Ciao Anthony.
Il mio era solo un paraddosso; poichè, ovviamente, anche se il DPCM, per far fronte agli esuberi, esclude il ricorso al licenziamento senza contestualmente escludere il ricorso alla eliminazione fisica degli operai in "surplus", questo non sottintende certo che lo "scudo penale" coprirebbe anche tale crimine.
***
In effetti, nel caso di specie, parlare di ""scudo penale" è assolutamente improprio, perchè si tratta di una "causa di non punibilità", cioè di una "scriminante" che rende lecito (o meglio, non punibile), un fatto che, di per sè, è contemplato da una norma incriminatrice come reato; è il caso, ad esempio, chi uccide per legittima difesa, il quale compie indubbiamente il reato di omicidio, e tuttavia non viene punito.
Al riguardo osservo che:
1)
La responsabilità penale è personale.
Per cui:
- il fatto di avere preso formalmente in carico un'impianto che è una bomba ecologica, funzionante o non funzionante, non comporta "comunque" alcuna responsabilità penale per i soggetti subentranti, in quanto costoro, anche in assenza di "scudo" non sarebbero minimamente responsabili degli illeciti commessi da chi li ha preceduti;
- una volta preso formalmente in carico tale impianto, però, i soggetti subentranti divengono "ipso facto" responsabili degli illeciti successivamente commessi nella gestione dell'impianto in questione, anche se in prosecuzione ed in "continuazione" dei precedenti illeciti altrui.
Il cosiddetto "scudo" ha, almeno "teoricamernte", un senso solo in tale secondo caso!
***
"Praticamente", invece, lo specifico "scudo" non ha senso lo stesso, poichè se i gestori subentranti non spengono immediatamente un forno "antiecologico", per ragioni di sicurezza prettamente tecniche, costoro vengono comunque salvaguardati dalla generale "causa di non punibilità", denominata "stato di necessità"!
Non serve loro nessuno "scudo ad personam"!
***
Ed infatti, da un punto di vista tecnico, trattandosi di un ciclo integrato, non è che l'impianto si possa fermare dall'oggi al domani; certamente non basta soltanto pigiare un bottone.
Per fermare un impianto di tali dimensioni ci vogliono settimane, se non addirittura qualche mese; ed infatti, per via delle elevatissime temperature, l'impianto deve raffreddarsi secondo una calcolata progressione nel tempo, tale da non creare rotture a causa delle dilatazioni per il caldo e delle contrazioni per il raffreddamento...che potrebbero essere pericolosissime!
Da quando si decide di fermarlo a quando si può "toccare con mano", o eventualmente mandare qualcuno all'interno per fare ispezioni e controlli passano diverse settimane, anche mesi.
***
Resta poi da vedere se, come e quando un impianto debba essere effettivamente chiuso, per integrarlo ed innovarlo onde non nuocere nè prossimo nè all'ambiente; ma anche questa è una faccenda meramente tecnica, circa la quale non ho la benchè minima competenza.
***
Per cui, nel caso dell'ILVA, già esistendo scriminanti per casi simili, una scriminante apposita chiamata ambiguamente "scudo penale per l'ILVA", personalmente mi lascia molto perplesso.
Sembra quasi che si siano inventati tale termine per "gettare fumo negli occhi" (è il caso di dirlo); tanto è vero che si sono inventati un termine che in diritto "NON ESISTE", perchè, se avessero usato una terminologia esistente, si sarebbero scontrati subito con palesi incongruenze giuridiche.
***
In effetti, a mio parere, molto più coerentemente:
- o sarebbe stato meglio depenalizzare alcuni reati ecologici (laddove "veramente" pretestuosi);
- oppure come avevo già scritto, bisognava sancire cause di non punibilità per "tutti" gli amministratori ed i commissari di "qualsiasi società" che si trovino a dover operare risanamenti ambientali analoghi a quelli dell'ILVA, in quanto non si può stabilire una "specifica" causa di non punibilità solo per i gestori dell'ILVA.
Non si può scriminare solo Pierino: questo viola il principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione, nonchè quello di astrattezza e generalità della norma penale!
Un saluto
Il mio era solo un paraddosso; poichè, ovviamente, anche se il DPCM, per far fronte agli esuberi, esclude il ricorso al licenziamento senza contestualmente escludere il ricorso alla eliminazione fisica degli operai in "surplus", questo non sottintende certo che lo "scudo penale" coprirebbe anche tale crimine.
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In effetti, nel caso di specie, parlare di ""scudo penale" è assolutamente improprio, perchè si tratta di una "causa di non punibilità", cioè di una "scriminante" che rende lecito (o meglio, non punibile), un fatto che, di per sè, è contemplato da una norma incriminatrice come reato; è il caso, ad esempio, chi uccide per legittima difesa, il quale compie indubbiamente il reato di omicidio, e tuttavia non viene punito.
Al riguardo osservo che:
1)
La responsabilità penale è personale.
Per cui:
- il fatto di avere preso formalmente in carico un'impianto che è una bomba ecologica, funzionante o non funzionante, non comporta "comunque" alcuna responsabilità penale per i soggetti subentranti, in quanto costoro, anche in assenza di "scudo" non sarebbero minimamente responsabili degli illeciti commessi da chi li ha preceduti;
- una volta preso formalmente in carico tale impianto, però, i soggetti subentranti divengono "ipso facto" responsabili degli illeciti successivamente commessi nella gestione dell'impianto in questione, anche se in prosecuzione ed in "continuazione" dei precedenti illeciti altrui.
Il cosiddetto "scudo" ha, almeno "teoricamernte", un senso solo in tale secondo caso!
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"Praticamente", invece, lo specifico "scudo" non ha senso lo stesso, poichè se i gestori subentranti non spengono immediatamente un forno "antiecologico", per ragioni di sicurezza prettamente tecniche, costoro vengono comunque salvaguardati dalla generale "causa di non punibilità", denominata "stato di necessità"!
Non serve loro nessuno "scudo ad personam"!
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Ed infatti, da un punto di vista tecnico, trattandosi di un ciclo integrato, non è che l'impianto si possa fermare dall'oggi al domani; certamente non basta soltanto pigiare un bottone.
Per fermare un impianto di tali dimensioni ci vogliono settimane, se non addirittura qualche mese; ed infatti, per via delle elevatissime temperature, l'impianto deve raffreddarsi secondo una calcolata progressione nel tempo, tale da non creare rotture a causa delle dilatazioni per il caldo e delle contrazioni per il raffreddamento...che potrebbero essere pericolosissime!
Da quando si decide di fermarlo a quando si può "toccare con mano", o eventualmente mandare qualcuno all'interno per fare ispezioni e controlli passano diverse settimane, anche mesi.
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Resta poi da vedere se, come e quando un impianto debba essere effettivamente chiuso, per integrarlo ed innovarlo onde non nuocere nè prossimo nè all'ambiente; ma anche questa è una faccenda meramente tecnica, circa la quale non ho la benchè minima competenza.
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Per cui, nel caso dell'ILVA, già esistendo scriminanti per casi simili, una scriminante apposita chiamata ambiguamente "scudo penale per l'ILVA", personalmente mi lascia molto perplesso.
Sembra quasi che si siano inventati tale termine per "gettare fumo negli occhi" (è il caso di dirlo); tanto è vero che si sono inventati un termine che in diritto "NON ESISTE", perchè, se avessero usato una terminologia esistente, si sarebbero scontrati subito con palesi incongruenze giuridiche.
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In effetti, a mio parere, molto più coerentemente:
- o sarebbe stato meglio depenalizzare alcuni reati ecologici (laddove "veramente" pretestuosi);
- oppure come avevo già scritto, bisognava sancire cause di non punibilità per "tutti" gli amministratori ed i commissari di "qualsiasi società" che si trovino a dover operare risanamenti ambientali analoghi a quelli dell'ILVA, in quanto non si può stabilire una "specifica" causa di non punibilità solo per i gestori dell'ILVA.
Non si può scriminare solo Pierino: questo viola il principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione, nonchè quello di astrattezza e generalità della norma penale!
Un saluto




