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Vita, Diritto e Società

Vita, Diritto e Società    -  Indice articoli

di Maurizio Colaiacovo


Diritto di morire

Dicembre 2016

 

 

“La morte fa parte della vita, non è che un avvenimento legato alla vita stessa. Dovremmo ricordarcene, sempre”.

 

Sembra un concetto scontato, banale, ma l'affermazione di un docente di filosofia durante una spensierata domenica in compagnia di amici, arrivò come un fulmine a ciel sereno. Suscitò un sussulto in me ed in quanti con interesse, attenzione ed in silenzio, fino a quel momento lo stavano ascoltando.

Quel pensiero, espresso con chiarezza e semplicità, non mi ha più abbandonato.

Mi sono chiesto il perché in Italia il diritto e le leggi regolino ogni aspetto della nostra esistenza, a volte con minuzia ed eccesso di produzione legislativa, ma non si occupino minimamente di disciplinare quei casi in cui “la vita” non è più tale, ma diviene una parola senza senso, essendo solo fonte di indicibili sofferenze per l'essere umano.

Moltissimi malati in condizione gravissime, tra mille patimenti, vorrebbero semplicemente porvi fine, ricorrendo all'eutanasia, ma nella nostra “progredita” Italia – a tutt'oggi – non esiste ancora alcuna regolamentazione giuridica che conceda tale possibilità.

Basti ricordare il caso di Eluana Englaro alla quale, dopo anni di coma vegetativo purtroppo provocato da un terribile incidente, venne finalmente sospesa l'alimentazione e l'idratazione artificiale che la tenevano in vita.

Tutto ciò fu possibile solo dopo innumerevoli processi, sentenze delle corti italiane ed una pronuncia della Corte Europea.

Alcuni politici, troppo spesso impegnati a difendere sterili posizione meramente “ideologiche”, senza alcun apporto fattivo alla reale risoluzione concreta dei problemi del quotidiano, intorno al caso scatenarono una ridda di feroci polemiche.

Solo grazie alla determinazione ed alla tenacia del Papà di Eluana, Beppino Englaro, si giunse ad affermare il sacrosanto diritto a poter interrompere quella che per Eluana non era più vita, ma mero “vegetare”.

Inutile il richiamo dell'allora Capo dello Stato al Parlamento affinché si occupasse di disciplinare la materia.

Non meno scalpore suscitò la morte di Piergiorgio Welby avvenuta qualche anno prima.

Welby, era affetto da una malattia degenerativa del sistema nervoso, e sopravviveva solo grazie ad un respiratore automatico al quale era collegato da tantissimi anni.

Vane furono le azioni intentate dai suoi legali per ottenere una pronuncia che autorizzasse il medico dal quale era assistito a cessare le terapie di sostentamento ed a procedere al distacco dell'apparecchio di ventilazione, sotto sedazione.

Il tutto era stato preceduto da una lettera al Presidente della Repubblica che, tuttavia, non aveva sortito alcun esito.

Nonostante il tribunale adito avesse respinto l'istanza dei legali di Piergiorgio Welby, evidenziando come vi fosse un vuoto normativo che non consentisse l'affermazione di un diritto all'autodeterminazione in capo allo stesso, il Dr. Riccio, un anestesista che si sostituì al precedente medico di Welby, nel dicembre del 2006, prima sedò il paziente e poi lo distaccò dal respiratore automatico.

Tanto l'Ordine professionale di appartenenza del Dr. Riccio, quanto l'organo giudiziario innanzi al quale egli venne sottoposto a procedimento penale, mandarono esente da responsabilità il medico.

In entrambi i casi succitati la magistratura ha dovuto svolgere un ruolo centrale e determinante nel dar soluzione alle dolorosissime vicende di cui si è dovuta occupare.

Ma, purtroppo, resta il vuoto legislativo. Ed è un vuoto che pesa enormemente sui destini di molte, troppe persone.

Il caso Welby fece scalpore anche perché la Curia Romana negò a Piergiorgio il diritto ad avere regolari esequie in chiesa, in ragione della sua scelta.

Indubbiamente, a sommesso parere di chi scrive, forse la carenza di una normativa che regoli la materia è dovuta dal timore di buona parte della politica di contraddire i dettami della religione cristiana.

Tuttavia, non bisogna mai dimenticare come la Repubblica Italiana sia, almeno formalmente, uno Stato laico.

La Costituzione, che costituisce il punto di riferimento al quale il Legislatore deve ispirarsi, all'art. 19 recita: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Si riconosce dunque, per gli appartenenti ad ogni culto, il diritto di professare il proprio credo, ma non si dice che la religione debba o possa avere un ruolo di “influenza” nel nostro ordinamento giuridico e nelle scelte legislative.

Per ciò che concerne il diritto all'autodeterminazione di un soggetto del nostro ordinamento, ancora una volta viene in nostro soccorso la Costituzione allorché l'art. 32, comma 2, asserisce: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Considero la parte finale di questo articolo della nostra Carta di fondamentale importanza, infatti, chiarisce il limite invalicabile al quale deve soggiacere la legge nell'imporre un determinato trattamento sanitario, ossia, “il rispetto della dignità umana”.

Dovremmo interrogarci e chiederci se l'imporre trattamenti sanitari volti solamente a prolungare esistenze ormai compromesse e segnate da sofferenze inenarrabili, violino o meno il rispetto per la dignità umana.

Sono convinto che ognuno di noi, nel suo intimo, abbia la risposta a questa domanda così importante.

Sono altresì convinto che il diritto all'autodeterminazione debba riconoscere ad un essere umano, in presenza di determinate condizioni, quali l'irreversibilità ed incurabilità della malattia, la sofferenza prolungata e sfibrante a cui egli è sottoposto, il diritto di decidere, quindi, anche il diritto di decidere di morire.

 

   Maurizio Colaiacovo

 

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