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Messaggi - Eutidemo

#4366

Da qualche anno la mia comprensione per ladri di appartamento è notevolmente aumentata; vi sembrerà strano, ma è proprio così.
Ovviamente, non è che io gradisca particolarmente le loro attenzioni, però devo dar atto a costoro, che (almeno quelli davvero "professionali"):
- non sono violenti, come i loro colleghi rapinatori;
- rubano discretamente, senza disturbare il sonno delle loro vittime;
- non costringono nessuno a compilare appositi moduli per legalizzare il prelievo;
- non pretendono di avere giustificazioni ;
- rischiano comunque di finire in galera.

***
Ciò premesso, sono sicuro che molti di voi penseranno che io stia per produrmi in una violenta filippica contro il sistema tributario italiano nel suo complesso, che, secondo alcuni, ci deruberebbe legalmente con un'iniqua imposizione progressiva; ed invece non è certo questa la mia intenzione.
Ed infatti, a mio avviso, non c'è nulla di più sacrosanto dell'art.53 della Costituzione, il quale sancisce che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."
Penso, invece, che i veri ladri siano gli evasori (e gli elusori), in quanto costoro derubano i concittadini della parte da loro dovuta di contribuzione alla finanza pubblica; o meglio, più che "ladri", sono dei "truffatori" dei loro vicini di casa che pagano le tasse!

***
Chiarito il punto, quelli con cui ce l'ho sono i governi (di sinistra, di destra e di centro), i quali, in dispregio del principio costituzionale sopra enunciato, nel corso dei decenni hanno preteso di di tassare sempre più iniquamente determinati cespiti a favore di altri; e, questo, senza tenere nel benchè minimo conto sia del principio di capacità contributiva di cui all'art.53 della Cosituzione, sia del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione;
Mi riferisco, in particolare, alla tassazione degli immobili: appartamenti, ma, soprattutto, negozi.

***
Le ragioni di tale scelta, comune a tutti i governi degli ultimi decenni  (di sinistra, di destra e di centro), secondo me, è stata principalmente determinata da due ordini di ragioni:

I)
Visto che la "ricchezza mobile" dei cittadini, proprio perchè è "mobile", è più difficile da accertare, si è ritenuto più comodo rifarsi su quella "immobile"; ed infatti, quest'ultima (salvo eccezioni elusive ed evasive su cui qui sorvolo), "in genere", può sottrarsi al Fisco con molta maggiore difficoltà.
Anche io, invero, quando tiravo di scherma, preferivo un avversario "immobile", ad uno che si muovesse troppo!
;)

II)
In secondo luogo, sospetto che la tendenza vessatoria verso gli immobili, sia stata dovuta anche all'intento di favorire gli istituti di credito, e su "spinta" dei medesimi; ed infatti, dovendo effettuare una scelta tra un investimento "immobiliare" ed uno "mobiliare", ormai molti preferiscono investire "bancariamente" o "finanziariamente", piuttosto che in immobili.

***
Ma perchè sostengo che la tassazione immobiliare è particolarmente iniqua (in generale ed in particolare per determinate fattispecie)?

A)
Be', innanzitutto, l'art.23 del DPR 917/86, stabilisce che i redditi in questione concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono "...indipendentemente dalla loro percezione"; il che significa che, se l'inquilino non mi paga, io devo comunque corrispondere le imposte sul canone di locazione sancito nel contratto, anche se non l'ho mai percepito ed anche se ho le prove di non averlo mai percepito.
Cioè, viene tassato un reddito meramente ipotetico (nella supposizione che magari, un giorno, l'inquilino mi pagherà); il che, a mio giudizio, è assolutamente arbitrario!

***
E' vero che se l'immobile risulta locato ad uso abitativo (categoria A, tranne la categoria A/10), qualora si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, al proprietario dell'immobile viene gentilmente concesso di non dichiarare il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi (sorvolo sul meccanismo del "credito" per non complicare troppo l'esposizione); però, se, come il sottoscritto, il proprietario è così sfigato da aver dato in affitto un A/10 e/o un C/1, come si dice a Roma "...se la prende in saccoccia", ed è costretto a pagare le imposte su un reddito mai percepito.
Il che, oltre a violare il principio di capacità contributiva di cui all'art.53 della Cosituzione, viola anche il principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione; ed infatti la sperequazione tra proprietari di abitazioni affittate, e di negozi affittati, non ha alcuna giustificazione razionale.

***
B)
Così come non ha alcuna giustificazione razionale la sperequazione tra proprietari di abitazioni affittate, e di negozi affittati, in materia di "cedolare secca"; in effetti, per un breve periodo, il governo gialloverde aveva eliminato tale ingiustizia, ma il governo giallorosso l'ha subito ripristinata.

***
C)
Per concludere, a me sta benissimo che mi tassino ai fini IRPEF i redditi che percepisco per i negozi che ho dato in affitto, ma non vedo per quale ragione, poi, io debba pagarci pure l'lMU e la TASI; ed infatti, anche se tecnicamente non si tratta di una vera e propria duplicazione d'imposta, sostanzialmente lo è a tutti gli effetti, in quanto devo pagare due volte in relazione ad uno stesso cespite.
Senza considerare che:
- mentre la tassazione IRPEF sui redditi immobiliari percepiti (non certo quelli virtuali), ha assolutamente senso, in base all'art.53 della Costituzione;
- la tassazione IMU sullo stesso immobile, invece, per me, non ha senso alcuno, sia perchè già ci ho pagato l'IRPEF, sia perchè, secondo me, la mera proprietà in sè stessa di un immobile, non non dovrebbe MAI costituire presupposto impositivo.
Ed infatti, in determinati casi, tale presupposto potrebbe dar luogo ad un vero e proprio paradosso logico; in quanto, se un nullatenente ereditasse un immobile sfitto, essendo privo di reddito, non si vede con quali soldi potrebbe e dovrebbe pagarci l'IMU.

***
CONCLUSIONE
Ammetto di aver semplificato un po' troppo le cose, e che tale tipo di tassazione (per analoghe ragioni) vige un po' in tutto il mondo; e so pure che illustrissimi giuristi hanno ingegnosamente dimostrato, con sottilissime argomentazioni, il fondamento di un tal genere di imposizione.
Ed allora, chi di noi oserà mai cambiare una legge consacrata dal tempo, così universale e scontata un po' da tutti, come la tassazione degli immobili in quanto tali, a prescindere dal fatto che essi producano (o non producano) reddito?
"C'è forse qualcosa di più rispettabile di un antico abuso?  La ragione è più antica, rispose Zadig." (Voltaire)
Ed invero, almeno per quanto mi riguarda:
- ritengo "giustissimo" di essere privato di una parte di quello che "effettivamente" guadagno, per contribuire alle spese pubbliche;
- ritengo invece "intollerabile" di essere tassato, a prescindere dal reddito prodotto (o non prodotto) da un determinato bene, per il solo fatto che ne ho la proprietà.
Proprio non ci sto, perchè, per me, la cosa è priva di senso; checchè ne dica la stragrande, se non totale, maggioranza dei professori di diritto.
Come ho detto in premessa, preferisco essere derubato da un ladro di appartamenti; il quale, almeno, non cerca giustificazioni per i furti che commette.  :)



























#4367
Tematiche Filosofiche / Re:I sogni premonitori
27 Maggio 2020, 12:07:54 PM

Ciao Bob. :)
Ciò che dici è verissimo!
Ed infatti, come giustamente rilevi tu, di solito si tratta di una mera rielaborazione onirica di dati che la mente già possedeva;  e sulla base dei quali il cervello dormiente effettua una logica "previsione" di probabili eventi futuri.
Ad esempio, la tua ragazza ha guardato un altro "in un certo modo", senza che tu ci facessi minimamente caso a livello cosciente; il tuo subconscio, però, quello sguardo lo ha notato benissimo, ed raccordatolo con altri indizi, ti induce a sognare che la tua ragazza ti tradirà.
Cosa che, magari, poi si verifica sul serio!
Come scrivi giustamente tu, si tratta di previsioni razionali a cui saremmo potuti giungere lo stesso, se fossimo stati consapevoli delle cause che hanno portato a quei sogni.
Un saluto! :)
#4368
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
27 Maggio 2020, 06:45:43 AM

Facendo un ragionamento puramente "economico", se a 9,99 euro si acquistano, a circa un euro l'una, dieci mascherine che proteggono soltanto gli altri e non se stessi, allora, forse, sarebbe meglio spendere 20,45 euro per comprare, a circa due euro l'una, dieci mascherine che proteggono:
- sia gli altri;
- sia se stessi.
;)
Come quelle sotto, di cui ho coperto la marca per non farle pubblicità.
http://bayimg.com/bAniCAagP

#4369
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
25 Maggio 2020, 11:36:31 AM

Ciao Anthony. :)
Adottando il semplice metodo di disinfezione da me illustrato nel mio precedente post, in effetti, anche a me pare che si possa "riutilizzare" più volte anche una semplice "mascherina chirurgica":
http://bayimg.com/kaNhoaagp

***
Questo, però, dipende anche dal tipo di "mascherina chirurgica" di cui si dispone, perchè non sono sicuro che il mio metodo possa funzionare per tutte; e non voglio certo dare informazioni che, poi, magari, potrebbero risultare pericolose.

***
Ed infatti, sul "bugiardino" di alcuni tipi di "mascherine chirurgiche", c'è scritto perentoriamente: "MONOUSO - è assolutamente sconsigliato riutilizzare questa maschera, anche se sanificata."
Non saprei dire il perchè, ma non vorrei che si corressero rischi inutili.

***
Quella che Arcuri esibisce in pubblico, all'apparenza a me sembra "igienizzabile", se non addirittura "lavabile"; ma, se è così, perchè lui non lo dice chiaramente?
Forse lo ha detto, ed a me è sfuggito!

***
E' ovvio, comunque, che una "mascherina chirurgica", anche se di tipo "IIR", può rompersi e lacerarsi più facilmente di una "mascherina FFP2", come ho avuto modo di sperimentare di persona, possedendo entrambe le tipologie; però penso che prima di rompersi debba comunque essere stata usata più di una volta.

***
Un saluto! :)
#4370
Bravissimo! :)
http://bayimg.com/KAnhjaAgP
L'indovinello, in sè, è infantile; ma l'ho voluto postare perchè, secondo me, può fungere da esempio paradigmatico di "pensiero laterale".
Ed infatti, basta entrare da un "lato" diverso del parcheggio, per "vedere" subito la soluzione, senza dover fare:
- nessun ragionamento;
- nessun calcolo.
Non credo che esista un indovinello la cui soluzione sia più indicativa di questa, di come funziona il "pensiero laterale"!
Un saluto! :)
#4371

Un bambino di sei anni, che ha appena terminato la prima elementare, entra in un parcheggio e subito capisce il numero del riquadro in cui è posteggiata l'automobile rossa; ed infatti, sebbene non possa leggere tale numero (essendo nascosto dalla vettura), non fa molta fatica a indovinarlo.
http://bayimg.com/kaNhkAAGp
Come è possibile una cosa del genere? ::)
#4372
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
25 Maggio 2020, 06:21:59 AM

Ciao InVerno :)
Hai perfettamente ragione!
Ed infatti:

1)
La mascherina monouso ha un "costo economico" solo apparentemente inferiore a quello della mascherina monouso; ed infatti, come nel mio precedente esempio, si risparmia molto di più a produrre e ad acquistare una mascherina pluriuso che dura qualche settimana, piuttosto che dover consumare una mascherina monouso al giorno.
Chi mai si comprerebbe una lampadina dal costo supereconomico di 5 centesimi, se poi il giorno dopo è già fulminata, e va sostituita?

2)
La mascherina monouso, inoltre, come giustamente rimarchi tu, se distribuita a tappeto all'intera popolazione, avrebbe un "costo ecologico" terrificante, perchè significherebbe avvelenare ulteriormente il nostro pianeta; a meno che, ovviamente, non sia costituita da materiale "biodegradabile" (però, visto che nessuno ne parla, presumo che non lo sia).

***
L'uso delle mascherine monouso, invece, può aver un senso per i luoghi aperti al pubblico (ad es.negozi, barbieri, uffici, studi professionali ecc.), allo scopo di metterle eventualmente a disposizione dei clienti in visita che ne siano sprovvisti; per poi gettarle via quando costoro se ne vanno.
Così come è sempre avvenuto negli ospedali, che, da sempre, le mettono a disposizione dei visitatori (in grossi scatoloni) all'entrata dei reparti di terapia intensiva; per poi gettarle via in appositi cestini all'uscita.

***
Un saluto :)
#4373
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
24 Maggio 2020, 14:00:37 PM

COROLLARIO
Ovviamente il costo delle "mascherine riutilizzabili" è superiore a quello delle "mascherine monouso"; però, per verificare (almeno sotto il profilo economico) quale sia il tipo più conveniente, occorre confrontare il "costo pro-capite" a fronte del "periodo di utilizzabilità".
Ed infatti, si seguano i seguenti esempi (del tutto ipotetici):


PRIMO ESEMPIO
a)
Una "mascherina monouso" costa 10 centesimi, ma dura un giorno solo (8 ore d'uso esposta a possibili contaminazioni), per cui, dopo 10 giorni, dieci mascherine vengono a costare 100 centesimi (un euro)
b)
Una "mascherina riutilizzabile" costa 50 centesimi, ma dura dieci giorni (ogni giorno 8 ore d'uso esposta a possibili contaminazioni, ma poi igienizzata), per cui, dopo 10 giorni, il costo d'uso resta di 50 centesimi.


SECONDO ESEMPIO
a)
Una "mascherina monouso" costa 5 centesimi, ma dura un giorno solo (8 ore d'uso esposta a possibili contaminazioni), per cui, dopo 10 giorni, dieci mascherine vengono a costare 50 centesimi .
b)
Una "mascherina riutilizzabile" costa 100 centesimi (un euro), ma dura dieci giorni (ogni giorno 8 ore d'uso esposta a possibili contaminazioni, ma poi igienizzata), per cui, dopo 10 giorni, viene a costare 100 centesimi (un euro).

***
Io ritengo più probabile, in generale, il primo paradigma; comunque, in concreto, penso che la convenienza a produrre un tipo di mascherina piuttosto che un altro, dipenda precipuamente (ma non solo) da tale tipo di calcolo.
Però non mi risulta che nessuno, finora, lo abbia pubblicamente fatto
***



#4374
Tematiche Filosofiche / Re:I sogni premonitori
24 Maggio 2020, 13:32:05 PM
Citazione di: iano il 23 Maggio 2020, 14:21:35 PM
La nostra natura caratteriale è causa di ciò che ci accade , e quella natura a volte i sogni rivelano e perciò sono indirettamente premonitori.
In tale senso molto largo penso che ognuno di noi avrà avuto i suoi sogni premonitori , e io me ricordo tre e fatti tutti in tenera età.
Uno mi diceva di non aspettarmi aiuti soprannaturali.
L'altro di guardare negli occhi la paura con piede fermo , per disorientarla.
L'ultimo di tenermi lontano da ambizioni di gloria.
Questi sogni premonitori nel senso detto , si sono avverati.
Posso dirlo perché ne ho conservato sempre un vivido ricordo , a differenza di tanti sogni dimenticati appena fatti.
[size=78%]In particolare succede che non solo alcuni sogni sono decisivi , ma che noi abbiamo la certezza che lo siano.[/size]
Ci sono sogni che aprono gli occhi.


Più che sogni "premonitori", a me sembrano piuttosto dei sogni "ammonitori"; i quali, secondo me, sono di una tipologia alquanto diversa ;)
#4375
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
24 Maggio 2020, 11:10:55 AM
Arcuri, qualche ora fa, ha dichiarato: "Il nostro banco di prova della prima macchina di produzione di mascherine ha terminato il suo lavoro e ha iniziato a produrre le mascherine. Ne produrrà 2 milioni a settimana, sono chirurgiche di tipo 2. Sono un prodotto assolutamente in linea con i requisiti sanitari e con questa produzione da settembre potremo avere 20 milioni di mascherine al giorno e poco dopo fino a 31 milioni", ha aggiunto Arcuri.
Dopo di che ha anche esibito la mascherina in questione, come si vede nel LINK che segue:
http://bayimg.com/iANHjaaGp
Cioè, questa:
http://bayimg.com/IaNhKaAgP

***
Come non molti sanno, tutti i tipi di "mascherine chirurgiche" vengono testate "esclusivamente" nel senso dell'"espirazione", ossia dall'interno verso l'esterno; ed infatti, per esse, non è prevista alcuna protezione per chi le indossa (se non in senso indiretto, e, quindi, molto relativo).

***
Se, poi, vogliamo entrare in maggiori dettagli, i "test" valutano l'efficacia della filtrazione batterica verso l'esterno e permettono di stabilire la conformità delle mascherine alla "Normativa europea EN 14683", in base alla quale il livello di efficacia di una mascherina può essere di quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo IR e tipo IIR.
Vale a dire:
- Tipo I: efficacia di filtrazione batterica verso l'esterno superiore al 95%.
- Tipo II: efficacia di filtrazione batterica verso l'esterno superiore al 98%.
Inoltre, la normativa europea prevede anche un test di resistenza alla proiezione, in base al quale le mascherine possono essere di tipo IR e IIR (che sono quelle più resistenti).

***
In ogni caso, tanto per fare un piccolo esperimento domestico, con lo stimolo di un po' di peperoncino in polvere,  ho provato:
- a starnutire  davanti ad uno specchio indossando una mascherina chirurgica (ignoro di quale tipo), e neanche una goccia ha macchiato lo specchio;
- a starnutire  sul lato esterno di una mascherina chirurgica, e, quando l'indossata, ho sentito il naso bagnato;
- a starnutire  sul lato esterno di una mascherina una FFP2, e, quando l'indossata, dentro era asciutta.
Tanto per farmi un'idea personale!

***
Arcuri ha detto che verranno prodotte mascherine chirurgiche "di tipo 2", senza però precisare se  di tipo IR o IIR; dall'immagine, direi che sembrano del tipo IIR, ma non ne sono sicuro.
Vedendole, però, mi sembra che si tratti di una tipologia "riutilizzabile", se non all'infinito (come neanche le FFP), quantomeno per parecchie volte, lavandole o semplicemente disinfettandole col semplice metodo illustrato nel seguente LINK:
http://bayimg.com/iAnhMaagP

***
D'altronde, Arcuri, almeno per ora, ha dichiarato che se ne produrranno solo 2 milioni a settimana, promettendo che da settembre potremo averne 20 milioni e poco dopo fino a 31 milioni; per cui, anche ammesso che la promessa venga mantenuta, se si trattasse di mascherine "monouso", secondo me non sarebbero comunque  sufficienti.

***
Ed infatti, visto che, in regime normale, ogni giorno circa 45 milioni di Italiani su 60 escono di casa per andare a lavorare, a scuola, a fare la spesa, e a compiere altre svariate attività che comportano il contatto con altre persone, se al loro ritorno dovessero tutti cestinare la loro mascherina giornaliera, è aritmeticamente evidente che ce ne servirebbero MILIARDI; e, comunque, la nettezza urbana  si troverebbe in enorme difficoltà a smaltirle tutte in modo adeguato (ammesso che la cosa sia possibile).
Peraltro, Arcuri non ha neanche precisato se tali mascherine siano o meno "biodegradabili"; perchè, se non lo fossero, il problema sarebbe ancora più grave.

***
Ciò premesso, insisto nel ribadire che, se già non è previsto:
- la produzione dovrebbe essere indirizzata verso la mascherina del tipo n°I b), cioè quella cosiddetta "chirurgica riutilizzabile";
- dovrebbe essere distribuita "gratuitamente" o a "prezzi calmierati" a tutta la popolazione, a carico dello Stato e/o delle Regioni.
Però, Stato e Regioni, le dovrebbero acquistare a prezzi di mercato, dalle aziende produttrici (italiane o estere); ovvero, dovrebbero "scontare" la differenza del "prezzo calmierato" al consumo, in modo tale che chi le rivende al dettaglio non debba rimetterci.

***
#4376
Attualità / Re:La mascherina a 50 cent
23 Maggio 2020, 12:10:17 PM

Secondo me, per stabilire quale sia il giusto prezzo delle mascherine, ovvero la loro totale gratuità, sarebbe ragionevole distinguere tra i vari tipi di mascherine in commercio; regolandosi, cioè, a seconda della loro prevalente "finalità protettiva" (collettiva e/o individuale), così come indicativamente si evince dalla seguente tabella:
http://bayimg.com/gaNHgAagP

***
I)
LE MASCHERINE CHIRURGICHE
La mascherina n°1, cioè quella cosiddetta "chirurgica", ha:
- una funzione protettiva individuale davvero minima, bloccando solo il 20% degli "aerosol" provenienti dall'ambiente esterno;
- una funzione protettiva collettiva  massima, trattenendo all'interno pressochè tutti i "droplet" di chi la indossa.
Rendendola obbligatoria, in buona sostanza si tutela la salute collettiva della popolazione; ed infatti, se le indossassero ("correttamente") "tutti", nessuno potrebbe contagiare un altro.


Però, a mio parere, occorre tenere presente che le "mascherine chirurgiche" si suddividono a loro volta in due categorie; cosa che, secondo me, non viene adeguatamente evidenziata sui "media".

a)
Quelle "monouso", da pochi centesimi l'una; cioè, per capirci, quelle che da sempre gli ospedali mettono a disposizione dei visitatori (in grossi scatoloni) all'entrata dei reparti di terapia intensiva, per poi essere gettate in appositi cestini all'uscita:
http://bayimg.com/HaNHaaaGP
A mio parere, distribuire tale tipo di mascherine all'intera popolazione, sarebbe:
- una cosa impossibile, perchè ne servirebbero miliardi a settimana;
- un disastro ecologico per l'ambiente.
L'uso di tale tipo di mascherine, invece, può aver un senso per negozi, professionisti ecc., allo scopo di metterle eventualmente a disposizione dei clienti in visita, e poi gettarle via.

b)
Quelle "pluriuso", in stoffa; cioè, per capirci, quelle che da sempre gli ospedali mettono a disposizione dei chirurghi e degli infermieri (e che spesso, ora, vengono realizzate anche artigianalmente), le quali sono igienizzabili e/ lavabili dopo ogni uso prolungato in ambienti potenzialmente esposti al virus.
http://bayimg.com/GANhpAAgp
A mio parere, distribuire tale tipo di maschere all'intera popolazione, sarebbe invece opportuno e possibile, ed eviterebbe un disastro ecologico per l'ambiente; non avrebbe, invece, un senso per negozi, professionisti ecc., visto che sarebbe troppo oneroso e pericoloso per il titolare igienizzarle tutte di volta in volta.

***
II) LE MASCHERINE FFP ("Filtering Face Piece").
Al riguardo occorre distinguere:

a)
Le mascherine n°2, 3 e 4, cioè quelle delle classi di protezione FFP ("Filtering Face Piece"), senza "valvole espiratorie", hanno:
- una funzione protettiva individuale molto migliore di quella chirurgica, bloccando, a seconda della categoria, dall' 80% al 98% degli "aerosol" esterni;
- una funzione protettiva collettiva  identica a quella chirurgica, trattenendo all'interno pressochè tutti i "droplet" di chi la indossa.
Non è obbligatoria, ma, indossandola, in buona sostanza, si tutela sia la propria salute individuale, sia la salute degli altri; anche esse possono essere o meno riutilizzabili, ma, in genere, lo sono.
E' vero che, se tutti indossassero le mascherine chirurgiche, le FFP sarebbero sostanzialmente superflue; però, di fatto, poichè non tutti le indossano in tutte le circostanze, e, soprattutto, non tutti le indossano correttamente, una FFP, a mio parere, dà maggior sicurezza (se non altro "psicologica").

b)
Le mascherine n°5, e 6, cioè quelle delle classi di protezione FFP ("Filtering Face Piece") dotate di "valvola/e" espiratoria/e, hanno:
- una funzione protettiva individuale molto migliore di quella chirurgica, filtrando, a seconda della categoria, dall' 80% al 98% degli "aerosol" esterni (anche esse possono essere o meno riutilizzabili, ma, in genere, lo sono);
- una funzione protettiva collettiva  molto inferiore a quella chirurgica e alle FFP senza valvola, filtrando soltanto il 20% dell'espirazione e i "droplet" di chi la indossa;
Indossandola, in buona sostanza, si tutela ottimamente la propria salute individuale, ma molto poco la salute degli altri.

***
Premesso quanto sopra, e precisato che:
- le percentuali di filtraggio sono solo indicative;
- la pericolosità delle mascherine n°5, e 6 è alquanto controversa:
a mio parere se se potrebbero trarre le seguenti conclusioni:


CONCLUSIONI

1)
La mascherina del tipo n°I b), cioè quella cosiddetta "chirurgica" riutilizzabile, dovrebbe essere distribuita "gratuitamente" a tutta la popolazione, a carico dello Stato e/o delle Regioni, in quanto:
a)
Essendo precipuamente finalizzata non ad un interesse privato di protezione (che è minimo), bensì ad un interesse collettivo di protezione (che è massimo), mi sembra ragionevole ritenere che la relativa spesa non dovrebbe essere addossata al singolo cittadino.
b)
Mi sembra altresì ragionevole ritenere che, essendone stato reso obbligatorio l'uso, la relativa spesa non dovrebbe essere addossata al singolo cittadino.
c)
Infine, sono le mascherine più economiche, per cui l'onere dello Stato e delle Regioni, anche acquistandole all'estero o all'interno a prezzi di mercato, non sarebbe poi così insostenibile; nè verrebbero alterate le cosiddette "leggi di mercato".

2)
Quanto alle altre mascherine, per le "inverse" ragioni, a me sembra ragionevole che, salva restando la quota riservata al comparto di sanità, sicurezza e simili, le restanti possano essere liberamente vendute ai cittadini secondo i liberi prezzi di mercato; quanto a quelle con valvola, "qualora" se ne dovesse "effettivamente"  accertare la "pericolosità", la loro vendita dovrebbe invece essere vietata.


***

O, almeno, salvo mie ulteriori riflessioni al riguardo, a me pare che le cose dovrebbero essere poste, più o meno, in questi termini! ;)
***
#4377

Ho verificato che Anthonyi ha ragione.
Ed infatti il Daily Telegraph, citando i dati di "Our World in Data" che si basano su una media mobile di sette giorni, tra il 13 maggio e il 20 maggio, ha rivelato che, con 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno, la Svezia è diventato il Paese con il più alto tasso di mortalità per coronavirus nel mondo;  ed infatti ha superato perfino Gran Bretagna (5,57) Italia (3,00) e Belgio (4,28).
In termini assoluti, peraltro, nella Svezia anti-lockdown si sono riscontrate più di 2900 vittime: che è un tasso di mortalità record per i Paesi nordici, i quali, come si sa, non sono molto abitati (la Svezia ha la stessa popolazione della Lombardia).
Quanto ad "Our World in Data", si tratta di una  pubblicazione dell'Università di Oxford ed il suo autore è Max Roser, illustre storico sociale ed economista dello sviluppo; di tutto lo si può accusare, meno che di fare "propaganda" (per chi, poi?).
O meglio, solo un "propagandista" può avere la faccia tosta di muovergli una simile accusa! ;)

#4378
Tematiche Filosofiche / I sogni premonitori
22 Maggio 2020, 15:16:31 PM

Poniamo che io, la notte scorsa, mi sia sognato che, oggi, avrei ricevuto una telefonata da un amico che non sentivo da anni.
E' ovvio che, se davvero questo avvenisse, la prima cosa che io, spontaneamente, gli direi sarebbe: "Guarda, tu non ci crederai, ma stanotte ho avuto un sogno premonitore; nel quale avevo previsto che proprio oggi, dopo tanti anni, tu mi avresti telefonato!"
Ma si sarebbe trattato davvero di un sogno "premonitore", oppure di una mera "coincidenza"?

***
Non si può escludere nè l'una nell'altra cosa, almeno a livello di "dubbio filosofico"; ma è certo che, comunque, si è trattato anche di una mera "necessità probabilistica" (se mi si passa l'ossimoro).
Ed infatti, ogni notte quasi 8 miliardi di persone sognano per più di un'ora; essendo quindi visitati da un numero smisurato di  sogni di tutti i generi, stimabile in circa 50 miliardi di sogni a notte.
Risulta quindi estremamente probabile, se non quasi probabilisticamente necessario, che in questo enorme numero  di sogni, prima o poi, si manifesti qualche previsione che poi si verifica realmente.

***
In verità sarebbe davvero strano se questo non accadesse, perchè ciò che noi consideriamo "eccezionale" considerato in modo isolato ed avulso dagli altri eventi, diventa invece "normale" se  considerato in una sequenza abbastanza grande di altri eventi; ad esempio, che alla "roulette" esca 15 o 20 volte di fila lo stesso colore è "eccezionale" in una singola serata, ma, in 50 miliardi di serate, diventa probabilisticamente "necessario" che, prima o poi, accada almeno una volta una cosa del genere (anche più di una volta).
Il metodo del "montante tronco" (detto Garcìa), che tanto tempo fa ho usato anche io, in fondo si basa su tale principio.

***
Per tornare ai "sogni premonitori", inoltre, come sempre accade relativamente alle previsioni, la nostra mente effettua una "selezione a posteriori"; cioè tendiamo a dimenticare rapidamente i sogni che contengono episodi che poi non si verificano nella realtà, mentre ci ricordiamo con grande enfasi di quelli in cui poi gli eventi si realizzano.
Cioè, ogni notte io sogno un sacco di cose che poi non si verificano (telefonate di amici comprese), però non ci faccio minimamente caso; faccio molto caso, invece, a quelle che, in maggiore o minore misura, poi si verificano sul serio, immaginando di averle previste nel sogno.

***
Ovviamente, invece, se io ogni notte sognassi specifiche telefonate, che poi tutte effettivamente si verificano, ovvero, almeno ogni settimana, io sognassi i numeri esatti per vincere al LOTTO...allora, effettivamente, si potrebbe anche pensare che io abbia effettivamente qualche facoltà profetica (almeno a livello onirico).
Ma questo non è mai accaduto a nessuno; o, almeno, non esiste alcuna "seria" documentazione che ciò sia realmente accaduto a qualcuno.
Ed infatti, se si facesse un'analisi statistica tra le previsioni avveratesi e quelle non avveratesi, si scoprirebbe di essere perfettamente all'interno delle leggi probabilistiche.

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A parte questo, in ogni caso  capita spesso che ognuno di noi, in perfetta buona fede e del tutto inconsapevolmente, aggiusti a posteriori il ricordo del sogno per farlo combaciare con qualche episodio poi realmente accadutoci; come, pure, ho potuto verificare in molti casi di varie persone (me compreso).
Senza considerare che c'è chi lo fa pure un tantino in malafede, tanto per suscitare lo stupore di chi lo ascolta!

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Per rendere meglio il concetto, supponiamo che io, adesso, da sveglio, di fronte a testimoni attendibili e postando "in diretta" su FACEBOOK la mia dichiarazione, "profetassi" testualmente: "Stanotte ho sognato che domani, 23 maggio 2020, alle ore 16,37, a Roma, in via Nazionale, all'altezza del n.civico 56, si verificherà uno tamponamento tra l'auto targata FG456PO e l'auto targata YT786GU."
Prendete nota!
Ebbene, se domani pomeriggio si verificasse davvero, "puntualmente" quanto da me adesso previsto in questo POST del 22 maggio 2020, sareste testimoni del primo autentico e documentato "sogno premonitore" della storia, profetato "a priori".

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Di profezie "a posteriori", sognate o meno che esse siano state, è invece ricolma la storia; ma quelle sono capace di fare anche io, quante ne volete!
Per esempio, potrei dire che, in sogno, avevo previsto in anticipo l'ora esatta della morte di una determinata persona; ma se ve lo rivelo "dopo" che l'evento è avvenuto, penso proprio che non mi credereste molto.

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Oppure, per il futuro, potrei dire di aver sognato che: "...una grossa nube si addenserà sul Paese governato male, a oriente di quello governato bene, il bianco ed il nero confliggeranno, ma trionferà il giallo!"
Tra i tanti eventi geopolitici che si verificheranno in tutto il mondo, nei prossimi cinquecento anni (o anche molto meno), state tranquilli che almeno una dozzina si attaglieranno a pennello alla mia profezia; così come a quelle di Nostradamus.

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Ed infatti sarà una grossa delusione per i sostenitori dell'infallibilità di Nostradamus scoprire che il loro beniamino credeva che la Terra fosse immobile nello spazio e vi ruotassero attorno stelle, Sole e pianeti.
Quanto alle sue presunte profezie:
a)
Quelle scritte effettivamente da lui, se ben tradotte, non hanno mai predetto "NIENTE" in modo "effettivamente" circostanziato; ma sono state studiate apposta per essere "adattate" non appena accade qualcosa di simile.
b)
Le quartine citate dagli interpreti: 
- a volte sono tradotte male apposta, in modo da adattarle al fatto accaduto;
- a volte sono inventate di sana pianta.
Vedi, al riguardo "Nostradamus - Profezie" Cura e traduzione di Paolo Cortesi Newton Compton, 2003.

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Per tornare ai sogni, e per concludere, quando espongo tali argomenti in un convito, c'è sempre puntualmente qualcuno che mi contraddice; e, poi, ci racconta di un suo sogno, molto particolareggiato, che, almeno secondo lui, si sarebbe puntualmente avverato (magari anche più di una volta).
Quando ciò accade, secondo me, i casi sono due:
- o si rientra nei casi da me sopra descritti;
- oppure, se si tratta di un sogno, "troppo" particolareggiato, il tizio ci sta raccontando una balla.

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Ma non sono affatto prevenuto!
Ed infatti, se in risposta a questo post qualcuno mi racconterà di un suo sogno premonitore estremamente "dettagliato", "PRIMA" che l'evento si sia ancora verificato nel momento in cui io leggo la sua risposta, nel caso in cui, poi, tale evento si verificasse realmente per filo e per segno, non avrei alcun problema ad ammettere che, in quello specifico caso, si sia trattato veramente di un sogno premonitore.
Ma, almeno finora, non mi è mai accaduto. :)

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#4379

Per meglio puntualizzare tale aspetto, io avevo scritto che per a), b), c) (e in alcuni casi, forse, d) ed e)), capisco che possa spettare al "cliente" di comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle delle situazioni di impedimento.

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Però, con riferimento all'art.28 volto, come detto, a far "risorgere" economicamente le agenzie turistiche, nel caso di cui alla lettera f), mi sembra che si sarebbe dovuto stabilire che la causa di impedimento del viaggio dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente" e non viceversa.
Ed infatti, nell'ipotesi di Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione del COVID-19, mi pare logico che la causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente", e non viceversa, in quanto non è il cliente a recedere in quanto personalmente "impedito" da malattia o altro motivo, bensì è il vettore a recedere in quanto è "impedito" lui ad effettuare il trasporto.
Rilevavo, perciò, la carenza dell'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, in questo punto, laddove non prevedeva che il recesso possa e debba essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente; carenza che, se non tempestivamente emendata legislativamente, avrebbe consentito al cliente di rifiutare il "voucher" ed ottenere il rimborso con apposita istanza!

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Ed infatti, per emendare tale carenza da me sopra evidenziata, l'art.88 bis, citato nel mio successivo POST, ha poi stabilito che:
"In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione."
Per cui la mia soluzione dell'"istanza di rimborso", in effetti, ha perso molta (se non integralmente) l'efficacia che aveva nella precedente versione della disposizione in oggetto; sebbene mi pare che alcune associazioni di consumatori tutt'ora la consiglino.
#4380

Per completezza, rammento anche che:
1)
L' art. 88 della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ha esteso criteri analoghi (ma non del tutto identici) anche per il rimborso, tramite "voucher", di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura; circa la quale norma, eventualmente mi riservo di aprire un ulteriore topic.
2)
Peraltro, ricordo pure che l'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, intitolato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici" (formalmente abrogato in quanto tale), è stato sostituito dall' art. 88 -bis della LEGGE n.17 del 24/4/2020, anch'esso identicamente intitolato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici".
Eccone il testo, che inizia con l'identico abbrivio:
" 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al
comma 1, lettere da a) a d) ;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e) ;
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f) .
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso daicontratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b) , del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.  8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher , quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.  9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno
dall'emissione.  10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il
soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni
in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso enon richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008".
Come si rileverà, in questa sua ulteriore versione, sembra che il legislatore si sia avveduto di alcune sue precedenti lacune (quali da me evidenziate nel precedente post), per cui, avendole emendate, credo che le mie precedenti conclusioni debbano essere adeguatamente riviste in base a al testo riportato sopra; e, purtroppo, temo che esse vadano riviste in senso sfavorevole agli utenti.
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Eventualmente, approfondirò tali aspetti in un secondo tempo; perchè per ora lo sforzo di interpretare una normativa così farraginosa di diritto intertemporale mi ha completamente
estenuato!