Al riguardo, almeno secondo me, occorre premettere alcuni rilievi di carattere giuridico.
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1)
FESTIVITA' CATTOLICHE
Per quanto concerne le feste religiose cattoliche (Natale, Pasqua ecc.) il DPR 28 dicembre 1985 n. 792 prevede il riconoscimento come "giorni festivi civili" delle "festività religiose cattoliche" determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121.
Per cui il problema dell'astensione dal lavoro, in tali casi, non si pone proprio, in quanto durante i "giorni festivi civili" non è obbligatorio lavorare; e, questo, anche nel caso in cui non si sia cattolici.
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2)
FESTIVITA' EBRAICHE
La L. 8 marzo 1989, n. 101 stabilisce apposite norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Al riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, a differenza "festività religiose cattoliche", le "festività religiose ebraiche" non vengono in nessun caso riconosciute come "giorni festivi civili"; per cui, in tal caso, occorre disciplinare in qualche modo le regole per l'astensione dal lavoro.
In tal senso:
a)
L' art 4 della L. 8 marzo 1989, n. 101 stabilisce che: "La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale (da recuperare). OMISSIS
b)
L'art 5 della L. 8 marzo 1989, n. 101 stabilisce che: "Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
d) Festa della Legge (Simhat Torà);
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
g) Digiuno del 9 di Av.
OMISSIS.
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3)
FESTIVITA' DI ALTRE RELIGIONI
A parte altri accordi che, sul momento, non mi sovvengono, in mancanza di particolari convenzioni tra lo Stato ed altre confessioni religiose, l'art.9 comma 2 della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" stabilisce, in generale che : "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui."
Al riguardo resta da vedere:
a)
Se l'astenersi dal lavoro in determinate giornate costituisca o meno una libera "manifestazione della propria religione o del proprio credo"; ed io direi decisamente di sì, come accade per i cristiani e, soprattutto, per gli ebrei.
b)
Se il costringere tali soggetti a lavorare nelle giornate che, per la loro religione, richiedono il "riposo", costituisca o meno una "restrizione" della loro fede religiosa; ed io direi decisamente di sì, come accade per i cristiani e, soprattutto, per gli ebrei.
c)
Se, comunque, tali "restrizioni" possano, però, essere stabilite dalla legge, in quanto costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui; ed io direi decisamente di sì, perchè nessun credente, per rispettare le regole della propria religione, può astenersi da una attività che attiene alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
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Ed infatti Gesù disse che "Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in giorno di sabato, cade in un fosso, non l'afferra e la tira fuori? Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in giorno di sabato fare del bene".
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CONCLUSIONI
Per concludere, mi limito soltanto a tre brevi considerazioni:
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A)
In Italia, con riferimento al 2020, si stima che ci siano circa 2.200.000 musulmani, 332.000 buddisti, 210.000 induisti, 41.000 ebrei, 20.000 sikh, 4.000 bahá'í e 97.000 seguaci di altre religioni.
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B)
L'art.3 della nostra Costituzione stabilisce che non debbono esistere, in Italia, discriminazioni di trattamento in base alle opinioni religiose; per cui, così come è avvenuto per la religione cattolica e per quella ebraica (e mi sembra anche qualche altra, che ora non rammento) dovrebbero essere stipulate apposite convenzioni con "tutte" le altre religioni presenti sul territorio.
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O, quantomeno:
- con quelle che hanno una consistenza numerica di una certa rilevanza (altrimenti chiunque potrebbe inventarsi una religione a proprio uso e consumo);
- con quelle che hanno una loro affidabile organizzazione istituzionale, la quale risulti rappresentativa almeno della maggioranza dei membri di una determinata religione.
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C)
In linea con quanto previsto dall'art.9 comma 2 della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", tutte gli accordi in questione, fatta salva la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, e la protezione dei diritti e della libertà altrui, dovrebbero consentire condizioni paritarie, anche per quanto riguarda l'"astensione dal lavoro" nelle cosiddette "feste comandate" da ciascuna religione.
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