Al riguardo, secondo me, occorre considerare due aspetti della questione:
I) ASPETTO GIURIDICO
Purtroppo non ho ancora avuto modo di leggere il testo per esteso della sentenza (come ritengo sempre opportuno fare), per cui mi baso sul suo passo principale per come riportato dalla stampa:
"Non è punibile, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".
***
Dicevo che sarebbe necessario prendere visione del testo integrale, perchè il singolo passo di cui sopra, estrapolato dall'intera motivazione, può dar luogo a qualche dubbio ermeneutico; per cui mi riservo in futuro un esame più approfondito dell'intera sentenza.
***
Un punto chiaro, è che la Sentenza "de qua" non "disinnesca" minimamente il dispositivo dell'art. 580 del Codice penale, che tutt'ora considera reato "I'istigazione o l'aiuto al suicidio", bensì, prevede soltanto, al riguardo, una "causa di non punibilità"; così come la legittima difesa è una "causa di non punibilità" nel caso del reato di "omicidio volontario".
Ed è una differenza importante, perchè, in entrambi casi, la "causa di non punibilità" si verifica solo "a determinate condizioni"; come, appunto, precisa la sentenza.
***
Ciò che mi risulta meno chiaro, è che, poichè mi sembra che la sentenza riguardi il caso Cappato, forse, senza scomodare la Corte Costituzionale, Cappato poteva essere scriminato dai giudici in base all'art.2 del Codice penale, il quale sancisce che: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".
E, poichè, sostanzialmente, la LEGGE 22 dicembre 2017 n. 219 ha consentito, su richiesta, l'interruzione della terapia di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, "forse" Cappato poteva essere scriminato semplicemente ai sensi dell'art.2 del Codice penale; dico "forse", perchè presumo che all'epoca Cappato non procedette certo seguendo le specifiche procedure di "interruzione vita" previste da tale successiva legge.
***
In ogni caso, giova ricordare che il "DIRITTO" del paziente a voler interrompere in un qualunque momento una qualsiasi terapia "salvavita" nei suoi confronti, era già previsto da settanta anni dalla nostra stessa Costituzione; la quale, all'art.32, prevede che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario" contro la sua volontà, anche se finalizzato a salvargli la vita (salvo casi di salute pubblica, come in caso di epidemie, ed altre ipotesi particolari).
Tanto è vero che, se un testimone di Geova rifiuta una trasfusione, non si può mica legarlo alla sedia e praticargliela a forza; e, personalmente, ricordo un mio parente che rifiutò di sottoporsi una operazione necessaria per salvarlo, e poco dopo, infatti, morì.
***
Nel caso di soggetti tenuti artificialmente in vita grazie alla nutrizione, alla respirazione e l'idratazione artificiale, invece, fino al 2018, tale principio costituzionale non è mai stato applicato; a parte "aum aum" dai medici più intelligenti, psicologicamente "forti" e misericordiosi.
Perchè?
Fondamentalmente per tre motivi:
a)
Perchè, MOLTO "sofisticamente" ed "ipocritamente", alcuni sostenevano che la "nutrizione forzata" e simili, non erano da considerarsi una "TERAPIA" vera e propria, bensì soltanto un modo "indiretto" per tenere in vita il paziente nutrendolo in modo non naturale; rammento ancora che, nel caso di Eluana Englaro, Quagliarello diede di matto in Parlamento urlando a squarciagola "Vogliono farla morire di fame!!!" (e gli altri della sua spregevole sponda a fargli ignobile coro).
Il che dimostra come anche persone molto intelligenti ed umane (come è indubbiamente Quagliarello) , o inconsapevolmente o per mera faziosità, possano comportarsi da perfette stupide; ed invero, come io spesso ripeto, la cosa più tragica della stupidità, è che non ci consente di renderci conto di quanto siamo diventati disumani.
A ben vedere, infatti, in tutto il mondo civile, tali procedure sono state SEMPRE considerate una vera e propria TERAPIA; per ragioni tanto ovvie che sarebbe inutile enumerarle tutte (vengono immessi nel corpo farmaci ecc.).
b)
Il secondo motivo, molto più umanamente comprensibile, è che a qualsiasi medico ripugna profondamente "staccare la spina"; ma non si tratta solo del "Giuramento di ippocrate", bensì del "sistema limbico" ed "empatico" di qualsiasi essere umano (me compreso), che inibisce l'atto della soppressione fisica di un consimile.
c)
A differenza dei testimoni di Geova, e di chi, vivo e vegeto, può difendersi a calci se cercano di sottoporlo ad una terapia indesiderata, un malato di SLA, invece, non può difendersi se gli ficcano una siringa nel braccio, ed un tubo in gola e in pancia, per tenere vivo a forza il suo corpo paralizzato; per esempio, il mio amico Paolo, malato di SLA, riuscì chiaramente a manifestare il suo desiderio di fruire della legge LEGGE 22 dicembre 2017 n. 219, e di voler interrompere la nutrizione, la respirazione e l'idratazione artificiale a cui era "FORZATAMENTE" sottoposto.
Ma, con scuse e dilazioni varie, i medici che lo curavano, lo lasciarono "cuocere nel suo brodo di impotente sofferenza"; facendolo così morire naturalmente, dopo otto mesi da quando la legge 22 dicembre 2017 n. 219 era già in vigore.
Di conseguenza, poichè ritengo che l'ACCANIMENTO TERAPEUTICO (in violazione della citata legge), in determinati casi, potrebbe anche configurare il "REATO DI TORTURA" di cui all'613-bis c.p., che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, mi era venuta quasi voglia di denunciare il Primario del reparto in cui era ricoverato il mio amico Paolo; ma poi ci ho rinunciato:
- sia perchè, nel suo caso, mi sembrava che mancasse il DOLO;
- sia perchè non mi è parso che concretamente si configurassero "tutti" gli elementi della condotta criminosa di cui all'613-bis c.p.
Alcuni, però, certamente SI'!
d)
In altri casi, almeno stando a quanto mi raccontano alcuni miei amici medici, invece, un certo "dolo" c'è: in quanto "assassinare i ricoverati", secondo una "vulgata" molto diffusa di destra idiota e decerebrata, non fa certo una buona pubblicità all'Ospedale.
***
Nel paragrafo precedente, ho spiegato perchè, almeno secondo me, in un Paese "decivilizzato" dalla Controriforma, il principio costituzionale dell'art.32 della Costituzione non è mai stato concretamente applicato; e si fatica ancora oggi ad applicarlo, anche in base alla LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219, che, a quanto mi risulta, viene osteggiata in quasi tutti i ("santi") ospedli.
Sebbene, a ben vedere, detta legge, NON ABBIA DI FATTO INTRODOTTO NIENTE DI REALMENTE NUOVO, ma si è semplicemente limitata a fornire una (ovvia) "INTERPRETAZIONE AUTENTICA" dell'art.32 della Costituzione.
Ed infatti, l'art.1 della legge stessa, premette che essa è stata varata in applicazione dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo, sanciti a tutela del diritto alla dignità e all'autodeterminazione della persona malata; la quale stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".
E poi, a beneficio dei sofisti e degli ipocriti, precisa che, ai sensi dell'art.32 della Costituzione, sono SEMPRE considerati "trattamenti sanitari", e non mera "alimentazione", la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale.
II)
ASPETTO ETICO
Ciò detto sotto il profilo giuridico, che è fondamentalmente "oggettivo" (ermeneutica a parte), il profilo etico è alquanto diverso, essendo di carattere precipuamente "soggettivo"; o, almeno, così, secondo me, dovrebbe essere.
Ed infatti, per coloro che sottostanno ad una "MORALE ETERONOMA", come quella cattolica, si tratta comunque di "obbedire" ad una norma imposta "da altri", a prescindere che essi la condividano o meno; se poi la condividono pure, tanto meglio per loro!
Non mi addentrerò certo qui nel trattare del dilemma platonico: "Una cosa è buona perchè piace a Dio, ovvero piace a Dio perchè è buona?"
Io credo nella "MORALE AUTONOMA"!
***
Ciò detto, è ovvio che, sotto il profilo etico, non c'è discussione alcuna: ciascuno decide "per sè" come meglio crede.
Potrebbe, invece, esserci discussione sul fatto che alcuni pretendano imporre ad altri la propria visione etica o religiosa; per cui, se, in determinate codizioni, taluno preferisce morire, secondo me non è lecito che un altro pretenda di tenerlo in vita a forza!
***
Però, in effetti, la cosa non è così semplice, come potrebbe apparire di primo acchito.
Ed infatti, a mio avviso, non si può neanche pretendere di costringere un medico ad interrompere le terapie necessarie a tenere in vita un malato di SLA, se questo ripugna alla sua coscienza; questo, anche se il malato, come il mio amico Paolo, lo richiede espressamente ai sensi della LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219.
In tal caso, però, secondo me, tale medico dovrebbe essere OBBLIGATO a consegnare il malato ad un altro medico (o Ospedale), che, al riguardo, ha una visione etica diversa dalla sua; e che provvederebbe immediatamente ad interrompere la terapia rifiutata dal paziente, ai sensi della LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219.
Se non lo fa, dovrebbe essere sanzionato penalmente.
***
Ed invero: "Primum non nŏcēre" è una locuzione latina che significa "per prima cosa, non nuocere", che è uno dei principi che si insegna per primo nelle facoltà di medicina; e che, secondo me, significa non è lecito tenere "forzatamente" in vita un paziente, se questo, paralizzato, sofferente e senza speranza, preferisce MORIRE!
Non il medico o il prete, ma solo il malato può liberamente disporre della sua vita!
Ovvero chi è stato designato per legge o testamento biologico in suo luogo!
I) ASPETTO GIURIDICO
Purtroppo non ho ancora avuto modo di leggere il testo per esteso della sentenza (come ritengo sempre opportuno fare), per cui mi baso sul suo passo principale per come riportato dalla stampa:
"Non è punibile, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli".
***
Dicevo che sarebbe necessario prendere visione del testo integrale, perchè il singolo passo di cui sopra, estrapolato dall'intera motivazione, può dar luogo a qualche dubbio ermeneutico; per cui mi riservo in futuro un esame più approfondito dell'intera sentenza.
***
Un punto chiaro, è che la Sentenza "de qua" non "disinnesca" minimamente il dispositivo dell'art. 580 del Codice penale, che tutt'ora considera reato "I'istigazione o l'aiuto al suicidio", bensì, prevede soltanto, al riguardo, una "causa di non punibilità"; così come la legittima difesa è una "causa di non punibilità" nel caso del reato di "omicidio volontario".
Ed è una differenza importante, perchè, in entrambi casi, la "causa di non punibilità" si verifica solo "a determinate condizioni"; come, appunto, precisa la sentenza.
***
Ciò che mi risulta meno chiaro, è che, poichè mi sembra che la sentenza riguardi il caso Cappato, forse, senza scomodare la Corte Costituzionale, Cappato poteva essere scriminato dai giudici in base all'art.2 del Codice penale, il quale sancisce che: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".
E, poichè, sostanzialmente, la LEGGE 22 dicembre 2017 n. 219 ha consentito, su richiesta, l'interruzione della terapia di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, "forse" Cappato poteva essere scriminato semplicemente ai sensi dell'art.2 del Codice penale; dico "forse", perchè presumo che all'epoca Cappato non procedette certo seguendo le specifiche procedure di "interruzione vita" previste da tale successiva legge.
***
In ogni caso, giova ricordare che il "DIRITTO" del paziente a voler interrompere in un qualunque momento una qualsiasi terapia "salvavita" nei suoi confronti, era già previsto da settanta anni dalla nostra stessa Costituzione; la quale, all'art.32, prevede che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario" contro la sua volontà, anche se finalizzato a salvargli la vita (salvo casi di salute pubblica, come in caso di epidemie, ed altre ipotesi particolari).
Tanto è vero che, se un testimone di Geova rifiuta una trasfusione, non si può mica legarlo alla sedia e praticargliela a forza; e, personalmente, ricordo un mio parente che rifiutò di sottoporsi una operazione necessaria per salvarlo, e poco dopo, infatti, morì.
***
Nel caso di soggetti tenuti artificialmente in vita grazie alla nutrizione, alla respirazione e l'idratazione artificiale, invece, fino al 2018, tale principio costituzionale non è mai stato applicato; a parte "aum aum" dai medici più intelligenti, psicologicamente "forti" e misericordiosi.
Perchè?
Fondamentalmente per tre motivi:
a)
Perchè, MOLTO "sofisticamente" ed "ipocritamente", alcuni sostenevano che la "nutrizione forzata" e simili, non erano da considerarsi una "TERAPIA" vera e propria, bensì soltanto un modo "indiretto" per tenere in vita il paziente nutrendolo in modo non naturale; rammento ancora che, nel caso di Eluana Englaro, Quagliarello diede di matto in Parlamento urlando a squarciagola "Vogliono farla morire di fame!!!" (e gli altri della sua spregevole sponda a fargli ignobile coro).
Il che dimostra come anche persone molto intelligenti ed umane (come è indubbiamente Quagliarello) , o inconsapevolmente o per mera faziosità, possano comportarsi da perfette stupide; ed invero, come io spesso ripeto, la cosa più tragica della stupidità, è che non ci consente di renderci conto di quanto siamo diventati disumani.
A ben vedere, infatti, in tutto il mondo civile, tali procedure sono state SEMPRE considerate una vera e propria TERAPIA; per ragioni tanto ovvie che sarebbe inutile enumerarle tutte (vengono immessi nel corpo farmaci ecc.).
b)
Il secondo motivo, molto più umanamente comprensibile, è che a qualsiasi medico ripugna profondamente "staccare la spina"; ma non si tratta solo del "Giuramento di ippocrate", bensì del "sistema limbico" ed "empatico" di qualsiasi essere umano (me compreso), che inibisce l'atto della soppressione fisica di un consimile.
c)
A differenza dei testimoni di Geova, e di chi, vivo e vegeto, può difendersi a calci se cercano di sottoporlo ad una terapia indesiderata, un malato di SLA, invece, non può difendersi se gli ficcano una siringa nel braccio, ed un tubo in gola e in pancia, per tenere vivo a forza il suo corpo paralizzato; per esempio, il mio amico Paolo, malato di SLA, riuscì chiaramente a manifestare il suo desiderio di fruire della legge LEGGE 22 dicembre 2017 n. 219, e di voler interrompere la nutrizione, la respirazione e l'idratazione artificiale a cui era "FORZATAMENTE" sottoposto.
Ma, con scuse e dilazioni varie, i medici che lo curavano, lo lasciarono "cuocere nel suo brodo di impotente sofferenza"; facendolo così morire naturalmente, dopo otto mesi da quando la legge 22 dicembre 2017 n. 219 era già in vigore.
Di conseguenza, poichè ritengo che l'ACCANIMENTO TERAPEUTICO (in violazione della citata legge), in determinati casi, potrebbe anche configurare il "REATO DI TORTURA" di cui all'613-bis c.p., che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, mi era venuta quasi voglia di denunciare il Primario del reparto in cui era ricoverato il mio amico Paolo; ma poi ci ho rinunciato:
- sia perchè, nel suo caso, mi sembrava che mancasse il DOLO;
- sia perchè non mi è parso che concretamente si configurassero "tutti" gli elementi della condotta criminosa di cui all'613-bis c.p.
Alcuni, però, certamente SI'!
d)
In altri casi, almeno stando a quanto mi raccontano alcuni miei amici medici, invece, un certo "dolo" c'è: in quanto "assassinare i ricoverati", secondo una "vulgata" molto diffusa di destra idiota e decerebrata, non fa certo una buona pubblicità all'Ospedale.
***
Nel paragrafo precedente, ho spiegato perchè, almeno secondo me, in un Paese "decivilizzato" dalla Controriforma, il principio costituzionale dell'art.32 della Costituzione non è mai stato concretamente applicato; e si fatica ancora oggi ad applicarlo, anche in base alla LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219, che, a quanto mi risulta, viene osteggiata in quasi tutti i ("santi") ospedli.
Sebbene, a ben vedere, detta legge, NON ABBIA DI FATTO INTRODOTTO NIENTE DI REALMENTE NUOVO, ma si è semplicemente limitata a fornire una (ovvia) "INTERPRETAZIONE AUTENTICA" dell'art.32 della Costituzione.
Ed infatti, l'art.1 della legge stessa, premette che essa è stata varata in applicazione dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo, sanciti a tutela del diritto alla dignità e all'autodeterminazione della persona malata; la quale stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".
E poi, a beneficio dei sofisti e degli ipocriti, precisa che, ai sensi dell'art.32 della Costituzione, sono SEMPRE considerati "trattamenti sanitari", e non mera "alimentazione", la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale.
II)
ASPETTO ETICO
Ciò detto sotto il profilo giuridico, che è fondamentalmente "oggettivo" (ermeneutica a parte), il profilo etico è alquanto diverso, essendo di carattere precipuamente "soggettivo"; o, almeno, così, secondo me, dovrebbe essere.
Ed infatti, per coloro che sottostanno ad una "MORALE ETERONOMA", come quella cattolica, si tratta comunque di "obbedire" ad una norma imposta "da altri", a prescindere che essi la condividano o meno; se poi la condividono pure, tanto meglio per loro!
Non mi addentrerò certo qui nel trattare del dilemma platonico: "Una cosa è buona perchè piace a Dio, ovvero piace a Dio perchè è buona?"
Io credo nella "MORALE AUTONOMA"!
***
Ciò detto, è ovvio che, sotto il profilo etico, non c'è discussione alcuna: ciascuno decide "per sè" come meglio crede.
Potrebbe, invece, esserci discussione sul fatto che alcuni pretendano imporre ad altri la propria visione etica o religiosa; per cui, se, in determinate codizioni, taluno preferisce morire, secondo me non è lecito che un altro pretenda di tenerlo in vita a forza!
***
Però, in effetti, la cosa non è così semplice, come potrebbe apparire di primo acchito.
Ed infatti, a mio avviso, non si può neanche pretendere di costringere un medico ad interrompere le terapie necessarie a tenere in vita un malato di SLA, se questo ripugna alla sua coscienza; questo, anche se il malato, come il mio amico Paolo, lo richiede espressamente ai sensi della LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219.
In tal caso, però, secondo me, tale medico dovrebbe essere OBBLIGATO a consegnare il malato ad un altro medico (o Ospedale), che, al riguardo, ha una visione etica diversa dalla sua; e che provvederebbe immediatamente ad interrompere la terapia rifiutata dal paziente, ai sensi della LEGGE 22 dicembre 2017 , n. 219.
Se non lo fa, dovrebbe essere sanzionato penalmente.
***
Ed invero: "Primum non nŏcēre" è una locuzione latina che significa "per prima cosa, non nuocere", che è uno dei principi che si insegna per primo nelle facoltà di medicina; e che, secondo me, significa non è lecito tenere "forzatamente" in vita un paziente, se questo, paralizzato, sofferente e senza speranza, preferisce MORIRE!
Non il medico o il prete, ma solo il malato può liberamente disporre della sua vita!
Ovvero chi è stato designato per legge o testamento biologico in suo luogo!
