Citazione di: Eutidemo il 30 Maggio 2021, 13:55:59 PMCiao Eutidemo, come al solito ti ringrazio per le spiegazioni giuridiche e procedurali. Qui, però, la liberazione del proprietario dell'impianto e del direttore d'esercizio a meno di 1 settimana dai fatti lasciia un po' interdetti. Perchè qui noi abbiamo un capo-servizio, cioè un dipendente, che ha ammesso la sua colpa, dichiarando però che della cosa erano al corrente altre persone, tra le quali ha annoverato i 2 rilasciati. Probabilmente, la cosa non è dimostrabile attraverso l'analisi di documenti o di intercettazioni, quindi vale la parola di 1contro quella degli altri 2, ma mi risulta difficile che un operaio, di fatto, si assuma una responsabilità tale, lasciando del tutto all'oscuro i suoi superiori e il proprietario dell'impianto. Non sussiste, quindi, il dubbio che, rilasciando Nerini e Perocchio, questi possano tentare di "comprare" la testimonianza di altri addetti, forse informati dei fatti, costituendo ciò un inquinamento delle prove?
Ciao Alexander.![]()
La circostanza per la quale il giudice non ha ritenuto che sussistessero i "presupposti" e le "condizioni" per la custodia cautelare, non significa affatto nè una anticipata archiviazione del procedimento, nè, tantomeno, una sentenza anticipata di assoluzione nel caso di rinvio a giudizio.
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Ed infatti, i PRESUPPOSTI, in "estrema sintesi", sono:
1) Teorica applicabilità, per i fatti imputati, dell'ergastolo o della reclusione superiore a certi limiti.
2) Gravi indizi di colpevolezza.
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Però i presupposti di cui sopra non bastano, in mancanza di determinate CONDIZIONI; e, cioè, se non ricorre almeno una delle seguenti esigenze di misure cautelari, e, cioè:
a) Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a "situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova", fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio; ma tali "situazioni di concreto ed attuale pericolo" non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.
b) Quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; però le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
c) Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta altri particolari gravi delitti (sul cui dettaglio sorvolo).
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Dopo aver valutato tali elementi, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per il caposervizio della funivia, Gabriele Tadini, e liberato completamente Luigi Nerini, il gestore dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio; ma, come ho detto, questo, almeno per ora, non implica nè una anticipata archiviazione del procedimento, nè, tantomeno, una sentenza anticipata di assoluzione nel caso di rinvio a giudizio, per nessuno dei tre.
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Un saluto!![]()
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