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Messaggi - Eutidemo

#5176
Salvini ha dichiarato: "Non m'interessa il derby comunisti-fascisti", senza tenere conto che il 25 aprile 1945 in Italia si concluse il derby democrazia-autoritarismo, e non quello comunismo-fascismo...visto che i comunisti, in Italia, non hanno governato MAI!
Ma comprendo la sua irritazione, considerato che lui, pur non essendo tecnicamente un fascista , è cmq dichiaratamente un fan dei regimi autoritari: da ORBAN a PUTIN, che aborriscono la democrazia liberale!
#5177
Attualità / Re:L'affare Siri
24 Aprile 2019, 13:32:41 PM
Ciao  Jacopus.
Conte non ha alcun potere, che non sia quello di un avvocato matrimonialista, nominato da entrambi i coniugi, che cerca di conciliare come meglio può gli interessi, spesso divergenti, dei suoi clienti; e, come si sa, i clienti hanno loro la prevalenza, mica decide l'avvocato! :)
Quanto a Di Maio, il suo scontro con Salvini è più impari di quello di un eunuco che debba affrontare Maciste con le mani legate dietro la schiena; può strillare quanto vuole, ma finirà sempre nell'angolo.
Purtroppo, temo anche io  che dovremo ingoiare l'amara pillola di un governo a maggioranza leghista; però, se è vero che il piano inclinato della storia non fa sconti, a volte il tavolo si ribalta inaspettatemente.
Spes ultima dea!
#5178
Attualità / Re:L'affare Siri
24 Aprile 2019, 13:16:30 PM
Ciao  Anthonyi.
La tua è una supposizione molto ardita, però è basata su un ragionamento politico, che, per quanto sottile, potrebbe avere un suo fondamento; ed infatti, sia Di Maio che Salvini hanno interesse a "fare le due parti in commedia", per meglio marcare le proprie differenze, al fine di attingere ciascuno al suo elettorato in vista delle prossime elezioni.
Ed infatti, trattandosi di COMPLICI, e non di ALLEATI, quello che principalmente interessa loro -almeno per adesso- è soltanto di "spartirsi il territorio". ;)
Però l'irritazione reciproca, secondo me, è REALE! :)
#5179
Citazione di: anthonyi il 21 Aprile 2019, 04:56:02 AM
Ciao Eutidemo, mi domando come, nel computo della tassazione, il governo abbia valutato tutte quelle liberatorie che consentiranno agli enti locali di aumentare le tasse locali per finanziare i loro deficit.

Stando alla "lettera" delle singole voci della tabella, le entrate degli enti locali non mi pare che vengano considerate ai fini della pressione fiscale generale; ma potrei sbagliarmi, non essendo io un esperto di contabilità di Stato (nè di contabilità in generale") :)
#5180
Il Governo dichiara che nel DEF è prevista una riduzione generale della PRESSIONE FISCALE; ed in effetti, nel DEF, a pag.59 di 164, si legge nero su bianco che il peso delle tasse nel 2019 verrà ridotto di 0,1 punti percentuali, e, cioè, al 42,0% rispetto al 42,1% del 2018 (considerato che le elezioni di maggio richiedono la distribuzione di qualche caramella agli elettori).
Però non viene MAI mediaticamente precisato che, nelle colonne subito successive, sempre a pag.59 di 164,  nel 2020 e 2021 è stata previsto un NOTEVOLE aumento della pressione fiscale ben al 42,7%, ed un successivo calo al 42,5% solo nel 2022; in ogni caso sempre ben 0,4 punti percentuali al di sopra del livello di tassazione precedente e che si era propagandisticamente promesso di ridurre.
Votate per chi volete, ma non fatevi prendere per il xxxx!


Verificare qui:
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/01_-_PdS_2019.pdf
#5181
Attualità / Re:Ci voleva l'incendio di Notre Dame
20 Aprile 2019, 13:06:35 PM
Astenendomi, per quanto possibile, da qualsiasi considerazione di carattere"ideologico", ed attenendomi, per così dire,  ad un mero protocollo analitico di "intelligence" circa quanto è successo:
1) 
Mi sembra davvero IMPROBABILE:
- in primo luogo, che si sia potuto innescare casualmente  il sia pur piccolo focolaio d'incendio, in uno dei punti più sorvegliati di Parigi (e del mondo), per paura di attacchi terroristici;
- in secondo luogo che, per giunta, si sia poi potuto sviluppare in un incendio così "catastrofico", senza che nessuno sia riuscito ad intervenire per tempo.
Ed infatti, gli attuali sistemi di allarme digitale "SERI", hanno sempre sistemi "master-slave" di riserva (a "degrado soffice"), che sfruttano:
- una linea secondaria (PSTN o ADSL, ed ora anche più moderne);
- un secondo "combinatore" per monitorare costantemente il corretto funzionamento della linea.
Per cui mi sembra davvero molto strano che il sistema antincendio di NOTRE DAME non ne fosse munito, per poter così rimediare a qualsiasi BUG o anche grave malfunzionamento del sistema.
2)
Premesso, quindi, che un innesco "doloso" mi sembra molto più probabile (almeno in teoria) di uno "colposo", mi pare, peraltro, altrettanto IMPROBABILE che un incendio di tale portata e distruttività, possa essere stato provocato da qualche dissennata organizzazione terroristica, in quanto, attualmente, non sembra proprio che nessuna di esse sia tecnicamente in grado di realizzarlo; questo, a meno qualcuna di esse non abbia fatto un vero salto di qualità, cosa che non risulta.
Inoltre, le organizzazioni terroristiche eseguono gli attentati per poi rivendicarli, cosa che, invece, per NOTRE DAME non è accaduto; il che, secondo me, farebbe escludere del tutto anche tale ipotesi.
3)
Basandosi sul "CUI PRODEST" (a chi poteva giovare) e sul "QUIS POTEST" (chi era in grado di farlo), verrebbe subito in mente, allora, che a provocare l'incendio, siano stati i SERVIZI DEVIATI francesi; ciò,  a fini prettamente elettorali, in quanto ne avevano la capacità tecnica, ed una parte politica francese poteva avere interesse a suscitare un certo tipo di emozione e reazione popolare.
Però, ad onor del vero, è davvero difficile immaginare che, anche in nome della più spietata "realpolitick", possa esserci anche un solo francese, per quanto losco e spregiudicato, disposto a dare alle fiamme la principale "icona" della Francia.
Ma tutto è possibile!
4)
Basandosi sul solo "QUIS POTEST" (chi era in grado di farlo), in effetti, una cosa del genere anche un servizio segreto "non francese" sarebbe sicuramente stato in grado di realizzarla; già...ma il "CUI PRODEST" sarebbe davvero arduo da individuare.
USA, Russia, Cina, Israele, Inghilterra, Germania?
E perchè mai avrebbero dovuto fare una simile "carognata"?
Sarebbe, invero, da considerare un vero e proprio atto di guerra; almeno tra "SERVIZI", e sia pure destinato a restare segreto e riservato solo a loro.
In effetti, paradossalmente, resterebbe, come "sospetta", soltanto l'ITALIA!
Già, perchè, in effetti, sono decenni che noi abbiamo in corso una sorta di "guerra segreta" con i Francesi per l'Africa settentrionale (che non si svolge solo in Africa): 
- dal cosiddetto "GOLPE DEI CAMICI BIANCHI" con cui l'Italia sostituì Bourghiba (filofrancese) con Ben Ali (filoitaliano) a capo della TUNISIA, fra il 6 e il 7 novembre dell'87; 
- alle numerose ritorsioni della Francia in Libia, dalla caduta di Gheddafi a quello che sta accadendo oggi.
Ed invero, l'avanzata di HAFTAR, chiaramente spalleggiato dai Francesi (e non solo), verso il terminal di Millita ed il gasdotto GREENSTREAM, che porta in Sicilia circa 8 miliardi di metri cubi all'anno di gas libico, potrebbe considerarsi un vero e proprio "atto di guerra" -sia pure per interposta persona- alle nostre PRIMARIE fonti di approvigionamento energetico; senza contare i pozzi di petrolio e gli altri siti di interesse strategico italiano in Libia.

Ed infatti, dopo che nell'agosto 2018 TRUMP aveva generosamente "concesso" all'Italia la LEADERASHIP in Libia, ed il pieno appoggio USA in tal senso nei confronti di chiunque, dopo il fallimento della conferenza di Palermo nel novembre 2018, e, soprattutto, dopo il nostro MEMORANDUM con la CINA, abbiamo perso il pieno appoggio politico USA che avevamo prima in NORD AFRICA; per cui, avendo perso tale SPONSOR, ed essendoci -per giunta- isolati in EUROPA, Haftar ed i suoi spalleggiatori hanno forse pensato che fosse il momento buono per fare la loro mossa in Libia. 
Per cui, ragionando a stretto rigore di astratta e cinica REALPOLITICK GEOPOLITICA, l'incendio di NOTRE DAME da parte dei nostri servizi (deviati) avrebbe potuto aver il senso di una contromossa a livello di "avviso trasversale" al governo francese.
Però, ragionando invece a stretto rigore di astratta REALPOLITICK ELETTORALE (e "ideologica"), il nostro governo di ispirazione sovranista ed antimacroniana, non avrebbe avuto il benchè minimo interesse a fare un simile REGALO ELETTORALE a Macron.
                              ***
Per cui, a livello di congetture, siamo da capo a dodici, scegliete voi quella che preferite: 1, 2, 3 o 4! :)
#5182
Vorrei fare una piccola aggiunta al mio commento iniziale sulla RIFORMA della LEGITTIMA DIFESA, che, in qualche misura, è un pochino confortante: ed infatti, una volta tanto, pur scopiazzando le leggi altrui, stavolta -forse- le abbiamo scritte un tantino meglio.
Ed infatti, la scriminante del "GRAVE TURBAMENTO", l'abbiamo plagiata dall'art.33 del codice penale tedesco (Strafgesetzbuch), il quale prevede testualmente che: "Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.", il quale, se ho ben tradotto, sostanzialmente sancisce che l'autore del potenziale reato di eccesso colposo, non sarà punito, se supera i limiti dell'autodifesa a causa di:
- di turbamento;
- paura
- panico".
***
Al riguardo, visto l'amore teutonico per la precisione, non riesco a capire la "ratio" della loro distinzione legale tra PAURA e PANICO (o terrore); in quanto mi pare che il secondo non sia altro che un grado più intenso della prima, e non una cosa diversa.
Per cui, se è scriminato chi agisce in stato di semplice PAURA, a me sembra implicito (così come il meno sta nel più), che "a fortiori" dovrebbe essere scriminato anche chi agisce in stato di PANICO o TERRORE; se così è, quindi, per quale motivo il Deutscher Gesetzgeber ha aggiunto pure tale terza pleonastica ipotesi?
Mah!
***
Poichè, invece, sono certo del significato di "ODER" (che vuol dire "OVVERO"), mi sembra indubbio che sia sufficiente la semplice ricorrenza di uno dei tre requisiti, per dare luogo alla causa di non punibilità.
Tuttavia, mi resta un po' arduo capire per quale ragione dovrebbe essere scriminato chi uccide un ladro, solo perchè ha le idee un po' confuse, senza però provare la minima paura o terrore; viceversa, chi è in uno stato di paura o di terrore, mi sembra strano che possa nel contempo restare del tutto lucido.
Mah!
Tutto sommato, la locuzione italiana "GRAVE TURBAMENTO" (sebbene criticabile per altri aspetti), a me sembra molto più perspicua di quella, troppo ridondante, tedesca.

P.S.
Ad ogni modo, secondo me, sia per la legge tedesca che per quella italiana, si può pure presumere "iuris et de iure" che chi uccide un ladro in stato di GRAVE TURBAMENTO, PAURA o PANICO debba essere automaticamente scriminato per LEGITTIMA DIFESA; però, a mio avviso, tale stato di GRAVE TURBAMENTO, PAURA o PANICO non può essere a sua volta "presunto", in quanto si cadrebbe in una sorta di  "PRAESUMPTO DE PRAESUMPTO", che non è consentito neanche in campo civilistico.
Vero è che, al riguardo, si potrebbe sostenere che la presunzione dello stato di GRAVE TURBAMENTO, PAURA o PANICO, rientri nell"id quod plerumque accidit" (fatto notorio); ed infatti, è abbastanza "normale" che chi subisce un furto  si trovi, naturalmente, in uno stato di turbamento.
Però non so se possa considerarsi un argomento sufficiente, anche in relazione alla necessaria prova della "gravità" del turbamento stesso (che, però, è richiesta solo dall'ordinamento taliano).
#5183
Attualità / RIFORMA DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA
03 Aprile 2019, 14:23:49 PM
Premetto che le osservazioni che seguono, costituiscono un primo approccio -molto sommario- solo ad alcuni aspetti della nuova normativa; approccio che, comunque abbisognerà di un notevole successivo approfondimento.
                                 ***
Una delle prime disposizioni in cui ci si imbatte scorrendo il testo, è il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio), con il quale viene autorizzato -a casa propria- il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la DIFESA:
- della propria o altrui incolumità;
ovvero
 - dei beni propri o altrui; 
il quale ricorso alle armi, anche letale, deve comunque ritenersi giustificato, grazie ad una "presunzione legale" circa la sussistenza del requisito della proporzionalità tra difesa e offesa (cioè, senza possibilità di prova contraria).
Sebbene sia necessario del tempo per approfondire meglio gi aspetti tecnici di tale disposto, già di primo acchito ci sono alcune cose che non mi tornano, o perchè troppo estensive, o perchè troppo restrittive.
                                 ***
Ad esempio, consentire il beneficio della presunzione, solo nel caso in cui si spari all'agressore con "un'arma legittimamente detenuta", mi sembra una stupidaggine; ed infatti, se io mi difendo con un'arma illegittimamente detenuta", essendomi scaduta la licenza il giorno prima, non si vede per quale ragione non potrei fruire della causa di non punibilità.
Ed invero, secondo me, l'estensore del testo di legge, non si è reso conto che la "detenzione illegittima di un'arma", a ben vedere, non ha NIENTE a che vedere la LEGITTIMITA' DELLA DIFESA.
Ed infatti, se io sparo con un'arma illegittima a dei rapinatori armati che mi stanno aggredendo con violenza omicida, la difesa dovrebbe restare comunque, e IN OGNI CASO, legittima; il fatto che poi io venga arrestato per la detenzione illegittima di un'arma, se ci si pensa bene, non ha niente a che vedere con la legittimità o meno della difesa che io mi sono procurato avvalendomi di quell'arma.
Ed infatti, per fare un esempio -solo parzialmente calzante, per la verità-, se io investo qualcuno guidando senza patente, e poi non lo soccorro, commetto due diversi tipi di reato, per ciascuno dei qualli sarò assoggettato a pene diverse; per cui, secondo me, "mutatis mutandis", la stessa cosa dovrebbe valere per chi detiene un'arma senza autorizzazione, se poi  con essa uccide qualcuno (aggravanti a parte).
Intendo dire che, se tale uccisione è giustificata dal fatto che la vittima mi stava sparando addosso per sopprimermi, non mi si dovrebbe negare la scriminante della legittima difesa, solo perchè non ho fatto ricorso ad "un'arma legittimamente detenuta"; mi si punisca a parte per quello, ma non certo per "difesa illegittima"!
E' pur vero che, in effetti, la legge fa riferimento a: "un'arma legittimamente detenuta OVVERO qualsiasi altro mezzo idoneo", per cui si potrebbe anche sostenere che  anche "un'arma illegittimamente detenuta" potrebbe rientrare nel concetto estremamente generico e onnicomprensivo di  altro mezzo idoneo"; ma, si tratterebbe di una sorta di "contradictio in adjecto", per cui non penso che il legislatore intedesse questo.
Peraltro, far riferimento  solo alle ARMI e non anche alle MUNIZIONI, è un po' un controsenso; ed invero, ad esempio, tenere nel cassetto del comodino un revolver armato con proiettili a punta cava o addirittura DUM DUM (munizioni proibitissime anche in guerra-), potrebbe davvero significare una premeditata propensione ad un ECCESSO "DOLOSO" DI DIFESA.
                                 ***
Quanto poi alla legittimità di uccidere non solo per difendersi, ma anche semplicemente per evitare il furto di beni propri o altrui, il discorso si fa ancora più "spinoso"; sebbene, al riguardo, in effetti, la portata effettiva della legge sia alquanto ambigua (come meglio si vedrà anche più avanti, nell'esaminare gli aspetti costituzionali della nuova normativa). 
Ed infatti, questa consente la scriminante solo per la difesa dei beni propri o altrui, quando:
- non vi è "desistenza";
 "e "
- vi è pericolo di "aggressione".
A me sembra che debbano ricorrere ENTRAMBI GLI ELEMENTI, vista la valenza semantica di quella "e"!
Per cui, un ladro che fugge col bottino in spalla, indubbiamente, sta "persistendo" nel furto; ma, a meno che non mi stia anche sparando con una difficoltosa torsione del busto, in effetti non mi sta più "aggredendo" ...per cui non sarei legittimato a sparargli alle spalle.
Pertanto a me sembra che la "difficoltosa torsione" la stia facendo l'estensore della legge, per conciliare la valenza propagandistica della norma, con i vincoli della Costituzione (come meglio vedremo più avanti)
                                 ***
Circa, poi, l'"impossibilità di prova contraria" che deriverebbe dalla presunzione "iuris et de iure", essa mi sembra puramente teorica, in quanto non può certo riguardare le circostanze di fatto su cui è basata la presunzione; cioè, ad esempio, la verifica se il cadavere sul pavimento appartenga effettivamente ad un ladro, ovvero all'amante della moglie del proprietario di casa (tornato improvvidamente a sorpresa da un viaggio).
Per cui, DI FATTO, secondo me,  saranno sempre e comunque necessarie le stesse indagini giudiziarie di prima.
                                 ***
E veniamo al disposto in cui si sancisce che: "...agisce SEMPRE in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
In questo caso, a me pare che, a differenza che nel caso precedente, qui sia stata prevista una PRESUNZIONE concernente PIU' REQUISITI!
Ed infatti:
- non viene prevista, come nell'altro caso, la presunzione del solo requisito della "proporzione", fermi restando l'attualità del pericolo e la necessità della difesa;
-  bensì viene prevista la presunzione  di leggitimità "a prescindere", di qualsiasi atto difensivo posto in essere    per respingere l'intrusione da parte di una o più persone, realizzata: 
a) "con violenza";
b) con "minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica".
Il che, in prima battuta, lascerebbe pensare alla specifica fattispecie della sola "rapina domestica", e non del semplice "furto con effrazione"; ma, a mio parere, non è così, perchè, visto che il termine "violenza" non viene qualificato, esso può intendersi riferito sia alla "persone" che alle "cose".
                                 ***
a)
Al riguardo, invero, occorre ricordare che, secondo la Cassazione, in tema di furto domiciliare l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 18/02/2015), essendo però necessario che la violenza sia esercitata non già sulla res oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'"amotio" della prima (Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013 - dep. 03/02/2014).
Pertanto, "sembrerebbe" che la legittima difesa nel caso sub a) ("con violenza"), se riferito anche alla "violenza sulle cose", possa configurarsi anche se io sparo attraverso l'inferriata, ad un ladro che sta cercando di forzarla, sebbene lui sia disarmato; il che, in effetti, secondo me risulterebbe alquanto discutibile, in quanto equiparabile alla "defense of habitation" all'americana, e, cioè, una causa di non punibilità che riguarda non solo la "difesa nel domicilio", ma anche la difesa del domicilio"...che è cosa ben diversa!
                                 ***
b)
Quanto a b) ("minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica"), occorre stabilire di che tipo di minaccia si tratta; ed infatti, se il ladro, già entrato in casa, mi dice: "Non ti opporre o estraggo di tasca un revolver e ti sparo", oppure "Non ti opporre 'o te meno'", in effetti, dal punto di vista tecnico, mi sta indubbiamente "minacciando".
Se io replico a tali minacce verbali sparandogli in fronte sono forse scriminato?
Stando alla lettera della norma, sembrebbe di sì; però mi parrebbe una interpretazione un po' eccessiva (è il caso di dire che "lo spirito vivifica, ma la lettera uccide")!
D'altronde:
- se la pistola il ladro me la sta già puntando addosso, o peggio ancora spara davanti ai miei piedi per intimidirmi, in un certo senso la sta già "usando", sia pure in senso lato, e non sta solo minacciando di usarla;
- se, invece, vogliamo recepire il termine "uso" in senso stretto, e, cioè, che il rapinatore mi sta già sparando addosso, allora non c'è alcun dubbio (anche secondo la vecchia legislazione) che la mia difesa sarebbe "legittimissima"...ammesso che io sia ancora vivo per poter reagire.
                                 ***
Ad ogni modo, sia nel caso della formulazione "con violenza" o  "con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica", la nuova scriminante "aprioristica" si applica anche nel caso in cui si introduca con effrazione in casa mia uno zingarello dodicenne armato di mazzafionda?
Per fermarlo, sarei autorizzato a sparargli addosso con la mia Smith & Wesson 357 MAGNUM?
Presumo che GOLIA risponderebbe sicuramente di sì, sebbene a me paia leggermente eccessivo; però, come dicono i tedeschi "GESETZ IST GESETZ" (la legge è la legge), anche se chi l'ha scritta forse era un po' ubriaco e su di giri!
                                 ***
Per passare agli ASPETTI COSTITUZIONALI della questione, occorre ricordare che, in base al combinato disposto dell'art. art.117 della COSTITUZIONE ITALIANA, che rende costituzionalmente applicabile in Italia l'art.2 comma 2 lett.a) della "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", l'omicidio si considera non punibile, ESCLUSIVAMENTE "per assicurare la difesa di ogni PERSONA dalla violenza illegale", mentra la scriminante per la "difesa delle COSE" non è minimamente prevista.
C'è poco da discutere, al riguardo; per cui determinate interpretazioni della nuova normativa, se troppo estensive, non potrebbero che risultare incostituzionali.
                                 ***
Passando ad un altro tema, teoricamente dovrebbe permanere l'eccesso colposo di difesa all'interno del domicilio, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi sopra descritte; in pratica, però, esso viene escluso in base all'inserimento nell'art. 55 c.p. del seguente secondo comma: " Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito:
- nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, 
- ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Al riguardo osservo quanto segue:
                                 ***
1)
Quanto alle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, esse sussistono quando il malintenzionato abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; per cui, se questa viene comunque posta in atto, essa deve considerarsi sempre legittima.
In altre parole,  sembra che la legge abbia inteso riferirsi a un soggetto che si difende da un aggressore il quale si approfitta della sua minorata difesa e nei confronti del quale, quanto meno rispetto alla violazione di domicilio commessa, è configurabile l'aggravante comune; il che significa che, almeno in teoria, gli ottantenni, o, quantomeno, i novantenni avranno in ogni caso LICENZA DI UCCIDERE i ladri che entrano in casa loro.
Però, in pratica, non penso che le cose stiano esattamente così, in quanto occorrerà comunque accertare giudizialmente, nel caso concreto:
a) Se effettivamente c'è stato un approfittamento di condizioni, oggettive o soggettive, che hanno ostacolato l'azione difensiva per "minorata difesa".
b) Se effettivamente sussisteva un "nesso causale" tra la situazione di minorata difesa e l'eccesso di difesa, che possa ragionevolmente essere apprezzato, secondo la valutazione legislativa, per escludere la colpevolezza per il fatto illecito commesso.
                                 ***
2)
Quanto allo stato di "grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto", innanzittutto deve chiarirsi bene cosa si intenda per "GRAVE"; ed infatti, a ben vedere, si tratta di un termine alquanto "vago".
Cosa che, in generale, non è molto consona ai principi del diritto penale.
Al riguardo, per "analogia" (anch'essa poco consona ai principi del diritto penale), si potrebbe far riferimento al "grave stato di ansia o di paura", dello STALKING (art. 612 bis c.p). 
Al riguardo, con la nota sentenza n. 172 del 2014, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 bis c.p., per l'asserito contrasto con il principio di determinatezza di espressioni quali "perdurante e grave stato di ansia e di paura" e "fondato timore per l'incolumità", ha sancito che: "...trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima".
Per quanto, peraltro, concerne la "prova", la Cassazione, con sent.2 marzo 2017, n. 17795, ha stabilito che essa, in materia di "stalking", deve essere "...ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili:
a) dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato;
b) dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente; 
c) da quest'ultima (cioè la condotta), considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata".
Secondo me, però, le due situazioni, e, cioè, il turbamento dello "stalkerato" e quello dell'"aggredito domestico", non sono neanche lontanamente equiparabili, in quanto:
- il turbamento dello "stalkerato" è di tipo "perdurante nel tempo";
- il turbamento dell"'"aggredito domestico"", invece, è di tipo "istantaneo".
Il che non influisce solo sulla diversa reazione del sistema limbico, e, in particolare, dell'amigdala, ma, rileva soprattutto ai fini della PROVA; che è ciò che più rileva ai fini giuridici.
Ed infatti:
- mentre il "perdurante e grave stato di ansia o di paura", dello "stalkerato" può essere quasi sempre agevolmente dimostrato per il tramite delle testimonianze di familiari, amici, colleghi, che sono in diuturno contatto con lui;
- diversamente, il "grave stato di turbamento" dell'"aggredito domestico", può essere "testimoniato" solo da lui, o, al massimo, da uno o due conviventi.
Il che, come "prova", mi sembra alquanto "poco dimostrativa"!
                                 ***
Per mero "tuziorismo", peraltro, non sarebbe neanche il caso di osservare come il "grave stato di turbamento" dell'"aggredito domestico", non abbia niente a che vedere con un sia pur transitorio squilibrio mentale che dia luogo ad una sua temporanea "incapacità di intendere e di volere"; ed infatti, in tal caso, ex art. 85 comma 2 c.p., sarebbe configurabile un vizio di mente che comporterebbe una vera e propria mancanza di imputabilità dell'aggredito.
E, in teoria, anche dell'aggressore! 
                                 ***
Quanto alla RESPONSABILITA' CIVILE, mi sembra del tutto INUTILE la precisazione della RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA, per la quale "...nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa"; ed infatti, da sempre, l'art. 2044 c.c. stabilisce che "...non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri", per cui ribadire un così già chiaro concetto, secondo me, era del tutto SUPERFLUO.
                                 ***
Non è invece affatto nè INUTILE ,nè SUPERFLUA la nuova disposizione del terzo comma "aggiunto" dell'art. 2044 c.c. per regolare i profili risarcitori dell'eccesso colposo di difesa nel domicilio, di cui all'art. 55, co. 2 c.p.; ed infatti, ora, il giudice dovrà stabilire "una indennità tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato".
Il che  ricorda molto da vicino la giurisprudenza che ha spesso applicato per analogia l'art. 1227, co. 1 c.c. prevedendo, come ha fatto la Cassazione con sentenza n.17571 dell'ottobre 1989, che in caso di eccesso colposo nelle cause di giustificazione, la condanna al risarcimento del danno vada diminuita in ragione del concorso del fatto doloso del danneggiato; e, nel caso di effrazione domestica (fortiori" se avvenuta con violenza, ma anche soltanto "clam), a me pare che il concorso del fatto doloso del danneggiato sia da considerarsi "in re ipsa".
                                 ***
Ci sarebbero anche molti altri aspetti da considerare, e su quelli che ho esposto ci sarebbe da riflettere molto di più di quanto non abbia fatto sbrigativamente io; ma, per il momento, mi fermo qui.
#5184
Ciao Ipazia e Paul11.
Mi riservo di fornire un risposta che riguardi i contenuti di entrambi i vostri interventi, che ritengo in gran parte condivisibili; soprattutto il rilievo di Paul11 circa la convergenza di alcuni punti verso il centro del cerchio, sebbene -secondo me- siano da rilevare anche alcune "divergenze estreme" sulla circonferenza.
Però sono all'estero per lavoro, per cui, per un po',  avrò difficoltà a partecipare ai vari THREAD.
Chiedo venia! :)
#5185
Tematiche Culturali e Sociali / LA BUSSOLA POLITICA
22 Marzo 2019, 11:22:25 AM
Alcuni ritengono che non esistano più i concetti di DESTRA e SINISTRA politica, mentre altri ne sostengono risolutamente l'esistenza; in un certo senso, hanno torto e ragione entrambi!
Ed invero, almeno per come la vedo io, la DESTRA e SINISTRA indubbiamente esistono ancora, , ma occorre evitare di definirle in MODALITA' DALTONICA; cioè, come se esse si trovassero alle due estremità di una linea retta.

Taluni, con daltonismo un po' meno accentuato, rilevano tra le due estremità delle SFUMATURE  DI GRIGIO intermedie; ma anche tale visione, secondo me, è sostanzialmente ERRONEA e GROSSOLANA.

Secondo me, invece, sebbene (come appresso vedremo) anche tale "Weltanschauung" non sia ancora del tutto perspicua, la raffigurazione non deve essere effettuata su una LINEA, bensì su un PIANO, raffigurandola un po' come la seguente BUSSOLA (o "rosa dei venti", se preferite).

Ed invero, non si tratta soltanto di SFUMATURE DI GRIGIO, bensì di SFUMATURE TRA PIU' COLORI DIVERSI; sebbene anche essi sfumati nelle zone di confine.
                                         ***
Ed invero, sempre semplificando, ma con maggior accostamento alla realtà, a mio avviso le "suddivisioni" dovrebbero essere "almeno" le seguenti QUATTRO:
1) 
SINISTRA ECONOMICA (che si potrebbe anche definire "sociale"), la quale ha precipuamente di mira la redistribuzione dei redditi, la tutela del lavoro ecc., ed è caratterizzata dall'ostilità verso il capitalismo. 
2)
SINISTRA PROGRESSISTA (che si potrebbe anche definire "civile"), la quale ha precipuamente di mira i "diritti civili" quali il matrimonio tra gay, l'eutanasia ecc., ed è caratterizzata dall'ostilità verso il bigottismo clericale e provinciale.
3)
DESTRA ECONOMICA (che si potrebbe anche definire "liberista"), la quale ha precipuamente di mira la libertà economica, la tutela della proprietà, del profitto ecc., e che può essere di tipo "liberaleconomico puro", ovvero "finanzcapitalista", che sono cose alquanto diverse (e spesso in conflitto), seppur limitrofe.
4) 
DESTRA REAZIONARIA (che si potrebbe anche definire "retriva"), la quale ha precipuamente di mira il ritorno a concezioni storicamente superate della società, della famiglia e della religione, e e che può essere di tipo "passatista e retrogrado puro", ovvero meramente "conservativo", che cioè, vuole "conservare" determinate concenzioni ancora attuali, opponendosi rigidamente a qualsiasi cambiamento.
                                         ***
In genere, si tende ad associare 1) con 2) col nome generico di SINISTRA e 3) con 4) col nome generico di DESTRA, il che è "abbastanza corretto", perchè è questo che , in linea di massima,  tendono a fare i partiti politici; con l'eccezione del PARTITO RADICALE, che è eminentemente orientato verso il 2), e il MOVIMENTO 5 STELLE, che non è orientato verso NIENTE (ovvero un po' verso tutto, con diverse percentuali).
Come ho detto, è "abbastanza corretto", ma non è "del tutto esatto"!
                                         ***
Ed infatti, tenendo conto di come è conformata la BUSSOLA, è facile riscontrare come:
- tra SINISTRA ECONOMICA e DESTRA ECONOMICA non potrà mai esserci convergenza alcuna, perchè sono agli antipodi della rosa dei venti...come EST ed OVEST;
- tra SINISTRA PROGRESSISTA e DESTRA REAZIONARIA non potrà mai esserci convergenza alcuna, perchè sono agli antipodi della rosa dei venti...come NORD e SUD.
Diversamente, in taluni casi:
- possono esserci limitate convergenze tra SINISTRA PROGRESSISTA  e DESTRA ECONOMICA, in quanto, qualora determinati diritti civili non ledano la libertà economica, e viceversa, tra di loro non c'è particolare contrasto;
- possono esserci limitate convergenze anche tra SINISTRA ECONOMICA  e DESTRA REAZIONARIA, in quanto, qualora si tratti di favorire la parte più povera ed arretrata del Paese, spesso sono tra di loro addirittura in concorrenza (se non altro a meri fini elettorali).
                                         ***
Come ho premesso, tuttavia, anche la mia è sostanzialmente una SEMPLIFICAZIONE, in quanto occorrerebbe tenere conto anche di altri aspetti; ad esempio, quello concernente la CONCEZIONE DELLO STATO!
Sotto tale profilo, invero:
- SINISTRA ECONOMICA  e DESTRA REAZIONARIA, se estremizzate, hanno storicamente spesso manifestato una netta propensione per il TOTALITARISMO, come -sia pure in forme molto diverse- il NAZIFASCISMO e il BOLSCEVISMO;
- SINISTRA PROGRESSISTA  e (vera) DESTRA ECONOMICA, invece, lo hanno sempre decisamente aborrito!
E ci sarebbero anche molti altri aspetti da considerare, ma qui manca lo spazio per esaminarli tutti.
                                         ***
In ogni caso occorre considerare che una eventuale classificazione (orientativa), può essere fatta per:
a) SOGGETTI POLITICI (partiti, movimenti ecc.)
b) PERSONE
c) ATTI 
d) COMPORTAMENTI
I quali non sempre coincidono, in quanto, ad esempio, un partito classificato di sinistra progressista, potrebbe porre in essere atti di destra economica, ovvero, un individuo di destra reazionaria, potrebbe avere comportamenti personali addirittura di sinistra progressista (e viceversa); ma, ovviamente, tali giudizi di "coerenza" sono abbastanza opinabili.
                                         ***
Infine, e per concludere, a), b), c) e d) solo molto raramente possono collocarsi sulla CIRCONFERENZA del cerchio, in quanto, a seconda del grado di MODERATISMO o di ESTREMISMO rispetto al relativo orientamento, possono essere collacati in vari punti dell'AREA del cerchio stesso; cioè, più o meno vicini o lontani dal CENTRO, ovvero l'uno dall'altro.

                                         ***
A questo punto, qualcuno potrebbe anche accusarmi di aver scoperto l'ACQUA CALDA; il che, in effetti, potrebbe anche essere vero...però ho notato che RARAMENTE in tale acqua calda qualcuno prova a specchiarcisi "SUL SERIO".
Provateci!
;)
#5186
Il TOPIC è verissimo: i Gilet jaunes non sbagliano un solo sabato....LI SBAGLIANO TUTTI ;D  ;D  ;D
#5187
Attualità / Re:INNOVAZIONE
21 Marzo 2019, 12:32:11 PM
Avendo io, per natura, una buona mira, ed essendo stato addestrato al tiro sin da bambino da mio nonno, che era un cacciatore provetto -sebbene io, poi, non lo sia mai diventato-, sotto le armi venni assegnato ad una squadra di "tiratori scelti", che oggi verrebbero definiti "marksman"; successivamente, sebbene solo per pochi mesi, venni designato "cecchino", che oggi verrebbe definito "sniper".
Parlo di circa 40 anni fa :(
Ho fatto questa breve premessa autobiografica, per spiegare, quanto ad INNOVAZIONI il mio stupore -per non dire sconcerto-, nel venire a sapere che, ormai ("forse"), anche la funzione di "cecchino" è stata "bypassata" dalla tecnologia; il che, in effetti, non è meno sorprendente del fatto che la tecnologia digitale abbia addirittura "dribblato":
- sia i PITTORI;
https://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/16_marzo_04/i-quadri-dipinti-computer-google-vanno-all-asta-intelligenza-artificiale-e78777a8-e215-11e5-b31b-034bb632a08d.shtml
- sia i MUSICISTI:
https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o
E, come detto, sono stati ormai dribblati perfino i CECCHINI, visto che ormai anche i proiettili da fucile, una volta sparati, i bersagli se li vanno a cercare per conto loro: ;D
https://www.youtube.com/watch?v=XW2DwQun95s
;D  ;D  ;D
#5188
Attualità / Re:IL TAV DI RUBIK RISOLTO! ;-)
11 Marzo 2019, 06:57:14 AM
ERRATA CORRIGE
Considerati i dubbiosi e gli indecisi, i favorevoli al TAV sono meno dei 2/3 (come io avevo erroneamente scritto), ma, comunque, molto più della metà. ;)

#5189
Ciao Freedom.
Sono sicuramente d'accordo sul "linciaggio", ed anche su una eventuale pena di morte dopo un regolare processo, alla quale sono contrario in via di principio; con l'unica eccezione, però, dei TIRANNI, i quali, essendo degli USURPATORI dei fondamentali diritti degli altri uomini  (diritto alla vita, alla sicurezza ed alla libertà), ed oppressori del loro stesso popolo, meritano sicuramente di morire.
Ricordo, peraltro, per quello che vale, che persino i Santi (e la maggioranza dei filosofi) ammettono la legittimità, ed anzi, il dovere etico del tirannicidio; solo per fare un esempio, San Tommaso d'Aquino ne "Le sentenze di Pietro Lombardo", difende non solo la disobbedienza ad un'autorità ingiusta, ma giustifica e addirittura LODA "colui che libera il suo Paese uccidendo un tiranno."
#5190
Attualità / Re:IL TAV DI RUBIK RISOLTO! ;-)
10 Marzo 2019, 16:05:24 PM
Approfondendo meglio quello che sta succedendo riguardo al TAV, e come funziona (o dovrebbe funzionare) lo spassososo GIOCO DI PRESTIGIO di Conte, a mio parere si tratta ad un espediente molto simile al al classico RINVIO "procedurale", molto in voga presso i i 'paglietta'; cioè,  l'"avvocato" di Di Minus e di Salamini, non potendo conciliare i due partner sulla soglia di una tragica separazione legale, è ricorso all'"escamotage" di presentare come un rinvio nella partenza dei lavori qualcosa che, in realtà, non lo è affatto.
Ed infatti:
1)
L'11 marzo la Telt avrebbe dovuto pubblicare dei bandi di gara per individuare le aziende a cui assegnare i molti appalti in ballo; però tali bandi possono essere pubblicati entro il 31 marzo per rispettare una scadenza imposta dall'Unione Europea e ottenere 300 milioni di euro di finanziamenti.
Conte allora ha sempicemente ottenuto che lunedì Telt non pubblichi "formalmente" i bandi di gara definitivi, bensì soltanto i prodromici "avis de marché": i quali non sono nient'altro che una raccolta di candidature delle aziende interessate a partecipare ai bandi, e, cioè, una fase procedimentale preparatoria alla pubblicazione dei bandi veri e propri. 
Cioè, una specie di "pubblicazione di nozze"!
2)
La CDA della Telt, infatti, in una lettera a Conte, ha precisato che: "in assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario – e quindi a meno che il governo italiano non lo impedisca formalmente – procederà alla pubblicazione dei bandi entro la scadenza di marzo"; cioè: "...chi ha qualcosa da dire contro questo matrimonio, parli adesso o mai più!".
Per cui entro 20 giorni, se non ho capito male, il nostro Governo (o il Parlamento, come sarebbe più corretto) dovrà finalmente PARLARE CHIARO.
Conte, ovviamente, lo sa, per cui insiste nel dire che tutto ciò che "si deciderà" e comunque revocabile: il che  lascia presumere che lui non abbia affatto intenzione di impedire i bandi definitivi entro il 31 marzo, come i 5STELLE vorrebbero.
3)
Quanto dice, peraltro, ha un senso, perchè dopo la (molto probabile, se non certa) pubblicazione dei bandi, ci sarà comunque una fase di sei mesi in cui verranno raccolte ed esaminate le candidature; dopodichè Telt dovrà inviare alle aziende vincitrici i capitolati dei lavori, e a quel punto inizieranno le spese da parte delle società coinvolte, che quindi potranno richiedere penali e rimborsi in caso in cui la TAV non si dovesse fare.
Inoltre, prima di inviare i capitolati, Telt chiederà al nostro Governo se può procedere oppure no; il quale potrà quindi eventualmente bloccare tutto. 
Ma allora perchè fare tutta questa MANFRINA per ritardare fino all'ultimo i Bandi, se, comunque, l'opera può essere arrestata anche dopo (sebbene in entrambi i casi con PERDITE FINANZIARIE COLOSSALI)?
4)
In pratica, quello che ha ottenuto Conte, è stato soltanto di  "cambiare nome alla pubblicazione dei bandi", sulla quale si era creato un grande interesse mediatico, e di rimandare la decisione finale di sei mesi invece di cinque; come avrebbe potuto fare comunque.
Ma la cosa veramente PARADOSSALE, è che questo rinvio è ESATTAMENTE la stessa soluzione che Telt aveva proposto al nostro governo con una lettera inviata lo scorso 18 dicembre, e che il nostro governo aveva respinto, sperando di azzerare tutto in partenza con la famosa RELAZIONE TECNICA; ed invece, adesso, si è dovuto adeguare a tale lettera.
Per la precisione, comunque, quanto detto finora si riferisce agli appalti per i 45 chilometri del tunnel di base in territorio francese, mentre i bandi per i 12,5 chilometri in Italia invece dovranno essere pubblicati con la stessa procedura nel giugno 2019; il totale dei 2,3 miliardi di euro, si riferiscono solo agli appalti che dovranno essere pubblicati entro marzo.
                                   CONCLUSIONE
Comunque, concludendo, tutto si riduce ad una SCENEGGIATA prelettorale; che, peraltro, appare anche in contrasto con il PRINCIPIO DEMOCRATICO DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE (cioè, la famosa "sovranità popolare" dei populisti e dei sovranisti); ed infatti, numeri alla mano più di due terzi dei parlamentari e degli stessi italiani -il popolo- sono a favore del TAV.
E, secondo me, proprio per tale motivo il TAV si farà, perchè, a prescindere dal merito della sua utilità o meno, sarebbe davvero ASSURDO bloccarlo definitivamente, quando la MAGGIORANZA DEL POPOLO ITALIANO, E DELLE FORZE POLITICHE DA ESSO ESPRESSE (non solo ristrette elite) LO VUOLE, solo per prolungare l'agonia di un governo di compromesso, che sicuramente non avrà lunga vita!