Giovedi 2 luglio 2020 il Tribunale arbitrale internazionale dell' Aja ha riconosciuto la giurisdizione italiana sul "caso Lexie", in base alla considerazione che i due marò erano in quel momento funzionari dello Stato italiano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni.
Però, secondo il Tribunale, per il tramite dell'operato dei due marò, l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano "Saint Anthony", a bordo del quale morirono i due pescatori del Kerala.
Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti.
***
Per comprendere il significato di tale sentenza, a mio avviso, occorre considerare giuridicamente due aspetti diversi.
***
1) LA GIURISDIZIONE
Sotto il profilo dello Stato che ha "giurisdizione" sull'accertamento della responsabilità penale dei due marò (ancora da accertare), il Tribunale dell' Aja ha dato ragione all'Italia.
Ciò, in quanto, in quel contesto, i due marò erano "rappresentanti" dell'Italia, e, a torto o a ragione, hanno agito in tale qualità, e non a titolo personale; per cui l'India non può processarli "uti singuli", cioè per la loro eventuale responsabilità personale, la quale, invece, dovrà essere accertata da un Tribunale italiano, per conto del quale in due marò stavano operando.
Per fare un esempio, se, in guerra, un soldato uccide in combattimento un soldato avversario, e poi viene catturato dal nemico, sarà recluso come "prigioniero di guerra"; ma allo Stato nemico non verrebbe mai in mente di processarlo e condannarlo per "omicidio volontario".
Sarebbe assurdo!
Ovviamente, noi, per fortuna, non siamo in guerra con l'India, ma, secondo me, il "principio" è più o meno lo stesso, per cui la pretesa dell'India, in effetti, era del tutto arbitraria!
2) VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI NAVIGAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI.
Sotto il profilo della responsabilità civile, invece, il Tribunale dell' Aja ha dato ragione all'India, per cui lo Stato Italiano dovrà compensare l'India per la perdita di vite umane e per gli altri danni, fisici e morali, ai quali ho accennato sopra.
Al riguardo, per quel poco che se ne sa, almeno secondo la testimonianza dei due marò, temendo un arrembaggio (molto frequente in quei mari), dalla nave italiana essi spararono dei "colpi di avvertimento" contro il peschereccio indiano "St. Anthony"; uccidendo così, per le tesi dell'accusa, Valentine Jelastine e Ajeesh Pink, due dei pescatori a bordo.
Secondo me, al riguardo, i casi sono due:
a)
Se i due marò hanno sparato "i colpi di avvertimento" direttamente con "alzo zero" in direzione del peschereccio indiano, cioè ad altezza d'uomo, sono sicuramente responsabili per omicidio colposo nei confronti dei due indiani, per cui:
- loro dovranno risponderne di fronte alla giustizia italiana ex art.589 CP;
- l'Italia è giustamente tenuta a risarcire il danno all'India.
b)
Se, invece, i due marò hanno sparato "i colpi di avvertimento" in aria, o, comunque, in "area neutra" -come da "regole d'ingaggio" internazionali-, ma l'imbarcazione straniera se n'è fregata continuando ad avvicinarsi alla nave italiana, i due marò non hanno alcuna responsabilità se, successivamente, risultati vani i colpi di avvertimento, hanno "abbassato il tiro", cominciando a sparare con "alzo zero", cioè ad altezza d'uomo, uccidendo così i due indiani (i due marò sarebbero stati in colpa se non l'avessero fatto), per cui:
- loro dovrebbero risultare assolti di fronte alla giustizia italiana dal reato di cui all'art.589 CP;
- l'Italia non dovrebbe essere minimamente tenuta a risarcire il danno all'India.
Il quale danno, invece, sarebbe imputabile al comandante del perschereccio, il quale, ignorando i colpi di avvertimento, aveva continuato ad avvicinarsi alla nave italiana.
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Stando alla sentenza del Tribunale dell' Aja, sembra che si sia verificato il caso a); nella quale ipotesi la salomonica sentenza (1 a 1) sarebbe ineccepibile.
Altrimenti no; senza però escludere l'ipotesi di un eventuale "concorso di colpa"!
Però, secondo il Tribunale, per il tramite dell'operato dei due marò, l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano "Saint Anthony", a bordo del quale morirono i due pescatori del Kerala.
Al riguardo, il Tribunale ha invitato le due Parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti.
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Per comprendere il significato di tale sentenza, a mio avviso, occorre considerare giuridicamente due aspetti diversi.
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1) LA GIURISDIZIONE
Sotto il profilo dello Stato che ha "giurisdizione" sull'accertamento della responsabilità penale dei due marò (ancora da accertare), il Tribunale dell' Aja ha dato ragione all'Italia.
Ciò, in quanto, in quel contesto, i due marò erano "rappresentanti" dell'Italia, e, a torto o a ragione, hanno agito in tale qualità, e non a titolo personale; per cui l'India non può processarli "uti singuli", cioè per la loro eventuale responsabilità personale, la quale, invece, dovrà essere accertata da un Tribunale italiano, per conto del quale in due marò stavano operando.
Per fare un esempio, se, in guerra, un soldato uccide in combattimento un soldato avversario, e poi viene catturato dal nemico, sarà recluso come "prigioniero di guerra"; ma allo Stato nemico non verrebbe mai in mente di processarlo e condannarlo per "omicidio volontario".
Sarebbe assurdo!
Ovviamente, noi, per fortuna, non siamo in guerra con l'India, ma, secondo me, il "principio" è più o meno lo stesso, per cui la pretesa dell'India, in effetti, era del tutto arbitraria!
2) VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI NAVIGAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI.
Sotto il profilo della responsabilità civile, invece, il Tribunale dell' Aja ha dato ragione all'India, per cui lo Stato Italiano dovrà compensare l'India per la perdita di vite umane e per gli altri danni, fisici e morali, ai quali ho accennato sopra.
Al riguardo, per quel poco che se ne sa, almeno secondo la testimonianza dei due marò, temendo un arrembaggio (molto frequente in quei mari), dalla nave italiana essi spararono dei "colpi di avvertimento" contro il peschereccio indiano "St. Anthony"; uccidendo così, per le tesi dell'accusa, Valentine Jelastine e Ajeesh Pink, due dei pescatori a bordo.
Secondo me, al riguardo, i casi sono due:
a)
Se i due marò hanno sparato "i colpi di avvertimento" direttamente con "alzo zero" in direzione del peschereccio indiano, cioè ad altezza d'uomo, sono sicuramente responsabili per omicidio colposo nei confronti dei due indiani, per cui:
- loro dovranno risponderne di fronte alla giustizia italiana ex art.589 CP;
- l'Italia è giustamente tenuta a risarcire il danno all'India.
b)
Se, invece, i due marò hanno sparato "i colpi di avvertimento" in aria, o, comunque, in "area neutra" -come da "regole d'ingaggio" internazionali-, ma l'imbarcazione straniera se n'è fregata continuando ad avvicinarsi alla nave italiana, i due marò non hanno alcuna responsabilità se, successivamente, risultati vani i colpi di avvertimento, hanno "abbassato il tiro", cominciando a sparare con "alzo zero", cioè ad altezza d'uomo, uccidendo così i due indiani (i due marò sarebbero stati in colpa se non l'avessero fatto), per cui:
- loro dovrebbero risultare assolti di fronte alla giustizia italiana dal reato di cui all'art.589 CP;
- l'Italia non dovrebbe essere minimamente tenuta a risarcire il danno all'India.
Il quale danno, invece, sarebbe imputabile al comandante del perschereccio, il quale, ignorando i colpi di avvertimento, aveva continuato ad avvicinarsi alla nave italiana.
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Stando alla sentenza del Tribunale dell' Aja, sembra che si sia verificato il caso a); nella quale ipotesi la salomonica sentenza (1 a 1) sarebbe ineccepibile.
Altrimenti no; senza però escludere l'ipotesi di un eventuale "concorso di colpa"!
