Ciao Ipazia.
Adesso mi sembra di aver accertato che il GIP si è semplicemente limitato a non convalidare il fermo della Rackete, che non era una condanna, bensì una semplice misura cautelativa.
Al riguardo avevo già spiegato che, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione della misura cautelare, quale quella che era stata applicata a Carola Rackete:
- non può essere considerata in alcun caso una sorta di giudizio anticipato di COLPEVOLEZZA, se confermata;
- non può essere considerata in alcun caso una sorta di giudizio anticipato di INNOCENZA, se non confermata.
Questo lo stabilirà il PROCESSO!
A parte questo, il fermo cautelativo in sè e per sè, non corrisponde, direttamente o indirettamente, alle finalità proprie della sanzione penale...come invece sembra credere Salvini.
***
Per dirla in SOLDONI, non è affatto vero che la Rackete: "...non farà un giorno di galera e se ne uscirà con le stimmate della perseguitata politica ed eroina dei diritti umani", in quanto, "se" riconosciuta colpevole a seguito del regolare processo che è in procinto di iniziare, verrà quasi sicuramente condannata ad una pena detentiva.
Ma non possiamo già vaticinare, sin da ora, quelli che saranno gli esiti processuali!
Al riguardo, comunque, pur non avendo io elementi sufficienti per emettere un mio parere (per quel "pochissimo" che può valere), secondo me alcuni capi di imputazione sembrano indubbiamente fondati; tutto sta a vedere se alcune condotte dell'imputate, a mio avviso intrinsecamente "contra legem", possano o meno essere "scriminate" dallo STATO DI NECESSITA'.
Al riguardo, a titolo di cronaca, ricordo che lo "stato di necessità" è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano all'art. 54, il quale recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.".
Ma se tale causa di giustificazione ricorresse nel caso di specie, saranno i Giudici di merito (e poi di diritto) a stabilirlo, a seguito dell'accertamento dei fatti...non certo noi.
Un saluto

Adesso mi sembra di aver accertato che il GIP si è semplicemente limitato a non convalidare il fermo della Rackete, che non era una condanna, bensì una semplice misura cautelativa.
Al riguardo avevo già spiegato che, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione della misura cautelare, quale quella che era stata applicata a Carola Rackete:
- non può essere considerata in alcun caso una sorta di giudizio anticipato di COLPEVOLEZZA, se confermata;
- non può essere considerata in alcun caso una sorta di giudizio anticipato di INNOCENZA, se non confermata.
Questo lo stabilirà il PROCESSO!
A parte questo, il fermo cautelativo in sè e per sè, non corrisponde, direttamente o indirettamente, alle finalità proprie della sanzione penale...come invece sembra credere Salvini.
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Per dirla in SOLDONI, non è affatto vero che la Rackete: "...non farà un giorno di galera e se ne uscirà con le stimmate della perseguitata politica ed eroina dei diritti umani", in quanto, "se" riconosciuta colpevole a seguito del regolare processo che è in procinto di iniziare, verrà quasi sicuramente condannata ad una pena detentiva.
Ma non possiamo già vaticinare, sin da ora, quelli che saranno gli esiti processuali!
Al riguardo, comunque, pur non avendo io elementi sufficienti per emettere un mio parere (per quel "pochissimo" che può valere), secondo me alcuni capi di imputazione sembrano indubbiamente fondati; tutto sta a vedere se alcune condotte dell'imputate, a mio avviso intrinsecamente "contra legem", possano o meno essere "scriminate" dallo STATO DI NECESSITA'.
Al riguardo, a titolo di cronaca, ricordo che lo "stato di necessità" è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano all'art. 54, il quale recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.".
Ma se tale causa di giustificazione ricorresse nel caso di specie, saranno i Giudici di merito (e poi di diritto) a stabilirlo, a seguito dell'accertamento dei fatti...non certo noi.
Un saluto
