Menu principale
Menu

Mostra messaggi

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i messaggi inviati da questo utente. Nota: puoi vedere solo i messaggi inviati nelle aree dove hai l'accesso.

Mostra messaggi Menu

Messaggi - Eutidemo

#916
Varie / Re: L'enigma del Sì o No
17 Gennaio 2024, 12:09:38 PM
Ciao Bobmax. :)
Sono davvero contento di essere riuscito a convincerti; perchè il tuo giudizio, per me, conta molto!
Però mi sembra corretta anche la soluzione di Phil; sebbene basata su un ragionamento diverso dal mio!
***
Un cordiale saluto! :)
***
#917
Varie / Re: L'enigma del Sì o No
17 Gennaio 2024, 12:04:23 PM
Citazione di: daniele22 il 17 Gennaio 2024, 08:56:11 AM@Eutidemo
La tua domanda ipotetica secondo me non risolve l'enigma perché nella domanda fai uso di un termine di cui non conosci il valore. Cioè, tu non sai se "so" significhi sí o no e questo è fondamentale. Un saluto
Non lo so, però lo capisco dalla risposta dell'indigeno alla domanda ipotetica fatta dall'esploratore; ed infatti l'esploratore  gli chiede se direbbe "SO" se la strada da lui indicata è quella giusta.
Per cui, sia che sia un veritiero, sia che sia un bugiardo, ed a prescindere dalla lingua in cui parla:
- se dice "SO" è come se dicesse che la strada è giusta (cioè,) .
- se dice "NI" è come se dicesse che la strada è sbagliata (cioè, no).
Un cordiale saluto! :)
***
P.S.
Non dimenticare che l'esploratore sa benissimo che Sì e No si dicono NI e SO in entrambe le tribù, ma non si ricorda quale corrisponda al Sì e quale al No; il che è molto diverso dal non sapere affatto cosa significhino  NI e SO!


#918
Varie / Re: L'enigma del Sì o No
17 Gennaio 2024, 07:15:37 AM
Ciao Bobmax. :)
Mi rendo conto di non essermi spiegato bene.
Ed infatti tu, giustamente, scrivi: "Il bugiardo può solo rispondere SO. Perché lui mente sempre. Se la strada indicata è giusta risponderà Sì al Sì (dicendo No direbbe la verità) e No al No (dicendo Sì direbbe la verità)".
Ma questo è vero solo nel caso di una domanda diretta!
***
Però il mio ragionamento è un altro; ed è basato proprio sul fatto che, come giustamente scrivi  tu, "il bugiardo mente sempre"!
***
Ora, analizziamo "logicamente" la frase dell'esploratore,  il quale indica a Bilbo una qualsiasi delle due strade, e poi gli chiede: "Se io ti domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, tu  mi risponderesti 'SO"?
La quale frase costituisce un "periodo ipotetico del 2° tipo"; cioè esprime un'ipotesi possibile, ovvero qualcosa  che può essere ma può anche non essere.
Ed ora analizziamo i due casi.
***
.
1) BILBO  E' UN "BUGIARDO"
Ora, limitatamente al caso da te considerato, e, cioè, che Bilbo sia un "bugiardo seriale", ragioniamo per un momento in italiano, con il "sì"e con il "no", e non con il "SO" e con il "NI".
a)
Qualora l'esploratore domandasse direttamente a Bilbo se quella da lui indicata è la strada giusta per il villaggio, Bilbo, in quanto  "bugiardo seriale", risponderebbe:
- NO se la strada è quella giusta;
- SI' se la strada è quella sbagliata.
Fin qui ci siamo?
Penso di sì!
b)
Ma qualora l'esploratore domandasse ipoteticamente a Bilbo: "Se io ti domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, tu  mi risponderesti di 'SI' ?", la questione è diversa dalla precedente.
***
Ed infatti:
Bilbo sa benissimo che, essendo un bugiardo, a una domanda diretta, risponderebbe senz'altro:
- NO se la strada è quella giusta;
- SI' se la strada è quella sbagliata.
Ma lui non può dire la verità; cioè quello che "veramente" risponderebbe ad una domanda diretta!
***
Per cui, mentendo alla domanda ipotetica:
- se la strada è quella giusta, poichè Bilbo sa che a una domanda diretta risponderebbe di NO, alla domanda ipotetica risponderebbe :  "Se tu mi domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, io ti risponderei di SI'" (mentre sa benissimo che, invece, lui risponderebbe di NO, ma deve mentire, e, quindi, non può dire ciò che "veramente" risponderebbe);
- se la strada è quella sbagliata, poichè Bilbo sa che a una domanda diretta risponderebbe di SI', alla domanda ipotetica risponderebbe :  "Se tu mi domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, io ti risponderei di NO'" (mentre sa benissimo che, invece, lui risponderebbe di SI', ma deve mentire, e, quindi, non può dire ciò che "veramente" risponderebbe);
***
In sintesi, la necessità di una doppia menzogna posta dalla domanda ipotetica dell'esploratore, costringe il bugiardo a dire in ogni caso la verità circa la strada giusta per il villaggio; e, questo a prescindere dalla lingua utilizzata.
Ed infatti, chiedendo l'esploratotore: "Se io ti domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, tu  mi risponderesti 'SO"?:
- se l'indigeno risponde SO anche lui, vuol dire che la strada è giusta;
- se, invece, l'indigeno risponde NI , vuol dire che la strada è sbagliata.
***
.
2) BILBO  E' UN "VERITIERO"
Nel caso,  invece, che Bilbo sia un "veritiero seriale", ragionando per un momento in italiano, con il ""e con il "no", e non con il "SO" e con il "NI".
a)
Qualora l'esploratore domandasse direttamente a Bilbo se quella da lui indicata è la strada giusta per il villaggio, Bilbo, in quanto  "veritiero seriale", risponderebbe:
- SI' se la strada è quella giusta;
- NO se la strada è quella sbagliata.
b)
Qualora l'esploratore domandasse ipoteticamente al Bilbo: "Se io ti domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, tu  mi risponderesti di 'SI' ?", lui, essendo un veritiero, sa che a una domanda diretta, risponderebbe senz'altro:
- SI' se la strada è quella giusta;
- NO se la strada è quella sbagliata.
Perchè deve dire sempre la verità!
***
Per cui, rispondendo veritieramente alla domanda ipotetica:
- se la strada è quella giusta, poichè Bilbo sa che a una domanda diretta risponderebbe di SI', alla domanda ipotetica risponderebbe :  "Se tu mi domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, io ti risponderei di SI'";
- se la strada è quella sbagliata, poichè Bilbo sa che a una domanda diretta risponderebbe di NO, alla domanda ipotetica risponderebbe :  "Se tu mi domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, io ti risponderei di NO'"
***
Ed infatti, la necessità di una doppia verità posta dalla domanda ipotetica dell'esploratore, costringe il veritiero a dire in ogni caso la verità circa la strada giusta per il villaggio; e, questo a prescindere dalla lingua utilizzata.
***
Cos'è che non ti convince del mio ragionamento?
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
#919
Varie / Re: L'enigma del Sì o No
16 Gennaio 2024, 16:20:40 PM
Ciao Bobmax. :)
E' un rebus molto interessante, il quale costituisce la "complessizzazione" di un analogo enigma, molto più semplice, in cui gli indigeni parlarno italiano; cioè, rispondendo SI' o NO.
***
Nel caso da te prospettato, invece, l'eploratore incontra al bivio un indigeno che chiameremo Bilbo.
Però:
a)
Non sa se Bilbo appartiene alla tribù dei bugiardi oppure alla tribù dei veritieri;
b)
Sa che Sì e No si dicono NI e SO in entrambe le tribù, ma non si ricorda quale corrisponda al Sì e quale al No.
***
Dunque, vediamo un po' come può fare a cavarsela!
***
.
***
Ad esempio, secondo me, l'esploratore può indicare a Bilbo una qualsiasi delle due strade , e poi chiedergli: "Se io ti domandassi se è questa la strada giusta per il villaggio, tu  mi risponderesti 'SO"?.
***
In tal caso possono verificarsi le seguenti situazioni:
.
1) SE LA STRADA INDICATA E' QUELLA GIUSTA
Se la risposta di Bilbo è SO,  si possono avere due casi :
a)
Se Bilbo  è un Veritiero , dice la verità sia sulla via che conduce al villaggio,  sia nella risposta alla domanda (" se io ti chiedessi....mi risponderesti SO?"); quindi risponderebbe SO, se SO vuol dire sì
b)
Se, invece, Bilbo  è un Mentitore, deve mentire per la gola:
- sia circa la strada;
-sia anche alla domanda "se io ti chiedessi....mi risponderesti 'SO' ? " .
Quindi, essendo un bugiardo, non può dire NI , ma deve per forza rispondere SO; ed infatti, a una domanda diretta solo riguardante la strada indicata come giusta, un bugiardo mentirebbe dicendo NI. Ma Bilbo deve mentire anche su quello che sa benissimo che risponderebbe un bugiardo (che direbbe NI e non direbbe mai SO); quindi, mentendo, dice SO.
***
In altre parole, supponendo che la strada indicata dall'esploratore sia quella corretta, e che Bilbo rispondesse nella stessa lingua dell'esploratore ( cioè , 'sì' oppure 'no' , anziché SO  o NI), allora Bilbo, in quanto bugiardo, dovrebbe rispondere 'no' ad una domanda diretta circa la strada ; ma poichè la domanda dell'esploratore è : "se io ti chiedessi : ' è questa la strada giusta per il villaggio? ' , mi risponderesti 'sì' ? " , "Bilbo il Bugiardo", per mentire  all'esploratore , non può rispondere 'no' (NI) , ma deve per forza rispondere 'sì' (SO), perchè lui deve comunque mentire e sa che un bugiardo direbbe di "no", essendo quella la strada giusta!
Cioè, se la strada giusta per il villaggio fosse quella, a una domanda diretta  Bilbo dovrebbe risponde NI (no); ma, poichè gli è stato chiesto come risponderebbe "lui" ad una simile domanda, se dicesse NI (no), direbbe la verità, poichè, quella sarebbe indubbiamente la risposta di un bugiardo.
Per cui risponde SO (sì):
- che è la verità rispetto alla strada;
- ma è una bugia rispetto a quanto dichiarerebbe un bugiardo interrogato al riguardo.
***
Perciò se la risposta è SO, la strada è sicuramente quella giusta, indipendentemente dalla natura di Bilbo e dal significato di 'NI' e 'SO' .
***
.
2) SE LA STRADA INDICATA E' QUELLA SBAGLIATA
Se, invece, la risposta di Bilbo è NI i due casi sono :
a)
Se Bilbo  è un Veritiero, allora dice la verità sia sulla strada che nella risposta alla domanda : " se io ti chiedessi....mi risponderesti 'SO' ? " , perciò deve dire ' NI' . Quindi la strada è sbagliata
b)
Se, invece, Bilbo  è un Mentitore, deve mentire nella risposta a : " se io ti chiedessi....mi risponderesti 'SO' ? "; e, quindi non può dire 'SO' , ma deve per forza dire 'NI' anche lui, proprio perché deve mentire, come nel caso 1,b) (all'inverso).
***
Perciò se la risposta è 'NI' la strada è comunque quella sbagliata, a prescindere dalla circostanza che Bilbo sia un veritiero o un bugiardo, e dal significato di 'NI' e 'SO' .
***
Non so se ci ho azzeccato o se ho detto una corbelleria; ma un'altra soluzione non mi viene proprio in mente. ::)
***
Un cordiale saluto! :)
***
#920
Varie / Re: L'enigma dei litri d'acqua
15 Gennaio 2024, 12:45:12 PM
Ciao Bobmax. :)
Innanzitutto mi scuso per non aver più guardato da parecchio tempo la rubrica "VARIE", essendo molto impegnato in altre meno divertenti (ma non meno complicate) occupazioni lavorative; mi sono accorto dei tuoi nuovi rebus, solo inserendo nella rubrica "VARIE" il mio post sull'ARBALETE.
Per cui mi dispiace di aver perso i tuoi due precedenti interessantissimi e divertentissimi enigmi: uno dei quali l'avrei probabilmente indovinato, mentre l'altro sicuramente no.
***
Quanto all'indovinello delle taniche, sinceramente, penso che anche io avrei risposto come Phil!
***
Però ora tu scrivi:
"Solo che non c'è modo di stabilire a quale livello arrivano i 2 litri, perché le taniche non sono trasparenti e non vi sono altri mezzi a disposizione per misurare il livello; lo scopo è di risolvere il problema senza alcuna altra informazione aggiuntiva, se non che le taniche riempite all'orlo contengono 5 e 3 litri rispettivamente."
***
Allora io farei così:
a)
Riempirei fino all'orlo la tanica da 5 litri.
b)
Verserei il suo contenuto nella tanica vuota da 3 litri, fino a che nella tanica da 5 litri rimangano solo 2 litri d'acqua.
c)
Poi svuoterei la tanica da 3 litri, e ci verserei dentro i 2 litri d'acqua che erano rimasti nella tanica da 5 litri.
d)
Fatto ciò, ed essendo rimasta ormai vuota la tanica da 5 litri, la riempirei di nuovo fino all'orlo.
e)
Infine, verserei lentamente il suo contenuto nella tanica da 3 litri, che ora, però, contiene solo 2 litri d'acqua, riempendola fino all'orlo e non oltre; quindi, vi aggiungerei un solo litro, fino alla sua capienza massima di 3 litri .
                        ERGO
Ora, se non ho commesso errori di calcolo, nella tanica da 5 litri  dovrebbero essere ora rimasti esattamente 4 litri d'acqua, senza neanche dover sbirciare dentro!
***
Un cordiale saluto! :)
***

#921
Varie / Re: Il Fucile Subacqueo è un’Arma?
15 Gennaio 2024, 12:04:48 PM
Citazione di: Pio il 15 Gennaio 2024, 08:07:47 AMNon me ne intendo, ma il fucile subacqueo è equiparato alla balestra? Se non erro le balestre si possono acquistare liberamente, purché  il soggetto  sia maggiorenne. Però si può fare molto male o addirittura uccidere con una balestra. La balestra è meccanica e non ad aria compressa come il fucile subacqueo, però scaglia dardi ed è altrettanto pericolosa, se non di più, per la gittata.
Ciao pio :)
Hai perfettamente ragione; il mio discorso vale anche per le balestre.
L'utilizzo delle "balestre composte" è disciplinato dal decreto n°2013-700 del 30 luglio 2013 e dalla legge n°2012-304 del 6 marzo 2012, in base alla quale l'acquisizione e la detenzione di questo tipo di armi è liberamente autorizzata a tutte le persone di età pari o superiore ai 18 anni; quindi, secondo il decreto sopra citato, non è necessario alcun permesso per possedere una balestra composta, ma basta esibire un documento d'identità, che si può inviare via e-mail al momento dell'ordine sui negozi online, per giustificare la propria maggiore età.
***
Un cordiale saluto! :)
***
P.S.
L'"arbalete" che io utilizzo nel filmato, peraltro, funziona "a elastico singolo"; per cui è molto meno potente sia di un fucile subacqueo ad aria compressa, sia ad una balestra composta.
Ma pensa se c'eri tu al posto dello scatolone! O:-)
#922
Varie / Il Fucile Subacqueo è un’Arma?
15 Gennaio 2024, 07:02:41 AM
L'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, riporta espressamente che: "Sono infine considerate armi comuni da sparo [omissis] le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte [omissis] salvo che si tratti di armi destinate alla pesca...".
***
Per cui, secondo il nostro lungimirante legislatore, che, secondo me, in vita sua, non ha mai visto nessun tipo di arma:
1)
Questa "pistola ad aria compressa" deve considerarsi un' "arma", anche se spara soltanto pallini da 4,5 mm o, al massimo, da 6,00 mm.
2)
Questo "arbalete", invece, che spara un "arpione" d'acciaio (antiestrazione) lungo più di mezzo metro, non è affatto da considerarsi un'"arma".
***
Mi astengo da qualsiasi commento, salvo quello di suggerire un sollecito ricovero per chi scrive certe baggianate.
***
.
P.S.
Un mio carissimo amico ha perso un occhio (e, per poco, anche la vita), a causa di un fucile subacqueo.
#923
Ciao PhyroSphera. :)
Hai perfettamente ragione, non bisogna confondere il "saluto romano" con il "saluto fascista"; ed infatti si tratta di due cose completamente diverse.
.
A)
IL "SALUTO ROMANO".
Gli antichi romani, per lo più, si salutavano come oggi, a "braccio flesso ed a mano aperta", e non a "braccio  rigido ed a mano tesa" (come nella iconografia, non solo fascista); e non gridavano certo "A noi !", ma, anzi, sostanzialmente, si scambiavano lo stesso saluto di oggi.
Ed infatti, per il fenomeno del  "betacismo" i romani, oltre alla <b> in luogo di <v> o <u>, usavano tali due caratteri come  se fossero un solo carattere; per cui nella tarda latinità, e, in particolare durante il passaggio dal latino alle lingue romanze, l'antico "AVE" del saluto a braccio alzato divenne "AUE", e, poi, come oggi, UE'!🤚🏼
***
In alcuni casi, invero, ad indurre in errore i fascisti sono state le statue o i quadri.
Ad esempio:
1)
In alcune statue, Augusto sembra "salutare" col braccio, mentre, invece, non fa affatto il "saluto romano  a "mano aperta" (che, comunque, era diverso dal "saluto fascista); bensì fa il diverso gesto, con il "dito alzato", con il quale si richiedeva alle truppe  il silenzio prima dell'"adlocutio", cioè, l'incitamento all'esercito prima della battaglia.
2)
In altri casi, soprattutto ispirandosi erroneamente al famoso quadro del "giuramento degli Orazi" di Jacques-Louis David, viene confuso il gesto del "GIURAMENTO" con quello del "SALUTO"; che sono due gesti con significati completamente diversi. ::)
Ed infatti anche io ho fatto lo stesso identico gesto, quando prestai il "GIURAMENTO" militare; ma non stavo certo "SALUTANDO FASCISTICAMENTE" nessuno! ;D
3)
In determinate circostanze, i Romani (e i Greci) si stringevano la mano nello stesso modo di oggi.
.
B)
IL "SALUTO FASCISTA"
Forse a qualcuno potrà interessare "come nacque" il "saluto fascista" (non certo "romano"), e le sue successive evoluzioni.
1)
Le sue remote origini, risalgono non all'antica Roma, bensì al "saluto degli arditi", a braccio teso e con il pugnale stretto nella mano (poi ripreso anche dalla X MAS); in mancanza del quale pugnale, a simboleggiarlo si usava la sola mano tesa.
2)
Tale tipo di saluto a mano tesa venne usato per la prima volta in modo generalizzato nel 1919 dai legionari fiumani di Gabriele D'Annunzio.
Come si vede in questa foto di Gabriele D'Annunzio al balcone!
3)
Tale tipo di saluto a mano tesa venne cominciato ad usare anche dai fascisti, dal 1920 circa in poi.
4)
Con Regio Decreto del 27 novembre 1925, tale gesto fu adottato ufficialmente nelle amministrazioni pubbliche italiane con la denominazione "saluto fascista".
5)
Con una circolare del 1928, Renato Ricci, comandante generale dell'Opera Nazionale Balilla,  rese obbligatorio il "saluto fascista anche nelle manifestazioni giovanili, vietando la "stretta di mano".
6)
Infine, Achille Starace, segretario del PNF, promosse negli anni '30 una campagna a favore del "saluto fascista, affinché sostituisse completamente la stretta di mano ritenuta:
- "borghese";
- "poco igienica".
Ma, ovviamente, poichè si trattava di una "direttiva del partito", e non di una "direttiva del ministero della salute", tutti capirono che il motivo principale era di carattere "ideologico", e non certo "igienico".
Ed infatti, anche mio nonno, che era "seniore del fascio" e fascista "antemarcia", disse a mia nonna che, se veramente ci fosse stata anche una "motivazione igienica", Starace avrebbe vietato non solo la "stretta di mano", ma anche altri tipi di "saluti rituali" a base di "baci ed abbracci"; i quali, invece, continuarono ad essere del tutto permessi.
I miei genitori, invece, mi hanno garantito entrambi, che, dopo l'obbligatorio "saluto fascista di rito",  TUTTI, però, continuavano tranquillamente a "stringersi la mano" come sempre; a cominciare dallo stesso Mussolini e Hitler.
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
#924
Ciao Daniele22 :)
Sono assolutamente d'accordo con te che ogni decisione in merito spetta alle SS.UU. della Cassazione; ed infatti, le nostre, sono soltanto opinioni interpretative che lasciano il tempo che trovano.
***
Tuttavia, rileggendo più attentamente sia la "giurisprudenza" che la "normativa", devo per "onestà intellettuale" ammettere che, quest'ultima, nella sua versione più recente, sembra "disattendere" (o meglio "superare") alcune delle sentenze da me citate.
***
Ed infatti:
a)
Io avevo testualmente scritto che la  fattispecie in esame: "...non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva, che è quella propria dei reati di <<pericolo astratto>>"; vedi, in tal senso, Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792)."
b)
Occorre però prendere atto che il terzo comma dell'"attuale" art.604 bis del Codice Penale, inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, e, quindi, in data successiva alla giurisprudenza da me citata (2009 e 2016), recita, "attualmente", quanto segue:
"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi <<concreto pericolo>> di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."
***
Per cui, a differenza della precedente giurisprudenza, che, all'epoca, faceva "giustamente" riferimento ai reati di <<pericolo astratto>>, è ora intervenuta una normativa che, invece, almeno "limitatamente alle specifiche fattispecie contemplate dal comma terzo della citata disposizione", sembra fare un chiaro riferimento ai soli reati di ai reati di <<pericolo concreto>>.
***
.
***
Al riguardo occorre tenere presente che il cosiddetto "reato di pericolo", in generale, è un tipo di reato contrapposto al cosiddetto "reato di danno"; ciò in quanto il bene giuridico tutelato dalla legge non viene direttamente "leso", bensì solamente "messo a rischio" dalla condotta dell'agente.
E, fin qui, la distinzione è molto chiara.
.
***
Diventa, invece, un po' più "scivolosa", quando il "reato di pericolo" viene a sua volta suddiviso in:
- "reato di pericolo astratto"
- "reato di pericolo concreto".
***
.
Ed infatti:
a)
Un classico caso di "reato di pericolo astratto" è l'omissione di soccorso, disciplinata dall'articolo 593 del Codice Penale, nelle ipotesi in cui non sia richiesta la presenza di un "pericolo concreto"; ed infatti, nel caso in cui  si ritrovasse un bambino da solo e non si avvertissero la Autorità competenti, il "reato di pericolo astratto" si verificherebbe comunque anche se il bambino non fosse davvero in pericolo.
b)
Diversamente, nel "reato di pericolo concreto", il bene tutelato viene effettivamente messo a rischio dalla condotta dell'agente.
Caso tipico è quello dell'art. 432 c.p., riguardante  la sicurezza dei trasporti, il quale sanziona penalmente chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria; anche se poi, di fatto, dal comportamento pericoloso, non deriva alcun danno.
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
.
P.S.
Grazie per aver richiamato la mia attenzione sull'art.art.604 bis del Codice Penale, anche se per diversi motivi! :)
#925
Ciao Daniele22 :)
In ordine alle tue interessanti considerazioni, osservo quanto segue:
.
A)
Confrontando le due norme da te citate, è possibile notare quanto segue:
.
1)
L'art.1 dell'allegato alla legge 205/93  ALLEGATO, nella conversione del decreto legge 122/93, sancisce quanto segue:
"All'articolo 1, al comma 1, il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai  fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:
    a) con la reclusione sino a tre anni chi  diffonde  in  qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico, ovvero incita a commettere o commette  atti  di  discriminazione  per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di  provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
Al comma 1, il capoverso 2 e' soppresso;
Al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. E'  vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la reclusione da uno a sei anni".
ecc.ecc.
.
2)
L'art.604 bis del Codice Penale, inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, sancisce quanto segue:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."
***
Si tratta senz'altro, come giustamente scrivi tu, di "norme affini", che trattano la stessa materia (anche se non esattamente sotto gli stessi profili); per cui, tra l'altro, andrebbe affrontato anche il tema dei loro rapporti (anche temporali) come senz'altro faranno anche le SS.UU. della Cassazione.
***
.
***
Al riguardo, ti invito a considerare, in particolar modo, i seguenti passi delle due leggi:
a)
Una delle due normative sanziona penalmente chi "chi <<propaganda>> idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"; l'altra sanziona anche chi "<<diffonde  in  qualsiasi modo>> (quindi anche con un saluto fascista, che è un "modo" come un altro) idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico".
E' di tutta evidenza che si tratta di due formulazioni non del tutto identiche, sebbene molto simili.
b)
Un altro comma, da me sopra riportato, però, a mio parere, è molto eloquente nello spiegare la sottile differenza tra le due formulazioni, laddove troviamo scritto che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la <<propaganda>> ovvero <<l'istigazione e l'incitamento>>, sono commessi in modo che ne derivi un concreto pericolo di <<diffusione>>.
Da tale formulazione si evince chiaramente che devono considerarsi fattispecie diverse, sebbene causalmente collegate:
- sia la "propaganda";
- sia l'"istigazione e l'incitamento" (non del tutto identici neanche tra di loro);
- sia la "diffusione".
***
Saranno le SS.UU. della Cassazione a stabilire se, ed in quali circostanze, il "saluto romano" e le altre tipiche "manifestazioni fasciste", possano o meno rientrare in tali previsioni normative; anche se io, personalmente, penso senz'altro di sì (anche se posso sbagliarmi).
***
.
B)
La sceneggiata di Acca Larenzia:
- non è stata affatto una "commemorazione di defunti", in quanto "defunti" legati da un qualsiasi vincolo affettivo o parentale con i partecipanti(e quindi corrispondente ad un "rito privato");
- è stata invece una ostentata "manifestazione pubblica",  consistente in una "commemorazione di defunti" solo in quanto "fascisti", legati ai manifestanti esclusivamente da un vincolo ideologico (e, quindi non corrispondente affatto ad un "rito privato").
Negare questo, è negare l'evidenza!
***
.
C)
Il "partito comunista" non è vietato dalla nostra Costituzione, in quanto, a differenza del "partito fascista", non ha mai istituito nessuna dittatura totalitaria in Italia.
E' vero che, almeno in teoria, come lo  ha fatto altrove, avrebbe potuto farlo anche in Italia, però non l'ha mai fatto; e la storia (nè il diritto), si fa con in "se" e con i "ma"!
Cioè, come si dice dalle mie parti: "Se mi' nonno c'avesse avuto le rote, sarebbe stato 'na cariola!". :D
***
.
D)
Quanto al fatto che tu, pur  standoti sul "belín" i fascisti, tifi per il saluto fascista, sarebbe come se un romanista tifasse per la Lazio (o viceversa); per cui non vedo necessità di confutare una così palese auto-contraddizione in termini. ::)
.
                              CONCLUSIONE
Il "saluto fascista" in se stesso, almeno secondo me, è un palese incitamento alla violenza ed alle discriminazioni; ed infatti è il simbolo inequivoco di un regime italico che era, appunto, basato sulla violenza, sulle discriminazioni e sul razzismo.
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
#926
Ciao Anthony. :)
Sono perfettamente d'accordo con te che le mie sono soltanto delle "interpretazioni personali", e non certo delle "verità rivelate"; su questo non ci piove! ;)
***
Comunque, di solito, io non faccio mai i "processi alle intenzioni"; salvo, però, che, da determinati "comportamenti esteriori", mi sia facile comprendere che le "intenzioni" sono chiaramente quelle di provare a prendermi in giro!
***
Ed infatti:
.
a)
Il contesto commemorativo é senz'altro un fatto "oggettivo", per il luogo e per la data dell'evento; ma è anche un fatto "soggettivo" (intenzioni), se si tiene conto del "coefficiente psichico della condotta" dei partecipanti alla commemorazione, qualora esso venga chiaramente esternato, in modo plateale, con determinati "gesti simbolici" inequivocabilmente fascisti.
***
Cioè, come mi sembrava di aver già esaurientemente spiegato:
- un conto è "commemorare" i morti;
- un altro ben diverso conto, invece, è "commemorare" il "fascismo", e rievocarlo con i suoi tipici gesti ("saluto romano") e con le sue tipiche formule ("a noi!"), cogliendo strumentalmente l'occasione della "rimembranza" dei morti.
.
b)
Quanto, poi, alla circostanza che, "politicamente" si può anche non essere d'accordo sul fatto che i fascisti nostalgici  abbiano o meno il diritto di commemorare il loro mondo con il saluto fascista,  come ho premesso, io, in questo THREAD, intendo occuparmi solo degli "aspetti giuridici" della faccenda, e non di quelli "politici"; ed è appunto quello che ho fatto, rilevando che, secondo me (ed una rilevante parte della giurisprudenza), approfittare della commemorazione dei morti per rievocare con "gesti e formule inequivoche" un regime "totalitario", "violento", "militarista", "colonialista", "discriminatorio" e "razzista" come quello "fascista" costituisce un "reato" (di cui ho citato gli estremi)!
.
***
Poi, però, mi posso pure sbagliare, come, forse, sanciranno le SS.UU. della Cassazione; ci mancherebbe altro! ::)
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
#927
Ciao Daniele22. :)
In ordine alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
a)
A prescindere dalla circostanza che i gruppuscoli nazifascisti romani sono chiaramente ispirati anche alla "violenza", spesso gratuita, un partito ispirato al "totalitarismo" si basa "per sua natura" anche sulla "violenza"; Mussolini la chiamava "violenza chirurgica", in quanto non la considerava fine a se stessa, ma praticata "soltanto" al fine di salvaguardare il suo "regime totalitario" dalle "opposizioni" e dal "libero pensiero".
b)
L'articolo 604 bis c.p. non ha niente a che vedere con la legge 645/52 e con la legge 205/93, in quanto si tratta di reati di natura diversa; ti risparmio una noiosa disquisizione al riguardo, ricordandoti soltanto che alcune norme penali sono più "generali", mentre altre più "specifiche" (ad esempio  il reato di omicidio colposo di cui all'art 589 c.p., ed il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p.)
c)
Non c'è dubbio che, nelle disposizioni transitorie e definitive della Costituzione, al numero XII, si dice pure che "in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
Il che, però, non voleva affatto dire che gli "ex-gerarchi", dopo cinque anni, potessero ricostituire il "partito fascista" (ovvero farne "apologia"); bensì, soltanto, che, dopo tale periodo, riacquistavano il diritto al "voto" e alla "eleggibilità" in un "partito democratico" della Repubblica Italiana.
***
Un cordiale saluto! :)
***
.
P.S.
Chiedo venia per il mio incorreggibile vizio di "virgolettare" troppo il testo. :-[
#928
Ciao Anthony :)
Io stesso avevo ricordato che, sul punto, con disparate motivazioni, la giurisprudenza è alquanto controversa; altrimenti, sul tema, non sarebbero state chiamate a pronunciarsi le SS.UU. della Cassazione.
***
Ed invero il confine tra "commemorazione dei morti" e "apologia del fascismo" è giuridicamente  molto "scivoloso".
***
Ad ogni modo, almeno secondo me, occorre fare una doppia distinzione.
***
Ed infatti:
a)
In primo luogo:
- un conto è un "rito funebre", in quanto non costituisce certamente un reato partecipare al funerale di un fascista appena deceduto, tutti vestiti, a lutto, con un vestito di colore nero;
- un altro conto, invece, è una "commemorazione" di fascisti morti il secolo scorso, cogliendo strumentalmente l'occasione soltanto per effettuare una manifestazione fascista a base di "saluti fascisti" e di "a noi".
b)
In secondo luogo:
- un conto è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", a suo tempo conosciuta ed amata, e con la quale si avevano legami affettivi;
- un altro conto, invece, è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", con la quale non si avevano legami affettivi di sorta, bensì soltanto perchè, da viva, era fascista (e, magari, è stata uccisa per tale motivo).
***
Un cordiale saluto! :)
***
#929
Affronto qui il tema esclusivamente in linea di "diritto", in quanto, a livello "politico", io sono del tutto contrario a tale tipo di "gesto"; ed infatti lo considero una manifestazione esteriore tipicamente "fascista" (ideologia che, personalmente, aborrisco).
***
Restando, quindi, sul piano meramente giuridico, circa il fatto che il saluto romano, effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, configuri o meno il reato di "apologia del fascismo", secondo la legge 645/52, che proibisce la ricostruzione del partito fascista, in passato le "Singole Sezioni Penali della Cassazione" si sono pronunciate in modo difforme.
Per cui il prossimo 18 gennaio 2024 saranno le "Sezioni Unite Penali della Cassazione" a decidere definitivamente se il saluto romano, effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, costituisca o meno il "reato di cui sopra"; ovvero, come io ritengo, se configuri o meno quantomeno il "reato di affine natura di cui mi accingo ora a trattare".
***
Ed infatti, almeno a mio parere, "giuridicamente" parlando (a prescindere dal prossimo parere delle SS.UU), il "saluto romano", anche a voler ritenere che non costituisca un tentativo di ricostituzione del PNF,  costituisce però senza dubbio una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista; e, pertanto, a parte la la legge 645/52, rinvia implicitamente anche  ai "disvalori" della "discriminazione razziale", del "totalitarismo dittatoriale" e della "intolleranza ideologica" sanzionati dall'art.2 del D.L. n. 122 del 1993.
Ed infatti, tale fattispecie, non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di "tutela preventiva", che è quella propria dei reati di "pericolo astratto" (Vedi, in tal senso, Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792).
***
In particolare, la Cass. 21409/19 ricorda che, sempre riguardo al "saluto romano", esternato in occasione di una seduta pubblica, deve tenersi presente la "giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il "saluto fascista" accompagnato dalla parola "presente" integra la fattispecie del D.L. n. 122 del 1993, art. 2, per la connotazione di pubblicità che qualifica tale espressione gestuale, evocativa del disciolto partito fascista, che appare pregiudizievole dell'ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi.".
***
Peraltro il  "saluto romano"  è una evidente manifestazione esteriore tipica e caratteristica proprio di quelle  organizzazioni indicate nel D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205: cioè si tratta  di manifestazioni inequivocabilmente dirette a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico.
Ne consegue che il relativo gesto dovrebbe integrare quantomeno il reato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge (Sez. 1, n.25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792; e, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 37390 del 10/07/2007, Sposato, Rv. 237311).
***
Le sentenze difformi, riferentisi precipuamente alla legge 645/52 che proibisce la "ricostituzione del partito fascista", almeno a quanto mi risulta, sono inferiori di numero; e, in genere, sono quasi tutte "antecedenti" la citata normativa degli anni '90, emanata contro l'odio e le discriminazioni razziali (connaturate al nazifascismo).
Della cui normativa, quindi, non potevano tenere conto.
***
Mi auguro, pertanto, che il giudizio delle SS.UU. della Cassazione sia in tal senso; però, ovviamente, mi astengo dal fare previsioni in proposito, riservandomi di esprimere un mio eventuale parere al riguardo, solo dopo che esso sarà stato formalmente espresso e motivato.
***
                                  AVVERTENZA
Si prega cortesemente di limitare i commenti all'"aspetto giuridico", e, cioè, se il "saluto romano", effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, configuri o meno un qualche tipo di "reato"; lasciando da parte le considerazioni politiche al riguardo, da eventualmente esporre e discutere in un topic ad esse appositamente dedicato.
Grazie! :)
***
#930
Ciao Daniele22. :)
Innanzitutto ti ringrazio per i tuoi complimenti; che, però, ritengo immeritati, in quanto chiunque si intenda un minimo di armi avrebbe potuto scrivere la stesse cose.
***
Quanto a sparare alle "palle", se proprio dovessi farlo, prenderei di mira sicuramente "palle" ben diverse da quelle dell'albero di natale. >:(
In ogni caso, a mezzanotte di capodanno, io dormivo profondamente; l'unico prodotto "Beretta" da me usato in tal circostanza, è stata la "cuffia antirumore" di tale marca, per non sentire il baccano che facevano di fuori!
***
Quanto a quelli della destra, sono dei grandi sostenitori delle armi, ma non sanno neanche il modo in cui si impugnano; come si vede fare Salvini in questa foto, in cui afferra il fucile mitragliatore dal "caricatore" invece che dall'apposita "manopola". :D
***
Un cordiale saluto! :)
***