In attesa della "motivazione per esteso" della pronuncia sulla liceità, o meno, del "saluto romano" (rectius "fascista"), per il momento dobbiamo accontentarci dell'l'"INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 1/2024", emessa dalle le Sezioni Unite della Cassazione del 18 gennaio 2024.
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Eccone il testo:
QUESTIONE CONTROVERSA
"Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.
Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente."
SOLUZIONE ADOTTATA
La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
A determinate condizioni può configurarsi <<anche>> il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religlosi.
Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità.
I due delitti, cioè, possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge."
***
Riferimenti normativi:
Cost., disp. trans. XII. Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15.
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COMMENTO
In attesa di poter leggere la motivazione per esteso della pronuncia delle SS.UU., dalla lettura della "Informazione" di cui sopra, "mi sembra" di poter evincere quanto segue:
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1)
Chiunque, in pubbliche riunioni, compia "manifestazioni esteriori" ovvero ostenti "emblemi o simboli" propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila"; per cui, poichè non c'è alcun dubbio che la "chiamata del presente" ed il c.d. "saluto romano" (rectius "fascista", perchè i Romani non si salutavano affatto così), sono senz'altro entrambi rituali evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, secondo me chiunque in pubbliche riunioni, compia simili "manifestazioni esteriori", rischia fino a tre anni di carcere, a prescindere dal "pericolo concreto" della "riorganizzazione del disciolto partito fascista" (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205).
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2)
Se, per giunta, tali "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista" (ovvero di organizzazioni naziste), avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, risultano anche idonee ad integrare "il concreto pericolo" di "riorganizzazione del disciolto partito fascista", vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione", si rischiano altri tre anni; salvo il cumulo giuridico delle pene, previsto per il concorso di più reati (art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645).
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Secondo me, Eutidemo, tu evinci male, la CC lo ha spiegato chiaramente che il saluto romano è reato solo se concorre ad un progetto di riorganizzazione del partito fascista.
E' quindi sempre necessario valutare il contesto nel quale il saluto viene espresso.
Anche se la CC non lo specifica, è giurisprudenza l'interpretazione che il contesto commemorativo non configura un progetto riorganizzativo. Ma come te lo deve spiegare la CC che le cose stanno cosi.
Il rispetto dei morti in Italia, è qualcosa di importante, e comporta il rispetto dei loro ideali anche se sono ideali fascisti.
Citazione di: anthonyi il 23 Gennaio 2024, 15:20:52 PMSecondo me, Eutidemo, tu evinci male, la CC lo ha spiegato chiaramente che il saluto romano è reato solo se concorre ad un progetto di riorganizzazione del partito fascista.
E' quindi sempre necessario valutare il contesto nel quale il saluto viene espresso.
Anche se la CC non lo specifica, è giurisprudenza l'interpretazione che il contesto commemorativo non configura un progetto riorganizzativo. Ma come te lo deve spiegare la CC che le cose stanno cosi.
Il rispetto dei morti in Italia, è qualcosa di importante, e comporta il rispetto dei loro ideali anche se sono ideali fascisti.
Il fascismo non e' un'ideale, ma solo il braccio armato del padronato e del capitalismo: adunanza degli scagnozzi, mascherata macabra, latrato, esecuzione materiale.
Fascismo e' ogni capo chino, ogni logica manifesta o nascosta del branco e del dominio.
Fascismo e' la proposta archetipica di superare la crisi (economica), dal capitalismo prodotta, con l'accentramento carismatico del potere e con la guerra, fino alla prossima, maggiore, crisi; proposta (politica) questa, che in quanto tale appartiene strutturalmente al capitalismo stesso, e finanche alla societa' di classe stessa, e non (solo) all'epifenomeno cosiddetto "fascista".
Solo disprezzo per chi non ha sguardo. I loro "ideali" li conosciamo. Il loro funzionamento pure.
Citazione di: niko il 23 Gennaio 2024, 16:20:50 PMIl fascismo non e' un'ideale, ma solo il braccio armato del padronato e del capitalismo: adunanza degli scagnozzi, mascherata macabra, latrato, esecuzione materiale.
Fascismo e' ogni capo chino, ogni logica manifesta o nascosta del branco e del dominio.
Fascismo e' la proposta archetipica di superare la crisi (economica), dal capitalismo prodotta, con l'accentramento carismatico del potere e con la guerra, fino alla prossima, maggiore, crisi; proposta (politica) questa, che in quanto tale appartiene strutturalmente al capitalismo stesso, e finanche alla societa' di classe stessa, e non (solo) all'epifenomeno cosiddetto "fascista".
Solo disprezzo per chi non ha sguardo. I loro "ideali" li conosciamo. Il loro funzionamento pure.
Questo é quello che pensi tu, libero di disprezzare i nostalgici e le vittime fasciste come vuoi. Ma qui la questione é il rispetto che i nostalgici esprimono nei confronti delle loro vittime, un qualcosa che per loro é importante, e che in fondo non danneggia nessuno.
Personalmente li considero solo un elemento di folklore, fuori da qualsiasi rapporto con la politica concreta, se non nel fatto che con il braccio alzato catalizzano l'attenzione dei media e magari distraggono l'attenzione dalle vere decisioni politiche.
Citazione di: anthonyi il 23 Gennaio 2024, 21:22:19 PMQuesto é quello che pensi tu, libero di disprezzare i nostalgici e le vittime fasciste come vuoi. Ma qui la questione é il rispetto che i nostalgici esprimono nei confronti delle loro vittime, un qualcosa che per loro é importante, e che in fondo non danneggia nessuno.
Personalmente li considero solo un elemento di folklore, fuori da qualsiasi rapporto con la politica concreta, se non nel fatto che con il braccio alzato catalizzano l'attenzione dei media e magari distraggono l'attenzione dalle vere decisioni politiche.
Sostenere ideali di morte, di guerra, di mascolinita' tossica e di superiorita' razziale non e' folklore, complimenti pero', prima parlavi di "rispetto per gli ideali", adesso parli di folklore...
Dai, ti manca il "male necessario", per la salvaguardia del libero mercato dai bolscevichi, e le hai dette tutte...
Citazione di: niko il 23 Gennaio 2024, 22:34:41 PMSostenere ideali di morte, di guerra, di mascolinita' tossica e di superiorita' razziale non e' folklore, complimenti pero', prima parlavi di "rispetto per gli ideali", adesso parli di folklore...
Dai, ti manca il "male necessario", per la salvaguardia del libero mercato dai bolscevichi, e le hai dette tutte...
Quando parlo di ideali io mi metto nel loro punto di vista, quando parlo di folklore mi metto dal mio.
Comunque qui non si discute storicamente il fascismo, per cui l'argomento "male necessario", che per me storicamente ha senso, non é pertinente. Oggi i nostalgici del fascio non hanno alcun senso politico e per la destra sono un imbarazzo, o un'arma di distrazione visto che la sinistra é tanto stupida che fa con loro quello che fanno i tori al drappo rosso.
Dai, dai, niko, torna alla carica, il drappo continua a sventolare. 🎉
Citazione di: anthonyi il 23 Gennaio 2024, 22:57:12 PMQuando parlo di ideali io mi metto nel loro punto di vista, quando parlo di folklore mi metto dal mio.
Comunque qui non si discute storicamente il fascismo, per cui l'argomento "male necessario", che per me storicamente ha senso, non é pertinente. Oggi i nostalgici del fascio non hanno alcun senso politico e per la destra sono un imbarazzo, o un'arma di distrazione visto che la sinistra é tanto stupida che fa con loro quello che fanno i tori al drappo rosso.
Dai, dai, niko, torna alla carica, il drappo continua a sventolare. 🎉
Eh allora c'e' un problema, perche' io, quand'anche razionalmente o empaticamente mi metto nei panni di un violento idiota, forte con i deboli e debole con i forti, comunque non lo rispetto.
Lo capisco, ma non lo rispetto.
Vedo i suoi colori, ma non lo trovo folkloristico.
Ascolto i suoi ideali, e mi pare di averli gia' sentiti: se fossero ideali, dovrebbero bastare a lui, invece, vuole imporli agli altri.
Anche perche' il nero non e' un colore.
Citazione di: niko il 24 Gennaio 2024, 00:28:28 AMEh allora c'e' un problema, perche' io, quand'anche razionalmente o empaticamente mi metto nei panni di un violento idiota, forte con i deboli e debole con i forti, comunque non lo rispetto.
Lo capisco, ma non lo rispetto.
Vedo i suoi colori, ma non lo trovo folkloristico.
Ascolto i suoi ideali, e mi pare di averli gia' sentiti: se fossero ideali, dovrebbero bastare a lui, invece, vuole imporli agli altri.
Anche perche' il nero non e' un colore.
Nello specifico parliamo di rispetto dovuto ai morti, tecnicamente anche martiri visto che sono stati uccisi per l'ideologia che professavano. Comunque non mi sembra che quelli che hanno alzato il braccio ad Acca Larentia vogliano imporre alcunché a me o a te. La questione é se loro hanno il diritto di alzare quel braccio senza incorrere in conseguenze legali, conseguenze delle quali, per quanto ne so, spesso vanno fieri.
Per me quell'atto al tempo di oggi é assolutamente innocuo, capisco che per te é odioso e riprovevole, ma non so quanto questo dipenda dall'orrore per la violenza storica del fascismo o dalla tua contrapposizione ideologica.
In fondo sei sempre lo stesso niko che non mi sembra dimostrasse un granché di repulsione nei confronti dei crimini compiuti da Putin in ucraina e che parlava di una commissione tra bene e male nella Eurasia comunista.
Ciao Anthonyi. :)
E' senz'altro possibile che io abbia capito male; però, se leggi con attenzione il testo dell'"Informazione" delle SS.UU. della C.C., non puoi negare che i supremi giudici abbiano individuato ben <<DUE>> diverse possibili fattispecie di reato, nel c.d. "saluto romano"; che, in realtà, è un saluto tipicamente "fascista", perchè i Romani non si "salutavano" affatto in quel modo, ma, semmai, in quel modo "giuravano" la propria fedeltà a qualcuno.
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Le "DUE" possibili fattispecie di reato, individuate delle SS.UU. della C.C., infatti, almeno stando a quanto da esse sinteticamente comunicato, e che possono anche concorrere tra di loro, cumulandosi (giuridicamente) le pene, sono:
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I)
La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista; però esclusivamente laddove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tale condotta sia idonea ad integrare il "concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista", vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.(solo nel quale caso si configurerebbe art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645).
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II)
Il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; in tal caso il reato si configura anche in assenza di un "concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" (nel quale caso si configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205).
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Molti media, "ad usum delphini", hanno considerato solo il primo passo dell'"Informazione" delle SS.UU. della C.C. (laddove si parla di concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista"), e non il secondo (laddove non si accenna minimamente, per la realizzazione del secondo tipo di reato, alla necessità che vi sia tale pericolo); il che costituisce una palese disinformazione.
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Quanto alla pura e semplice "commemorazione dei morti", almeno a mio avviso, essa non configura nessuno dei due reati; ci mancherebbe altro!
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Però, se la presunta "commemorazione dei morti" non costituisce altro che un "pretesto" per "commemorare il fascismo", o comunque, per esaltare con gesti o simboli simili ideologie basate sulla discriminazione ed il razzismo:
- si configura il primo reato solo se essa costituisce anche un "concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" (e questo, secondo me, non è certo il caso della sceneggiata di via Acca Larenzia);
- si configura, invece, il secondo reato anche se essa non costituisce un "concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" (e questo, secondo me, è esattamente il caso della sceneggiata di via Acca Larenzia).
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Il rispetto dei morti in Italia ed altrove, è senz'altro qualcosa di importante: ma non comporta affatto, necessariamente, il rispetto e la rievocazione dei loro ideali, se si tratta di ideali fascisti o nazisti.
Altrimenti potremmo e dovremmo commemorare anche il giorno della morte di Hitler col braccio alzato: perchè, indubbiamente, anche lui aveva degli "ideali"!
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Un cordiale saluto (non fascista)! :)
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Contraccambio il saluto, eutidemo, con un vero saluto romano prendendo l'avambraccio e lasciandomelo prendere, in modo che entrambi siamo sicuri che nessuno di noi occulta coltelli. La tua rilevazione é certamente interessante sul piano del rapporto tra le due leggi, scelba e mancino. Comunque al di là di ogni in terpretazione non mi risulta che alcun magistrato abbia mosso indagini sui saluti romani ad Acca Larentia, nonostante la iperpublicizzazione dell'evento, per cui devo desumere che la posizione dei magistrati é abbastanza univoca al riguardo.
Ciao Anthony. :)
Sono perfettamente d'accordo con te che, invece di stendere il braccio, è molto più prudente stringere e tastare l'avambraccio del proprio interlocutore; e lasciandoselo stringere e tastare a propria volta, si sia così entrambi sicuri che nessuno dei due occulti coltelli.
Ed infatti esistono apposite fondine da avambraccio, e coltelli ad impugnatura piatta, da nascondere nella manica ;) .
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Però, in tal caso, ti suggerisco di stringere e tastare accuratamente l'avambraccio sinistro del tuo interlocutore, e non quello destro (o meglio tutti e due, nell'eventualità che possa essere mancino); così come è facile comprendere dalla visione di questo mio breve videoclip. ;)
https://uploadnow.io/f/07rTYZ4
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Quanto ai fatti di Acca Larentia, non è vero che non siano state mosse indagini di sorta; ed infatti, sui saluti romani ad Acca Larentia, è stata aperta un'inchiesta, con oltre 10 indagati, contestando loro l'"apologia di fascismo".
https://www.romatoday.it/cronaca/indagini-apologia-fascismo-acca-larentia-2024.html
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Un cordiale saluto!
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Ciao Eutidemo, ripeto il post perché ho sbagliato il topic. Non so per quale motivo tu mi abbia tirato per la giacca essendomi già espresso sulla questione. A parte che non conosco di preciso i contenuti e l'influenza della giurisprudenza sulle sentenze a venire, mi sembra e posso sbagliarmi che a fronte della sentenza delle ssuu tutto sia rimasto come prima, cioè che qualsiasi tribunale valuterà di volta in volta il potenziale delitto, fatto che ovviamente avviene per qualsiasi imputazione di reato. Comunque, per conto mio, vi sarebbe una distorsione di natura semantica nell'imputare ad una evocazione lo stesso significato di ricostituzione. Per quello che mi riguarda infatti la gente potrebbe benissimo salutarsi per strada con quel gesto anacronistico e siccome la giustizia dovrebbe stare coi piedi per terra nel presente sarebbe meglio che, oltre a tutte le sue magagne, ma con particolare riferimento alla "mentalità" fascista riflettesse e si occupasse di casi come questo di seguito. Un saluto
https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/padova/cronaca/24_gennaio_25/petizione-contro-l-avvocato-di-turetta-la-rettrice-e-i-colleghi-si-schierano-con-caruso-iniziativa-incredibile-02ffe384-e30a-4a21-b015-dc8871c29xlk.shtml
Ciao Daniele22 :)
In ordine alle tue considerazioni, osservo quanto segue.
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1)
L'influenza della giurisprudenza sulle sentenze a venire, anche quella della Cassazione, è solo "orientativa", e non "vincolante" (come nella "Common Law"); però la giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione è "quasi vincolante".
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2)
Sono d'accordo con te che, almeno stando alla provvisoria "Informazione" delle SS.UU., i giudici di merito continueranno, come prima, a valutare di volta in volta la sussistenza o meno di uno solo o di tutti e due i reati in questione.
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3)
Sono anche d'accordo con te che sarebbe una distorsione di natura semantica (e giuridica) attribuire ad una semplice "rievocazione" e/o "esaltazione" del fascismo lo stesso significato di un vero e proprio concreto tentativo di "ricostituzione" del PNF; ed infatti, ricorrendone le altre condizioni previste dalla legge Scelba e dalla legge Mancino, si tratta di tratta di due reati di tipo diverso.
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4)
Quanto a salutarsi per strada con quel gesto anacronistico, non costituisce nessuno dei due reati in questione; ed infatti nessuno è mai stato processato per una "stupidata" del genere.
Il "saluto fascista" può configurare un reato, ricorrendone le altre condizioni previste dalla normativa, solo se effettuato nel corso di una manifestazione pubblica.
***
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***
Un cordiale saluto, con stretta di mano! :)
***
Ciao Eutidemo, ringrazio per le informazioni. Per quanto già detto in precedenza, a meno che il fatto non generi uno squilibrio nell'ordinamento penale, personalmente abolirei la disposizione transitoria e finale XII della costituzione. Ho letto solo ora la legge Scelba e mi sono fermato all'articolo 5. A mio giudizio, a parte un'eventuale ambiguitá sul termine "pubblicamente", mi sembra che ce ne sia abbastanza per denunciare anche una persona che saluta col saluto fascista un'altra persona.
Detto questo, nella visione che ho della giustizia, allo stato attuale delle cose mi sembra che un giudice goda di un eccesso di discrezionalità che può minare lo svolgersi di un corretto procedimento penale. Il caso di cui trattiamo, proprio per la valenza politica che possiede, potrebbe essere emblematico per mettere in luce questo vizio. Quel che non si tiene in conto e che deriva dall'ambiguitá interpretativa di una norma sarebbe il grado di pregiudizio che può avere un giudice nei confronti di una particolare tipologia di reato. Questo fatto metterebbe pertanto in crisi tanto il giudizio di primo grado quanto l'eventuale giudizio di appello. Nel senso che il processo d'appello senz'altro non garantisce un giudizio "finale" equo qualora il collegio giudicante abbia il medesimo pregiudizio nei confronti di una tipologia di reato del collegio che ha formulato la sentenza di primo grado. Essendo quindi la faccenda quasi irrisolvibile ci sarebbe quasi da appellarsi, come fanno gli americani, ad un "miranda warning" ad hoc da notificare ai giudici del collegio giudicante e al quale dovrebbe anche rivolgersi un eventuale giudizio della corte di cassazione.
La stretta di mano uso farla quando incontro una persona, quando mi presento, oppure quando mi congratulo col mio compagno di ventura per un successo ottenuto; è più difficile che possa stringere una mano in altre situazioni; comunque un cordiale saluto e ci sentiamo la settimana prossima sempre benvogliendo la buona sorte
Ciao Daniele22. :)
Quanto alla ambiguitá del termine "pubblicamente", prova a masturbarti in un cinema, in piedi davanti allo schermo; nel qual caso sono sicuro che gli altri spettatori ti faranno capire subito la differenza che intercorre tra:
- l'avverbio "pubblicamente";
***
In tal caso, peraltro, verresti punito ai sensi dell' art. 527 c.p., il quale prevede una sanzione pecuniaria fino a 30.000 euro a carico di chiunque compia degli atti osceni in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico; se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano, rischieresti anche quattro mesi di reclusione.
***
Nel caso del "saluto romano", invece, anche se tu lo facessi "pubblicamente", ma in modo individuale, non correresti alcun rischio di essere rinviato in giudizio; correresti tale rischio, però, se tu (e i tuoi camerati), lo faceste nel corso di una "pubblica manifestazione ".
***
Ed infatti si tratta di due condotte completamente diverse, in quanto:
- un conto è fare qualcosa "in pubblico";
- un altro conto, invece, è farlo nel corso di una "pubblica manifestazione " (come prevedono sia la legge Scelba che la legge Mancino).
Salutare col saluto fascista un'altra persona, quindi, di per sè, non costituisce affatto un reato; ed infatti nessuno è mai stato processato per un atto del genere!
***
Quanto alla facoltà dei giudici di interpretare la legge secondo la loro "discrezione", ciò, secondo me, è perfettamente:
- legittimo;
- naturale
- inevitabile.
***
E, in effetti, se ci pensi bene, anche i medici non possono fare altro che interpretare i sintomi di una malattia secondo la loro personale "discrezione"; e, ciò, in base alla loro maggiore o minore conoscenza dell'arte medica, ed alla loro esperienza ed intelligenza.
***
Siamo tutti esseri umani! :)
***
Per cui, almeno finchè i giudici e i medici non verranno tutti sostituiti da ROBOT, dotati di un identico "software", è ovvio che il loro giudizio non potrà che essere "umanamente discrezionale"; e, quindi, "diverso e "fallibile"!
Possiamo solo contare sulla loro:
- competenza professionale;
- onestà intellettuale.
***
Ti invio, stavolta, un cordiale "saluto con la mano aperta", che non ha niente a che vedere col "saluto fascista"; il quale, a braccio teso e a dita rigidamente unite, non è affatto un "saluto", ma è soltanto un modo ipocrita di chiamarlo, per camuffare, in realtà, un "giuramento di fedeltà" alla scellerata ideologia "fasciorazzista".
@EutidemoAl fine di non sprecare pensieri per nulla, qual è il testo di riferimento della legge Scelba in uso attualmente?
Ciao Daniele22. :)
Il testo della cosiddetta "Legge Scelba", cioè della LEGGE 20 giugno 1952, n. 645, denominata "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" (su G.U. Serie Generale n.143 del 23-06-1952), così come vigente al 30/01/2024, è il seguente.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645!vig=#
***
L'art.5 di tale Legge, denominato "Manifestazioni fasciste", dispone testualmente: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire (trasformate in euro)."
***
Un cordiale saluto! :)
***
Citazione di: Eutidemo il 30 Gennaio 2024, 16:13:31 PMCiao Daniele22. :)
Il testo della cosiddetta "Legge Scelba", cioè della LEGGE 20 giugno 1952, n. 645, denominata "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" (su G.U. Serie Generale n.143 del 23-06-1952), così come vigente al 30/01/2024, è il seguente.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645!vig=#
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L'art.5 di tale Legge, denominato "Manifestazioni fasciste", dispone testualmente: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire (trasformate in euro)."
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Un cordiale saluto! :)
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Ciao Eutidemo, ci siamo accavallati. Infatti avevo deciso di scrivere senza aspettare. Secondo il sito della presidenza del consiglio dei ministri "normattiva" l'articolo 5 della legge Scelba aggiornato recita così:
(Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni)). In effetti vi è differenza dall'articolo 5 della legge del 1952 che recitava invece: Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Pertanto hai pienamente ragione a dire che se io saluto qualcuno col saluto fascista non compio alcun delitto.
Per quel che attiene al "miranda warning", lungi da me istituire tribunali inquisitori nei confronti dei giudici avendo pure detto che la faccenda della loro discrezionalità sarebbe quasi irrisolvibile. A riguardo quindi di quel "quasi irrisolvibile" troverei giusto che in presenza di sentenze contrastanti generate da ambiguità interpretative in merito ad una legge dovrebbe essere semmai il potere legislativo piuttosto che quello giudiziario a doversi pronunciare (miranda warning verso i giudici), proprio perché a mio vedere dovrebbe essere una funzione del legislatore poter entrare nei meriti dell'intenzione della legge cercando di disambiguare il più possibile la sua interpretazione quando sia il caso di doverlo fare. Saluti a mano aperta
Ciao Daniele22. :)
Riguardo alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
.
1)
Il testo dei "Miranda warning", che non è perfettamente identico in tutti gli US, "più o meno" consiste nella seguente "formula", che viene rivolta agli indagati che si trovano sotto "custodia di polizia" ("police custody"), o sotto "custodia cautelare" ("custodial situation"), prima che gli siano rivolte domande riguardanti il reato di cui è sospettato.
"You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you." ("Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio").
***
In Italia, invece, a disciplinare la stessa materia, provvede l'art.293 c.p.p., il quale, nel suo primo comma, recita:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 156 c.p.p., l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa."
Ti risparmio il resto.
***
Pertanto, sia il "Miranda warning" USA sia il corrispondente art.293 c.p.p. italiano, non hanno niente a che vedere con la "discrezionalità decisoria" del giudice; la quale, in base all'art. 192 c.p.p., viene individuata nel cosiddetto "libero convincimento" del giudice.
Il quale, però incontra un limite nell'"obbligo di motivazione"; per soddisfare il quale il giudice è tenuto a ricostruire il percorso logico-conoscitivo da cui ha tratto le sue conclusioni decisorie, nella "motivazione" della sentenza.
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2)
Quanto alla "interpretazione della legge", l'art. 12. delle PRELEGGI prevede che: "Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."
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Tuttavia, in presenza di sentenze contrastanti generate da una "oggettiva" ambiguità di un testo normativo, è spesso lo stesso legislatore ad intervenire con la cosiddetta "interpretazione autentica della legge": che consiste nell'interpretazione fornita dallo stesso legislatore che ha emanato la norma oggetto di interpretazione.
La quale, però, dà luogo a un "nuovo precetto astratto" bisognoso, a sua volta, di un'interpretazione da parte dei giudici per poter essere applicato al controverso "caso concreto"; ed infatti il legislatore non può emanare leggi che regolino "casi individuali".
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Un cordiale saluto! :)
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Citazione di: Eutidemo il 31 Gennaio 2024, 07:00:22 AMCiao Daniele22. :)
Riguardo alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
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1)
Il testo dei "Miranda warning", che non è perfettamente identico in tutti gli US, "più o meno" consiste nella seguente "formula", che viene rivolta agli indagati che si trovano sotto "custodia di polizia" ("police custody"), o sotto "custodia cautelare" ("custodial situation"), prima che gli siano rivolte domande riguardanti il reato di cui è sospettato.
"You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you." ("Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio").
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In Italia, invece, a disciplinare la stessa materia, provvede l'art.293 c.p.p., il quale, nel suo primo comma, recita:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 156 c.p.p., l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa."
Ti risparmio il resto.
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Pertanto, sia il "Miranda warning" USA sia il corrispondente art.293 c.p.p. italiano, non hanno niente a che vedere con la "discrezionalità decisoria" del giudice; la quale, in base all'art. 192 c.p.p., viene individuata nel cosiddetto "libero convincimento" del giudice.
Il quale, però incontra un limite nell'"obbligo di motivazione"; per soddisfare il quale il giudice è tenuto a ricostruire il percorso logico-conoscitivo da cui ha tratto le sue conclusioni decisorie, nella "motivazione" della sentenza.
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2)
Quanto alla "interpretazione della legge", l'art. 12. delle PRELEGGI prevede che: "Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."
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Tuttavia, in presenza di sentenze contrastanti generate da una "oggettiva" ambiguità di un testo normativo, è spesso lo stesso legislatore ad intervenire con la cosiddetta "interpretazione autentica della legge": che consiste nell'interpretazione fornita dallo stesso legislatore che ha emanato la norma oggetto di interpretazione.
La quale, però, dà luogo a un "nuovo precetto astratto" bisognoso, a sua volta, di un'interpretazione da parte dei giudici per poter essere applicato al controverso "caso concreto"; ed infatti il legislatore non può emanare leggi che regolino "casi individuali".
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Un cordiale saluto! :)
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Ciao Eutidemo, da anarchico faccio moltissima fatica a giustificare lo stato e le forze dell'ordine.
Comunque sia, ringrazio per l'informazione portata dal tuo intervento anche se in verità l'appello al "miranda warning" era da considerarsi in senso metaforico, cioè come avvertimento del legislatore al giudice, ma se mi dici che già si ricorre a questo "avvertimento" per tramite dell "interpretazione autentica della legge" da parte del legislatore il problema da me posto viene a cadere. E tanto più che nel caso particolare dei fatti di acca larentia l'articolo 5 della legge Scelba aggiornato ad oggi sarebbe chiarissimo e più che sufficiente a disporre che in questo caso si fosse provveduto immediatamente da parte delle forze dell'ordine a identificare il maggior numero possibile dei manifestanti cosicché da portarli a giudizio. Dopo, va da sé che ogni sentenza si riferisca a casi concreti e vada trattata caso per caso.
Comunque, al di là di questo caso specifico che include in parte quello che esprimo, penso che il sistema Giustizia in Italia sia lacunoso. La questione è senz'altro di natura filosofica, e non potrebbe essere che così. Nel senso che il pensiero è il parlamento, l'etica è il governo sul parlamento e la grammatica del pensiero è la Giustizia. Probabilmente sarebbe allora il parlamento ad essere in realtà lacunoso e, fatto salvo il governo che forse sarebbe il meno colpevole, la giustizia ne metterebbe in mostra tutti i suoi limiti, ovvero i limiti del pensiero attuale. Non so se condividi quanto espresso, in ogni caso un saluto
Ciao Daniele22. :)
Penso anch'io che, in Italia (e non solo):
- il sistema Giustizia sia lacunoso;
- il Parlamento sia lacunoso;
- i nostri Governi (quale più quale meno), siano stati tutti lacunosi.
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Un cordiale saluto! :)
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