PREMESSA
L'art.1 comma 2 del D.L. 1° aprile 2021 , n. 44, nel richiamare l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, il quale prevede che, per garantire il piu' efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotti con proprio decreto il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da covid19, precisa che, in tale ambito, occorre fare "particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili".
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Diverso, ovviamente, è il caso di cui all'art.3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, il quale stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali debbano comunque essere obbligati a sottoporsi a vaccinazione, a prescindere dalla loro età e dalle loro condizioni di fragilità.
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Quanto, invece, al termine "altro" (che ha dato luogo a tante discussioni), esso è stato abusivamente utilizzato da alcune Regioni per disattendere l'ordine di priorità previsto dal piano strategico nazionale dei vaccini; ed infatti, semmai, il termine "altro" doveva essere inteso "in subordine" alla già intervenuta vaccinazione delle persone anziane e fragile, ma "giammai" anteposto ad esse (come in molti casi è accaduto).
Ed infatti, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra ha annunciato che richiederà i nominativi dei vaccinati inseriti nella categoria "altro", nelle regioni che hanno commesso abusi in tal senso.
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Infine, è vero che con l'Ordinanza n.2/2021 il Generale Figliuolo ha previsto la facoltà per le Regioni di prevedere apposite "liste di riserva", stabilendo che, in tutta Italia, Regione per Regione, "le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive raccomandazioni".
Il che significa che, anche in tale ambito, doveva "comunque" essere rispettato l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive raccomandazioni, che prevedono una priorità per le persone anziane e per le persone fragili.
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CONCLUSIONE
Ciò premesso, secondo me, sia i rappresentanti degli organi regionali che privilegiano categorie delle quali non è prevista la priorità ai sensi della normativa citata, sia i membri di tali categorie che si fanno vaccinare non rispettando tale ordine di priorità, sono perseguibili ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, il quale prevede che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e, cioè, nel caso di specie, chiunque disattenda le priorità previste dal il decreto contenente il piano strategico nazionale dei vaccini, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
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