Al riguardo, per comprendere bene il nocciolo della questione, per prima cosa occorre avere ben presenti tre diverse disposizioni di legge (sebbene non solo quelle, come vedremo più avanti).
1)
CODICE CIVILE
Il principio generale è molto chiaro, ed è enunciato dall'art.1463 c.c., il quale recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (*) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".
2)
CODICE DEL TURISMO
Tale principio generale enunciato dall'art.1463 c.c., assume dei connotati speciali in materia turistica, in quanto l'art. 41 del Codice del Turismo stabilisce che: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".
3)
ART.28 DEL DECRETO "EMERGENZA COVID" DI MARZO 2020.
L'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, intitolato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", a differenza delle due precedenti norme, che sono molto brevi e semplici da comprendere, contiene una prescrizione "speciale" molto più articolata prolissa e difficile da sintetizzare.
Comunque ci proverò, sforbiciando dove e come posso.
***
La norma inizia con una "omologazione ex lege"; la quale, cioè, stabilisce che alcune specifiche ipotesi devono ritenersi "per presunzione assoluta" di "sopravvenuta impossibilità della prestazione".
Recita, infatti, il disposto: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, qualora stipulati:
a)
Dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
b)
Dai soggetti con divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (le "zone rosse").
c)
Dai soggetti contagiati per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
d)
Dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio; che, ritengo, sia il caso più frequente.
e)
Dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti; che, ritengo, sia anche questo un caso molto frequente.
f)
Dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19; caso anche questo molto frequente.
***
In tutti i casi di "sopravvenuta impossibilità della prestazione" sopra elencati, i clienti devono comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle situazioni di cui sopra, allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera.
Tale "comunicazione" deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d) ;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui alla lettera f).
***
Interrompo un attimo la mia faticosa "sintesi" della norma, per sottolineare un aspetto molto importante.
Per a), b), c) (e in alcuni casi, forse, d) ed e)), capisco che possa spettare al "cliente" di comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle delle situazioni di impedimento; però, nel caso di cui alla lettera f), mi sembra che, invece, il ricorrere della specifica causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente" e non viceversa.
Ed infatti, nell'ipotesi di Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, mi pare logico che la causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente", e non viceversa.
Come, infatti, mi pare che accada, in quanto, in tale caso:
- non è il cliente a recedere in quanto personalmente "impedito" da malattia o altro motivo (a, b, ecc.);
- è il vettore, invece, a recedere in quanto è "impedito" lui ad effettuare il trasporto.
Ma, per adesso, sorvoliamo sul punto, sul quale torneremo in seguito.
***
Dopo il laborioso elenco di "clienti" impossibilitati a viaggiare, e/o di "vettori" impossibilitati a trasportarli a destinazione, la prolissa norma prevede che il "vettore", anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, debba procedere:
- al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio;
<<ovvero>>
- all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Quindi la scelta è rimessa irrevocabilmente a lui!
***
A questo, segue un comma un po' oscuro, il quale stabilisce che:
a)
I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (vedi sopra), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle "zone rosse";
b)
In tal caso l'organizzatore "può" (cioè, è sua esclusiva facoltà):
- procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- oppure può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Non mi è ben chiaro come tale comma si coordini con il precedente; ma poco male!
***
Seguono alcune disposizioni secondarie (relative alle gite scolastiche ed altro), e poi, conclusivamente, si sottolinea che: "...le disposizioni dell'intero art.28, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, costituiscono <<norme di applicazione necessaria>>."
Cosa significa?
***
Significa quanto segue:
a)
Ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218: "E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera."
b)
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il regolamento di diritto internazionale.
***
Cioè, se non ho capito male, il senso è che l'art.28 pur contrastando con il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, che richiama nell'articolo 41, proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza "penalità"; mentre, essere obbligati a cuccarsi un "voucher" invece di un "rimborso" in soldoni, a mio avviso costituisce senz'altro una "penalità" (sebbene indiretta).
Però, appellandosi alle due norme sopra citate, il nostro Stato, in buona sostanza, ha ritenuto che, per sostenere il comparto del turismo (che è indubbiamente in crisi), nella specifica contingenza è preferibile tutelare le agenzie di viaggio, piuttosto che i consumatori.
***
A mio parere, però, fermo restando che se un viaggio turistico è andato a monte per colpa del COVID19, non è sicuramente colpa nè dei clienti nè dell'Agenzia di viaggio, tuttavia mi pare che la mera restituzione dei soldi anticipati dal cliente non costituisce per il "tour operator";
- nè una "spesa";
- nè una "penalità".
Si tratta semplicemente della restituzione di denaro che non appartiene all'agenzia; trattenendo il quale, a mio avviso, potrebbe realizzarsi una sorta di appropriazione indebita.
***
Sostenere che il "voucher" dovrebbe comunque costituire un "ristoro" per il cliente, a mio parere è come sostenere che, essendo andato a monte un contratto per l'acquisto di un immobile, all'agenzia immobiliare fosse concesso di trattenere in deposito la caparra, con la promessa che essa potrà essere utilizzata dal cliente per il prossimo eventuale acquisto di un altro immobile.
Non è proprio la stessa cosa, ma quasi!
***
Concludendo, comunque, nel caso in cui non sia stato affatto il cliente a "recedere" formalmente dal contratto di viaggio, bensì, invece, il viaggio sia stato annullato dallo stesso "tour operator" per ragioni connesse al COVID19, a mio avviso l'art.28 dovrebbe risultare inapplicabile; ed infatti, da una attenta lettura di tale disposizione, a me sembra che essa si applichi esclusivamente all'ipotesi del "recesso del viaggiatore", e non anche all'annullamento del pacchetto di viaggio da parte del stesso "tour operator" (uso qui il termine genericamente, per indicare anche l'agenzia di viaggio, il vettore ecc., con cui si è stipulato il "contratto").
In tal caso, il cliente, una volta edotto dai "media" o dallo stesso "tour operator" che il viaggio non si farà più, a mio avviso non dovrebbe assolutamente inviare alcuna "comunicazione di recesso", bensì dovrebbe inoltrare al "tour operator" una pura e semplice "istanza di rimborso" di quanto anticipato; guardandosi bene dall'intestarla erroneamente "comunicazione recesso", nel qual caso innescherebbe il meccanismo dell'art.28, e, se offertogli, non potrebbe più rifiutare il "voucher" sostitutivo.
* NOTA
Quanto allla "sopravvenuta impossibilità della prestazione", l'art. 1256 Codice civile precisa che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla."
1)
CODICE CIVILE
Il principio generale è molto chiaro, ed è enunciato dall'art.1463 c.c., il quale recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (*) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".
2)
CODICE DEL TURISMO
Tale principio generale enunciato dall'art.1463 c.c., assume dei connotati speciali in materia turistica, in quanto l'art. 41 del Codice del Turismo stabilisce che: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".
3)
ART.28 DEL DECRETO "EMERGENZA COVID" DI MARZO 2020.
L'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, intitolato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", a differenza delle due precedenti norme, che sono molto brevi e semplici da comprendere, contiene una prescrizione "speciale" molto più articolata prolissa e difficile da sintetizzare.
Comunque ci proverò, sforbiciando dove e come posso.
***
La norma inizia con una "omologazione ex lege"; la quale, cioè, stabilisce che alcune specifiche ipotesi devono ritenersi "per presunzione assoluta" di "sopravvenuta impossibilità della prestazione".
Recita, infatti, il disposto: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, qualora stipulati:
a)
Dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
b)
Dai soggetti con divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (le "zone rosse").
c)
Dai soggetti contagiati per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
d)
Dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio; che, ritengo, sia il caso più frequente.
e)
Dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti; che, ritengo, sia anche questo un caso molto frequente.
f)
Dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19; caso anche questo molto frequente.
***
In tutti i casi di "sopravvenuta impossibilità della prestazione" sopra elencati, i clienti devono comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle situazioni di cui sopra, allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera.
Tale "comunicazione" deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d) ;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui alla lettera f).
***
Interrompo un attimo la mia faticosa "sintesi" della norma, per sottolineare un aspetto molto importante.
Per a), b), c) (e in alcuni casi, forse, d) ed e)), capisco che possa spettare al "cliente" di comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle delle situazioni di impedimento; però, nel caso di cui alla lettera f), mi sembra che, invece, il ricorrere della specifica causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente" e non viceversa.
Ed infatti, nell'ipotesi di Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, mi pare logico che la causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente", e non viceversa.
Come, infatti, mi pare che accada, in quanto, in tale caso:
- non è il cliente a recedere in quanto personalmente "impedito" da malattia o altro motivo (a, b, ecc.);
- è il vettore, invece, a recedere in quanto è "impedito" lui ad effettuare il trasporto.
Ma, per adesso, sorvoliamo sul punto, sul quale torneremo in seguito.
***
Dopo il laborioso elenco di "clienti" impossibilitati a viaggiare, e/o di "vettori" impossibilitati a trasportarli a destinazione, la prolissa norma prevede che il "vettore", anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, debba procedere:
- al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio;
<<ovvero>>
- all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Quindi la scelta è rimessa irrevocabilmente a lui!
***
A questo, segue un comma un po' oscuro, il quale stabilisce che:
a)
I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (vedi sopra), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle "zone rosse";
b)
In tal caso l'organizzatore "può" (cioè, è sua esclusiva facoltà):
- procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- oppure può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Non mi è ben chiaro come tale comma si coordini con il precedente; ma poco male!
***
Seguono alcune disposizioni secondarie (relative alle gite scolastiche ed altro), e poi, conclusivamente, si sottolinea che: "...le disposizioni dell'intero art.28, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, costituiscono <<norme di applicazione necessaria>>."
Cosa significa?
***
Significa quanto segue:
a)
Ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218: "E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera."
b)
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il regolamento di diritto internazionale.
***
Cioè, se non ho capito male, il senso è che l'art.28 pur contrastando con il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, che richiama nell'articolo 41, proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza "penalità"; mentre, essere obbligati a cuccarsi un "voucher" invece di un "rimborso" in soldoni, a mio avviso costituisce senz'altro una "penalità" (sebbene indiretta).
Però, appellandosi alle due norme sopra citate, il nostro Stato, in buona sostanza, ha ritenuto che, per sostenere il comparto del turismo (che è indubbiamente in crisi), nella specifica contingenza è preferibile tutelare le agenzie di viaggio, piuttosto che i consumatori.
***
A mio parere, però, fermo restando che se un viaggio turistico è andato a monte per colpa del COVID19, non è sicuramente colpa nè dei clienti nè dell'Agenzia di viaggio, tuttavia mi pare che la mera restituzione dei soldi anticipati dal cliente non costituisce per il "tour operator";
- nè una "spesa";
- nè una "penalità".
Si tratta semplicemente della restituzione di denaro che non appartiene all'agenzia; trattenendo il quale, a mio avviso, potrebbe realizzarsi una sorta di appropriazione indebita.
***
Sostenere che il "voucher" dovrebbe comunque costituire un "ristoro" per il cliente, a mio parere è come sostenere che, essendo andato a monte un contratto per l'acquisto di un immobile, all'agenzia immobiliare fosse concesso di trattenere in deposito la caparra, con la promessa che essa potrà essere utilizzata dal cliente per il prossimo eventuale acquisto di un altro immobile.
Non è proprio la stessa cosa, ma quasi!
***
Concludendo, comunque, nel caso in cui non sia stato affatto il cliente a "recedere" formalmente dal contratto di viaggio, bensì, invece, il viaggio sia stato annullato dallo stesso "tour operator" per ragioni connesse al COVID19, a mio avviso l'art.28 dovrebbe risultare inapplicabile; ed infatti, da una attenta lettura di tale disposizione, a me sembra che essa si applichi esclusivamente all'ipotesi del "recesso del viaggiatore", e non anche all'annullamento del pacchetto di viaggio da parte del stesso "tour operator" (uso qui il termine genericamente, per indicare anche l'agenzia di viaggio, il vettore ecc., con cui si è stipulato il "contratto").
In tal caso, il cliente, una volta edotto dai "media" o dallo stesso "tour operator" che il viaggio non si farà più, a mio avviso non dovrebbe assolutamente inviare alcuna "comunicazione di recesso", bensì dovrebbe inoltrare al "tour operator" una pura e semplice "istanza di rimborso" di quanto anticipato; guardandosi bene dall'intestarla erroneamente "comunicazione recesso", nel qual caso innescherebbe il meccanismo dell'art.28, e, se offertogli, non potrebbe più rifiutare il "voucher" sostitutivo.
* NOTA
Quanto allla "sopravvenuta impossibilità della prestazione", l'art. 1256 Codice civile precisa che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla."
