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Psicologia - Processi mentali ed esperienze interiori.
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Vecchio 06-05-2008, 00.59.18   #41
paolo pil
Ospite
 
Data registrazione: 13-03-2008
Messaggi: 14
Privilegi naturali ed inspiegati

Un uomo qualunque potrebbe tranquillamente provare attrazione sessuale per circa il 70% delle donne che lo circondano, quando queste abbiano tra i 16 e 42 anni. Anche se sono oggettivamente dei cessi sgraziati, come frequentemente accade che siano le donne più comuni.
La fonte di questo prudente dato statistico sono io, che sono un uomo qualunque.

Sospetto che per le donne non valga affatto la stessa proporzione. Voi che dite?

Questa ovvia constatazione porta a qualificare il comportamento – pur assai diffuso – delle allumeuses (scusate, ma non parlando tedesco, non so se si scrive così...), come un comportamento facilone e disdicevole. Anche se sdoganato socialmente, da che mondo è mondo.

Mi si dirà che anche kate moss, tra una riga e l'altra, farà l'allumeuse di tanto in tanto, ed è tanto carina. Così come la nostrana Bellucci. Entrambe non avendone bisogno. Entrambe molto elegantemente.
A me questo non interessa. Come non mi interessa che - forse (ma forse forse) - la stessa Beatrice volgevasi a Dante con fare da allumeuse, inoculando in lui il seme della poesia.
Non vedo alcuna nobiltà nel comportamento della allumeuse. Non ha attenuanti, non è difendibile, se non con pigri e stucchevoli tentativi di (ri-)abilitazione senza arte né parte.

E’ come se io andassi nel deserto dell’africa, e incontrando una carovana di dispersi assetati e vittime di miraggi, li scherzassi con una bottiglietta di chinotto fresco, sfidandoli a compiere delle prodezze da ginnasta in cambio di chinotto fresco. Senza poi offrirne loro neanche un po’.

Non puoi scherzare un assetato, che non può bere la tua bibita. Altrimenti fai la figura del cafone, …oops dell’allumeuse.
Poco fa' che tu sia kate moss, monica bellucci, beatrice alighieri, oppure quel cesso che ho visto in palestra poco fa'.

Secondo una certa prospettiva (pur articolata), lo stesso Sordi, ne I Vitelloni, rappresentò nitida la metafora della allumeuse, con la storica battuta “lavoratoriiii….”, simbolo di privilegio gratuito ed immeritato, pronto a sgretolarsi come un castello di sabbietta, se non fosse così tanto fortunello da restare lì imperiuturo, generazione dopo generazione, quasi inspiegabilmente.

D'altronde, il maschile e il femminile, tanto discussi qui sul forum, vivono di privilegi immotivati, eppure ineludibili.
Pensate ad un uomo che vive tra i 40 e i 50. Dicono che a quella età viva ancora il suo massimo. Per una donna, dopo i 40, avanza l'ineluttabile, da cui può salvarsi solo il fenomeno da baraccone, la Sharon Stone di turno, erede della non creduta tradizione della allumeuse "senza età".
Vi pare giusto?
Eppure è così.

Per la completezza, preciso che non sono maschilista.
paolo pil is offline  
Vecchio 06-05-2008, 13.50.15   #42
Scorpion
Ospite abituale
 
Data registrazione: 23-02-2008
Messaggi: 84
Riferimento: Privilegi naturali ed inspiegati

Citazione:
Originalmente inviato da paolo pil
Pensate ad un uomo che vive tra i 40 e i 50. Dicono che a quella età viva ancora il suo massimo. Per una donna, dopo i 40, avanza l'ineluttabile, da cui può salvarsi solo il fenomeno da baraccone, la Sharon Stone di turno, erede della non creduta tradizione della allumeuse "senza età".
Io di anni ne ho 33, percio' non saprei dire se a 40-50 anni un uomo viva ancora il suo massimo. Stando ai racconti di alcuni di quell'eta', posso dirti che per molti e' sicuramente cosi', ma per molti altri no. Ci sono uomini che raccontano di "avere gia' dato" (magari perche' hanno vissuto piu' intensamente di altri). Riguardo alle donne, anche in questo caso sono dell'opinione che il discorso sia relativo, visto che alcune di esse danno il meglio di se' (dal punto di vista sessuale), proprio a quell'eta'. Cio' non toglie che io mi trovi parzialmente d'accordo con te.
Scorpion is offline  
Vecchio 06-05-2008, 14.23.44   #43
donella
Ospite abituale
 
Data registrazione: 30-06-2007
Messaggi: 710
Riferimento: L' Allumeuse........

Citazione:
Originalmente inviato da Scorpion
In teoria, si', ma nei fatti non e' cosi', perche' in realta', la donna e' piu' tutelata dell'uomo. A parita' di reato vi e' maggiore indulgenza verso le donne; un po' come negli USA, dove di norma si e' piu' morbidi verso un bianco piuttosto che un nero.

Questo tipo di assertività (per il mio modo di procedere) è un pochino demotivante. Perchè non sono abituata a dire (o pensare di dire) "è così ... perchè lo dico io".... e allora mi succede che ci perdo gusto se qualcuno me lo risponde.

Iulbrinner ha arricchito questo Forum di una bella quantità di sentenze.
Non era strettamente necessario stare al gioco (ognuno vive, ognuno vede, ognuno valuta).
Ho avuto comunque il piacere di stare a quel gioco.
Se mi si dice che l'ordinamento giuridico contemporaneo protegge particolarmente il femminile... sono dispostissima a valutare l'ipotesi.
Mi consentirai, spero, di valutarla però con i mezzi oggettivamente più idonei.
E dunque: se si parla di ordinamento giuridico... per me è DOVEROSO andare PRIMA alle fonti del diritto (NORME) e POI nella cattedrale delle loro interpretazioni correnti (sentenze: di Cassazione in modo particolare).
Non ho fatto nè più ne meno di questo : indossare i panni dell'avvocato che avesse il patrocinio di un processo per molestie sessuali e, come fan tutti, andare alla norma sanzionatrice e , poi e ovviamente, alla banca dati di giurisprudenza (quella VERA, quella che qualunque avvocato userebbe in questa circostanza, sia che debba difendere l'imputato e sia che debba patrocinare la parte lesa).
Ho poi partecipato a tutti quel che ho trovato. Senza alcuna omissione.

Il risultato di questo piccolo "studio" decretava un così roboante flop delle argomentazioni di "parte avversa" (Iulbrinner).... che - al solo scopo di non disorientare chi abbia dimestichezza con Altro rispetto al diritto - mi son sentita persino in dovere di "spiegare" come mai possa accadere che un pasionario della questione maschile legga "nero" laddove, leggendo ciò che è scritto, è scritto "bianco".
E solo per questa forma di rispetto ho aggiunto che:
A) non è difficile trovare sentenze di condanna per molestie A CARICO DI DONNE;
B) guarda caso, se le beccano quelle NON desiderate o NON PIU' desiderate;
C) in effetti (e non saremmo qui se così NON fosse!!!!).... quella che SEMBRA promettere, quella che SI SPERA prometta..... NON viene MAI DENUNCIATA PER MOLESTIE. E' NORMALE CHE CIO' AVVENGA, TANTO NORMALE CHE SIAM QUI PER QUESTO: UNA DONNA NON RISULTA "MOLESTA" QUANDO SEMBRA PROMETTERE! Diventa PIU' CHE MOLESTA QUANDO NON MANTIENE LA PROMESSA IMMAGINATA!!!!!!!!!!!!!!
D) era come dire : PRIMA DI GUARDARE LE SENTENZE, CERCHIAMO D'AVER CURA DI GUARDARE LE DENUNCE!

Ergo, e ripeto : qualcuna ti "insidia" e il suo insidiare ti disturba?
DENUNCIALA!
Darai il via ad una corrente giurisprudenziale che non ha ancora avuto modo di esprimersi. E potrai verificare l'quità della magistratura.
Perchè le sentenze sanzionatrici del maschile... non hanno in comune il privilegio delle Corti verso le donne. Hanno in comune che le donne, a uno NON GRADITO che glielo offre, prima dicono "no grazie", poi lo ripetono, poi - infine e per farsi intendere LO DENUNCIANO . Ed è lì che nasce la bipartizione di condotta del giudicante: NON nella mente del giudicante, bensì in quella del denunciante e nella conseguente AZIONE!
Vorrei essere pratica: TE LO IMMAGINI UNO (MASCHIO) CHE DENUNCIA CHI L'ATTIZZA???????????? Credo, senza presunzione, di no! ....E .... se v'attizzano tutte quelle che respirano, e v'attizzano a doppio quelle di cui credete di leggere la cambiale già firmata in bianco..... ma che volete dall'ordinamento e dai giudici????

Denunciate, gente! Denunciate!
donella is offline  
Vecchio 06-05-2008, 15.21.20   #44
Pipoca
Ospite abituale
 
Data registrazione: 09-03-2008
Messaggi: 89
Riferimento: L' Allumeuse........

Sì... in fondo è un po' come la Volpe e l'Uva,

se non si arriva a prenderla, non dipende dall'incapacità della Volpe,
ma dall'Uva stessa...
Pipoca is offline  
Vecchio 06-05-2008, 16.48.19   #45
iulbrinner
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Messaggi: 303
Riferimento: L' Allumeuse........

Donella canta vittoria lì dove la battaglia barricadera è solo nella sua testa e la spinge a descrivere l'irreale spacciandolo per vero.
Io, al posto tuo, ci andrei più cauto perché ti sto dando la mia (prima, per ora) risposta, in termini giuridici.
Già particolarmente significativa (precisazione: ho riportato solo un paio di sentenze, per il loro alto valore sintomatico, ma potrei tranquillamente inondare il topic di riferimenti analoghi).
Poi, verranno anche quelle più direttamente inerenti i contenuti di senso.
Citazione:
Originalmente inviato da donella
Se è vero che vogliamo fare informazione e non disinformazione di barricata, io propongo di cominciare dal punto di partenza.
Perchè non dire che il reato di molestia , anche nella specie della molestia sessuale, è sanzionato da questo articolo ? :
CODICE PENALE
Art. 660. (Molestia o disturbo alle persone).
Per la semplice ragione che non è vero!
Intanto, per l’esattezza, il codice penale non contempla neanche la definizione letterale di “molestia sessuale” – definizione afferente piuttosto al diritto del lavoro ed all’ambito processuale - bensì ne riconduce i termini all’interno delle fattispecie già previste dall’art. 521 (atti di libidine violenti), successivamente abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ne ha riassorbito i contenuti all’interno dell’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale), il quale, novellando, ha introdotto la figura onnicomprensiva dei generici “atti sessuali”.
Paradigmatica, per chi voglia seriamente comprendere la questione, è la sentenza 23 settembre 2004, n. 37395 della Sezione III^ Penale della Cassazione, di cui riporto alcuni stralci, riguardante i casi di “violenza sessuale” (sic!) evidenziati in neretto, condannati con anni 1 di reclusione e pena accessoria di legge:
………………….omissis…………..
L'individuazione della condotta tipica del reato di "violenza sessuale" si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", di cui alla l. 66/1996, in quanto l'art. 609-bis c.p. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiere o a subire "atti sessuali".
Le posizioni della dottrina, di fronte al problema dell'individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, possono ricondursi a tre principali orientamenti:
a) la tesi della maggiore ampiezza dell'espressione "atti sessuali" rispetto a quella di "atti di libidine, che ricomprende nella nuova categoria, perlomeno in astratto, qualsiasi atto che sia comunque riconducibile (quanto ai motivi che lo ispirano, alle modalità di realizzazione, alle finalità perseguite) alla sfera della sessualità umana;
b) l'opinione che tra gli atti di libidine e gli atti sessuali vi è invece una fondamentale identità concettuale e che la fattispecie dell'art. 609-bis, unificando i precedenti reati di violenza carnale e di atti di libidine nella figura unitaria della violenza sessuale, abbia lasciato sostanzialmente intatto il limite inferiore della tutela della libertà sessuale, costituito appunto dagli atti di libidine;
c) l'indirizzo secondo il quale la nozione di "atti sessuali" deve essere intesa in senso restrittivo rispetto a quella comunemente accolta in relazione agli atti di libidine e deve essere connotata in termini necessariamente oggettivi, senza che possano avere rilievo, nell'individuazione della condotta penalmente rilevante, "né l'impulso del soggetto attivo del reato, né la potenziale suscettibilità erotica del soggetto passivo, ma piuttosto l'oggettiva natura sessuale dell'atto in sé considerato", individuata "rifacendosi alle scienze medico-psicologiche ed ancor più a quelle antropologico-sociologiche".
………………………………..
Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (v. Cassazione, Sezione terza, 12446/2000, Gerardi; 4005/2000, Alessandrini; 1137/1999, De Marco; 6652/1998, Di Francia).
……………………………..
Nella fattispecie in esame……le condotte tenute dall'A. nei confronti delle tre donne sono state valutate non soltanto in relazione alle parti anatomiche "erogene" aggredite e palpeggiate ma nell'intero contesto in cui i comportamenti si sono realizzati (per la M.: repentino bacio sulla guancia nei sotterranei dal palazzo della Cassazione, reiterazione di battute ed apprezzamenti sull'aspetto fisico, ostentazione di sguardi intensi verso le gambe e la scollatura del vestito; per la C.: predisposizione di condizioni spaziali agevolatrici di un contatto fisico ravvicinato; per la A.: toccamenti preordinati all'instaurazione di un clima confidenziale).
…………..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come si è esposto dianzi, nell'art. 609-bis c.p., il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute "erogene" (stimolanti dell'istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica (trattasi di spalle, braccia, polso, capelli etc. – n.d.r.).


segue...
iulbrinner is offline  
Vecchio 06-05-2008, 17.04.48   #46
iulbrinner
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Riferimento: L' Allumeuse........

...segue
Un bacio sul collo o il solo tentativo di bacio sulle labbra, se non richiesti, sono molestie sessuali punibili penalmente.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un funzionario di polizia condannato per violenza sessuale per aver costretto una collega di grado inferiore a subire baci sul collo e un tentativo di bacio sulla bocca.
Il poliziotto, che era stato condannato nel 2002 dalla Corte di Appello di Genova a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale, aveva proposto il ricorso per insussistenza del reato spiegando che le sue erano state semplici "avances" e che non incidevano sulla sfera sessuale della donna.
Con la sentenza n. 19808 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando la condanna. I giudici della Cassazione hanno pertanto confermato le considerazioni prese nel 2004 con sentenza n. 37395, nella quale avevano fissato i limiti della condotta tipica del reato di "violenza sessuale", ovvero "qualsiasi condotta che possa ledere il bene giuridico di libertà sessuale, non solo quindi la congiunzione carnale o gli atti di libidine".

Altrettanto paradigmatica per la comprensione del “clima intimidatorio" sulla questione è la disciplina delle “molestie sessuali” sul lavoro propriamente dette, su cui, analogamente, la Suprema Corte si è espressa in questi termini:
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2007 n. 6621
Un lavoratore che compia molestie verso una collega di lavoro, per essersi “vantato” del fatto di avere una intima conoscenza con quella stessa persona, può essere licenziato?
Per i giudici di legittimità la risposta a tale quesito deve essere positiva; infatti, la Suprema Corte, con la sentenza 6621/2007, delineando il sottile confine tra “avances” e molestie sessuali sul luogo di lavoro, ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore che aveva posto in essere tale comportamento anche se in maniera infantile e grossolana.

Se ci fosse tempo e spazio riporterei, per completezza, il disegno di legge giacente in Parlamento, che inasprisce ancora più vessatoriamente e follemente la situazione in esame. Nei prossimi tempi lo farò.
Ma, per avere una visione ancora più chiara di cosa si stia parlando, riporto uno stralcio di un’intervista del giornalista Mauro Suttora che illustra la situazione americana, notoriamente anticipatrice anche dei nostri mutamenti sociali:
......negli Stati Uniti va prendendo piede un nuovo puritanesimo che condanna qualsiasi riferimento al sesso? Per capire dove si situa il confine fra comportamenti leciti e approcci vietati, abbiamo interpellato la maggiore esperta americana del campo: Deborah Rhode, docente di diritto all’università di Stanford.
Salve ragazze!
"In questo campo non si può mai generalizzare - spiega la professoressa Rhode - perchè tutto dipende dal contesto. Perfino un saluto apparentemente innocuo come “Hello girls!”, lanciato da un collega al mattino, può essere sanzionabile se l’ambiente di lavoro è carico di tensione, e se viene intenzionalmente rivolto a una dipendente che ha già subito approcci pesanti, se ne è lamentata in privato e poi con una denuncia formale scritta, ma nonostante questo continua a essere presa in giro e trattata come una ragazzina……".
Molestare in silenzio.
"La maggior parte dei comportamenti punibili si situa in una zona grigia e ambigua. Per esempio, un dirigente può mettere in serio imbarazzo una dipendente anche solo fermandosi con eccessiva insistenza sulla porta della stanza di lei, continuando a osservarla senza un particolare motivo apparente. Il silenzio a volte è peggio delle parole. I tribunali sanzionano questo tipo di invasione della privacy. In alcuni casi ci sono stati richiami a impiegati che alzavano troppo la testa per spiare colleghe avvenenti sedute ignare alla loro scrivania".
Corteggiamento impossibile?
"Il capitolo dei complimenti e degli atti di cavalleria è immenso. Qui la regola generale è: nessun problema se sono graditi, ma semaforo rosso appena viene segnalato fastidio. Il “Come sei bella con questo vestito” può essere allo stesso tempo una semplice cordialità se detto en passant e sorridendo, oppure una simpatica forma di corteggiamento, oppure ancora un’intollerabile cafonata se pronunciata in modo viscido da un collega cui si è rifiutato un appuntamento la sera prima, e che ti blocca in corridoio guardandoti fisso negli occhi con aria viscida... Stesso discorso per le porte che vengono aperte, i regali, gli inviti, le occhiate, i commenti ad alta voce con altri colleghi. Se sono “unwelcome”, non apprezzati, meglio lasciar perdere subito".
Le avances di San Valentino
«Negli Stati Uniti la festa di San Valentino, 14 febbraio, viene festeggiata molto più che in Europa. Questo è l’unico giorno dell’anno in cui la locuzione “ti amo” cambia significato: ne assume uno molto più ampio, fuori da ogni riferimento romantico. In America anche semplici amici si scambiano cartoline di auguri di Valentine, per dirsi semplicemente “ti voglio bene”. Ma se il collega infatuato appicicaticcio, o peggio il dirigente affamato di sesso, approfitta del San Valentino per lanciare avances impensabili negli altri giorni, il comportamento finisce direttamente nel dossier a suo carico. E’ successo in diverse cause». Forse questo è il destino che attende qualche nostro focoso Romeo italiano che si spinge un po’ troppo oltre il mazzetto di mimose con la scusa della festa della Donna l’8 marzo...
Molestie ambientali.
Susan Bisom-Rapp, docente all’università di San Diego (California) è anch’essa una veterana del diritto anti-molestie: "I tribunali statunitensi distinguono due forme di sexual harassment - spiega - C’è quello diretto, sessuale, con inviti sia espliciti che impliciti. Ma c’è anche la molestia ambientale sul luogo di lavoro….
Calendari erotici.
"Per esempio - continua la Bisom-Rapp - se un collega appende un calendario sconcio sopra la sua scrivania, la sua vicina può chiederne la rimozione. E’ un caso isolato, la responsabilità ricade soltanto sul singolo o sui superiori se non intervengono. Ma se tutti gli uomini di quella stanza o zona dell’open space coltivano pubblicamente le proprie piccole perversioni voyeuristiche, mettendosi ad appendere donne nude dappertutto in evidenza, e l’azienda resta inerte nonostante le sollecitazioni, allora la condanna in giudizio è pressochè sicura. Attenti anche a certi salvaschermo troppo spinti dei computer".
Niente sesso? Non ti promuovo.
"Il campo più delicato è quello delle discriminazioni: come provare di non essere stati promosse o di non avere ottenuto un aumento solo perchè non siamo state abbastanza ‘disponibili’? Come accusare qualche collega di essere la favorita del capo, per poi magari scoprire che non di divano si è trattato, ma di semplice amicizia, o sintonia, oppure anche di patente nepotismo - una parente, o figlia di amici - , cosa censurabile ma che non rientra nelle molestie sessuali indirette? In teoria una collega - anche lei stagista non pagata - di Monica Lewinski avrebbe potuto far causa per danni a Bill Clinton... Ma la giurisprudenza in questo campo è scivolosa. Anche se le vittime indirette di avances sessuali rifiutate (ma accettate da altre) a volte hanno ottenuto somme notevoli".

Bimbo di sei anni sospeso.
Il 30 gennaio, a Brockton (Massachusetts), un bambino di prima elementare è stato sospeso da scuola per tre giorni: aveva toccato una compagna di classe fra le cosce. "Stava solo giocando, anche la bimba lo ha toccato", ha protestato la madre, Berthena Dorinvil. Niente da fare: forse ora il ragazzino finirà sul Guinness dei primati come il molestatore sessuale più giovane della storia.
(1 marzo 2006)


Citazione:
.....puoi denunciarla per molestie sessuali ANCHE TU!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dici davvero.....ma davvero????????

Non sono solito utilizzare i pupazzetti ma, stavolta, davvero non trovo modo migliore di commentare affermazioni tanto grottesche.
iul
iulbrinner is offline  
Vecchio 07-05-2008, 08.32.29   #47
donella
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Riferimento: L' Allumeuse........

Buongiorno Iulbrinner!

Mi ero entusiasmata nel sentirti preannunciare un intervento a sfondo "giuridico".... ma mi sembra di poter leggere soltanto due blocchi argomentativi.... potenzialmente afferenti.... a NON SO PIU' QUALE DISCUSSIONE!

Blocco 2: simpatica antologia aneddotica in stile "domentazione a supporto delle catene di santantonio".... ma sì, dai! Hai presenti quelle che ogni tanto arrivano in posta ?...., del tipo : "manda questa lettera a dieci amici e avrai sette anni di felicità", segue aneddotica di nomi e luoghi d'oltreoceano in cui fantomatici signori hanno avuto ogni prodigio dopo aver eseguito l'invio; e per contro "se non la manderai avrai sette anni di disgrazie", e segue aneddotica dei soliti nomi e posti fantomatici colpiti da atroci disgrazie dopo non aver effettuato l'invio. Come nella tua antologia....si parte dalla suggestione per produrre altra suggestione. Però con - almeno - il buon gusto , in quelle, di non trincerarsi dietro nessuna presunzione di giuridicità.

Blocco 1: frettolosa sorvolata para....para....(vabbè dai: diciamo)giuridica su un accrocco di concetti del tutto ignoti al mondo del diritto (quello vero, non quello hobbystico-amatoriale), che dopo aver affermato oggettive nefandezze prive d'ogni fondamento (esempio: la molestia sessuale come elaborazione del.... diritto del lavoro o processuale??????)
Volevi forse dire che la specifica figura della molestia sessuale è elaborazione GIURISPRUDENZIALE? Detta così sarebbe corretta, solo che è una "scoperta" che non porta pane a casa di nessuno. Occorre aggiungere che la elaborazione giurisprudenziale SULLA MOLESTIA SESSUALE muove (e può muovere soltanto) dall'art. 660 c.p. (quello che ho citato IO). MENTRE più volte e PROPRIO ALLO SCOPO DI DISTINGUERE LA MOLESTIA DALLA VIOLENZA SESSUALE... parecchie pronunce opportunamente richiamano gli artt. sanzionatori di quest'ultima PER FISSARE I PALETTI CHE PERMETTANO DI DISTINGUERE l'una DALL'altra (molestia DA violenza).
Bene: la sentenza che tu posti (rileggerla per credere) rappresenta un pregevole impegno definitorio DELLA VIOLENZA SESSUALE (che, come al solito, non è nè femminista nè maschilista). Molto interessante sarebbe poter capire cosa c'entri, in quel che si cercava di discutere, cominciare a parlare in simil-giuridichese.... della VIOLENZA sessuale.....

Solo un dubbio: confondere perchè si è confusi O INVECE confondere per confondere (in mancanza di meglio?). In ogni caso: CONFONDERE (di sicuro gli argomenti, poi - forse - anche qualche lettore) è l'unico risultato oggettivo.

Se vogliamo tornare a parlare di MOLESTIA , alla quale arrivammo perchè TU individuavi nell'allumeuse una "molestatrice sessuale" non punita dall'ordinamento prono al femminino, sarà bene ricordare UN punto (definitorio DELLA MOLESTIA A LUME DI CODICE E SENTENZE) : quello che OGNI sentenza ribadisce, quello sul quale per ben DUE volte ho richiamato l'attenzione, quello stesso che tu continui bellamente a far finta che non esista (strano modo di leggere sentenze e di comporre antologie aneddotiche), e CAPENDO il quale ti sarebbe chiaro SIA cos'è il reato di molestia, SIA la perfetta neutralità in senso sessista attestato dalle sentenze, SIA le rintracciabilissime anzi ovvie ragioni per le quali le prununce a carico di uomini siano più numerose di quelle a carico di donne.

IL PUNTO E' che (lo dicono le beneamate sentenze - tutte - NON io!) : quanlunque condotta integra gli estremi della MOLESTIA nel preciso momento in cui CONTINUA A PROTRARSI CON PETULANZA E AD ONTA DEL NON GRADIMENTO MANIFESTATO DALLA VITTIMA.

E di sessista , tutto questo e come ognun vede, NON HA NULLA!Lo stesso identico principio è offerto alla fruibilità tanto femminile quanto maschile.
Il problema, come già inutilmente segnalato, è che AL MASCHILE non ci si sente molestati dall'avance femminile ... ci si sente molto più spesso oltraggiati dal fatto che la presunta avance non dia POI quel che SEMBRA promettere PRIMA.
Ma , capisci Iul, questa è un'altra PRETESA!
AFFATTO tutelata dall'ordinamento giuridico, e aggiungerei "per fortuna!": t'immagini se ci fosse una norma che obbliga a darla a tutti quelli che gli s'è fatta l'idea personalissima di poterla prendere????????????

Se, invece, il tuo problema è che davvero ti molesta Tizia con qualche sua condotta osè che abbia il palese scopo di coinvolgerti sessualmente .... è sufficiente che tu manifesti il NON gradimento della condotta. Se questa continua, come già detto, denunciala ed avrai le tue belle soddisfazioni.
Però, ricordati: puoi denunciare la manifestamente NON gradita condotta osè... mentre, INDUBBIAMENTE, non è contemplato (e ripeto il per fortuna) che tu possa denunciarla dopo aver gradito.... e sol perchè il gradimento di lei s'è fermato a vedersi TEORICAMENTE gradita.
QUESTO NON è reato, PER FORTUNA!
donella is offline  
Vecchio 07-05-2008, 12.15.52   #48
iulbrinner
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Riferimento: L' Allumeuse........

Io credo che tu, donella, non sappia seriamente di cosa stai parlando o, peggio, che stia mistificando uno stato di cose per non volerlo vedere, offuscandone la visione anche a chi ti legge.
Ne fai un banale problema terminologico, laddove le molestie di cui parli tu (quelle del vicino che suona la tromba alle 3 di notte – art. 659 c.p. - o dell’ex amante isterica che ti tempesta di telefonate urlanti, il c.d. “stalking” – art. 660) sono cosa diversa dalla questione in discussione; questo istituto, può, sì, “integrare” un’ipotesi di reato a sfondo sessuale (ossia, completarne il profilo giuridico dall’esterno) ma non ne costituisce affatto il fondamento.
Se avessi letto con attenzione la sentenza postata, ti saresti accorta che:
repentino bacio sulla guancia nei sotterranei dal palazzo della Cassazione
reiterazione di battute ed apprezzamenti sull'aspetto fisico
ostentazione di sguardi intensi verso le gambe e la scollatura del vestito
predisposizione di condizioni spaziali agevolatrici di un contatto fisico ravvicinato
toccamenti preordinati all'instaurazione di un clima confidenziale
i palpeggiamenti ed i toccamenti in zone non genitali
baci sul collo e tentativo di bacio in bocca
essersi “vantato” del fatto di avere una intima conoscenza con una collega

ossia, tutto quello che nell’abituale linguaggio corrente si identifica (...e non so se mi spiego di cosa stiamo parlando) con “molestia sessuale”, non costituendo né congiunzione carnale forzata (cioè, stupro), né atti di libidine violenti (cioè, ad es. costringere una donna ad un rapporto orale) è stato sanzionato penalmente dai tribunali, Cassazione compresa, con l’applicazione dell’art. 609 bis (violenza sessuale) che non è ciò di cui parli tu.
Se avessi letto con attenzione, ho provato a farti rilevare che, con l’emanazione della legge 66/96 e con la giurisprudenza conseguente, si è radicalmente modificata la concezione di reato a sfondo sessuale, facendo rientrare nella casistica della "violenza sessuale" tutti gli “atti sessuali” cioè (virgolettato dalla sentenza) “qualsiasi atto che sia comunque riconducibile alla sfera della sessualità umana”.
Tu continui a confondere lucciole per lanterne e fischi per fiaschi e, ciò che è peggio, le confondi anche agli altri lettori; lo scopo, non lo conosco ma posso farmene molte ipotesi.
Prima delle quali è che, se tu fossi costretta ad ammettere che il regime giuridico - e tutto il dibattito politico-culturale che lo ha preceduto, accompagnato e seguito, perché le norme sono espressione della cultura che le ha volute – è incentrato e si snoda sulla responsabilizzazione penitenziale e fustigatoria dei comportamenti maschili e, per contro, sulla deresponsabilizzazione folle ed incondizionata di quelli femminili, forse, allora, dovresti modificare un intero assetto di pensiero.
Seconda delle quali è che, se tu dovessi riconoscere che lo scopo della “rivoluzione sessuale” femminista, da cui trae origine questo stato di cose, aveva esattamente l’obiettivo (pienamente perseguito) di “castrare” gli uomini facendone dei vassalli sessuali, forse, allora, dovresti modificare un intero assetto di pensiero.
Terza delle quali è che risulta, per te donna, molto più comodo e facile vivere in un contesto che giustifica ogni tua irresponsabilità sessuale – spacciandola per espressione di sé – facendoti vivere in una beata e spocchiosa incoscienza dell’altro, su cui far ricadere tutte le tue contraddizioni.

No, in effetti, una come donella la posso anche capire; dovesse osservare il mondo nella sua realtà effettiva dovrebbe indietreggiare di numerosi passi.
Non la giustifico, né la apprezzo per la sua vistosa ed ossessiva faziosità, ma è umanamente comprensibile; i privilegi si difendono ad oltranza, anche contro le evidenze più palmari.
Non è davvero edificante e bello da constatarsi ma è umano.
Così come posso anche comprendere Pipoca, che ci dice quanto bello sia quel mondo brasiliano nel quale le donne possono denudarsi e danzare, osannate e venerate come divinità pagane; ciò che omette di dire è che in Brasile è tanto normale denudarsi ed arrapare gli uomini quanto lo è prostituirsi.
Il Brasile è un bordello a cielo aperto, meta preferenziale del turismo sessuale internazionale.
Questo omette di dirlo, forse anche di vederlo, ma anche per lei vale il discorso di prima. Osserva ciò che la compiace e rimuove ciò che la dispiace; vive comoda, insomma.
Chi onestamente non comprendo, invece, sono quegli uomini come Vagabondo, che vede solo “donne che hanno dei problemi”, senza considerare i problemi dei poveri sfigati che incappano nelle poverine piene di sé; quelli, per lui, sono irrilevanti danni collaterali, del tutto trascurabili.
O come chlobbygarl, il quale non riuscirebbe a scorgere una responsabilità femminile in questo mondo neanche se una donna gli passasse sopra con la macchina 5 volte di seguito.
Ma ognuno si rappresenta la realtà come più gli piace; ciò che è intollerabile è che la si venga a raccontare come se fosse vera.
Lì, non ci stò più….
iul
iulbrinner is offline  
Vecchio 07-05-2008, 15.40.06   #49
marcoriccardi1980
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Riferimento: L' Allumeuse........

Non sono un esperto di diritto, pero' vorrei dire la mia.

Il comportamento truffaldino e' palese sia nel donnaiolo sia nell'allumeuse

Lo scopo del truffatore e' quello di "fregare" facendo leva sulle "debolezze", sui "desideri", sui "sentimenti", sui "bisogni" della vittima per ottenere un vantaggio.

Ora e' facile capire che nel caso del donnaiolo la truffa sta proprio nell'abilita' seduttiva e nella capacita' di attizzare la donna al fine di portarsela a letto e poi gettarla via quando la truffa e' andata a compimento.
Le conseguenze della "truffa" sulla vittima sono dolore, delusione, rabbia ed in alcuni casi caduta dell'autostima (come ho potuto cadere nella sua rete......).
Cosa dice il donnaiolo in questi casi? beh generalmente si giustifica dicendo che lui fin dall'inizio non voleva una storia e che in realta' voleva solo divertirsi insieme a lei (una balla pazzesca, perche' lui sa bene invece i sentimenti, i sogni che lei provava, e' sui quegli stessi sentimenti/sogni che lui consepevolmente ha fatto leva al fine di trombarsela).

nel caso dell'allumeuse la truffa sta invece nell'abilita' seduttiva e nella capacita' di attizzare il maschio facendo leva sulle sue ancestrali debolezze, ridendogli in faccia nel momento in cui lui si espone perche' credeva nelle "buone intenzioni" di lei.
Le conseguenze della "truffa" sulla vittima sono dolore, delusione, rabbia ed in alcuni casi caduta dell'autostima (come ho potuto cadere nella sua rete......).
Cosa dice l'allumeuse in questi casi? beh generalmente si giustifica dicendo che lei fin dall'inizio non voleva una storia e che in realta' voleva solo divertirsi insieme a lui (una balla pazzesca, perche' lei sa bene invece i sentimenti, il desiderio che lui provava, e' sui quegli stessi sentimenti/desideri che lei consepevolmente ha fatto leva al fine di divertirsi alle sue spalle).

Il vantaggio enorme del truffatore e della truffatrice e' quello di aver guadagnato in considerazione di se stesso/a ed essersi divertito/a fregando un altro essere umano,

una condotta che secondo me rasenta quasi la violenza........e non la molestia, perche' nella violenza si fa proprio questo, si approfitta della debolezza di un altro essere umano, per affermare se stessi


Purtroppo la "truffa al fine di prendersi gioco dei sentimenti altrui" non esiste come reato nel nostro ordinamento, quindi donnaiolo ed allumeuse faranno ancora molti danni, che non pagheranno mai.



marcoriccardi1980 is offline  
Vecchio 07-05-2008, 16.25.41   #50
ornella
farabutta
 
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Riferimento: L' Allumeuse........

Marco quel che mi lascia basita è questo:
Non comprendi le donne che si lasciano incantare dagli uomini e si concedono, e critichi le donne che si espongono, e non si concedono. Tralascio la tua firma Insomma sei uno Statalista del sesso, lo ritieni comunque un bene di scambio, con tutte le regoline del valore dato dalla domanda e dall'offerta forse, sicuramente nello scambio sessuale percepisci un consumo della persona, ti va di spiegarlo?Un valore nell'esclusiva, insomma due contraenti con tanto di tentate estorsioni e truffe
ornella is offline  

 



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