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Messaggi - Eutidemo

#4426

PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE
La Svezia, visto il risultato disastroso della precedente strategia, ci ripensa!
Aggiornatevi sui seguenti link.
http://bayimg.com/danEbaaGp
http://bayimg.com/DAnEcaaGP
http://bayimg.com/dANEdAagP
;)

#4427
Attualità / COVID19 - l'APP IMMUNI e la "privacy".
04 Maggio 2020, 07:17:00 AM

Sono sconcertato dal fatto che, sia nei dibattiti televisivi, sia in altre sedi, si disquisisca circa l'APP IMMUNI e sugli eventuali problemi di "privacy" (o meglio, in italiano, di "riservatezza" o "privatezza"), ad essa connessi, senza la benchè minima cognizione di causa; ed infatti, prima di parlarne, bisognerebbe "quantomeno" aver letto il testo della normativa che la disciplina, e, cioè, l'art.6 del Decreto Legge n.28 del 30/4/2020, entrato in vigore il giorno 1/5/2020.
Chi lo ha fatto, per "ragionarci" sopra seriamente, invece di limitare a "ragliarci" intorno?


***
Nel mio primo TOPIC relativo all'APP IMMUNI, che avevo "postato" il 27 Aprile 2020, e, quindi, "precedentemente" alla emanazione della sua discipina legale, di cui alla normativa citata, avevo scritto:
"Io sono sempre stato personalmente contrario ad uno "stoccaggio" centralizzato dei miei dati "privati"; cioè, di chi incontro e di quando e dove lo incontro. Anche perchè, una volta memorizzati tali dati a livello centrale, bisogna vedere  se poi verranno effettivamente cancellati una volta terminata l'emergenza; per cui, non posso che essere tendenzialmente diffidente, rispetto a certe tecnologie."


***
Adesso, ovviamente, visto che c'è l'art.6 del Decreto Legge n.28 del 30/4/2020 a disciplinare la materia, mi sono ritenuto in obbligo di verificare la correttezza o meno della mia "tendenza", alla luce del suo contenuto; ed infatti io non mi affido mai ai miei "pregiudizi", ma solo ai miei "giudizi" (giusti o sbagliati che essi possano risultare).


***
Tale disposizione, in sintesi, prevede quanto segue.


1)
La legge sancisce testualmente che l'APP IMMUNI ha "il solo fine" di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19; pertanto, qualsiasi diverso uso se ne faccia, risulterebbe illegale e penalmente perseguibile.


2)
A tale ben preciso fine, è istituita una "piattaforma unica nazionale" per la gestione del sistema di "allerta" dei soggetti che, a tale scopo, hanno installato, "esclusivamente su base volontaria," tale apposita applicazione sui loro dispositivi di telefonia mobile.


3)
Il Ministero della salute, in coordinamento con il "Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie" e la "Protezione Civile", in seguito ad una attenta valutazione "di impatto", costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli ipotetici rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
A tale scopo, verrà coinvolta la sorveglianza del "Garante per la Protezione dei Dati Personali", ai sensi  e per gli effetti dell'articolo 36, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 -quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per cui la garanzia della "privacy" verrà tutelata in modo molto più accentuato di quanto non avvenga nell'utilizzo di altre APP, soprattutto di navigazione (ma non solo) che scarichiamo ogni giorno, anche a fini meramente ludici.
Ma di quelle nessuno si preoccupa! ;D


4)
In particolare, poi, la legge, per tranquillizzare i paranoici, prevede che:
a)
Gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; informazioni che io sto cercando, come posso, di anticipare qui.
b)
Per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i "contatti stretti" di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure previste, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; il che, detto in soldoni, significa che l'APP IMMUNI non può essere tecnicamente "dirottata" ad altri scopi.
c)
Il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; per cui nessuno verrà mai identificato con nome e cognome, neanche nella fase "avvisativa" (come molti, erroneamente, temevano).
In ogni caso, è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti, la quale non avverrà neanche in modo anonimo (come molti, erroneamente, temevano); il che ritengo che sia molto importante da considerare.
d)
Siano garantite <<su base permanente>>:
- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- le misure adeguate ad evitare il rischio di "reidentificazione" degli interessati, a cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento.
Cioè, se qualcuno ci provasse, non potrebbe tecnicamente riuscirci in alcun modo; però in galera ci finirebbe lo stesso, per il solo tentativo.
e)
I dati relativi ai "contatti stretti" siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute; i dati, sebbene anonimi, verranno comunque cancellati in modo automatico alla scadenza del termine previsto.
f)
I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate; tali diritti, in sintesi, sono quelli di poter controllare in ogni momento in che modo vengano usati i propri dati, come più in dettaglio si evince dal seguente LINK.
https://www.consac.it/art-15-22-gdpr-regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ue-2016-679/


***
Nei rigidi ed invalicabili limiti sopra accennati per la tutela dei dati individuali, resta salva solo la possibilità  di utilizzare i  dati raccolti in "forma aggregata", e "comunque anonima", per i soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j) , del Regolamento (UE) 2016/679.


***
In ogni caso è legalmente previsto che l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento dei dati effettuati,  verranno automaticamente interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri.


***
Viene infine precisato che il mancato utilizzo dell'APP IMMUNI, non comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole e  che verrà comunque assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento per tutti i cittadini.


***
CONCLUSIONE
Come accennato in premessa, nel mio primo TOPIC relativo all'APP IMMUNI, che avevo "postato" il 27 Aprile 2020, e, quindi, precedentemente alla emanazione della sua discipina legale, avevo scritto:
"Io sono sempre stato personalmente contrario ad uno "stoccaggio" centralizzato dei miei dati "privati"; cioè, di chi incontro e di quando e dove lo incontro. Anche perchè, una volta memorizzati tali dati a livello centrale, bisogna vedere  se poi verranno effettivamente cancellati una volta terminata l'emergenza; per cui, non posso che essere tendenzialmente diffidente, rispetto a certe tecnologie."
Però, una volta analizzate le caratteristiche normative ed i "paletti" posti dall'art.6 sopra descritti, adesso mi sentirei davvero un completo idiota a temere per la mia "privacy" scaricando tale APP; ed infatti, in base a tale rigida regolamentazione, è ovvio che il rischio di utilizzo improprio dei miei dati, è enormemente inferiore a quello che deriva dall'uso di altre app. ovvero dei rischi che si corrono semplicemente "navigando" su INTERNET.
Per cui la scaricherò sicuramente:
- sia a fini "egoistici", al fine di essere "allertato", nel caso in cui io abbia avuto un possibile contatto a rischio;
- sia a fini "altruistici", al fine di "allertare" io i miei contatti, nel caso in cui dovessi risultare io positivo.
Questo, infatti, lo farei comunque "per telefono", nel caso di contatti conosciuti; quindi non vedo perchè mai non dovrei farlo anche  con quelli sconosciuti, se mi viene messa a disposizione una tecnologia che me lo consente.
Se poi tale sistema funzionerà o meno, è un'altra faccenda; anche perchè dipende da quante persone lo adotteranno.
Però, ragionando col buon senso, visto che, oggettivamente, una volta appresane  la regolamentazione legale, non mi pare assolutamente che l'utilizzo di tale APP possa avere particolari "controindicazioni", non vedo perchè mai non la si dovrebbe utilizzare; ed infatti, mentre "tentar non nuoce", in questo caso, invece, "potrebbe nuocere il non tentare"
***


Un saluto a tutti!
#4428

Ciao Ipazia
"Reclusione" e "chiusura" é la condizione "mentale" di chi continua a parlare di "reclusione; nonchè la condizione ottica di chi chiude gli occhi di fronte alla realtà.
Ed infatti, tanto per fare due esempi:
- La Svezia si sta pentendo di non aver adottato il lock down;
https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/11/news/svezia_lockdown_errore_premier_contagi_coronavirus-253786347/
- La Germania si sta pentendo di  aver interrotto  il lock down troppo presto;
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/germania-aumentano-i-contagiati-dubbi-sulla-riapertura-1858800.html
I fatti sono fatti: l'imperizia dei governanti centrali, non riguarda solo i nostri, ma ancor più molti governanti esteri, a cominciare da:
- Donal Duck... detto "Trump"
- Boris Johnson... detto  "Pfeffel"
Le due "stelle" dei "poPOLListi" nostrani ed esteri


***
Tra tutti i commenti letti nei giornali e social il migliore a mio avviso è il seguente: "Bisognerebbe studiarsi un po' la legge e la Costituzione, prima di parlarne a vanvera
L'avvocato non serve!


***
Un primato comunque ce l'abbiamo: l'opposizione "poPOLLista"  più cialtrona del pianeta.


***
Un saluto!


SIAMO ANDATI TUTTI TROPPO OFF TOPIC..CHIUDO!
#4429

Ciao Sapa.
Sì, 56 giorni, sparapanzati davanti alla TV o al PC, rispetto ad altre situazioni molto più stressanti, secondo me sono davvero pochissimi!
Ed infatti, per non parlare di casi estremi (come il mio amico Palo paralizzato dalla SLA per anni), io stesso, per una caduta, sono rimasto -dolorosamente- bloccato in casa dal 5/11/2019 ai primi di febbraio del 2020; e poi, dal 10 marzo, è scattato il "lock down"...ma non mi sono mai sognato di mettermi a fare tante storie.
Il principale difetto di noi Italiani, è di essere troppo "piagnoni"!


***
In ogni caso io, da dodici anni, non ho più il televisore; infatti uso lo "streaming".
Per cui io guardo soltanto quello che mi pare (come possono fare tutti), senza essere costretto a subire la proposta reiterativa di filmoni e filmetti già data a cadenza fissa da mesi e per mesi e mesi.
Siamo nel terzo millennio, anche se qualcuno ancora non se n'è accorto.


***
Quanto ai dibattiti televisivi, quelli che sopporto di meno sono gli imbecilli disinformati (ovvero i consapevoli mistificatori per ragioni ideologiche),  i quali "starnazzano", come oche ubriache, che la "libertà è in pericolo", e che la "carcerazione è stata inutilmente prolungata".
Che pena!


***
Io trovo non poco, bensì estremo conforto e sollievo sia nella musica che nella lettura; essendo ben rifornito di entrambi anche per i prossimi dieci anni.


***
Sul fatto che il contenimento domestico abbia contribuito a rallentare il contagio, secondo me non sussiste dubbio alcuno; ma è un dibattito che ormai mi ha stufato.


***
Quanto al fatto che, con l'arrivo del caldo e che con il trascorrere del tempo, il virus avrebbe mitigato le sue nefandezze e si sarebbe de-potenziato, si tratta di una tema controverso; che non sono abbastanza competente da valutare.
Però penso che, con l'arrivo del caldo, la gente sta più all'aperto e meno al chiuso; il che, forse, potrebbe depotenziare il contagio.


***
E' invece vero che, dopo 56 giorni di lock down, il virus è tutt'altro che vinto; cosa che, peraltro, nessuno si aspettava o aveva mai preannunciato!
Il periodo è stato troppo breve!


***
Quanto all'"immunità di gregge", vista la mentalità "pecorile" di molti italiani, soprattutto nei confronti delle mandrie di "bufale" da cui sono costantemente aggrediti, forse, in questo, potremmo risultare favoriti!


***
Secondo me, in conclusione, tu neghi sicuramente i fatti quando affermi che il risultato di aver costretto in casa gli italiani, dalle Alpi al Gennargentu, è risultato molto mediocre e, forse, più riconducibile a fattori naturali, che alle misure di contenimento adottate; è invece evidente dall'analisi di tutti i dati che è stato soprattutto il "lock down", che ci ha salvato dalla completa catastrofe.
Ma ormai ho imparato che è inutile stare a discutere con i "negazionisti"; è ancora più inutile che stare a discutere con i Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue, perchè, se uno ha deciso in anticipo quello a cui vuole credere, è inutile esporgli fatti e ragionamenti che dimostrano il contrario.


***
Comunque siamo andati troppo OFF TOPIC, per cui chiudo qui i miei interventi


Un saluto anche a te.

#4430

AriCiao Lou. :)
Io parlavo di ben altre mistificazioni.


***
Se è vero che ad un ragazzo che passeggiava da solo in un bosco a un km da casa, da solo, è stata applicata una multa di 280 euro, chi gliela ha contestata doveva essere imbecille: sempre che la cosa sia stata riferita esattamente ai giornali.


***
Comunque, si è sempre potuto passeggiare e fare ginnastica nei pressi della propria abitazione; come, invero, io ho sempre fatto senza alcun problema.


***
Quanto al supermercato, hai perfettamente ragione; ma il cibo è pur necessario acquistarlo, no?


***
Quanto a prendere in due (o anche in tre), un  caffè insieme, in un salotto abbastanza spazioso, non vedo problemi di sorta; perchè vengano rispettate tutte le cautele del caso, e, magari, non si prendano 24 caffè in diversi appartamenti, nello spazio di 24 ore.


***
Quanto al fatto che due fidanzati, da soli in un salotto, si limitino a prendere un caffè mantenendo le distanze, non lo crederò MAI; neanche se lo vedo!


***
Un saluto! :)
#4431

AriCiao Lou. :)
Parlare di "reclusione",  è del tutto improprio; in quanto, semmai, ad essa poteva assomigliare (un po') la "quarantena domestica" di 14 gg per i soggetti a rischio; sebbene essa pure, semmai,  assomigliava più agli "arresti domiciliari", che non ad una vera e propria "reclusione". 
Diversamente, il cosidetto "lock down" generale, non è stato assimilabile, neanche lontanamente, nè agli uni, nè all'altra!
Ed infatti, si è trattato di (nemmeno)  due mesi di "contenimento domestico",  che molti infingardi, in buona od in malafede, hanno cercato di spacciare come se fosse stata una "quarantena domestica"; la quale, invece, è una forma di restrizione COMPLETAMENTE diversa, in quanto è prevista esclusivamente per i malati di COVID (o a rischio).
Tutti gli altri cittadini, sia pure con delle limitazioni, potevano uscire quando volevano per fare la spesa  jogging ecc. (librerie comprese).


***
Sono invece d'accordo  con te, sulla scarsa razionalità nel consentire di andare a trovare un cugino di sesto grado, che manco conosci, mentre con le dovute cautele la tua migliore amica, invece, non è consentito.
Secondo me, infatti, sarebbe stato più opportuno  lasciar liberamente scegliere ai cittadini (vecchi o giovani che fossero), di andare a visitare "chiunque volessero", amico o parente; per esempio,  secondo la mia ipotesi, si  potrebbe consentire a ciascuno incontrare non più di, diciamo, 5/10 persone diverse, a scelta personale.
Una volta comunicato tale elenco alle autorità competenti, se ne dovrebbe sempre portare dietro una copia da esibire durante i controlli stradali, "autocertificando" chi si sta andando a visitare quella volta; la polizia, a posteriori, potrebbero verificare a campione la veridicità delle "autocertificazioni"
Tra l'altro, in questo modo, si eviterebbero tutte le diverse modalità di prova esposte nel mio topic iniziale; che, a volte, risultano alquanto complicate.
Io l'ho proposto, ma dubito che mi daranno retta! :(


***
Quanto a concepire un mondo complesso dove oltre alla salute fisica esistono anche altre componenti essenziali, nella vita, sono d'accordo anche su questo; ma, se c'è a rischio la salute, e, forse, la vita, tutto il resto passa in second'ordine.
"Primum vivere, deinde philosophari!".


***
Non si tratta affatto di marginalizzare i giovani e i loro bisogni, bensì di insegnare loro a superare prove -anche difficili e sgradevoli- quando la necessità lo imponga; purchè, ovviamente, si tratti di restrizioni razionali, altrimenti l'insofferenza e la ribellione sono perfettamente giustificate.


***
Un saluto! :)
#4432

Ciao Sapa :)
Sono pienamente d'accordo con te che, da domani 4 maggio,  anche gli adolescenti potranno tranquillamente ritrovarsi, con la mascherina ed opportunamente distanziati, fuori dalle case di abitazione, in strada, nei parchi e nei giardini; per cui solo degli imbecilli disinformati (ovvero dei consapevoli mistificatori per ragioni ideologiche) possono ancora andarsene in giro a "starnazzare", come oche ubriache, che la "libertà è in pericolo", e che la "carcerazione è stata prolungata".
Ma che mi facessero il piacere! ;D
https://www.youtube.com/watch?v=fa3a50pLmu8


***
Ci sarà anche chi,  per il terrore del virus e/o per la paura di essere ancora sanzionato, prolungherà, a questo punto per decisione personale, il "lock down" finchè ce la farà; io lo farò, ancora per qualche giorno, ma, più che altro per paura degli imbecilli, solo a causa dei quali il rischio del virus continuerà ancora a persistere più di quanto non dovrebbe.


***
A volte penso che, ancor prima del vaccino contro il COVID, bisognerebbe scoprire un vaccino contro il virus dell'imbecillità dilagante; ma poi rifletto che sarebbe una scoperta del tutto inutile, perchè, tanto, gli imbecilli non si vaccinerebbero lo stesso. :-\
Sennò li radierebbero dall'Albo! ;D


***
Sono d'accordo con te a provare ad insegnare ai figli ed ai nipoti, se già non lo abbiamo fatto, la consapevolezza della situazione; e cercare di spiegare loro che lamentarsi per un "sacrificio" di due o tre mesi, spaparanzati in poltrona davanti alla TV o al PC, è da veri "smidollati" senza pudore.
Specie di fronte al "sacrificio" che, meno di un secolo fa, molti loro coetanei hanno dovuto fare, per anni, nel fango delle trincee!


***
E' falso, peraltro, che i nostri governanti e  medici abbiano ritenuto e ritengano che nemmeno  due mesi di "contenimento domestico" (non certo di "quarantena domestica", che è una cosa diversa), siano bastati, in quanto:
- sono stati meno di due mesi;
- il contenimento, da domani, verrà reso molto più elastico (sia pure gradualmente).
Perchè distorcere i fatti? :o


***
E' anche falso dire che il "contenimento domestico" non sia servito a niente, perchè le cifre dimostrano che ha notevolmente contribuito a rallentare il contagio.
Perchè negare i fatti? :o


***
Certo che ai nostri figli dobbiamo dire di uscire, adottando le dovute cautele; ma, a mio parere, solo dei soggetti "psicolabili" (già per conto loro) possono deprimersi per nemmeno  due mesi di "contenimento domestico";  che molti imbecilli, in buona od in malafede, hanno cercato di spacciare come se fosse stata una "quarantena domestica".
La quale, invece, è una cosa COMPLETAMENTE diversa, in quanto è prevista esclusivamente per i malati di COVID (o a rischio).
Bugiardi!
Tutti gli altri, sia pure con limitazioni, potevano uscire quando volevano per fare la spesa  jogging ecc. (librerie comprese).
Questa è stata un'altra mistificazione ricorrente, per carpire la buona fede degli allocchi! >:(


***
Se c'è qualcuno che rischia la "depressione", sono io quando devo sorbirmi -in quantità industriale- un così gran numero di "cassate" siciliane; le quali, comunque, mi hanno già provocato una molto molesta "indigestione". :'(


***
Forse, per non deprimermi, per un po' dovrei evitare di leggerle!


***
Un saluto :)
#4433

Ciao Jean :)
Tranquillo, non hai commesso nessun reato; ed infatti su di te non incombeva alcun obbligo di denuncia.
Secondo me, però, hai però commesso una grave stupidaggine a non avvisare i quattro ragazzi che lo avresti fatto, se non se fossero subito tornati tutti casa loro.
Mi auguro sia per loro che per te, che non si ammalino e non contagino nessuno; perchè, altrimenti, dovresti vivere con il rimorso di non aver fatto niente per impedirlo.
Lo so che le tue erano buone intenzioni; ma, come si sa, di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'Inferno. :(


Un saluto! :)

#4434

Ciao Lou. :)
Io, invece,  provo rabbia, delusione, tristezza e un profondo e pervasivo senso di disgusto, nei confronti di chi non capisce che, in determinate circostanze, occorre che "TUTTI" debbano fare determinati sacrifici (per un limitatissimo periodo prudenziale di tempo), al fine di evitare che la gente si ammali e MUOIA più di quanto già non avvenga!
Se non si insegna questo anche ai bambini ed ai ragazzi, un giorno diventeranno uomini e donne di "pasta frolla"; come gi adulti immaturi che la pensano così.
Un saluto! :)
#4435

Rilevo con piacere che la "FAQ n° 2" emanata dal Governo a chiarimento del significato del termine "congiunti", ha richiamato la stessa giurisprudenza in tema di responsabilità civile che avevo richiamato io nel mio precedente POST "I congiunti disgiunti".
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/covid19-i-'congiunti'-'disgiunti'!/


Il chiarimento fornito, infatti, è il seguente:
"Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l'articolo 1, comma 1,
lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L'ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, icugini del coniuge)."


***
Al riguardo, fermo restando che, al momento del controllo stradale "in itinere" sarà sufficiente "autocertificare" che ci si sta recando a visitare uno dei soggetti sopra elencati (indicati con nome, cognome e indirizzo), tuttavia, in sede di successivo riscontro della veridicità di tali "autocertificazioni" ai sensi dell'art.495 del Codice Penale, sarà necessario "dimostrare" che effettivamente esisteva il rapporto di parentela, di matrimonio ecc.


***
Nelle scorse settimane, infatti, sono stati eseguiti numerosissimi controlli "a posteriori" di tal genere, relativi alle previgenti restrizioni di circolazione, molti dei quali hanno dato luogo a "denuncia penale"!
Ed infatti:
a)
Già a metà marzo erano state controllate oltre 100 mila persone, di cui 2.162 denunciate.
b)
A metà aprile, delle 280.717 persone controllate, 12.514 sono state denunciate penalmente.
E a maggio?


***
Il rispetto delle previgenti restrizioni di circolazione era facilmente dimostrabile, esibendo, in sede di controllo "ex post", gli scontrini della farmacia, quelli del supermercato ecc.; ma il rispetto delle nuove più "elastiche" limitazioni di circolazione sarà un po' più complicato da "comprovare".
Ed infatti l'art.1 lett.a) del decreto del 30 Maggio,  prevede che si considerano necessari gli spostamenti per incontrare "congiunti", purchè la circostanza venga adeguatamente e idoneamente "comprovata".
Come?


***
Al riguardo, a mio avviso:


1)
Ritengo che il matrimonio possa essere facilmente dimostrato con un certificato dello Stato Civile.


2)
Il  "partenariato delle unioni civili", può anch'esso essere agevolmente dimostrato con il  "certificato e l'estratto dell'atto di costituzione di unione civile".


3)
Per quanto, invece, concerne la mera "convivenza", penso che la prova possa essere fornita da un certificato di "stato di famiglia"; da esso, infatti, riusulta  la cosiddetta "famiglia anagrafica" che è costituita dalle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e "vincoli affettivi", coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come definita dal D.P.R. 223 del 1989.


4)
Circa la parentela fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e l'affinità fino al quarto grado, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 23 luglio 1996, n.11, il certificato di stato famiglia ha il compito "di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici", pertanto non contiene indicazione del grado di parentela; però esiste un certificato indicante le relazioni di parentela che può essere richiesto solo dal diretto interessato ai fini della corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare".
E' vero che esiste anche il "modulo dichiarazione grado di parentela", scaricabile ONLINE, attestante il grado di parentela tra due persone, il quale  rappresenta a tutti gli effetti una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; però mi chiedo che valore di prova possa avere una "autocertificazione" comprovata da un altra "autocertificazione".
Tutto sommato, comunque, ritengo che il problema sia precipuamente burocratico, in quanto, sia il rapporto di parentela sia quello di affinità, hanno "natura oggettiva"; per cui, se si dichiara "il vero", non si corrono rischi di sorta.
Semmai sarà l'autorità inquirente a verificare la cosa per conto suo, controllando in "interna corporis".

5)
Circa, infine, le "persone che sono legate da uno stabile legame affettivo", ma che non rientrano nelle categorie di cui sopra, la faccenda diventa un po' più complicata; ed infatti anche tale "stabile legame":
- dopo essere stato "autocertificato" al momento del controllo;
-  dovrà poi essere adeguatamente "dimostrato" in sede di successivo accertamento.
Ed infatti, la stessa Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 novembre 2014, n. 46351, ha infatti precisato che: "Sul piano probatorio, che pure qui viene in rilievo, colui  che sostiene di essere legato ad un altro da una relazione affettiva, deve allegare e dimostrare l'esistenza e la natura di tale rapporto, e la sua stabilita', intesa come non occasionalita' e continuita' nel tempo."
Ma come si fa a dimostrare una cosa del genere?
Come avevo già scritto nel mio precedente post, le prove, ad esempio, potrebbero essere:
- un anello di fidanzamento con con nomi e data incisa;
- il giuramento in Comune;
- le pubblicazioni religiose;
- le partecipazioni di nozze;
ecc.
Credo che qualsiasi tipo di prova possa andare bene, purchè abbastanza "convincente"; come, ad esempio, potrebbe essere anche un contratto preliminare sottoscritto da entrambi i fidanzati, in vista dell'acquisto di una casa in comproprietà (anche se con quote differenti).
Al limite, si potrebbe ricorrere anche a dichiarazioni testimoniali;  ammesso che siano credibili, e possibilmente, suffragate da qualche altro elemento.


***
Gli amici, comunque, sembrano esclusi; "trombamici" compresi.
Peccato! :(
***


Un saluto a tutti i congiunti ricongiunti :)
#4436

Ciao Viator
Condivido, per esperienza, la tua constatazione; e, cioè, che, con il passare del tempo aumentano, per ovvie ragioni natural-demografiche, le persone che pensano che lo stato naturale del mondo, dei contenuti dell'esistenza, dei modi di vivere, sia quello che essi hanno trovato alla loro nascita e che continuano a pretendere di trovare sempre attorno a sè finchè vivono.
Ricordo che, sul Corriere dei Piccoli, che leggevo da bambino, Nonno Gemebondo non faceva altro che ripetere: "Ahi che tempi, ahi che mondo!"
Ma i "laudatores temporis acti" ci sono sempre stati, anche nei "temporibus actis"; se ben rammento la prima e la terza declinazione latina.


***
Pur essendo un "feticista" della lingua italiana e, quindi, detestando gli eccessivi "anglicismi" (contro i quali combatto una diuturna battaglia), tuttavia ritengo che, laddove il termine inglese non abbia un valido e ragionevole sostituto in lingua italiana, debba necessariamente usarsi il termine inglese; come, ad esempio, nel caso del "mouse", visto che, se lo chiami "topo", ti ridono tutti dietro.
Ciò premesso, non penso di poter assolutamente condividere, come sostitutivo di SMARTPHONE, il tuo termine alternativo, in italiano, di "COMUNICATORE PERSONALE"; ed infatti, lo "SMARTPHONE", pur avendo, tra le altre, anche la funzione di "COMUNICATORE PERSONALE" (verbale e scritto), tuttavia ne ha molte altre, niente affatto secondarie, per cui trovo il termine "COMUNICATORE PERSONALE" troppo riduttivo, e, quindi, "fuorviante".
Semmai, si potrebbe usare la traduzione letterale di "TELEFONO INTELLIGENTE", ma anche quella sarebbe ormai riduttiva;  ed invero, di fatto si tratta di un "MINICOMPUTER", che, oltre ad avere quasi tutte le funzioni di un "NOTEBOOK", ha "anche" quella di comunicare e telefonare.
Per cui, tutto sommato, non mi pare che il termine inglese abbia un valido e ragionevole sostituto in lingua italiana; salvo a volerlo denominare: "ELABORATORE ELETTRONICO TASCABILE, CON IL QUALE SI PUO' ANCHE TELEFONARE, INVIARE LETTERE, ED USARE CENTINAIA DI ALTRI PROGRAMMI DI VARIO GENERE, PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA,  DELLA PRESSIONE ARTERIOSA ecc. ecc.".
Non ne vale la pena! ;D
Però, mi associo a te nel voler prendere a calci chi parla di "conference call", "think tank", "C.E.O." ed altre amenità del genere, visto che esistono validissimi termini italiani per esprimere tali concetti. >:(

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Quanto alla mania di chi attende impazientemente il 5G per poter vedere finalmente sollevarsi da sè (via Bluetooth) il coperchio del "water-closet" di casa (o meglio, "tazza del cesso"), condivido in pieno la tua ironia; io, invece, parlando di COVID19, spesso scherzo dicendo: "E' da stupidi prendersi adesso il COVID19, visto che, a fine anno, uscirà il COVID20; aspettiamo un po', e "pijamose" quello nuovo, no?" ;D
Certo esasperato tecnologismo, finalizzato a funzioni del tutto inutili, esaspera anche me!


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Ma non è certo questo il caso di COVID IMMUNI, che, se gli sarà consentito di funzionare dal buon senso di un numero sufficiente di Italiani, potrebbe essere un'ottimo strumento per tenere sotto controllo il contagio nella fase 2 e 3; al contrario, dire invece che si tratta di una "app" i cui effetti concreti  sarebbero quelli di generare "rimbalzi informativi" senza fine e senza capo nè coda tra "smartphone" contigui, come il giochino della da tennis, significa non aver capito assolutamente NIENTE (per usare un cortese eufemismo) di come funziona.


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Ovviamente non si tratta di un'app "magica", perchè non sarà molto semplice farla funzionare, se la "buaggine" di molti Italiani, per infondate paure generate dall'ignoranza, glielo impedirà; ma io spero che la "buaggine" sia sconfitta dall'"intelligenza", e, ancora di più, dal "buon senso".
Però, purtroppo, come scriveva Manzoni, con riferimento alla peste di Milano del 1628, anche allora: "Il buon senso c'era, ma  se ne stava nascosto, per paura del senso comune".
Speriamo che non accada ancora!


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Quanto alla mia "promessa", temo che tu non abbia compreso molto di quello che ho scritto; ed infatti non ho mai disquisito  sull'obbligatorietà di ciò che è e sempre resterà FACOLTATIVO.
Ed infatti, io stesso ho più volte ribadito che l'art.6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, sancisce che L'installazione di tale APP da parte di cittadini:
- avverrà esclusivamente "sulla base di una scelta volontaria";
- il mancato utilizzo dell'applicazione "non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati".
Per cui, chi non scaricherà l'APP in questione, sotto tale aspetto, non correrà il benchè minimo rischio giuridico da parte dello Stato; però, ho anche aggiunto, che, sotto altri aspetti giuridici, "forse" sì, perchè se un cittadino riceve un danno da un altro, può giustamente rivalersi in Tribunale.
Ci mancherebbe altro che un cittadino debba subire danni a causa della "buaggine" altrui, senza neanche poter reagire; per cui ribadisco la mia promessa! :P

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Un saluto ;)
#4437

Ciao Sariputra. :)
Io abito a Roma, per cui non credo che tu corra rischi di essere citato da me, visto che so che abiti in un'altra regione.
Comunque, se non hai uno smartphone, perché non ci vedi bene su quegli aggeggi, nessuno ti farà mai una colpa se non utilizzi l'APP IMMUNI; per cui anche se vieni a Roma e mi contagi, prometto di non farti causa.
Un saluto :)

#4438

Ciao Jean. :)
A parte il fatto che il "chip" è microprocessore di natura "fisica", costituito da una piastrina di silicio con circuiti integrati, per cui è materialmente impossibile che lo possano "app-licare" da remoto al tuo cellulare, la "privacy" di chi utilizza l'APP IMMUNI è adeguatamente tutelata dalla disposizioni di cui all'art.6 del D.L. 28 del 30/4/20; le quali, comunque, a differenza di quanto accade in Ungheria, dovranno essere convalidate dal nostro Parlamento.


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Condivido in pieno il valore della libertà, ma, nel caso in questione, non la vedo minimamente messa in dubbio:
a) Sia perchè l'art.6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, sancisce che L'installazione di tale APP da parte di cittadini:
- avverrà esclusivamente "sulla base di una scelta volontaria";
- il mancato utilizzo dell'applicazione "non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati".
- i dati resteranno riservati e poi definitivamente cancellati (leggi in dettaglio l'art.6.
b) Sia perchè a decidere definitivamente sul suo uso, sarà il Parlamento, e non il Governo.


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E, comunque, ribadisco che, se un domani, sventuratamente:
- io o uno dei miei familiari dovessimo avvederci "troppo tardi" di un eventuale contagio, per colpa di qualcuno che si è rifiutato di adottare l'APP IMMUNI;
- allora quel qualcuno, se riesco a identificarlo, può stare sicuro che lo denuncerò penalmente e/o lo citerò civilisticamente, a seconda delle circostanze, per il risarcimento dei danni biologici subiti da me o dai miei familiari...anche a rischio di rimetterci soldi e tempo, se dovessi perdere la causa!
Questa non è una mia "opinione", ma è una mia "promessa"; le opinioni contrarie non mi interessano, in quanto interesseranno al giudice!


Cordialmente! :)
Eutidemo.


#4439

Come è noto, si è liberissimi di scegliere se scaricare o meno l'"APP IMMUNI", senza incorrere, per questo, in nessuna sanzione di carattere diretto o indiretto da parte dello Stato; questo è assolutamente certo.
Ed infatti, l'art.6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, sancisce che L'installazione di tale APP da parte di cittadini:
- avverrà esclusivamente "sulla base di una scelta volontaria";
- il mancato utilizzo dell'applicazione "non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati".
Per cui, chi non scaricherà l'APP in questione, sotto tale aspetto, non correrà il benchè minimo rischio giuridico; però, sotto un altri aspetti giuridici, "forse" sì.


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Occorre infatti considerare che, almeno per ora, un progressiva ripresa dei contatti sociali, per quanto essa avvenga gradualmente e con le migliori cautele possibili, comporterà inevitabilmente una consistente persistenza del rischio di contagio... a tempo indefinito.
Ed infatti sarebbe sciocco illudersi che le "mascherine" ed il "distanziamento", sia pure supportati da altre accorte misure di prevenzione, possano davvero garantirci al 100% dall'insidioso contagio; ed infatti solo l'isolamento totale ci garantisce al 100% .
Ciò, in quanto, a parte l'uso scorretto, sbadato ed insipiente di tali accorgimenti (che, purtroppo, ho notato essere quello prevalente), si tenga presente quanto segue:
a) Mascherine
L'efficacia protettiva delle mascherine, se di buona qualità, se in buono stato di manutenzione, se adeguatamente igienizzate e se correttamente indossate, oscilla, a seconda della tipologia, in un "range" da un minimo del 20% ad un massimo del 98%, come dalla tabella di cui al seguente LINK:
http://bayimg.com/laNdmAagP
Le mascherine usate dalla stragrande maggioranza della popolazione, è del primo tipo (protezione del 20%), mentre  le mascherine dell'ultimo tipo (protezione del 98%), non sono neanche in vendita.
b) Distanziamento
Visto che non andremo certo in giro con un righello di un metro, la "prossemica" ci insegna, per averlo rilevato sperimentalmente e scientificamente, che i contatti umani, soprattutto quando si parla, oscillano tra 1,2 metri e 45 centimetri, come come si evince dalla tabella di cui al seguente LINK:
http://bayimg.com/LANdnaaGP
Ed è naturale, come ho personalmente constatato, che, poichè la mascherina attenua il suono della voce, c'è tendenza ad avvicinarsi a meno di un metro.
E ci sarebbero molte altre considerazioni da fare al riguardo, ma non è questo il tema del presente TOPIC; l'ho solo premesso in funzione di alcune cose che dirò in prosieguo.


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Il tema del presente TOPIC, infatti, è che, mentre si è liberissimi di scegliere se scaricare o meno l'"APP IMMUNI", senza il benchè minimo rischio di incorrere, per questo, in nessuna sanzione di carattere diretto o indiretto, a parte lo sciocco rischio di non essere "allertati" di eventuali contatti "pericolosi", si potrebbe inoltre ipoteticamente incorrere in altri rischi di carattere giuridico: non da parte dello Stato, bensì da parte di altri cittadini (a cominciare dal sottoscritto).
Cerchiamo di vedere quali, con l'avvertenza che si tratta -almeno per ora- di mere speculazioni teoriche, le quali, per adesso, non possono fondarsi su nessun precedente diretto e concreto nè in  fatto nè in diritto; per cui prendetele come tali.


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Tenendo ben presente il principio generale per il quale:
- non solo ogni nostra "azione" produce delle conseguenze;
- bensì, sia moralmente che giuridicamente, produce delle conseguenze anche ogni nostra "omissione" (o "mancata azione");
ne consegue che i rischi giuridici che si possono teoricamente correre non utilizzando l'APP IMMUNI, vanno considerati sotto due aspetti
***


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I)
ASPETTO PENALISTICO
Ovviamente non esistono precedenti per il COVID19, se non, indirettamente, con riguardo al contagio da HIV; che, però, come è noto, si trasmette in modo ben diverso.
Ovviamente, è necessario anzitutto distinguere il caso in cui il soggetto "sieropositivo" abbia contagiato il proprio partner (fisso od occasionale) sapendo di aver contratto il virus rispetto a quello in cui la persona infetta fosse all'oscuro di tale circostanza ed abbia dunque, inconsapevolmente, causato il contagio.
Tale distinzione è fondamentale, in quanto il nostro codice penale prevede che per poter rispondere di un reato si debba aver agito intenzionalmente, ovvero con il c.d. "dolo" (se si tratta di un delitto), o quantomeno con un atteggiamento "colposo" (nel caso degli altri reati).
Al riguardo, si veda la Cass., Sez. I, sent. 30 ottobre 2019 (dep. 26 novembre 2019), n. 48014, Pres. Di Tomassi, est. Santalucia, imp. V.T.


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Ovviamente, il contagio da HIV e da COVID19, avviene in modo completamente diverso, e, sebbene per entrambi sia molto difficile tracciare la linea di confine tra "dolo eventuale" e "colpa cosciente", ciò è ancora più difficile nel caso specifico del COVID19.
Al riguardo, infatti, si tenga presente che:
a) "Colpa cosciente"
Si versa in ipotesi di "colpa cosciente" quando l'agente prevede che la sua condotta possa cagionare l'evento dannoso, ma agisca ugualmente con il convincimento di poterlo evitare.
b) "Dolo eventuale"
Sussiste, invece, il "dolo eventuale" e non la "colpa cosciente" quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale della propria azione. (Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220).


***
Analizziamo, in primo luogo, cosa può accadere, in generale, nel caso di un contagio da COVID191.
1)
Ritengo sia pacifico che, se un soggetto risultato positivo, pur essendo consapevole della cosa, si reca da un "affetto stabile" e lo contagia con un "incontro ravvicinato", il "dolo eventuale" è indubitabile; e se l"affetto stabile" muore, il soggetto risultato positivo è imputabile per omicidio.
2)
Se, invece, un soggetto positivo, inconsapevole della cosa, si reca da un "affetto stabile" e lo contagia con un "incontro ravvicinato", a mio avviso si possono considerare due ipotesi:
a)
Si potrebbe parlare di "colpa cosciente" (o, quantomeno, di mera "colpa"), se le cautele adottate sono state inesistenti o minime; cioè, detto in soldoni, per "imprudenza colpevole", vista l'estrema diffusione e contagiosità del virus anche da parte di soggetti asintomatici.
b)
Tuttavia, se dopo tale incontro, il soggetto asintomatico fa il tampone e scopre di essere positivo, qualora costui ometta di avvisare l'"affetto stabile" con il quale aveva appena avuto un "incontro ravvicinato", a mio avviso si può senz'altro parlare di un vero e proprio "dolo eventuale"; ed infatti, in questo caso, il soggetto si rende ben conto della significativa possibilità che il suo '"affetto stabile" potrebbe essere rimasto contagiato dal loro incontro,  per cui, se omette di avvisarlo, lo fa, consapevolmente, a costo di cagionargli un danno, come sviluppo collaterale della propria "inazione".


Al riguardo ricordo che, in generale, nel caso di "omicidio colposo", ai sensi dell'art. 589 del Codice penale, è comminata al colpevole la reclusione da sei mesi a cinque anni; nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Quest'ultimo caso, nell'ipotesi di mancato utilizzo dell'APP IMMUNI, potrebbe essere uno dei più frequenti; in quanto, se il soggetto contagiato non viene tempestivamente avvisato del rischio che corre dall'APP IMMUNI, potrebbe anche contagiare altri, a macchia d'olio, a cominciare dai propri familiari.
Per non parlare delle conseguenze "disastrose" che potrebbe avere una visita ai propri "congiunti":
- reclusi in carcere;
- ospitati in un ricovero per anziani.
Il mancato utilizzo dell'APP IMMUNI da parte del visitatore, in tali casi, potrebbe provocare una vera e propria "strage".
E sorvolo sull'ostacolo provocato alla "mappatura del rischio" a livello centralizzato, che potrebbe evitare migliaia di morti.
Ma passiamo al secondo aspetto.




***
II)
ASPETTO CIVILISTICO
In dottrina ed in giurisprudenza ci sono dispute accesissime per individuare quale sia attualmente il criterio di imputazione civilistica ai fini del risarcimento del danno "aquiliano" (cioè derivante da responsabilità extracontrattuale) nell'ordinamento italiano: alcuni autori sostengono che sia la "colpa", altri il "rischio creato dal soggetto", altri ancora la "capacità economica dei soggetti", altri, infine, sostengono che vi siano "più criteri di imputazione diversi, a seconda delle fattispecie di responsabilità" (come la penso anch'io).
Ma non è questo il luogo per disquisire al riguardo!


Per farla breve, l'art. 2043 pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno quando questo è commesso con "colpa" o "dolo"; per cui, a prima vista sembrerebbe, quindi, che nel nostro sistema il criterio generale di imputazione sia la colpa.
Tuttavia, in determinati casi, chi ha causato il danno:
- ne risponde a meno che non provi il caso fortuito (artt. 2050, 2051 e 2052),
- ne risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047);
- ne risponde persino se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054).
Ragionando per analogia, si potrebbe quindi sostenere che chi non ha scaricato ed utilizzato l'APP IMMUNI, non avendo certamente "fatto tutto il possibile per evitare il danno",  potrebbe essere chiamato a rispondere del danno biologico che uno o più suoi contatti hanno subito, per non essere stati tempestivamente avvisati di aver avuto un "incontro ravvicinato" con un soggetto infetto.
Ed invero, non far niente per impedire un evento dannoso (per quanto ipotetico), qualora ciò si possa fare senza particolari problemi, secondo me equivale a provocarlo; sia moralmente che giuridicamente.
Al riguardo, si tenga presente che un "danno biologico", può comportare un risarcimento di centinaia di milioni di euro anche nel caso in cui il soggetto leso non muoia (vedi Sentenza 6 dicembre 2007 dep. 30 gennaio 2008 est. Aschero e numerose altre).


***
IDENTIFICABILITA' DELL'AGENTE
Analizziamo ora, invece, con riferimento ad entrambi gli aspetti di cui sopra, cosa può accadere nel caso specifico di un contagio da COVID19 con riferimento al "non-uso" della prevenzione fornita dall'APP IMMUNI.
Ed infatti, nel caso in cui il soggetto X risulti infetto, dopo aver avuto uno o più contatti ravvicinati con il soggetto Y poi risultato infetto, se, però, aveva avuto uno o più contatti ravvicinati anche con altri soggetti poi risultati infetti, non si può automaticamente ritenere che il soggetto Y sia necessariamente il "colpevole" del contagio del soggetto X, solo perchè non ha utilizzato l'APP IMMUNI.
Al riguardo, occorre, infatti, considerare quanto segue:
1)
Mi pare di aver capito che si possa individuare la persona da cui siamo stati contagiati, risalendo a ritroso nell'albero filogenetico del virus, tracciando la specifica catena di trasmissione dell'RNA virale, come sembra che sia accaduto, ad esempio, per il tedesco, con nome e cognome, che ha portato il COVID19 a Codogno; ma non ne sono sicuro.
2)
Tuttavia, se qualcuno si è beccato il COVID19 da un tizio che non utilizza l'APP IMMUNI, per poter effettuare un eventuale riscontro filogenetico, tramite verifica delle sequenze dell'RNA, occorre che la cerchia dei contatti del contagiato, nelle ultime due settimane, non sia stata troppo ampia; altrimenti un controllo del genere diviene davvero difficoltoso.
3)
Tuttavia, se tale cerchia è ristretta, e tutti gli altri "contatti" sono risultati "sani", è evidente che il "contagiatore" non può che essere l'unico "contatto" risultato positivo (senza app); in tal caso non occorre alcun riscontro genetico per individuarlo, essendo sufficiente una "presunzione semplice" in tal senso, in forza dell'art.2729 c.c.




***
NESSO DI CAUSALITA' E CONCORSO DI COLPA.
Una volta appurato, quando possibile, il nesso di causalità riferibile ad un individuo ben identificato, in taluni casi, però, costui potrebbe eccepire il "concorso di colpa" del contagiato; ed infatti, nel caso in cui l'"incontro ravvicinato" sia avvenuto con scarse misure di sicurezza da entrambe le parti, tutte e due possono ritenersi colpevoli di imprudenza (e, in taluni casi, potrebbe anche essere difficile stabilire chi dei due è il "contagiatore").
Questo è indubbiamente vero, però il punto è un altro!
Ed infatti, il soggetto Y che ha contagiato X:
- può essere corresponsabile con lui per la carenza di precauzioni "fisiche" preventive nel loro incontro;
- però è sicuramente responsabile "in proprio", per la carenza di precauzioni "elettroniche" retroattive, non avendo adottaro l'APP IMMUNI.
Ed infatti, se l'avesse adottata, forse X, tempestivamente avvisato, si sarebbe potuto salvare.
Si tratta di due responsabilità diverse!


***
CONCLUSIONE
Come avevo anticipato in premessa, le mie sono solo speculazioni teoriche, le quali, per ora, non possono fondarsi direttamente su nessun precedente in fatto o in diritto; e, comunque, dovrebbero essere molto meglio approfondite sotto il profilo giuridico, perchè non escludo che possa essermi sfuggito anche quale aspetto teorico (anzi, ne sono certo, più d'uno, perchè la questione è molto complessa).


Però una cosa è certa!
Se un domani, sventuratamente:
- io o uno dei miei familiari dovessimo avvederci "troppo tardi" di un eventuale contagio, per colpa di qualcuno che si è rifiutato di adottare l'APP IMMUNI;
- allora quel qualcuno, se riesco a identificarlo, può stare sicuro che lo denuncerò penalmente e/o lo citerò civilisticamente, a seconda delle circostanze, per il risarcimento dei danni biologici subiti da me o dai miei familiari...anche a rischio di rimetterci soldi e tempo, se dovessi perdere la causa!
Questa non è una mia "opinione", ma è una mia "promessa"; le opinioni contrarie non mi interessano, in quanto interesseranno al giudice!


***
DISTANZIAMENTO ELETTRONICO
Spero che questo non avvenga mai, e che il contagio appassisca da solo il prima possibile; comunque, nel frattempo, oltre alle usuali cautele, da quando sarà in funzione l'APP IMMUNI (sperando che venga scaricata dalla maggior parte della popolazione), mi avvarrò anche del mio "rilevatore di segnale".
Si tratta di un minuscolo "apparecchietto da taschino", che, tra le altre cose, è perfettamente in grado di accorgersi se lo smartphone di chi mi sta davanti ha in funzione o meno un segnale "bluethoot" attivo; ed infatti, salvo che, proprio in quel momento, costui non stia parlando con una "cuffia microfono" senza fili, l'assenza di un segnale "bluethoot" che interagisce col mio "smartphone", può significare soltanto che lui non ha scaricato l'APP IMMUNI, o che, comunque, in quel momento essa non è in funzione.
http://bayimg.com/ManDjAAgp
Per cui, per quanto mi riguarda del tutto legittimamente,  è più prudente non averci niente a che fare; alla larga da me!
Ho visto che ci sono delle APP, anche gratuite, che, una volta scaricate, se utilizzate a tal fine, potrebbero avere più o meno la stessa funzione; per cui, se uno non possiede un "rilevatore di segnale" su INTERNET, potrebbe, forse, limitarsi ad usare quelle.


***
Un saluto a tutti, meno a chi rifiuterà di utilizzare l'APP IMMUNI. ;)
#4440
Attualità / Re:COVID19 - I "congiunti" "disgiunti"!
01 Maggio 2020, 06:29:07 AM
Citazione di: anthonyi il 30 Aprile 2020, 07:15:31 AM
Citazione di: niko il 29 Aprile 2020, 21:22:39 PM



penso solo a quest'idea folle che i fidanzati non coabitanti che finalmente si incontrano dopo mesi, secondo il genio Conte devono restare a un metro e con la mascherina... e dopo cinque moduletti di autocertificazione l'unico modo legale di trombare in questo paese è, e resta, quello di non essere "in visita", cioè di avere lo stesso indirizzo anagrafico della persona con cui si tromba.



Però, in fondo, fare l'amore con l'ebbrezza del divieto ha un fascino particolare che i giovani di oggi non conoscono.


E' vero! ;)
D'altronde, anche fare l'amore con l'ebbrezza del pensiero che è un  rischio che potrebbe farci morire, lo trovo molto "eccitante".
Come, infatti, poetava Leopardi:
"Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte ingenerò la sorte.Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha, non han le stelle."