di tempo alquanto prolungato, dà comunque diritto all'attenuante, purché ciò non spezzi la relazione con l'ingiusto comportamento del "provocatore".
Per cui, anche considerato  che il suo negozio era già stato rapinato nel 2015, e lo stesso gioielliere era stato picchiato e legato, e poi chiuso in bagno con la figlia, sommando tale vecchia ragione d'ira a quella più recente, a mio avviso, (sempre che, come mi auguro, non abbia agito esclusivamente per "legittima difesa"), ben difficilmente gli si potrebbe negare l'attenuante di cui all'all'art.62 n. 2) del codice penale.
Purchè, ovviamente, non si confonda uno "giustificato stato d'ira", con uno  "stato di legittima difesa"; trattandosi, ovviamente, di cose ben diverse (salvo che per la mente "obnubilata" di qualche "ignorantiota").
***
#3909
Si tratta, purtroppo, di un paradosso molto reale e ricorrente; che riguarda soprattutto  le forze dell'ordine degli Stati Uniti, ma non solo quelle!
In estrema sintesi, il paradosso consiste nella impossibilità di sapere, in anticipo, se chi disobbedisce ad un "legittimo" ordine di "mani in alto", e, magari, cerca di mettere una mano in tasca, intenda estrarre a sua volta un'arma oppure no.
***
Ed infatti:
a)
"Teoricamente", le "regole d'ingaggio" prevedono che, in un caso del genere, sia non solo "consentito", ma addirittura "obbligatorio" sparare; ed infatti, come purtroppo l'esperienza insegna, concedere a qualcuno la possibilità di estrarre un'arma, dopo che gli è stato "legittimamente" ordinato di alzare le mani, significa rischiare la propria vita e quella delle altre persone che si sta cercando di proteggere.
b)
"Praticamente", invece, può accadere che il soggetto in questione in tasca non avesse nessuna arma, per cui l'agente che gli ha sparato passerebbe i guai; ed infatti  starebbe a lui a dover dimostrare di aver rispettato le "regole d'ingaggio".
Il che non è facile!
***
Nella realtà, soprattutto in U.S.A., tale "paradosso" è fonte di numerosissime controversie giudiziarie, scaturite dai casi più disparati.
I principali dei quali, sono i seguenti:
a)
In taluni casi, il malvivente aveva davvero una pistola in tasca, però l'agente che gli ha sparato senza neanche intimargli l"hands up" (e senza che quello neanche tentasse di farne uso), sarebbe comunque perseguibile penalmente; tuttavia, la circostanza che il malvivente fosse armato, di solito induce la giuria popolare ad assolvere il poliziotto, fidandosi della sua parola (soprattutto se il il malvivente è morto, e, quindi, non può più dire la sua)
b)
In altri casi, invece, il malvivente era effettivamente disarmato, ma l'agente gli ha sparato dopo avergli regolarmente intimato l"hands up", perchè quello non ha obbedito, e ha fatto lo sciocco gesto di cercare di mettere una mano in tasca; in tale caso, la circostanza che il malvivente fosse disarmato, di solito induce la giuria popolare a condannare l'agente.
***
E si potrebbero fare molti altri casi, molto difficili da risolvere in assenza di testimoni oculari (dotati o meno di "smartphone"), ovvero di videocamere di sorveglianza nei paraggi!
***
Quello che non riesco proprio a capire, è per quale ragione la polizia U.S.A, che è così "ipertecnologica" -e, magari, anche la nostra-, non doti "obbligatoriamente" i propri agenti di semplicissimi dispositivi A.V.R. (Audio Video Recorder), da tenere attivi durante l'orario di servizio, o, quantomeno, durante le "operazioni tattiche".
***
Tanto più che alcuni di tali dispositivi vengono spesso utilizzati durante l'addestramento, o, addirittura, durante le gare di T.S.S.(Tiro a Segno Statico), montandoli su appositi occhiali.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/03/a9/24/ME139X3V_t.jpg
Ovvero vengono utilizzati durante le gare di T.S.D.(Tiro a Segno Dinamico), montandoli sulle pistole, per videoregistrare i punteggi positivi (bersagli mobili corretti abbattuti) e i i punteggi negativi  (bersagli mobili scorretti abbattuti).
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/d2/9e/95/ME139X3Q_t.jpg
***
Sembra che il secondo di tali dispositivi A.V.R. verra presto usato in California; ed infatti, sarà probabilmente il dipartimento di polizia di King city a essere ricordato come il primo dipartimento di polizia ad aver introdotto ufficialmente l'uso di dispositivi A.V.R. montati direttamente sulle pistole degli agenti.
***
Tuttavia, a mio parere, tale dispositivo dovrebbe essere "sempre" integrato, e, possibilmente, utilizzato contestualmente, con le "body-cam" che molti agenti già utilizzano per conto loro, fissate sull'uniforme.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/ae/f9/d6/ME139X8Z_t.jpg
***
Secondo me la videocamera montata sulla pistola non deve sostituirsi alla "body cam", bensì dovrebbe essere utilizzata in modo complementare; ed infatti,  poichè l'attivazione del dispositivo A.V.R. sull'arma avviene automaticamente con l'estrazione dalla fondina, esso non è in grado di fornire alcuna indicazione su scontri fisici o eventuale uso di brutalità quando l'arma non è utilizzata.
Peraltro, il dispositivo A.V.R. montato sulla pistola, non fornirebbe alcun elemento sul "contesto" che ha determinato l'estrazione dell'arma da parte dell'agente; ed è questo, secondo me, che rappresenta spesso l'elemento più cruciale nella valutazione della condotta dell'agente, e  per determinare se essa fosse o meno.
***
Comunque, per fortuna, io non sono il Presidente degli Stati Uniti (nè il nostro ministro dell'interno), per cui non sta certo a me stabilire una apposita regolamentazione per l'utilizzo di tali dispositivi A.V.R.
Però, "...s'i' fosse 'mperator, sa' che farei?"
a)
Renderei legalmente "obbligatorio", per tutte  le forze dell'ordine, l'uso sistematico di tali apparecchiature.
b)
Nel caso in cui si verificasse un incidente con una vittima civile a seguito dell'uso delle armi da parte della polizia, qualora non fosse possibile verificare ciò che è accaduto per mezzo dell'A.V.R. perchè l'agente lo teneva spento, stabilirei per legge una "presunzione di colpevolezza" (semplice) a carico di quest'ultimo.
Salvo prova contraria, ovviamente!
***



#3910
Citazione di: Alexander il 27 Aprile 2021, 09:56:05 AM
Buongiorno Eutidemo


La "C" e senz'altro la più importante. Io ho figli di quell'età  e mi dicono che moltissimi bevono "perché lo fanno tutti". Spessissimo nemmeno gli piace il bere. E' sempre il solito "spirito gregario" dell'essere umano ; alla base di tanti strazi e sofferenze, da sempre. E' come una corrente che ti trascina e di cui solo a sprazzi ne sei consapevole. E così la storia va avanti e nessuno sa dove va.  :(
Non so se "C" sia il fattore più importante; ma, anche secondo me, è sicuramente uno dei più importanti.
Non a caso, anche io, da giovane, non mi sarei mai sognato di rifiutare di partecipare ad una cosiddetta "Passatella" tra amici!
;)
#3911
Ciao Inverno. :)
Anche a me pare alquanto singolare il fatto che nonostante esista un video, il padre sia disposto a giocarvisi sopra parte del proprio patrimonio politico di consenso, e l'altra parte a perseguire la questione in tribunale.
Sarei proprio curioso di vederlo!
***
Ed infatti, secondo me, ciò che potrà maggiormente contribuire alla conoscenza "verità" effettiva, secondo me, sarà l'esame approfondito (anche da parte di psicologi forensi) di quello che risulta dalla registrazione "audio-video" dello "scenario" del presunto crimine, solo visionando la quale ci si può meglio rendere conto:
- del "livello" di ubriachezza delle parti in causa;
- in quale misura essa sia stata provocata, e da "chi";
- delle specifiche "modalità copulative";
- del "coefficiente psichico della condotta" dei protagonisti, cioè dell'eventuale "intensità del dolo" e del "grado della colpa".
Ed infatti, la violenza sessuale è "presunta" ex lege una volta accertate le "condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto" (art 609-bis c.p.); ma queste non possono essere a loro volte presunte, poichè la legge vieta il "praesumptum de praesumpto".
***
In effetti, la questione degli stupri,  nei paesi anglofoni, di solito cercano di risolverla facendo appello al criterio "No means no! Only yes means yes!"; criterio, questo, volto a superare l'antico brocardo giuridico medievale della "Vis non ingrata puellis".
***
Tale arcaico motto, che giustificava un certo grado di violenza mascolina nell'atto sessuale, venne tratto da un famoso passo dell'Ars amatoria di Ovidio, laddove il poeta scrive: "Vim licet appelles: grata est vis ista puellis, quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt." (Ovidio, Ars amatoria, Liber I, l. 673-674)
Tali versi, stanno ad indicare un supposto atteggiamento, nel gioco dei ruoli fra uomo e donna nell'ambito della seduzione, in base al quale la donna non potrebbe prendere iniziativa sessuale né tanto meno cedere subito alle "avance" di un uomo, bensì dovrebbe presentarsi come pudica e ritrosa, predisponendosi così, in virtù di questa sua passività, a subire di buon grado l'"aggressività" sessuale del maschio, in modo da non apparire spudorata.
Roba d'altri tempi!
***
Essendosi evoluti i costumi e la morale, la giusta aspirazione delle donne ad una "par condicio" sessuale ha ormai reso obsoleta tale vetusta concezione (che non ho mai in concreto riscontrata nella mia non breve esistenza); il che ha effettivamente comportato, come tu scrivi "... un giustificato aumento di interesse per il fenomeno del sesso non consenziente, il quale ha fatto si che molte donne denunciassero comportamenti per cui magari prima non invocavano tutele per i motivi più disparati".
***
E' anche vero che alcune di queste denunce avevano in realtà fini meno nobili di quanto inizialmente si potesse supporre; ed infatti, purtroppo, i "truffatori" prosperano in ogni dove, a prescindere dalla loro età e dal loro sesso.
Per cui:
- così come il disonesto proprietario di una gioielleria, dopo aver depositato i suoi gioielli più preziosi in una cassetta di sicurezza, può simulare di aver subito un furto, per ottenere fraudolentemente un risarcimento assicurativo;
- alla stessa stregua, la sua disonesta figlia, può simulare di aver subito uno stupro, per ottenere fraudolentemente un risarcimento dal suo presunto stupratore.
***
Dato questo per scontato, ciò, però, non significa affatto che tutti i furti alla gioiellerie e tutti gli stupri siano frutto di simulazione; anzi, non risulta affatto che sia così!
***
Quanto al fatto che una donna può dare il suo consenso inizialmente se pensa che la consumazione possa portare ad una relazione stabile, ma poi lo rinnega se la relazione non è avvenuta ed essa si è sentita usata (usata o stuprata), questo mi sembra uno scenario non più attuale e realistico; ammesso che lo sia mai stato, anche in tempi passati.
Il che, "a fortiori", valeva anche per "un consenso rinnegato se la consumazione era clandestina, ma il partner stabile della ragazza era venuto a sapere del misfatto, ed ella per negare di averlo tradito affermava di non aver dato consenso".
Ed infatti, una volta, poichè, la verginità -e la fedeltà- era considerata un "bene" (più "economico" che "morale"), difficilmente una donna avrebbe ammesso di averla persa; la circostanza che l'avesse persa contro la sua volontà, infatti, risultava assolutamente irrilevante e indifferente.
***
E' esemplare, al riguardo, il poema narrativo scritto da William Shakespeare nel 1594, incentrato sulla figura di Lucrezia, stuprata da Tarquinio il Giovane; la quale, sebbene incolpevole, si suicida davanti al marito Collatino, consapevole di aver ormai perso ogni "valore coniugale".
Il marito, in verità, molto "generosamente" (per l'epoca), le aveva detto:
"Ciò che Tarquinio ha preso
può essere dimenticato;
ciò che Lucrezia ha dato
può essere perdonato."
Ma di che cosa diamine doveva essere "perdonata" Lucrezia, visto che di sua volontà non aveva "dato" un bel niente a nessuno?
Però, capita l'antifona, lei, trafiggendosi con un pugnale, gli risponde virtuosamente:
"Ora sarò casta per sempre:
solo la morte potrà stuprarmi.
Guarda come il mio sangue lascivo
lava via la mia vergogna!"
Ma quale vergogna!
Capisci che razza di mentalità?
***
Quindi figurati se , un tempo, una donna poteva addirittura "fingere" di essere stata stuprata, per "ripicca", per "giustificazione" o per un qualsiasi altro motivo; non l'avrebbe fatto mai, perchè, per lei, sarebbe stato una sorta di "suicidio" sociale!
***
Oggi, invece, la cosa è possibilissima; ma, secondo me, non certo per gli "arcaici" motivi di cui sopra (i quali, per fortuna, non hanno più ragion d'essere), bensì, semmai, esclusivamente per "denaro".
Però, in questo caso, siamo in presenza non di donne "normali, bensì di "criminali"; così come il gioielliere del mio esempio, e sua figlia.
***
Un saluto! :)
***
#3912
Ciao Donquixote. :)
Non c'è alcun dubbio che, di questi tempi i ragazzi assumano, spesso in modo eccessivo, sostanze alcoliche (e spesso altre ancora più pericolose); ma non sono assolutamente d'accordo con la tua semplicistica interpretazione "eziologica" del fenomeno, che richiederebbe l'apertura di un topic a parte.
***
Ed infatti, in base ad indagini psicologiche molto accurate (ed anche in base alla comune esperienza dei genitori), i motivi per cui molti giovani si ubriacano, in estrema e sommaria sintesi, sono precipuamente i seguenti:
a)
Bere fa sentire grandi.
b)
Bere un modo per trasgredire e dimostrare di essere forti.
c)
Bere è un modo per integrarsi in un determinato gruppo giovanile.
d)
Bere è un modo per sfuggire all'angoscia di un futuro lavorativo sempre più incerto.
e)
Bere è un modo per divertirsi in compagnia.
***
Circa quest'ultimo aspetto, che è l'unico che tu consideri, però, secondo me, è da escludere che una ragazza beva per mettersi "in condizioni di scopare"; in quanto, se vuole, non ha alcun bisogno di ubriacarsi per farlo.
A meno che, ovviamente, non si tratti di un soggetto mentalmente squilibrato.
***
Ciò premesso, è ovvio che, quando uno è "sballato", è ben difficile che si renda conto di quel che sta facendo; ma prendo atto che che tu proprio non riesci a capire il senso degli art.91 e 92 del codice penale, nè concetto di "actio libera in causa".
***
Ed infatti:
1)
Se lo sballo è finalizzato alla premeditata commissione di un crimine, non significa affatto che, se il crimine verrà poi effettivamente commesso,  il reo non era poi così "sballato"; ed infatti, lui non era affatto "sballato" prima di decidere di "sballarsi", e, quindi, essendo stata consapevole e volontaria la sua decisione di mettersi in condizione di diminuita "facoltà di intendere e di volere", questa non lo esime minimamente dalla responsabilità del crimine che poi commette.
2)
Se taluno volontariamente si sbronza sa benissimo, preventivamente, che, poi, gli capiterà di comportarsi come di solito si comporta una persona in stato di ebrezza etilica; per cui,  costui,  si rende preventivamente responsabile di quello che farà quando, per sua scelta consapevole, si sarà trovato in una  condizione di diminuita "facoltà di intendere e di volere".
3)
Non ha senso sanzionare legalmente le sbronze "tout court", se uno si ubriaca in casa sua, o, comunque, in condizioni tali da non recare danno a nessuno (a parte se stesso).
Il nostro, infatti:
- non è uno "Stato Etico", che imponga determinati comportamenti morali fine a se stessi;
- bensì impone determinate condotte giuridiche, al fine di evitare che si metta in pericolo la "sicurezza" degli altri cittadini.
4)
Le mine vaganti in giro per le città alla guida di automobili, quindi, bisognerà perciò trattarle come tali, ovvero come "consapevoli" cagionatori di pericoli.
***
Ciò premesso, però, tu fai un ragionamento molto "sottile" e "intrigante", non privo di una logica "apparente": "Se io so che non si può guidare in stato di ebbrezza se prevedo di guidare non mi ubriaco; ma se una volta che mi sono ubriacato mi metto alla guida significa che non sono già più in grado di decidere, non mi rendo conto delle mie condizioni e dunque non ho più la lucidità minima necessaria per scegliere responsabilmente, quindi non vi può essere da parte mia "accettazione cosciente" del rischio."
Come ho detto, il tuo è un ragionamento molto "sottile" e "intrigante", non privo di una certa apparente "logica"; tuttavia, purtroppo, si tratta di una "logica fallace", perchè, se la si esamina bene, ci si accorge che si tratta di un semplice "paralogismo" sofistico.
***
Ed infatti, poichè io so benissimo che non si può guidare in stato di ebbrezza, qualora io preveda di dover guidare, evito di ubriacarmi; pertanto, se, invece, essendo consapevole di questo, "decido" di ubriacarmi lo stesso, tutto quello che "deciderò" di fare successivamente (come mettermi alla guida di un'automobile) non è minimamente "scriminato" dalla circostanza che l'ho fatto in "una ridotta capacità di intendere e di volere", visto che sono stato io stesso, volontariamente, a "decidere" di mettermi in tale condizione.
"Causa causae est causa causati!"
Il tuo ragionamento, quindi, è una sorta di "serpente che si morde la coda", in quanto  l'"accettazione cosciente" del rischio, c'è stata nel momento in cui tu hai deciso di ubriacarti, non nel momento in cui, già ubriaco, hai deciso di metterti alla guida della tua automobile.
***
Ed infatti:
- non si pretende affatto che un "ubriaco" sia talmente cosciente di esserlo da chiamare un taxi per tornare a casa e lasciare la propria macchina al locale;
- si pretende, invece, che una persona "sobria" eviti di ubriacarsi a tal punto,  da non rendersi conto che è necessario chiamare un taxi per tornare a casa e lasciare la propria macchina al locale.
***
E, ovviamente, quello che vale per la guida, vale anche per il modo di comportarsi con le ragazze!
***
Sono invece perfettamente d'accordo con te, quando scrivi che: "Rimango convinto che la responsabilità ognuno la deve esercitare innanzitutto nei confronti di se stesso, e più una persona sa che il proprio stato di incoscienza potrebbe fargli correre maggiori pericoli più deve evitare per quanto possibile di  cagionarlo volontariamente."
Proporrei soltanto una piccola integrazione: "Più una persona sa che il proprio stato di incoscienza potrebbe far correre maggiori pericoli a se stesso, e, soprattutto, agli altri (pedoni e ragazze) più deve evitare per quanto possibile di  cagionarlo volontariamente."
***
Quanto al fatto che io abbia  "già espresso, a mio modo un giudizio, dato che i protagonisti, per loro stessa dichiarazione, erano tutti ubriachi e il solo fatto di esserlo annulla un eventuale consenso dalle ragazze espresso in precedenza in condizioni di lucidità", questo è vero solo in parte;  ed infatti, quello che "dichiarano" le parti in causa, come non di rado accade, non necessariamente  corrisponde alla "verità" (o, almeno, a "tutta" la verità)!
Ciò che, invece, potrà maggiormente contribuire alla conoscenza "verità" effettiva, secondo me, sarà l'esame approfondito (anche da parte di psicologhi forensi) di quello che risulta dalla registrazione "audio-video" dello "scenario" del presunto delitto, solo visionando la quale ci si può meglio rendere conto:
- del "grado" di ubriachezza delle parti in causa;
- in quale misura sia stata provocata, e da "chi";
- delle specifiche "modalità copulative".
La violenza sessuale è "presunta" ex lege una volta accertate le "condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto" (art 609-bis c.p.); ma queste non possono essere a loro volte presunte, poichè la legge vieta il "praesumptum de praesumpto".
In altri casi, anche senza i ritardi dovuti al covid19, ci sono voluti ben più di due anni per accertare come erano effettivamente andate le cose.
***
Quanto alle tue considerazioni conclusive, le ritengo in buona parte condivisibili; ma, sinceramente, non vedo proprio che cosa c'entrino con il caso in questione.
Ed infatti, non vedo proprio che cosa c'entri un presunto "stupro di gruppo" di una ragazza ubriaca (sembra, in parte, anche in modo forzato), con un comune rapporto sessuale occasionale, che "rischierà sempre di più di trasformarsi in un boomerang o un'occasione di ricatto, a meno che uno non si presenti al bar con il proprio avvocato a fianco (e magari anche un paio di testimoni, che non si sa mai)".
***
Un saluto! :)
***
#3913
Ciao Donquixote. :)
A dire il vero, di considerazioni "giurisprudenziali", come hai scritto tu, io non ne ho fatta neanche una; mi sono limitato ad esporre soltanto considerazioni "giuridiche".
E non solo quelle!
Ed infatti, fra l'altro, avevo anche scritto:  "Legge a parte, ricordo che mio padre mi diceva che, un "ufficiale e gentiluomo", una donna ubriaca non la deve sfiorare neanche con un dito; nemmeno se fosse lei a saltargli addosso!"
***
Quanto al "rapporto intimo uomo/donna", credo che tu sia storicamente rimasto un tantino in arretrato; quantomeno ai tempi della "Traviata", di cui  invito te -e gli altri che mi stanno leggendo-, ad ascoltare questo magnifico brano musicale, che personalmente adoro ("Libiamo, ne' lieti calici").
https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk
***
Ignoro in quale parte del mondo tu viva nè in quale epoca tu sia nato, ma io, nel corso dei miei ragguardevoli settanta anni, pur avendo conosciuto molte donne, non ne ho però conosciuta neanche una che chiedesse ai propri amici e alle proprie amiche di "aiutarle ad ubriacarsi per poter essere più "disinvolte" con un ragazzo che a loro piaceva o anche solo per poter avere la possibilità di "conoscere" qualche ragazzo durante la serata e quindi "divertirsi"."
A quanto mi risulta, questa era roba superata già ai tempi dei miei nonni; almeno stando a quello che mi raccontavano quando ero bambino!
***
Quanto ai "freni morali e comportamentali che inibiscono determinati comportamenti, per cui una sbronza è quasi sempre la soluzione più semplice per eliminare o attenuare tali inibizioni", a mio avviso:
- innanzitutto è molto discutibile identificare il propri "pregiudizi tradizionalistici" di origine ottocentesca, con dei presunti "freni morali" che, ormai, in campo sessuale, non hanno più alcuna ragion d'essere, in quanto l'"etica sessuale", da allora, si è notevolmente evoluta (non esiste più, per fortuna, l'ipocrita "distinguo" morale tra quello che si puà fare con una prostituta, ma non con una ragazza "perbene");
- in secondo luogo, una sbronza mi sembra la soluzione più ipocrita per autodiscolparsi, nel caso in cui si sia davvero condizionati da tali farisaici "pregiudizi tradizionalistici" di origine ottocentesca.
***
Quanto alle ragazze che, spesso, chiedevano esse stesse al ragazzo di farle ubriacare, affermando, come scrivi tu: "... che senza quell'incentivo non sarebbero riuscite a stare con lui, benchè lo avessero voluto":
- dubito molto che oggi esistano ancora bizzarri personaggi del genere, visto che già non esistevano più quando ero ragazzo io (negli anni '60/'70), ammesso e non concesso che siano mai esistiti;
- comunque, se mi fosse capitata una ragazza simile, l'avrei mandata subito a quel paese (per usare un blando eufemismo), perchè avrei considerato a sua proposta "offensiva" e "idiota" nello stesso tempo.
Oggi, molto più cortesemente, le avrei dato l'indirizzo di un bravo psichiatra; ma, di sicuro, non l'avrei toccata neanche con un dito (nè da sobria nè da ubriaca).
***
Quanto al fatto che sia molto difficile valutare se la presunta vittima di uno stupro sia "consenziente" o meno, di sicuro non lo è se si trova in uno stato di "ebrezza alcolica"; ciò, in quanto le diminuite facoltà psichiche derivanti da tale stato, comportano automaticamente l'inattendibilità del suo "consenso consapevole " ad un rapporto sessuale.
Questo non lo dice solo la legge (da me citata), ma anche il semplice buon senso!
***
Quanto al fatto che "l'altro il tipo di ragazze solitamente il giorno dopo, quando ritornano lucide, si pentono quasi sempre del loro comportamento, e siccome non è facile assumersi le proprie responsabilità, soprattutto quando si fanno sciocchezze del genere, allora si tenta di trovare la responsabilità al di fuori di sé", tale tuo ragionamento può risultare valido alla stessa stregua di quello del proprietario di una vettura rubata, il quale, il giorno dopo, si pente di averla lasciata parcheggiata senza chiuderla a chiave (o perchè distratto o perchè ubriaco).
Lui potrà anche pentirsi di essere stato così sciocco, ma il ladro sempre un delinquente rimane, e, se lo beccano, è in galera che deve finire; ed infatti, qualunque presunta sciocchezza si commetta, se qualcuno se ne approfitta per commettere un crimine, la sua responsabilità non viene minimamente diminuita dalla nostra imprudenza.
***
Senza considerare che, nel caso di specie, sembra che ci sia stata anche una "costrizione" ad ubriacarsi; sebbene, come ho spiegato, anche senza costrizione il reato ci sarebbe stato comunque, ma, con la costrizione risulterebbe  ancora più grave!
Ma questo è da accertare.
***
Sapevo delle bozze di "consensi informati", rese disponibili in alcuni PUB inglesi, che eventuali contraenti di prestazioni sessuali estemporanee potevano utilizzare; però, poi, hanno lasciato ovviamente perdere perchè, come giustamente hai osservato tu, "se anche vi fosse stato un "contratto" sarebbe bastato che durante il rapporto una delle parti cambiasse semplicemente idea per renderlo nullo."
Come è ovvio!
***
Nel caso di abuso sessuale su una persona ubriaca (o per sua colpa o per colpa altrui), la "violenza sessuale" è presunta "ex lege", senza alcuna necessità di doverla "oggettivamente riscontrare"; ed infatti, sia nel caso di persone con diminuite facoltà psico-fisiche (come nel caso degli ubriachi e dei drogati), sia nel caso di minori, si ha tecnicamente "violenza sessuale" anche in assenza di "atti fisicamente violenti".
***
Tuttavia, come rammenterai, io avevo concluso che: "Non conoscendo in dettaglio come siano andate "effettivamente" le cose, e non avendo visto il "video" incriminato, le mie sono solo considerazioni di mero carattere generale ed astratto."
Cosa che qui, ovviamente, ribadisco!
Ed infatti, non avendolo visto, non posso in alcun modo giudicare, "in concreto":
- se esso costituisca prova dell'innocenza dei ragazzi, come sostiene Beppe Grillo;
- se esso costituisca prova della colpevolezza dei ragazzi, come sostiene l'avvocato della presunta vittima.
E tu nemmeno!
***
Quanto all'art.92 del codice penale, visto che esso è stato scritto da Rocco, ai tempi del fascismo (Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398), dubito che esso possa considerarsi ispirato a ideologie "postsessantottine"; ed infatti, se ci rifletti bene, si tratta di una norma di elementare buon senso, che prescinde da qualsiasi ideologia.
Storicamene, invero, la cosiddetta "actio libera in causa", tradizionalmente ha sempre descritto una fattispecie avente rilevanza penale in cui il soggetto agente si pone in uno stato di incapacità al fine di commettere un reato ovvero di prepararsi una scusa in relazione al fatto commesso.
Non è "mai" stata un'"attenuante", nè tutt'ora lo è in nessuna parte del mondo; semmai, appunto, è un'"aggravante"!
Il tuo ragionamento al riguardo, in contrasto con tale universale principio giuridico (e logico), non ha perciò alcun fondamento razionale; ed infatti, la stessa denominazione "actio libera in causa", già da sola, è sufficiente a chiarire che, se una persona "sobria" si ubriaca "scientemente":
- poichè la sua ubriachezza "non deriva da caso fortuito o da forza maggiore", essa non esclude né diminuisce la sua imputabilità, qualora, in tale stato, essa commetta un crimine;
- se poi, addirittura, la sua ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la sua imputabilità è ancora più grave.
***
Ovviamente, la posizione delle due ragazze e dei quattro ragazzi è "diversa" e, direi, "inversa"; ed infatti, sebbene sia accaduto in USA che un gruppo di ragazze abbia violentato un singolo ragazzo, non si è mai verificato che due ragazze abbiano violentato quattro ragazzi.
Per cui, visto che il reato di di "violenza sessuale" è imputato a questi ultimi, e non certo alle ragazze, è solo a loro che si applica l'art.92 del codice penale.
Quindi:
- nella migliore della ipotesi, l'ubriachezza "non preordinata" dai ragazzi non diminuirebbe minimamente la loro imputabilità;
- nella peggiore della ipotesi, l'ubriachezza  "preordinata" dai ragazzi ai fini di "scusare" lo stupro, aumenterebbe sicuramente la loro imputabilità.
***
Quanto alla tua asserzione che "la condizione di ebbrezza etilica rende una persona non più "compos sui" e dunque in certo qual modo non in grado di intendere e di volere per cui è totalmente insensato considerarla un'aggravante mentre invece dovrebbe essere considerata un'attenuante", ciò è vero soltanto nella fattispecie prevista dall'art. 91 del codice penale., rubricato "Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore".
Tale norma, infatti, prevede che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore; se, invece, l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, la pena è diminuita".
Questa norma ribadisce un principio fondamentale: ovvero che SOLO l'ubriachezza accidentale è idonea ad escludere l'imputabilità.
La "ratio" di tale previsione è quella di ribadire la non attribuibilità sul piano psicologico di qualsivoglia addebito a un soggetto versante, "incolpevolmente", in condizione di incapacità di intendere e di volere; ed infatti, uno dei casi di scuola più frequentemente utilizzati per chiarire questa figura di qualificazione è quello dell'operaio di una distilleria il quale, a causa di un guasto all'impianto di depurazione, inali senza sua colpa i vapori all'interno della struttura, e, in tale stato, violenti una collega che si trova accidentalmente sul posto (fattispecie che ricade proprio nell'alveo del caso fortuito/forza di cui all'art.91).
Ma non è certo questo il caso dei quattro ragazzi di cui stiamo parlando!
***
Quanto all'art. 186 comma 1 del codice della strada, che è un po' un corollario dell'art.92 del codice penale, esso, sancendo il divieto di "guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche", mi sembra di un buon senso ancora più solare; ed infatti,  lo stato di ebbrezza che è rinvenibile nell'ipotesi di alterazione psicofisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche, riduce i riflessi e la capacità di padronanza del veicolo che viene utilizzato, con il rischio di ferire o uccidere sia se stessi che il prossimo.
Circa il fatto che, per la guida in stato di ebbrezza,  secondo te non si può certo parlare di "premeditazione", forse tu ignori che non esiste solo tale coefficiente psichico per la configurazione di una condotta criminosa; ed infatti, in tal caso si configura il cosiddetto "dolo eventuale", nel quale vi è la rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto dannoso dell'incidente stradale (perchè è ben noto che l'alcool riduce i riflessi), con l'accettazione cosciente di tale rischio.
***
Quanto all'art. 27 comma 2 della Costituzione, invece, sono perfettamente d'accordo con te che esso si riferisce all'autorità giudiziaria e alle istituzioni in generale; non certo al comune cittadino che è liberissimo di farsi le sue idee ed esprimere un suo personale giudizio di innocenza o colpevolezza.
Però, secondo me, se è vero che chiunque ha il "diritto" di avere un'opinione, ha anche il "dovere" di avercela "informata"; ed è per questo che io ho concluso il mio post introduttivo,  precisando che, non conoscendo in dettaglio come siano andate "effettivamente" le cose, e non avendo visto il "video" incriminato, le mie sono solo considerazioni di mero carattere generale ed astratto.
***
Un saluto! :)
***
#3914
Citazione di: anthonyi il 25 Aprile 2021, 17:21:32 PM
Ciao a tutti, e buona liberazione, io invertirei il ragionamento di Grillo. Perché per due anni questo procedimento non è andato avanti? Perché i media non si sono accorti di questa imbarazzante inchiesta?
Io non ho l'impressione che la stessa cortesia sia stata riservata ad altri personaggi politici che si sono trovati con parenti vittime di inchieste.
Non è che in queste dimenticanze degli ultimi due anni c'è un atto di ossequio nei confronti del guru che muoveva le fila del partito di maggioranza relativa?
E forse non è una coincidenza il fatto che questo rinvio a giudizio si concretizzi oggi che il m5s conta come il due di briscola.
Dal punto di vista penale c'è poco da discutere, una ragazza ubriaca non può dare nessun consenso, per cui il rapporto sessuale è uno stupro, naturalmente con l'aggravante che erano 4 contro 1.
Un saluto
A dire il vero, anche considerando i gravi rallentamenti che hanno subito le indagini e le procedure giudiziarie nell'anno 2020 a causa del Covid19, il presunto ritardo nel rinviare a giudizio il figlio di Grillo non mi sembra risultare particolarmente "anomalo" rispetto ad altri casi (come, ad esempio, quello di Salvini, e non solo).
Però, ovviamente, al riguardo ogni ipotesi "dietrologica" è lecita!
:)
#3915
Citazione di: sapa il 25 Aprile 2021, 16:07:52 PM
Ciao Jacopus, Beppe Grillo non è un politico, nè un uomo delle istituzioni. Ma a parte questo, credo che le motivazioni del suo gesto siano dettate dalla furia che lo sta pervadendo. Ma come, sono 2 anni che sta portando il movimento, del quale è guru  indiscusso, su basi  politicamente corrette, per questo smentendo e ritrattando a man bassa, e la ricompensa è questa? Non va mica bene, non va bene per niente...
Hai ragione: non va bene per niente...
Comprendo l"umanamente" a sua angoscia paterna; ma "politicamente", adesso sarebbe lui a meritarsi un bel "vaffa"!
>:(