Ciao Viator.
Sono d'accordo con te che ciascuno deve essere libero di manifestare le proprie opinioni (convinzioni generate dalla propria esperienza), le proprie impressioni (umori o convinzioni provvisorie generate dalla singola circostanza), le proprie concezioni (pensiero concettuale creativo); semprechè, però, non cerchi di fondarle su fatti oggettivamente falsi, ovvero fraudolentemente distorti, ovvero che consistano in insulti ed accuse gratuite ad una specifica persona.
***
Quanto ad affermare che "il Capo del Governo è un ladro", perciò, occorre molto sommariamente ricordare quanto segue, anche se viene definito "ladro" un comune cittadino:
a)
Sebbene attualmente l'"ingiuria" non costituisca più un reato, resta tuttavia un illecito civile; all'esito del procedimento il giudice condannerà il responsabile al risarcimento del danno e a pagare una multa allo Stato (da 200 euro a 12 mila euro).
b)
La "diffamazione", invece, ai sensi dell'art.595 C.P. è un reato, e consiste nell'offesa della reputazione altrui commessa, comunicando con altre persone, che devono essere almeno due o più di due; in tal caso la pena consiste nella reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro).
c)
Ai sensi dell'art. 368 Codice Penale, infine, se qualcuno "calunnia" ingiustamente di un reato qualcuno, è punito con la reclusione da due a sei anni.
***
Questo, per quanto concerne i comuni cittadini, ivi compreso il Capo del Governo in tale qualità.
Però, ai sensi dell'art.341 C.P., chiunque chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, quale è anche il Capo del Governo, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; gli articoli seguenti aggravano tali pene in particolari circostanze, sulle quali qui sorvolo.
***
In ogni caso, il diritto di manifestare il proprio pensiero, trova un preciso limite giuridico nei "paletti" sopra indicati, sebbene, al riguardo, la giurisprudenza non sia sempre univoca.
Ed infatti fa discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha annullata una precedente condanna inflitta ad un docente che aveva definito il proprio dirigente scolastico un "ladro".
Denunciato per diffamazione l'insegnante – professore di matematica in un istituto tecnico commerciale – era stato condannato sia in primo che in secondo grado.
Il docente si è rivolto alla Cassazione argomentando di aver agito nella veste di rappresentante sindacale per evidenziare la cattiva gestione del fondo di istituto.
La Corte ha annullato la condanna in quanto nel frattempo il reato doveva considerarsi estinto, ma ha anche aggiunto che termini oggettivamente offensivi possono "in un contesto di polemica politica e sindacale costituire legittimo esercizio del diritto di critica circa l'operato della parte offesa".
La critica – ha osservato la Corte – può essere anche aspra, esagerata e aggressiva purchè abbia finalità politica o sindacale e non rappresenti un attacco specifico alla persona.
***
Al tuo posto, però, io non mi azzarderei a dare del ladro al Presidente del Consiglio, perchè dubito fortemente che il giudice ti chiederebbe: ""La sua era una opinione, una impressione, una concezione o lei intendeva formulare un giudizio?"
Tutto dipende da quale delle fattispecie che sopra ti ho elencato si sia concretamente configurata!.
***
In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, ricorda che offendere l'altrui reputazione configura "sempre" il reato di diffamazione perché l'aver commesso un fatto, anche se riprovevole, non comporta la perdita del diritto all'onore; pertanto è considerato un reato dare del ladro un ladro, anche se è stato definitivamente condannato per furto.
Ed infatti, l'art.596 C.P. stabilisce che"...chi si è reso colpevole del delitto di diffamazione, non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto da lui attribuito alla persona offesa."
Il che vuol dire che, anche se è a tutti noto che una persona ha rubato o ha commesso altre condotte disdicevoli non si è ugualmente autorizzati ad offenderlo.
Un saluto!
Sono d'accordo con te che ciascuno deve essere libero di manifestare le proprie opinioni (convinzioni generate dalla propria esperienza), le proprie impressioni (umori o convinzioni provvisorie generate dalla singola circostanza), le proprie concezioni (pensiero concettuale creativo); semprechè, però, non cerchi di fondarle su fatti oggettivamente falsi, ovvero fraudolentemente distorti, ovvero che consistano in insulti ed accuse gratuite ad una specifica persona.
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Quanto ad affermare che "il Capo del Governo è un ladro", perciò, occorre molto sommariamente ricordare quanto segue, anche se viene definito "ladro" un comune cittadino:
a)
Sebbene attualmente l'"ingiuria" non costituisca più un reato, resta tuttavia un illecito civile; all'esito del procedimento il giudice condannerà il responsabile al risarcimento del danno e a pagare una multa allo Stato (da 200 euro a 12 mila euro).
b)
La "diffamazione", invece, ai sensi dell'art.595 C.P. è un reato, e consiste nell'offesa della reputazione altrui commessa, comunicando con altre persone, che devono essere almeno due o più di due; in tal caso la pena consiste nella reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro).
c)
Ai sensi dell'art. 368 Codice Penale, infine, se qualcuno "calunnia" ingiustamente di un reato qualcuno, è punito con la reclusione da due a sei anni.
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Questo, per quanto concerne i comuni cittadini, ivi compreso il Capo del Governo in tale qualità.
Però, ai sensi dell'art.341 C.P., chiunque chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, quale è anche il Capo del Governo, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; gli articoli seguenti aggravano tali pene in particolari circostanze, sulle quali qui sorvolo.
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In ogni caso, il diritto di manifestare il proprio pensiero, trova un preciso limite giuridico nei "paletti" sopra indicati, sebbene, al riguardo, la giurisprudenza non sia sempre univoca.
Ed infatti fa discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha annullata una precedente condanna inflitta ad un docente che aveva definito il proprio dirigente scolastico un "ladro".
Denunciato per diffamazione l'insegnante – professore di matematica in un istituto tecnico commerciale – era stato condannato sia in primo che in secondo grado.
Il docente si è rivolto alla Cassazione argomentando di aver agito nella veste di rappresentante sindacale per evidenziare la cattiva gestione del fondo di istituto.
La Corte ha annullato la condanna in quanto nel frattempo il reato doveva considerarsi estinto, ma ha anche aggiunto che termini oggettivamente offensivi possono "in un contesto di polemica politica e sindacale costituire legittimo esercizio del diritto di critica circa l'operato della parte offesa".
La critica – ha osservato la Corte – può essere anche aspra, esagerata e aggressiva purchè abbia finalità politica o sindacale e non rappresenti un attacco specifico alla persona.
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Al tuo posto, però, io non mi azzarderei a dare del ladro al Presidente del Consiglio, perchè dubito fortemente che il giudice ti chiederebbe: ""La sua era una opinione, una impressione, una concezione o lei intendeva formulare un giudizio?"
Tutto dipende da quale delle fattispecie che sopra ti ho elencato si sia concretamente configurata!.
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In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, ricorda che offendere l'altrui reputazione configura "sempre" il reato di diffamazione perché l'aver commesso un fatto, anche se riprovevole, non comporta la perdita del diritto all'onore; pertanto è considerato un reato dare del ladro un ladro, anche se è stato definitivamente condannato per furto.
Ed infatti, l'art.596 C.P. stabilisce che"...chi si è reso colpevole del delitto di diffamazione, non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto da lui attribuito alla persona offesa."
Il che vuol dire che, anche se è a tutti noto che una persona ha rubato o ha commesso altre condotte disdicevoli non si è ugualmente autorizzati ad offenderlo.
Un saluto!
