Premetto che, nel momento in cui scrivo, in base alle notizie da me reperite su INTERNET, non mi è ben chiaro quello che è EFFETTIVAMENTE successo; per cui sarei grato se qualcuno, eventualmente meglio informato, intervenisse per fornire al riguardo notizie più esatte di quelle che adesso risultano a me.
Così possiamo parlarne con maggiore cognizione di causa.
***
Ciò premesso, mi sembra di aver capito che il GIP non ha convalidato il fermo "cautelare" di CAROLA RACKETE, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti; il che, però, non significa affatto che la stessa non verrà comunque sottoposta a PROCESSO ORDINARIO:
- per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, che sanziona con con una pena che va dai 3 ai 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra;
- per violazione degli articoli 110 e 428 del codice penale, che sanziona con una pena che va dai 5 ai 12 anni chi rischia di provocare il naufragio di un'altra nave.
***
A seguito di tale regolare processo, la detta RACKETE potrà essere ASSOLTA o CONDANNATA, ma non prima; a meno che non ci sia stata archiviazione del procedimento.
Che, però, non mi pare ci sia stata.
Per cui, se le cose stanno così, non capisco perchè Salvini :
- strilli come una gallina spennata, come se la RACKETE fosse già stata assolta;
- la voglia espellere dall'Italia, mentre invece bisognerebbe consentirle di restare qui, a piede libero, per partecipare al processo.
Sarebbe un CONTROSENSO.
Ma forse mi sfugge qualcosa.
***
Salvini parla come se già ci fosse stata una sentenza che l'ha assolta, ma non è affatto così; la mancata convalida del fermo, infatti, non significa affatto questo.
Nè, peraltro, il precedente fermo significava che la Rackete fosse colpevole...come Salvini andava tronfiamente proclamando su tutti i media.
Ed infatti, in base all'art. 27, comma 2, Cost. l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e quindi la pena della reclusione può essere applicata solo successivamente la sentenza irrevocabile di condanna; il che non è in contraddizione con l'art. 13, comma 5, Cost. che consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile per il tramite della custodia cautelare, che, appunto, era quella applicata a Carola Rackete.
Ma, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione delle misure cautelari, quali quelle che erano stata applicate a Carola Rackete:
- non può essere legittimata in alcun caso da una sorta di giudizio anticipato di colpevolezza;
- né corrispondere, direttamente o indirettamente, a finalità proprie della sanzione penale...come invece sembrava credere Salvini.
***
In conclusione:
- o ho capito male io quello che è successo, per carenza e contraddittorietà delle informazioni in mio possesso (il che è possibilissimo);
- o ha capito male Salvini, in quanto, pur essendo molto più informato di me, ha un'idea molto sommaria del nostro diritto penale e processuale (e, purtroppo, non solo di quello).
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Così possiamo parlarne con maggiore cognizione di causa.
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Ciò premesso, mi sembra di aver capito che il GIP non ha convalidato il fermo "cautelare" di CAROLA RACKETE, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti; il che, però, non significa affatto che la stessa non verrà comunque sottoposta a PROCESSO ORDINARIO:
- per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, che sanziona con con una pena che va dai 3 ai 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra;
- per violazione degli articoli 110 e 428 del codice penale, che sanziona con una pena che va dai 5 ai 12 anni chi rischia di provocare il naufragio di un'altra nave.
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A seguito di tale regolare processo, la detta RACKETE potrà essere ASSOLTA o CONDANNATA, ma non prima; a meno che non ci sia stata archiviazione del procedimento.
Che, però, non mi pare ci sia stata.
Per cui, se le cose stanno così, non capisco perchè Salvini :
- strilli come una gallina spennata, come se la RACKETE fosse già stata assolta;
- la voglia espellere dall'Italia, mentre invece bisognerebbe consentirle di restare qui, a piede libero, per partecipare al processo.
Sarebbe un CONTROSENSO.
Ma forse mi sfugge qualcosa.
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Salvini parla come se già ci fosse stata una sentenza che l'ha assolta, ma non è affatto così; la mancata convalida del fermo, infatti, non significa affatto questo.
Nè, peraltro, il precedente fermo significava che la Rackete fosse colpevole...come Salvini andava tronfiamente proclamando su tutti i media.
Ed infatti, in base all'art. 27, comma 2, Cost. l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e quindi la pena della reclusione può essere applicata solo successivamente la sentenza irrevocabile di condanna; il che non è in contraddizione con l'art. 13, comma 5, Cost. che consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile per il tramite della custodia cautelare, che, appunto, era quella applicata a Carola Rackete.
Ma, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione delle misure cautelari, quali quelle che erano stata applicate a Carola Rackete:
- non può essere legittimata in alcun caso da una sorta di giudizio anticipato di colpevolezza;
- né corrispondere, direttamente o indirettamente, a finalità proprie della sanzione penale...come invece sembrava credere Salvini.
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In conclusione:
- o ho capito male io quello che è successo, per carenza e contraddittorietà delle informazioni in mio possesso (il che è possibilissimo);
- o ha capito male Salvini, in quanto, pur essendo molto più informato di me, ha un'idea molto sommaria del nostro diritto penale e processuale (e, purtroppo, non solo di quello).
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) si aggira chiamando la guardia costiera di partenza prima che i naufraghi siano naufraghi. Pagandola per il servizio se del caso. Come fece Minniti."

