Citazione di: Jacopus il 27 Novembre 2018, 10:28:43 AM
Non credo si tratti solo di perversioni staliniane.
Ecco cosa scrive Lenin nel 1922 a proposito del codice penale in fase di riformulazione:
" il pensiero fondamentale è chiaro: esporre apertamente il concetto di principio che motivi l'assenza e la giustificazione del terrore, la sua necessità, i suoi limiti. La giustizia non deve eliminare il terrore; proteggerlo sarebbe autoinganno [?], deve invece fondarne il principio. Occorre formulare con la massima ampiezza possibile, perché solo la coscienza giuridica rivoluzionaria e la coscienza rivoluzionaria stessa potranno suggerire la sua applicazione di fatto.
(Lenin, opere complete, Vol. 45, pag. 190.)
La coscienza rivoluzionaria elevata a unico giudice analogamente al "Dio lo vuole", e prova a criticare quelle persone e quei precetti in nome dell'individuo. Il rogo o la fucilazione saranno la tua mercede.
Davvero mi chiedo cosa c'entri quella citazione e la conclusione retorica con il materialismo storico e la sua morale, che consiste null'altro che nel riconoscimento dei fattori materiali negli eventi storici.
Ma mi incuriosiva il contesto di quella citazione che mi pare maltradotta, essendo almeno chiaro che il terrore deve avere dei limiti. Limiti che mi sono andata a cercare nell'atto avente valore di legge cui si riferiva la citazione. Mi aspettavo di trovare fuoco e tormenti per i peccatori, invece:
Codice Penale della RSFSR (01.06.1922)
art. 26.
Essendo una misura cautelare, la pena deve essere utile allo scopo e, nello stesso tempo, non deve avere il carattere di tormento, né devono essere inferte al reo sofferenze inutili e superflue
Bene, fin qui siamo a Beccaria. Vediamo le pene:
IV. Specie e forma della pena e delle altre misure cautelari
art. 32.
Le pene comminabili in base al CP sono:
a. l'esilio, temporaneo o illimitato, oltre i confini della RSFSR;
b. la reclusione in regime di rigido isolamento o senza isolamento;
c. i lavori forzati senza scorta;
d. la condanna condizionale;
e. la confisca, totale o parziale, dei beni;
f. la multa;
g. l'interdizione dai pubblici uffici;
h. l'interdizione dall'ufficio;
i. il biasimo pubblico;
j. l'obbligo di risarcire il danno
Manca qualcosa. Lo vedete anche voi ? Manca qualcosa presente in tutti i codici penali delle democrazie liberali del tempo.
No, c'è, ma è una misura eccezionale da tempo di guerra, com'era quella che nel 1922 la Russia stava combattendo contro i bianchi e i loro alleati occidentali:
art.33
Per le cause in corso presso i tribunali rivoluzionari, e fino alla sua soppressione per effetto degli articoli del presente Codice, è prevista la pena capitale mediante fucilazione.
Te capì, una misura eccezionale e provvisoria, promulgata Lenin vivente nel pieno delle sue facoltà di capo del Soviet Supremo e del PCUS. Dite che gliel'hanno fatta sotto il naso e si sono scordati il terrore ? Faccio presente che la pena di morte è stata abrogata dal codice penale italiano nel 1948 con la Costituzione Repubblicana e dal codice penale militare militare in tempo di guerra addirittura nel 1994. I comunisti sovietici mangiabambini c'erano arrivati 26 anni prima ad abrogarla nel codice penale ordinario. Che, morto Lenin, sia successo di tutto e di più non lo nego. Ma questa è la verità storica.
Attendo argomenti filosoficamente più sostanziosi di critica ai corollari morali della concezione materialistica della storia.