Home Page Riflessioni.it
Enciclopedia

Enciclopedia   Indice

 

La Costituzione della Repubblica Italiana

 

Principali Articoli

Per la versione completa rimandiamo al seguente link
Costituzione della Repubblica Italiana

 

Art. 1.

- L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Art. 2.

- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 3.

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 4.

- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Art. 7.

- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. […]

 

Art. 8.

- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. […]

 

Art. 9.

- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
- Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 11.

- L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

Art. 13.

- La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. […]

 

Art. 15.

- La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. […]

 

Art. 19.

- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

 

Art. 21.

- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
-
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […]

 

Art. 27.

- La responsabilità penale è personale.
- L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. […]

 

Art. 28.

- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 29.

- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

- È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. […]

 

Art. 31.

- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

 

Art. 32.

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. […]

 

Art. 33.

- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. […]

 

Art. 34.

- La scuola è aperta a tutti.
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

Art. 35.

- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. […]

 

Art. 36.

- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. […]

 

Art. 37.

- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. […]

 

Art. 38.

- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. […]

 

Art. 48.

- Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. […]

 

Art. 49.

- Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

 

Art. 50.

- Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

 

Art. 51.

- Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. […]

 

Art. 52.

- La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. […]

 

Art. 53.

- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. […]

 

Art. 54.

- Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

Per la versione completa rimandiamo al seguente link
Costituzione della Repubblica Italiana

I contenuti pubblicati su www.riflessioni.it sono soggetti a "Riproduzione Riservata", per maggiori informazioni NOTE LEGALI

Riflessioni.it - ideato, realizzato e gestito da Ivo Nardi - copyright©2000-2024

Privacy e Cookies - Informazioni sito e Contatti - Feed - Rss
RIFLESSIONI.IT - Dove il Web Riflette! - Per Comprendere quell'Universo che avvolge ogni Essere che contiene un Universo