Ciao Ipazia.
Circa i giudici "monocratici" potresti anche avere ragione; ed infatti il tribunale giudica in composizione "collegiale":
- nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
- nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Quali altre ipotesi avresti in mente?
Circa i giudici "monocratici" potresti anche avere ragione; ed infatti il tribunale giudica in composizione "collegiale":
- nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
- nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Quali altre ipotesi avresti in mente?

". Non mi sembra che Codici Penali, Civili o di altro genere prevedano che egoismo e presunzione siano reati.